CA
Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 06/03/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI composta dai magistrati dott. Cinzia Caleffi Presidente
dott. Cristina Fois Consigliere
dott. Ilaria Macchi Giudice Ausiliario relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 401/22 R.G.
Tra
(già (c.f. e P.IVA n. ) Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Dario Masala, per delega in calce all'atto di citazione in opposizione in data 04.01.2016, di cui al primo grado di giudizio,
APPELLANTE
e
(C.F. e P.IVA , REA n. NU-86492), rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 P.IVA_2
Francesco Pisenti, giusta procura speciale alle liti per atto del 22/10/2021 a rogito del notaio
[...]
repertorio n. 8625, raccolta n. 5984 (Allegato A), elettivamente domiciliata Persona_1 presso il suo studio sito a Sassari, in Viale Umberto I, n. 28
APPELLATA
All'udienza del 14.6.2024 la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
“Piaccia alla Corte d'Appello Adita, respinta ogni contraria istanza Parte_1
1
1. In via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi dedotti nel presente atto;
2. in via principale, nel merito, accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e per l'effetto, in riforma della sentenza n. Sentenza del Tribunale di Nuoro, n. 165 del 17.03.2022, pubblicata in pari data, non notificata, resa dal giudice dr.ssa Federica Meloni nel giudizio n. 16/2016 R.G., accogliere tutte le conclusioni avanzate in primo grado che qui si riportano: a) contraris reiectis;
b) previa sospensione dell'esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, nel merito respingere la domanda di controparte perché infondata in fatto ed in diritto e revocare il decreto ingiuntivo n° 443/15, R.G.
n° 1495/15, per i motivi di cui in premessa;
c) condannare alla rifusione delle spese e delle competenze professionali della presente procedura, maggiorati di rimborso forfettario 15%, IVA e
CPA, da detrarsi in favore del procuratore antistatario.
3. con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico: si chiede un ulteriore approfondimento dell'espletata C.T.U., in quanto incompleta, anche attraverso un'integrazione di ordine contabile della stessa, con eventuale nomina di altro C.T.U., posto che tra
i quesiti sottoposti al C.T.U. incaricato vi era anche quello afferente “le eventuali incongruenze esistenti nelle fatture relative al periodo in contestazione” (vedasi verbale di udienza del 31.10.2017).
Quesito al quale il CTU non ha dato risposta”.
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis: CP_1
in via preliminare: a) confermare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi dedotti in narrativa;
in via principale: b) rigettare in quanto destituito di fondamento in fatto e in diritto l'appello proposto dalla in persona amministratore pro tempore, Parte_1 avverso la sentenza n. 165 pronunciata dal Tribunale di Nuoro nella persona del Giudice D.ssa
Federica Meloni in data 17/03/2022, a conclusione del procedimento avente N. R.G. 16/2016 c) confermare per i motivi meglio esposti in narrativa la sentenza di prime cure emessa in data
17/03/2022, n. 165/2022 dal Tribunale Civile di Nuoro in persona della Dott.ssa Federica Meloni;
in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenga di dover riformare, anche parzialmente, la sentenza di prime cure n. 165/2022, emessa e pubblicata dal Tribunale di Nuoro in data 17/03/2022, d) accertare l'esistenza e l'ammontare del credito vantato da nei CP_1 confronti dell'appellante, in persona amministratore pro tempore, per Parte_1
2 la fornitura idrica eseguita in suo favore e, per l'effetto, e) condannare quest'ultimo al pagamento del credito così determinato a favore di oltre interessi per ritardato pagamento ai CP_1 sensi del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
in ogni caso: condannare l'appellante alla refusione delle spese di lite, delle competenze professionali e degli oneri di legge relativamente ad entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, debitamente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio presso il Tribunale di Nuoro esponendo: CP_1
- di essere titolare del contratto di somministrazione idrica per l'utenza ad uso non domestico n. 6152076, sede dello studio odontoiatrico sito in Siniscola- La Caletta (NU), in via Napoli
n. 13;
- di aver ricevuto il decreto ingiuntivo n. 443/15, con cui dichiarava di essere CP_1 creditrice dell'importo di € 28.416,13.
Pertanto, proponeva opposizione avverso tale decreto ingiuntivo, lamentando:
1) la carenza dei presupposti previsti dagli artt. 633, co. 1, n. 1, 634 e 635 c.p.c., non avendo alcun titolo per ottenere il pagamento della somma;
CP_1
2) la rimozione e sostituzione del vecchio contatore in assenza di contradditorio in data
17.7.2013 da parte di CP_1
3) l'anomalia dei consumi compresi nel periodo dal 31.10.2011 al 17.07.2013, pari a 8733 metri cubi;
4) il mancato riscontro del gestore in seguito alla presentazione di idoneo e tempestivo reclamo;
5) l'inadempimento contrattuale di er mancato rispetto della Carta del Servizio CP_1
Idrico Integrato e del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
Per queste ragioni, chiedeva:
1) la sospensione dell'esecuzione del decreto ingiuntivo;
2) nel merito, il rigetto della domanda di controparte e la revoca del decreto ingiuntivo n. 443/15;
3) la condanna alla rifusione delle spese e competenze professionali, maggiorati di rimborso del forfettario 15%, IVA e CPA.
Si costituiva in giudizio confermando la fondatezza del decreto ingiuntivo e CP_1 chiedendo:
3 1) concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, emesso dal Tribunale di Nuoro, per importo di € 28.416,13, oltre spese per la fase monitoria;
2) nel merito, rigettare la domanda di revoca e nullità del decreto ingiuntivo opposto e rigettare ogni eccezione di controparte;
3) in via subordinata, accertare l'esistenza del credito vantato da e condannare CP_1
l'opponente al pagamento di tale importo.
La causa veniva istruita con prove documentali, testi e CTU per verificare il corretto funzionamento del contatore e l'incongruità delle fatture.
Con la sentenza n. 165/2022 del 17.3.2022, il Giudice riteneva l'inadempimento di entrambe le parti e, previa revoca del decreto ingiuntivo n. 443/2015, condannava al Parte_1 pagamento di € 14.208,06, pari al 50% dell'importo di cui al decreto, compensando le spese di lite e di CTU.
***
Avverso tale sentenza ha proposto appello affidato alle seguenti Parte_1 doglianze:
1) erronea ricostruzione dei fatti in relazione alla valutazione delle letture, alla incongruità dei consumi medi storici ed alla sostituzione del misuratore in assenza di contradditorio;
2) erronea valutazione in ordine alla colpa concorrente di entrambe le parti;
3) erroneo rigetto della istanza di supplemento di istruzione probatoria attraverso CTU contabile.
Pertanto, ha chiesto:
1) in via cautelare, la sospensione e/o revocazione della provvisoria esecutorietà della sentenza per i motivi dedotti in atto;
2) in via istruttoria, l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado e l'ulteriore approfondimento dell'espletata CTU in quanto incompleta, con l'integrazione di ordine contabile.
3) in via principale, l'accoglimento appello;
4) la condanna alla rifusione delle spese e competenze professionali, con vittoria spese e compensi.
Si è costituita che ha contestato l'avversa domanda, chiedendone il rigetto, ha domandato CP_1 pertanto:
4 1) la conferma della provvisoria esecutorietà della sentenza;
2) in via principale, il rigetto dell'appello proposto e la conferma della sentenza di prime cure;
3) in via subordinata, l'accertamento dell'esistenza e dell'ammontare del credito di e CP_1 la condanna della controparte al pagamento di tale somma, oltre interessi per ritardato pagamento ai sensi del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
4) in ogni caso, la condanna dell'appellante alla refusione delle spese di lite, delle competenze professionali e degli oneri di legge.
All'udienza del 9.3.2023, questa Corte ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
All'udienza del 14.6.2024, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190
c.p.c., sulle conclusioni sopra riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla ricostruzione dei fatti: incongruità dei consumi indicati nelle fatture
Il primo motivo di doglianza si riferisce all'erronea ricostruzione dei fatti operata dal Giudice, nella parte in cui riteneva che anche lo studio odontoiatrico fosse inadempiente per non aver monitorato i consumi attraverso la lettura del misuratore. Pertanto, lo condannava alla somma pari al 50% di quella indicata nel decreto ingiuntivo e, in forza della parziale soccombenza, compensava le spese di lite.
L'appellante ha lamentato l'inattendibilità delle letture del misuratore effettuate da che CP_1 segnavano abnormi consumi, la mancata adesione da parte del Giudice alla quantificazione dei consumi storici come ricostruiti dalla CTU, nonché la valutazione in ordine al suo inadempimento.
Osserva questa Corte che l'onere della prova in merito al corretto funzionamento del contatore è in capo alla società erogatrice del servizio idrico.
Sulla questione insegna la Suprema Corte che “In ordine ai consumi anomali, l'onere di verificare il corretto funzionamento del contatore spetta in contraddittorio (secondo quanto stabilito dall'art.
6.5 della Carta dei consumi riscontrati dal contatore e l'anomalia va addebitata a fattori imputabili all'utente. Servizi) al somministratore, il quale deve evidenziare, già in fattura, le anomalie e comunque dimostrare il corretto funzionamento del contatore (art. B35 Regolamento del Servizio
Idrico Integrato)” (Cass., sentt. nn. 31/2021; 60/2021; 185/2021; 114/2022).
Nel caso di specie, dalla lettura della relazione dell'ausiliario emerge che il “contatore è risultato funzionante”. Tuttavia, lo stesso ausiliare rilevava che le incongruenze nei consumi delle fatture potrebbero essere dovute “ad una perdita idrica o ad un allaccio abusivo da parte di terzi o alla presenza di eccessiva aria nella condotta che può far 'girare vorticosamente' il contatore”.
5 Seppure la giurisprudenza di legittimità riconosca una presunzione di correttezza dei consumi fatturati dal misuratore (cfr. Cass. 17401/2024), nel caso concreto, ritiene questa Corte che diverse circostanze di fatto, gravi, precise e concordanti, depongano per un'anomalia dei consumi fatturati da CP_1
I testi sentiti, e , dichiaravano che non erano Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 presenti perdite, poiché in caso contrario si sarebbero viste nel locale sottostante, sempre di proprietà dell'appellante (cfr. verbale di udienza del 6.7.2017).
Nessuna prova è emersa in ordine ad una manomissione. Deve di conseguenza ipotizzarsi che il contatore, pur funzionando, avesse delle anomalie nella lettura dei consumi o per la presenza di bolle d'aria all'interno ovvero perché il contatore girava al contrario.
Della incongruità delle letture l'appellante, sul quale gravava tale onere, portava in giudizio diversi elementi sintomatici:
1. stabilità dei consumi medi annui nella gestione del periodo precedente dal 31.12.2006 al
31.10.2011 (circa 197 metri cubi all'anno, per un consumo complessivo di circa 1150 metri cubi nel periodo di 5 anni circa).
2. omissione da parte di di effettuare i dovuti controlli volti alla verifica delle CP_1 incongruità delle fatture, a seguito di reclamo proposto dallo studio odontoiatrico;
3. sostituzione del misuratore in assenza di contradditorio da parte di in data 17.7.2013 CP_1
(indice di comportamento scorretto), a seguito del quale vi era stata una regolarizzazione dei consumi medi, pari a circa 55 metri cubi (lettura avvenuta in data 16.6.2014);
4. inspiegabili picchi di consumo nel periodo compreso dal 31.10.2011 (lettura consumi pari a
1769 metri cubi) fino all'installazione del nuovo contatore avvenuta in data 17.7.2013 (lettura consumi 10502 metri cubi).
5. incongruenza delle letture, ed in particolare di quella avvenuta in data 26.11.2010 pari a 10350 metri cubi, inspiegabilmente maggiore della successiva lettura del 30.9.2011, di 1538 metri cubi, che potrebbe far ipotizzare, pertanto, che il contatore girasse al contrario, posto che a distanza di quasi un anno indica 8812 metri cubi in meno (la differenza tra 10350 e 1538).
Inoltre, non produceva documentazione fotografica attestante la lettura di partenza e la CP_1 lettura finale, entrambe indispensabili al fine di conoscere la correttezza dei consumi, come emerge dalla richiesta di accesso agli atti effettuata dallo studio odontoiatrico.
A fronte di tali elementi, sintomatici dell'incongruità dei valori medi dei consumi e della scorrettezza del comportamento di parte appellata, può dirsi superata la presunzione del corretto funzionamento del contatore, quantomeno in via presuntiva, in virtù del dettato dell'art. 2729 c.c.
Ulteriormente non può condividersi la decisione nella parte in cui il Giudice riteneva che anche lo studio odontoiatrico fosse inadempiente per non aver monitorato i consumi attraverso la lettura del
6 misuratore, in quanto, per le ragioni sopra esposte, è emerso che non vi era stata nessuna perdita o allaccio abusivo e l'incremento eccessivo era frutto solo di una cattiva lettura del misuratore.
Sulla rideterminazione dei consumi medi idrici giornalieri
Occorre quindi provvedere alla rideterminazione dei consumi, revocando il decreto ingiuntivo n.
443/2015 emesso dal Tribunale di Nuoro.
Parte appellante ha fatto riferimento, in proposito, alla relazione tecnica dell'Ing. suo Persona_2
CTP, che ricostruiva il consumo medio idrico giornaliero indicandolo in 0,16 mc/g. Il consulente otteneva tale valore eliminando i periodi di tempo del 1.1.2006, 22.4.2008, 30.9.2011 e 31.10.2011, nei quali erano stati rilevati consumi anomali rispetto all'andamento medio registrato in altri anni, in cui i consumi si erano stabilizzati intorno a 0,16 mc/g. Tale risultato, secondo l'appellante, si avvicinerebbe anche ai consumi misurati dal nuovo contatore.
Questa tesi non merita accoglimento.
Il CTU, Ing. provvedeva alla ricostruzione dei consumi e concludeva rilevando che “il Persona_3 valore ricostruito da prendere in considerazione e nel caso da applicare per il periodo in cui si è avuto un incremento eccessivo risulta pari a 0,4 mc al giorno che come ordine di grandezza è 'vicino' ai consumi registrati dal nuovo contatore attualmente installato”. Ciò in quanto provvedeva alla ricostruzione dei fabbisogni secondo i dati storici, in quanto è emerso un eccessivo consumo idrico in alcuni periodi (cfr. allegato 8 in atti). Come evidenziato dal CTU, ai fini del ricalcolo del consumo medio idrico giornaliero, devono essere considerati tutti i lassi di tempo elencati nelle fatture in contestazione, poiché non si conosce la causa certa dell'anomalia dei consumi.
Alla luce di quanto sopra, non appare necessario l'espletamento di un'ulteriore CTU contabile, come richiesta da parte appellante, in quanto non necessaria ai fini della decisione.
La sentenza di primo grado deve essere, pertanto, riformata con condanna della società al Pt_1 pagamento degli importi rideterminati da secondo un consumo medio di 0,4 metri cubi CP_1 giornalieri, come ricostruito dalla CTU, per il lasso temporale tra il 31.10.2011 ed il 17.7.2013.
L'importo del corrispettivo del servizio idrico per tali periodi deve essere commisurato ai consumi storici medi dell'utente secondo il dettato dell'art. B. 35.1, comma terzo, Regolamento del S.I.I.
L'accoglimento dell'appello determina la condanna dell'appellata al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio, in quanto soccombente, liquidate secondo valori medi determinati per il primo grado in € 7.616,00 ed in secondo grado in € 3.397,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello, in riforma della sentenza n. 165/2022 del 17.3.2022:
7 1) revoca il decreto ingiuntivo n. 443/15 e ordina ad di determinare l'importo CP_1 dovuto da sito in Siniscola - La Caletta (NU), in via Napoli n. 13, Parte_1 per il lasso temporale tra il tra il 31.10.2011 ed il 17.7.2013, in base al consumo idrico medio giornaliero di 0,4 metri cubi;
2) condanna a rifondere all'appellante le spese di lite di entrambi i gradi del CP_1 giudizio, che liquida in complessivi € 11.013,00, oltre accessori di legge.
Sassari, lì 4.3.2025
Il Presidente Il Giudice estensore
Dott.ssa Cinzia Caleffi Dott.ssa Ilaria Macchi
8