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1 luglio 1951
1 luglio 1951
Art. 4. (Funzioni dei magistrati di Corte di cassazione).
I magistrati di Corte di cassazione sono destinati ad esercitare le funzioni:
1) di consigliere della Corte di cassazione e di sostituto procuratore generale presso la stessa Corte;
2) di presidente di sezione delle Corti di appello e di avvocato generale presso le stesse Corti.
I magistrati di Corte di cassazione sono destinati ad esercitare le funzioni:
1) di consigliere della Corte di cassazione e di sostituto procuratore generale presso la stessa Corte;
2) di presidente di sezione delle Corti di appello e di avvocato generale presso le stesse Corti.
Commentario • 1
- 1. I Consiglieri di Stato collocati fuori ruolo non partecipano all’elezione del giudice della Corte costituzionaleCostituzionalismo.It · https://www.costituzionalismo.it/ · 9 dicembre 2003 · 0.6695028
Di seguito il testo della pronuncia del Consiglio di Stato, con la quale è stata ritenuta legittima la deliberazione del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa del 24 luglio 2003, che esclude dalla partecipazione all'elezione del giudice della Corte costituzionale prevista dall'art. 3 L. 11 marzo 1953 n. 87 i magistrati del Consiglio di Stato collocati fuori ruolo. Ai fini dell'elettorato attivo è infatti richiesta, oltre al possesso della qualifica, anche l'effettività nell'esercizio delle funzioni. 14 novembre 2003 – C.d.S., IV Sez. – Pres. ed Est. SALVATORE P. – C.G. ed altri (avv. Clarizia) c. Consiglio di presidenza giustizia amministrativa (avv. St. Criscuoli) – …
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Giurisprudenza • 3
- 1. TAR Roma, sez. I, sentenza 11/02/2011, n. 1343Provvedimento: […] FATTO Questi i motivi di censura dedotti dal ricorrente avverso gli atti impugnati con il presente mezzo di tutela: 1) Violazione dell'art. 5, comma 3, della legge 111/2007, oltre che degli artt. 1 e 4 della legge 392/1951, per la parte in cui è da ritenere ancora in vigore; 2) Violazione degli artt. 1 e 7 della legge 241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e vizi della motivazione; 3) Incostituzionalità dell'art. 5, comma 3, della legge 111/2007 per contrasto con gli artt. 107, 97, 105 della Costituzione.Leggi di più...
- compensazione delle spese·
- concorso pubblico·
- incompetenza del giudice·
- violazione legge 241/1990·
- violazione legge 111/2007·
- eccesso di potere·
- sospensione da incarico·
- improcedibilità del ricorso·
- annullamento atti amministrativi·
- carenza di interesse sopravvenuta