Articolo 4 della Legge 24 maggio 1951, n. 392
Articolo 3Articolo 5
Versione
1 luglio 1951
Art. 4. (Funzioni dei magistrati di Corte di cassazione).

I magistrati di Corte di cassazione sono destinati ad esercitare le funzioni:
1) di consigliere della Corte di cassazione e di sostituto procuratore generale presso la stessa Corte;
2) di presidente di sezione delle Corti di appello e di avvocato generale presso le stesse Corti.
Entrata in vigore il 1 luglio 1951
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente