Art. 4. (Funzioni dei magistrati di Corte di cassazione).
I magistrati di Corte di cassazione sono destinati ad esercitare le funzioni:
1) di consigliere della Corte di cassazione e di sostituto procuratore generale presso la stessa Corte;
2) di presidente di sezione delle Corti di appello e di avvocato generale presso le stesse Corti.
I magistrati di Corte di cassazione sono destinati ad esercitare le funzioni:
1) di consigliere della Corte di cassazione e di sostituto procuratore generale presso la stessa Corte;
2) di presidente di sezione delle Corti di appello e di avvocato generale presso le stesse Corti.