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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/11/2025, n. 2450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2450 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Nella causa R.G.L. 3100/2025, instaurata tra le parti:
(C.F.: ), ass. avv. CARAPELLE Parte_1 C.F._1
ROBERTO, elett.te domiciliata presso lo studio professionale del difensore, sito in Torino, via
San Pio V n. 20
- PARTE RICORRENTE -
(C.F. ), ass. avv. PARISI TOMMASO, elett.te domiciliato presso l'Ufficio CP_1 P.IVA_1
legale distrettuale, sito in Torino, via Arcivescovado 9
- PARTE CONVENUTA -
Conclusioni: come da verbale
Oggetto: restituzione indebito
1. Con ricorso ex art. 442 cpc, depositato in data 4/4/2025, ha rappresentato: Parte_1
1 - di essere titolare di ditta individuale, , esercente attività Controparte_2
di ristorazione, con sede legale in Fiano e sede operativa in Venaria Reale;
- che la figlia della esponente, , ha svolto, negli anni 2017 e 2018, attività Parte_2
di coadiutrice in tale attività di impresa individuale;
- che la è anche socia accomandante della società La Locanda di Corte di Parte_2
IS LE & C. s.a.s.;
- che nell'anno 2021 l' ha chiesto alla società La Locanda di Corte di IS LE & CP_1
C. s.a.s. la corresponsione dei contributi previdenziali dovuti, nell'anno 2016, per l'attività di coadiutrice asseritamente svolta dalla in tale attività di impresa collettiva;
Parte_2
- che la richiesta è stata annullata, dopo aver rappresentato all'Istituto che la Parte_2
era socia accomandante di tale impresa collettiva, e che l'attività di coadiutrice era
[...]
svolta presso l'impresa individuale;
Controparte_2
- che con due comunicazioni, nell'anno 2024, l' ha chiesto alla esponente il pagamento CP_1
dei contributi dovuti, rispettivamente, per gli anni 2017 e 2018 per la posizione della
, in conseguenza della produzione di redditi di impresa da parte di Parte_2
quest'ultima, e segnatamente per i redditi percepiti quale socia accomandante nella società La
Locanda di Corte di IS LE & C. s.a.s.;
- che l'esponente ha pagato le somme richieste (euro 2.851,23 per il 2017 ed euro 1.458,14 per il 2018) al solo fine di ottenere il rilascio D.U.R.C., necessario per conseguire il pagamento di un corrispettivo da una stazione appaltante;
con riserva di ripetizione degli importi.
La ha quindi chiesto, in questa sede, la restituzione degli importi pagati Controparte_2
all' , ritenendoli indebiti, per i seguenti motivi: CP_1
- prescrizione delle somme dovute per l'anno 2017;
2 - assenza di legittimazione passiva;
la ditta individuale dell'esponente non è tenuta a corrispondere contribuzione previdenziale in relazione a redditi derivanti da rapporti diversi da quelli di coadiutrice della . Parte_2
L' si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso;
per l' , infatti: CP_1 CP_3
- ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, 2, 10 l. 613/1966, l'imprenditore è tenuto al pagamento della contribuzione dovuta dai suoi coadiutori, salvo il diritto di rivalsa nei loro confronti;
- ai sensi dell'art. 3 bis del dl. 384/1992, sono dovuti i contributi previdenziali, anche da parte dei soggetti che siano iscritti nella gestione commercianti quali coadiutori di imprese, anche in conseguenza della percezione di redditi quali soci accomandanti di società di persone;
- ne consegue che la ricorrente era tenuta, per gli anni 2017 e 2018, a corrispondere anche la contribuzione dovuta dalla in relazione alla sua qualità di socia accomandante ne Parte_2
La Locanda di Corte di IS LE & C. s.a.s., salvo poi esercitare il diritto di rivalsa nei suoi confronti;
- che anche l'eccezione di prescrizione è infondata;
infatti, all'ordinari termine quinquennale devono essere aggiunti i 311 giorni complessivi di sospensione previsti dall'art. 37 co 2 d.l.
18/2020.
In causa non è stata svolta attività istruttoria.
2. Deve preliminarmente precisarsi che costituiscono fatti non contestati e pacifici in causa:
- lo svolgimento, da parte di , di attività di coadiutrice nell'impresa Parte_2
individuale della ricorrente, che è altresì sua madre, negli anni 2017 e 2018;
- la qualità in capo alla , nei medesimi anni, di socia accomandante de La Parte_2
Locanda di Corte di IS LE & C. s.a.s.; e la produzione di redditi di impresa, nei due anni indicati, in conseguenza di tale partecipazione all'impresa collettiva;
3 - il fatto che i maggiori redditi ripresi a contribuzione per il 2017 ed il 2018 e considerati dall' quale base imponibile per la determinazione dei contributi pagati dalla ricorrente CP_1
sono proprio quelli derivanti dalla partecipazione da parte della alla s.a.s. sopra Parte_2
indicata;
- l'intervenuto pagamento, da parte della , delle somme richieste dall' . CP_2 CP_1
Passando quindi all'esame del merito della controversia, si deve osservare che:
- ai sensi degli artt. 1 e 2 della l. 613/1966 i familiari coadiutori degli esercenti piccole imprese commerciali sono tenuti all'iscrizione alla gestione obbligatoria contributiva IVS;
- ai sensi dell'art. 10 co 2 della medesima legge “Il titolare dell'impresa commerciale è tenuto al pagamento dei contributi anche per i familiari coadiutori assicurati, salvo il diritto di rivalsa nei loro confronti”;
- tale ultima norma prevede l'applicazione obbligatoria, in relazione ai coadiutori, del tipico meccanismo di sostituzione nell'obbligo contributivo, così come avviene per i lavoratori dipendenti, salvo rivalsa (e quindi applicazione di ritenute sui compensi da parte dell'imprenditore);
- l'art. 1 co 1 e 2 della l. 233/1990 hanno regolato le aliquote contributive per i soggetti iscritti alle gestioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e dei loro coadiuvanti e coadiutori (e quindi anche in relazione a quanto previsto dalla l. 613/1966 sopra esaminata);
- l'art. 3 bis del d.l. 384/1992, conv. in l. 438/1992, ha previsto che, per i soggetti contemplati dall'art. 1 della l. 233/1990 (anche i coadiutori, quindi), l'ammontare del contributo annuo dovuto è rapportato alla totalità dei redditi di impresa denunciati ai fini IRPEF nell'anno di riferimento;
- in relazione alla posizione del socio accomandante di società di persone percipiente redditi derivanti da tale forma di partecipazione, la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito, con
4 sentenza n. 29779/2017 (citata anche da parte convenuta), quanto segue: “Ai fini della
determinazione dei contributi dovuti dagli artigiani ed esercenti attività commerciali, vanno
computati anche i redditi percepiti in qualità di socio accomandante, ai sensi degli artt. 3 bis
del d.l. n. 384 del 1992, conv. con modif. in l. n. 438 del 1992, e 6, comma 3, del d.P.R. n. 917
del 1986, la cui interpretazione letterale e sistematica, avallata anche dalla Corte cost.
(sentenza 7 novembre 2001 n. 354), conduce ad includere nella base imponibile la totalità dei
redditi d'impresa, fra i quali vanno considerati anche quelli delle società in accomandita
semplice”;
- risulta quindi corretta la rideterminazione della base imponibile contributiva della Parte_2
effettuata dall' , con riferimento alla partecipazione, da parte di costei, alla s.a.s. La CP_3
Locanda della Corte;
- rimane però da verificare chi sia il soggetto debitore sostanziale di tale maggiore contribuzione;
infatti, non corretta è la qualificazione di parte ricorrente di tale problematica,
posto che in questa sede non si tratta di verificare la legittimazione passiva in giudizio, ma,
prima ancora dell'instaurazione della lite, chi sia tenuto alla corresponsione dell'obbligazione previdenziale;
- la ricorrente non può essere dichiarata tenuta a corrispondere la contribuzione dovuta sui redditi della ulteriori a quelli derivanti dall'assunzione della qualità di coadiutrice Parte_2
nell'impresa individuale;
infatti, la norma contenuta nell'art. 10 co 2 l. 613/1996 si limita a prevedere la sostituzione nell'obbligo contributivo a carico dell'imprenditore che si avvalga del coadiutore, ma, pur senza esplicitarlo (in quanto elemento del tutto intuitivo), solo in relazione ai compensi corrisposti a quest'ultimo; la norma appena citata non prevede, in alcuna parte, uno spostamento dell'obbligo contributivo “totalizzante”, che comprenda anche redditi ulteriori del coadiutore, che, pur aumentando la base imponibile, ben possono essere ignoti al titolare dell'impresa; d'altronde, facendo un parallelo con il settore tributario, il datore di lavoro è
5 tenuto al pagamento della tassazione IRPEF dei propri lavoratori subordinati, con il medesimo meccanismo della sostituzione con diritto di rivalsa (operato mediante le trattenute alla fonte),
solo in relazione ai redditi da lavoro dipendente erogati dallo stesso e ad eventuali altri redditi di diversa fonte dichiarati dal lavoratore (ad es. redditi da fabbricati), ma nell'ambito della dichiarazione modello 730, ove viene normalmente indicato (e solo con espressa manifestazione di volontà da parte del contribuente), quale soggetto tenuto al conguaglio delle maggiori imposte, proprio il datore di lavoro/sostituto d'imposta (il quale viene quindi messo al corrente dall'Amministrazione Finanziaria della necessità di operare ulteriori ritenute alla fonte, in conseguenza di tali ulteriori redditi); un simile meccanismo non risulta però operare nel settore in esame, in particolare con riferimento a redditi d'impresa dichiarati dal percettore/coadiutore in piccola impresa, che vengono indicati nell'ambito della dichiarazione modello UNICO, nel quadro RH;
non risulta la sussistenza di un sistema, nel settore previdenziale, analogo a quello appena descritto per il sistema tributario (comunque operante a fronte di precisa manifestazione di volontà del lavoratore dipendente/sostituito, manifestazione che avviene nell'ambito della presentazione della dichiarazione modello 730);
- il soggetto debitore per la maggiore contribuzione emergente in seguito a rideterminazione in aumento della base imponibile, per la sussistenza maggiori redditi di cui all'art. 3 bis del l.
384/1992, conv. in l. 438/1992, deve essere quindi essere individuato nello stesso coadiutore,
ovvero, nel caso in esame, nella che avrebbe dovuto versare quanto dovuto in Parte_2
conseguenza dei redditi percepiti, negli anni di causa, quale socia accomandante;
- per Cass. ord. n. 624/2024, invece, la normativa in esame dovrebbe interpretarsi nel senso indicato dall' , con obbligo per l'imprenditore che occupi il coadiuvante di versare tutta la CP_1
contribuzione dovuta da quest'ultimo, anche per redditi estranei al rapporto tra gli stessi intercorrente, salvo rivalsa su quanto da corrispondere per l'opera prestata appunto dal coadiuvante;
ma deve osservarsi che il ragionamento sviluppato in merito dalla Suprema Corte
6 è del tutto apodittico, semplicistico e non tiene conto delle problematiche giuridiche sopra esposte, nonché del possibile assurdo (delineato da parte ricorrente all'odierna udienza) di un imprenditore costretto ad anticipare all' ingente contribuzione del coadiuvante, per tutti i CP_1
redditi di questi, contribuzione largamente eccedente le somme da corrispondersi al coadiuvante stesso, con sostanziale vanificazione del diritto di rivalsa;
accedendo ad una simile tesi si altera la figura del sostituto contributivo, facendolo divenire un garante improprio dei debiti del sostituito, figura però aliena all'istituto della sostituzione (in materia così
previdenziale come tributaria), così come concepita in origine (figura volta ad agevolare la riscossione dell'imposizione da parte della mano pubblica, non a garantire quest'ultima dall'insolvenza/incapienza del debitore diretto).
Ne consegue che il ricorso deve essere accolto, senza che si renda necessario l'esame del motivo relativo all'eccezione di prescrizione per l'anno 2017; infatti, se in caso di richiesta di ripetizione di indebito corrisposto all'Ente previdenziale, grava sull'attore l'onere della prova relativo alla mancanza di una causa che lo giustifichi, ovvero il venir meno di questa (v. Cass.
n. 4612/2006), tale onere, nel caso di specie, è soddisfatto, viste le considerazioni sopra espresse.
3. In ordine alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo,
tenendo in considerazione la non particolare complessità del contenzioso, ed applicando la maggiorazione del 15% ex art. 4 co 1 bis DM 55/2014, in considerazione della presenza, nel ricorso, di collegamenti ipertestuali ai documenti (percentuale determinata in considerazione della contenuta quantità di documenti prodotti ed oggetto di link).
P. Q. M.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Visto l'art. 429, 442, 443 c.p.c.,
7 disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione:
- condanna l' alla restituzione in favore della ricorrente di euro 4.309,37, oltre ad CP_1
interessi al saggio legale dal 3/5/2024;
- visto l'art. 91 cpc, condanna alla rifusione delle spese di lite nei confronti di CP_1 [...]
spese liquidate in complessivi euro 1.500,00, oltre a maggiorazione del 15% CP_2
ex art. 4 co 1 bis DM 55/2014, rimborso forfettario al 15%, iva e cpa, contributo unificato se versato.
Torino, 28/11/2025
IL GIUDICE
DOTT. NE MI
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Nella causa R.G.L. 3100/2025, instaurata tra le parti:
(C.F.: ), ass. avv. CARAPELLE Parte_1 C.F._1
ROBERTO, elett.te domiciliata presso lo studio professionale del difensore, sito in Torino, via
San Pio V n. 20
- PARTE RICORRENTE -
(C.F. ), ass. avv. PARISI TOMMASO, elett.te domiciliato presso l'Ufficio CP_1 P.IVA_1
legale distrettuale, sito in Torino, via Arcivescovado 9
- PARTE CONVENUTA -
Conclusioni: come da verbale
Oggetto: restituzione indebito
1. Con ricorso ex art. 442 cpc, depositato in data 4/4/2025, ha rappresentato: Parte_1
1 - di essere titolare di ditta individuale, , esercente attività Controparte_2
di ristorazione, con sede legale in Fiano e sede operativa in Venaria Reale;
- che la figlia della esponente, , ha svolto, negli anni 2017 e 2018, attività Parte_2
di coadiutrice in tale attività di impresa individuale;
- che la è anche socia accomandante della società La Locanda di Corte di Parte_2
IS LE & C. s.a.s.;
- che nell'anno 2021 l' ha chiesto alla società La Locanda di Corte di IS LE & CP_1
C. s.a.s. la corresponsione dei contributi previdenziali dovuti, nell'anno 2016, per l'attività di coadiutrice asseritamente svolta dalla in tale attività di impresa collettiva;
Parte_2
- che la richiesta è stata annullata, dopo aver rappresentato all'Istituto che la Parte_2
era socia accomandante di tale impresa collettiva, e che l'attività di coadiutrice era
[...]
svolta presso l'impresa individuale;
Controparte_2
- che con due comunicazioni, nell'anno 2024, l' ha chiesto alla esponente il pagamento CP_1
dei contributi dovuti, rispettivamente, per gli anni 2017 e 2018 per la posizione della
, in conseguenza della produzione di redditi di impresa da parte di Parte_2
quest'ultima, e segnatamente per i redditi percepiti quale socia accomandante nella società La
Locanda di Corte di IS LE & C. s.a.s.;
- che l'esponente ha pagato le somme richieste (euro 2.851,23 per il 2017 ed euro 1.458,14 per il 2018) al solo fine di ottenere il rilascio D.U.R.C., necessario per conseguire il pagamento di un corrispettivo da una stazione appaltante;
con riserva di ripetizione degli importi.
La ha quindi chiesto, in questa sede, la restituzione degli importi pagati Controparte_2
all' , ritenendoli indebiti, per i seguenti motivi: CP_1
- prescrizione delle somme dovute per l'anno 2017;
2 - assenza di legittimazione passiva;
la ditta individuale dell'esponente non è tenuta a corrispondere contribuzione previdenziale in relazione a redditi derivanti da rapporti diversi da quelli di coadiutrice della . Parte_2
L' si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso;
per l' , infatti: CP_1 CP_3
- ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, 2, 10 l. 613/1966, l'imprenditore è tenuto al pagamento della contribuzione dovuta dai suoi coadiutori, salvo il diritto di rivalsa nei loro confronti;
- ai sensi dell'art. 3 bis del dl. 384/1992, sono dovuti i contributi previdenziali, anche da parte dei soggetti che siano iscritti nella gestione commercianti quali coadiutori di imprese, anche in conseguenza della percezione di redditi quali soci accomandanti di società di persone;
- ne consegue che la ricorrente era tenuta, per gli anni 2017 e 2018, a corrispondere anche la contribuzione dovuta dalla in relazione alla sua qualità di socia accomandante ne Parte_2
La Locanda di Corte di IS LE & C. s.a.s., salvo poi esercitare il diritto di rivalsa nei suoi confronti;
- che anche l'eccezione di prescrizione è infondata;
infatti, all'ordinari termine quinquennale devono essere aggiunti i 311 giorni complessivi di sospensione previsti dall'art. 37 co 2 d.l.
18/2020.
In causa non è stata svolta attività istruttoria.
2. Deve preliminarmente precisarsi che costituiscono fatti non contestati e pacifici in causa:
- lo svolgimento, da parte di , di attività di coadiutrice nell'impresa Parte_2
individuale della ricorrente, che è altresì sua madre, negli anni 2017 e 2018;
- la qualità in capo alla , nei medesimi anni, di socia accomandante de La Parte_2
Locanda di Corte di IS LE & C. s.a.s.; e la produzione di redditi di impresa, nei due anni indicati, in conseguenza di tale partecipazione all'impresa collettiva;
3 - il fatto che i maggiori redditi ripresi a contribuzione per il 2017 ed il 2018 e considerati dall' quale base imponibile per la determinazione dei contributi pagati dalla ricorrente CP_1
sono proprio quelli derivanti dalla partecipazione da parte della alla s.a.s. sopra Parte_2
indicata;
- l'intervenuto pagamento, da parte della , delle somme richieste dall' . CP_2 CP_1
Passando quindi all'esame del merito della controversia, si deve osservare che:
- ai sensi degli artt. 1 e 2 della l. 613/1966 i familiari coadiutori degli esercenti piccole imprese commerciali sono tenuti all'iscrizione alla gestione obbligatoria contributiva IVS;
- ai sensi dell'art. 10 co 2 della medesima legge “Il titolare dell'impresa commerciale è tenuto al pagamento dei contributi anche per i familiari coadiutori assicurati, salvo il diritto di rivalsa nei loro confronti”;
- tale ultima norma prevede l'applicazione obbligatoria, in relazione ai coadiutori, del tipico meccanismo di sostituzione nell'obbligo contributivo, così come avviene per i lavoratori dipendenti, salvo rivalsa (e quindi applicazione di ritenute sui compensi da parte dell'imprenditore);
- l'art. 1 co 1 e 2 della l. 233/1990 hanno regolato le aliquote contributive per i soggetti iscritti alle gestioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e dei loro coadiuvanti e coadiutori (e quindi anche in relazione a quanto previsto dalla l. 613/1966 sopra esaminata);
- l'art. 3 bis del d.l. 384/1992, conv. in l. 438/1992, ha previsto che, per i soggetti contemplati dall'art. 1 della l. 233/1990 (anche i coadiutori, quindi), l'ammontare del contributo annuo dovuto è rapportato alla totalità dei redditi di impresa denunciati ai fini IRPEF nell'anno di riferimento;
- in relazione alla posizione del socio accomandante di società di persone percipiente redditi derivanti da tale forma di partecipazione, la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito, con
4 sentenza n. 29779/2017 (citata anche da parte convenuta), quanto segue: “Ai fini della
determinazione dei contributi dovuti dagli artigiani ed esercenti attività commerciali, vanno
computati anche i redditi percepiti in qualità di socio accomandante, ai sensi degli artt. 3 bis
del d.l. n. 384 del 1992, conv. con modif. in l. n. 438 del 1992, e 6, comma 3, del d.P.R. n. 917
del 1986, la cui interpretazione letterale e sistematica, avallata anche dalla Corte cost.
(sentenza 7 novembre 2001 n. 354), conduce ad includere nella base imponibile la totalità dei
redditi d'impresa, fra i quali vanno considerati anche quelli delle società in accomandita
semplice”;
- risulta quindi corretta la rideterminazione della base imponibile contributiva della Parte_2
effettuata dall' , con riferimento alla partecipazione, da parte di costei, alla s.a.s. La CP_3
Locanda della Corte;
- rimane però da verificare chi sia il soggetto debitore sostanziale di tale maggiore contribuzione;
infatti, non corretta è la qualificazione di parte ricorrente di tale problematica,
posto che in questa sede non si tratta di verificare la legittimazione passiva in giudizio, ma,
prima ancora dell'instaurazione della lite, chi sia tenuto alla corresponsione dell'obbligazione previdenziale;
- la ricorrente non può essere dichiarata tenuta a corrispondere la contribuzione dovuta sui redditi della ulteriori a quelli derivanti dall'assunzione della qualità di coadiutrice Parte_2
nell'impresa individuale;
infatti, la norma contenuta nell'art. 10 co 2 l. 613/1996 si limita a prevedere la sostituzione nell'obbligo contributivo a carico dell'imprenditore che si avvalga del coadiutore, ma, pur senza esplicitarlo (in quanto elemento del tutto intuitivo), solo in relazione ai compensi corrisposti a quest'ultimo; la norma appena citata non prevede, in alcuna parte, uno spostamento dell'obbligo contributivo “totalizzante”, che comprenda anche redditi ulteriori del coadiutore, che, pur aumentando la base imponibile, ben possono essere ignoti al titolare dell'impresa; d'altronde, facendo un parallelo con il settore tributario, il datore di lavoro è
5 tenuto al pagamento della tassazione IRPEF dei propri lavoratori subordinati, con il medesimo meccanismo della sostituzione con diritto di rivalsa (operato mediante le trattenute alla fonte),
solo in relazione ai redditi da lavoro dipendente erogati dallo stesso e ad eventuali altri redditi di diversa fonte dichiarati dal lavoratore (ad es. redditi da fabbricati), ma nell'ambito della dichiarazione modello 730, ove viene normalmente indicato (e solo con espressa manifestazione di volontà da parte del contribuente), quale soggetto tenuto al conguaglio delle maggiori imposte, proprio il datore di lavoro/sostituto d'imposta (il quale viene quindi messo al corrente dall'Amministrazione Finanziaria della necessità di operare ulteriori ritenute alla fonte, in conseguenza di tali ulteriori redditi); un simile meccanismo non risulta però operare nel settore in esame, in particolare con riferimento a redditi d'impresa dichiarati dal percettore/coadiutore in piccola impresa, che vengono indicati nell'ambito della dichiarazione modello UNICO, nel quadro RH;
non risulta la sussistenza di un sistema, nel settore previdenziale, analogo a quello appena descritto per il sistema tributario (comunque operante a fronte di precisa manifestazione di volontà del lavoratore dipendente/sostituito, manifestazione che avviene nell'ambito della presentazione della dichiarazione modello 730);
- il soggetto debitore per la maggiore contribuzione emergente in seguito a rideterminazione in aumento della base imponibile, per la sussistenza maggiori redditi di cui all'art. 3 bis del l.
384/1992, conv. in l. 438/1992, deve essere quindi essere individuato nello stesso coadiutore,
ovvero, nel caso in esame, nella che avrebbe dovuto versare quanto dovuto in Parte_2
conseguenza dei redditi percepiti, negli anni di causa, quale socia accomandante;
- per Cass. ord. n. 624/2024, invece, la normativa in esame dovrebbe interpretarsi nel senso indicato dall' , con obbligo per l'imprenditore che occupi il coadiuvante di versare tutta la CP_1
contribuzione dovuta da quest'ultimo, anche per redditi estranei al rapporto tra gli stessi intercorrente, salvo rivalsa su quanto da corrispondere per l'opera prestata appunto dal coadiuvante;
ma deve osservarsi che il ragionamento sviluppato in merito dalla Suprema Corte
6 è del tutto apodittico, semplicistico e non tiene conto delle problematiche giuridiche sopra esposte, nonché del possibile assurdo (delineato da parte ricorrente all'odierna udienza) di un imprenditore costretto ad anticipare all' ingente contribuzione del coadiuvante, per tutti i CP_1
redditi di questi, contribuzione largamente eccedente le somme da corrispondersi al coadiuvante stesso, con sostanziale vanificazione del diritto di rivalsa;
accedendo ad una simile tesi si altera la figura del sostituto contributivo, facendolo divenire un garante improprio dei debiti del sostituito, figura però aliena all'istituto della sostituzione (in materia così
previdenziale come tributaria), così come concepita in origine (figura volta ad agevolare la riscossione dell'imposizione da parte della mano pubblica, non a garantire quest'ultima dall'insolvenza/incapienza del debitore diretto).
Ne consegue che il ricorso deve essere accolto, senza che si renda necessario l'esame del motivo relativo all'eccezione di prescrizione per l'anno 2017; infatti, se in caso di richiesta di ripetizione di indebito corrisposto all'Ente previdenziale, grava sull'attore l'onere della prova relativo alla mancanza di una causa che lo giustifichi, ovvero il venir meno di questa (v. Cass.
n. 4612/2006), tale onere, nel caso di specie, è soddisfatto, viste le considerazioni sopra espresse.
3. In ordine alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo,
tenendo in considerazione la non particolare complessità del contenzioso, ed applicando la maggiorazione del 15% ex art. 4 co 1 bis DM 55/2014, in considerazione della presenza, nel ricorso, di collegamenti ipertestuali ai documenti (percentuale determinata in considerazione della contenuta quantità di documenti prodotti ed oggetto di link).
P. Q. M.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Visto l'art. 429, 442, 443 c.p.c.,
7 disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione:
- condanna l' alla restituzione in favore della ricorrente di euro 4.309,37, oltre ad CP_1
interessi al saggio legale dal 3/5/2024;
- visto l'art. 91 cpc, condanna alla rifusione delle spese di lite nei confronti di CP_1 [...]
spese liquidate in complessivi euro 1.500,00, oltre a maggiorazione del 15% CP_2
ex art. 4 co 1 bis DM 55/2014, rimborso forfettario al 15%, iva e cpa, contributo unificato se versato.
Torino, 28/11/2025
IL GIUDICE
DOTT. NE MI
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