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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/12/2025, n. 6049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6049 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
__________
In nome del Popolo Italiano
Il G.O. Tiziana G. Falsaperla, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
EX ART. 281 SEXIES, TERZO COMMA, C.P.C. nella causa civile iscritta al n° 6872/2024 R. G., avente ad oggetto: Riconoscimento della cittadinanza italiana promossa da
(alias , nata il Parte_1 Persona_1
15/08/1959 in Lawrence – SD – USA e res.te al n.6201 Camino del Lago, Pleasanton, CA - USA, , nata il [...] in Parte_2
Berkeley – CA – USA e res.te al n.10716 18th Ave. SW, Seattle, WA - USA,
[...]
nato il [...] in [...] – CA – USA e res.te al Parte_3
n.6201 Camino del Lago, Pleasanton, CA - USA, , nato Parte_4 il 19/02/1956 in Scottsbluff - NE – USA e res.te al n.1360 Leaning Oak Drive, Brentwood - CA - USA, nato il [...] in Parte_5
Omaha – NE – USA e res.te al 2336 N 143rd St. Omaha, NE - USA, Parte_6
(alias ), nata il [...] in [...] – NE –
[...] Persona_2
USA e res.te al n.901 Myers Cir SW, Vienna - VA - USA, Parte_7
(alias ), nata il [...] in [...] –
[...] Persona_3
CO – USA e res.te al n.1000 Coralberry Drive Northlake, TX - USA, Parte_8 nata il [...] in [...] – NE – USA e res.te al n.3409 California
[...]
St., Omaha, NE - USA, nato il [...] in [...] Parte_9
– NE – USA e res.te al n.4216 Mason St., Omaha, NE - USA,
[...]
nato il [...] in [...] – KS – USA e res.te al n. 1401 Parte_10
Merril Creek Pkwy, Everett, WA - USA, tutti elettivamente domiciliati in Salerno, Via Zara n.62, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Di Ruggiero, che li rappresenta e difende come da procura in atti;
RICORRENTI
CONTRO (CF ) e in Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 persona dei Ministri pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui uffici, in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149, sono domiciliati;
RESISTENTE
******
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendenti diretti di , cittadina italiana, nata a OD BE (CT) in [...] Persona_4
11.06.1895, emigrata in U.S.A. senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza mai naturalizzarsi cittadina statunitense.
Il si è costituito in giudizio: Controparte_1
- non contestando nel merito la domanda giudiziale avanzata dalla controparte;
- rilevando come l'Amministrazione sia impossibilitata, in assenza di un intervento del legislatore, di far luogo alla diretta applicazione dei nuovi principi introdotti dalla Corte di Cassazione in materia di trasmissione in linea femminile della cittadinanza iure sanguinis, essendo legata alla lettera di una disposizione ancora vigente.
- richiedendo, in caso di riconoscimento della cittadinanza, di compensare le spese di giudizio.
Il P.M. nulla osservava.
Il procuratore dei ricorrenti insisteva nelle conclusioni già formulate e chiedeva la decisione della causa.
Va premesso che la legge n. 206/2021 prevede, al comma n. 36, che “all'articolo 4, comma 5, del decreto - legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Il comma n. 37 della citata legge prevede, inoltre, che “le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.2022, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza è del Tribunale in cui è ricompreso il Comune di nascita dell'avo italiano, o più precisamente del Tribunale in cui ha sede la sezione in materia di immigrazione e cittadinanza.
Nel caso di specie, l'ava dei ricorrenti è nata a [...], con conseguente competenza di questo Tribunale, sezione specializzata in materia di immigrazione (cfr. Tribunale di Venezia, Sentenza n. 573/2024 del 22-02-2024). Deve, altresì, affermarsi la legittimazione passiva del posto Controparte_1 che in tutte le ipotesi diverse da quelle menzionate dal comma 2 dell'art 16 d.P.R. n. 572/1993 (e cioè degli artt. 2 co. 2 e 3, 3 co. 4, 4 co. 1 lett. c), 4 co. 2, 11, 13 co. 1 lett. c) e d), 14 e 17 L. n. 91/92), competente in ordine all'accertamento della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della cittadinanza italiana è il al quale l'Autorità Diplomatica o consolare trasmette copia Controparte_1 dell'istanza e della documentazione prodotta dall'interessato (art. 16 comma 4 d.P.R. cit.).
Devesi, altresì, rilevare che, con la sentenza n. 30 del 9 febbraio 1983, la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale l'art. 1 della L. n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina, in violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione, spianando la strada all'equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza.
Il Principio di equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza è stato affermato a livello normativo dapprima con la Legge n. 123 del 21 aprile 1983, art. 5 (“E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina”), e successivamente dalla Legge n. 91/1992, che ha ulteriormente consolidato il detto principio, stabilendo all'art. 1, che ha diritto alla cittadinanza il figlio di padre o madre cittadini o di genitori ignoti, se nasce nel territorio nazionale, confermando il principio cardine dello ius sanguinis e, in via residuale, dello ius soli.
La legge del 1992 ha, altresì, rivalutato il peso della volontà individuale nell'acquisto e nella perdita della cittadinanza e ha riconosciuto il diritto alla titolarità contemporanea di più cittadinanze.
In base al principio dello ius sanguinis, la cittadinanza italiana può essere trasmessa ai discendenti di una madre italiana, purché questi siano nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione, e a condizione che la madre fosse cittadina italiana al momento della loro nascita.
Questa è la regola attualmente in vigore, secondo l'orientamento seguito dal
. Tuttavia, la Corte di Cassazione, a S.U., con la sentenza n. Controparte_1
4466 del 25/02/2009, ha statuito che : “La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'articolo 219 della legge n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1^ gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (articolo 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1^ gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 255 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”. Devesi, pertanto, ritenersi sussistente l'interesse ad agire dei ricorrenti, risultando giustificato il ricorso alla tutela giurisdizionale, contemplando la linea di discendenza passaggi per linea femminile anteriormente al 1^ gennaio 1948.
Va, altresì, osservato, che la Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, con la sentenza 25317/2022 ha stabilito i seguenti principi: “secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
(ii) l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
(iii) dagli artt. 3, 4, 16 e seg. e 22 cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione”;
Nel merito, la domanda risulta fondata dalla documentazione dimessa agli atti, tradotta e apostillata.
Risultano depositati, invero:
- estratto atto di nascita - rilasciato dal Servizio dello Stato Civile del Comune di OD BE (CT) - di , cittadina italiana, nata a [...], Persona_4 in data 11.06.1895, figlia di e (all.to 1); Persona_5 Persona_6 - certificato negativo di naturalizzazione relativo a , che pur Persona_4 avendo efficacia dichiarativa, con valenza negativa e possibilità di prova contraria, non è stato contestato dalla parte resistente, né è stata fornita prova in senso diverso (all.to 27).
Devesi, quindi, considerare provato, che l'ava italiana non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa iure sanguinis.
La linea di discendenza dall'ava è così documentata:
- atto di matrimonio contratto nello Stato del Nebraska, in data 16.06.1920, tra e (all. 3); Persona_4 Parte_11
- atti di nascita di , nata in [...] in data [...] e Persona_7
nato in [...] il [...], entrambi dall'unione tra Parte_12
e (All.ti 4 e 20); Persona_4 Parte_11
- atto di matrimonio contratto in data 23.12.1950 tra e Persona_7 [...]
(All.5); Persona_8
- atti di nascita dei ricorrenti nato in [...], Parte_5
Nebraska, in data 13.01.1959 e , nato in [...], Parte_9
Nebraska il 26.02.1968, e delle non ricorrenti , nata in Parte_13
Nebraska il 30.09.1960 e nata in [...] il Parte_14
29.07.1962, tutti dall'unione tra e (All.ti Persona_7 Persona_8
6, 10,13 e 17);
- atto di matrimonio contratto il 14.05.1955 tra e Parte_12 CP_3
(All. 21);
[...]
- atti di nascita dei ricorrenti , nata in [...], Sud Parte_1
TA il 15.08.1959 e , nato in [...], Parte_4
Nebraska il 19.02.1956, entrambi dall'unione tra e Parte_12 Pt_15
(All.ti 22 e 26);
[...]
- atto di matrimonio contratto il 14.05.1983 tra e Parte_1 [...]
(All. 23); CP_4
- atti di nascita dei ricorrenti , nata in [...], Parte_2
California il 24.10.1989 e nato in [...], Parte_3
California il 07.02.1997, entrambi dall'unione tra e Parte_1
(All.ti 24 e 25); Controparte_4
- atto di matrimonio contratto il 29.05.1987 tra e Parte_5
(All. 7); Controparte_5
- atto di nascita della ricorrente , nata in [...], Nebraska Parte_6 il 25.11.1990 dall'unione tra e Parte_5 Pt_13 Parte_16
(All. 8);
- atto di matrimonio contratto in data 05.07.1997 da e Parte_9
(All. 11); Parte_17 - certificato di nascita del ricorrente , nato in Parte_10
Merriam, Kansas, U.S.A. il 24.06.1998 dall'unione tra Parte_9
e (All. 12); Parte_17
- atto di matrimonio contratto il 04.06.1988 tra e Parte_13 [...]
(All. 14); CP_6
- certificato di nascita della ricorrente nata in Parte_7
Littleton, Colorado il 28.08.1991 dall'unione tra e Parte_13 [...]
(All. 15); CP_6
- certificato di matrimonio contratto il 17.08.1996 tra Parte_14 con (All. 18); CP_7 Parte_18
- certificato di nascita della ricorrente nata in [...], Parte_8
Nebraska il 17.02.1998 dall'unione tra con Parte_14 [...]
(All. 19); Persona_9
Risultando, dunque, provata la discendenza diretta da cittadina italiana, deve essere accolta la domanda, dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Il nulla ha opposto al riconoscimento della cittadinanza italiana richiesto CP_1 dai ricorrenti e, pertanto, non essendovi soccombenza, trattandosi di un'attività, sostanzialmente, non contenziosa, non v'è pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti:
, nata il [...] in [...] – SD – USA;
Parte_1
, nata il [...] in [...] – CA – USA;
Parte_2
nato il [...] in [...] – CA – USA Parte_3
, nato il [...] in [...] - NE – USA;
Parte_4
nato il [...] in [...] – NE – USA;
Parte_5
, nata il [...] in [...] – NE – USA;
Parte_6
, nata il [...] in [...] – CO – USA;
Parte_7
nata il [...] in [...] – NE – USA;
Parte_8
nato il [...] in [...] – NE – USA;
Parte_9
nato il [...] in [...] – KS – USA;
Parte_10
sono cittadini italiani iure sanguinis per via di discendenza diretta dalla comune ava cittadina italiana;
2. ordina al e per esso all'ufficiale dello Stato Civile Controparte_1 competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato Civile della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3. Nulla sulle spese.
Catania, 11.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Tiziana G. Falsaperla