TAR
Sentenza 6 settembre 2022
Sentenza 6 settembre 2022
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CS
Rigetto
Sentenza 4 febbraio 2026
Rigetto
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 04/02/2026, n. 936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 936 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02246/2023 REG.RIC.
Pubblicato il 04/02/2026
N. 00936 /2026 REG.PROV.COLL. N. 02246/2023 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 2246 del 2023, proposto da
SE FI e PA EM, rappresentati e difesi dall'avvocato Nicola Neri, che si dichiara antistatario, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi D'Ottavi, con domicilio digitale come da PEC Registri di
Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – sede di Roma
(Sezione Seconda) n. 11472/2022 del 6 settembre 2022, resa tra le parti; N. 02246/2023 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 settembre 2025 il consigliere Angela
RO e udito per Roma Capitale l'avvocato Umberto Garofoli per delega dell'avv. Luigi D'Ottavi;
Viste le conclusioni della parte appellante, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con l'appello proposto, i sig.ri SE FI e PA EM hanno impugnato la sentenza indicata in epigrafe del Tribunale amministrativo per il Lazio
– sede di Roma, che ha respinto il ricorso avverso la determinazione dirigenziale n.
355 del 29 maggio 2013 con la quale Roma Capitale ha rigettato la domanda di condono edilizio presentata ai sensi della l. n. 326/2003 e della legge regionale del
Lazio n. 12/2004 per opere abusive consistenti nella “realizzazione di una unità immobiliare destinata a civile abitazione per mq 101,00 di s.u.r., per una volumetria pari a mc 356,16”.
2. In particolare, il diniego veniva emesso in applicazione dell'art. 3, co. 1, lett. b), nonché del combinato disposto degli artt. 2, co. 1, lett. b) e 4, co. 3, lett. d), della citata l.r. n. 12/2004, in quanto: 1) l'abuso non era suscettibile di sanatoria, insistendo su area plurivincolata (“ex art. 134, co. 1, lett. a) del Codice – c – D.M. 12.10.2954, Beni paesagg. ex art. 134, co. 1, lett. b) del Codice - f – Parco, Beni paesagg. ex art. 134, co. 1, lett. b) del Codice - m – MA rif L.gs 42/04, Parchi e riserve L.R. 2 del 6.10.1997
Parco Nazionale OR Romano, P.T.P. Ambito 2 B2 – 2 T.O.”); 2) potevano conseguire la sanatoria gli immobili non adibiti a prima casa di volume non superiore N. 02246/2023 REG.RIC.
a 300 metri cubi per singola domanda, a condizione che la nuova costruzione non fosse superiore, nel suo complesso, a 600 metri cubi.
3. I ricorrenti domandavano l'annullamento del provvedimento di diniego, formulando quattro motivi di ricorso, con cui deducevano plurime censure di violazione di legge ed eccesso di potere, che la sentenza qui appellata ha dichiarato infondate, statuendo che:
- l'atto impugnato è plurimotivato sicché avendo i ricorrenti censurato solo il primo motivo di diniego il gravame sarebbe già di per sé suscettibile di rigetto;
- la fattispecie era riconducibile ad un c.d. abuso maggiore, pertanto non suscettibile di sanatoria ai sensi del D.L. n. 269/2003;
- era inconferente che la zona – vincolata – fosse stata oggetto di altri abusi asseritamente affermati dalla ricorrente;
- del tutto ininfluente deve ritenersi la tempistica di contestazione dell'abuso, non soggetta a decadenza, così come ininfluente è l'affermata esigenza dei ricorrenti ad un preteso diritto alla casa, circostanza come tale irrilevante per la qualificazione dell'abuso e il conseguente diniego di condono, che è atto avente natura rigidamente vincolata al ricorrere dei presupposti di legge.
4. Di tali statuizioni di rigetto del ricorso di primo grado, parte appellante domanda la riforma deducendone l'erroneità con quattro motivi di doglianza, che saranno esaminati in diritto.
4.1. Resiste all'appello Roma Capitale.
DIRITTO
5. I motivi di appello proposti avverso la sentenza sono così di seguito illustrati.
5.1. Con il primo motivo d'appello si censura la sentenza – per erronea ed insufficiente valutazione delle circostanze di fatto e di diritto – nel capo in cui, rigettando le doglianze di “eccesso di potere per travisamento e disparità di trattamento”, ha N. 02246/2023 REG.RIC.
statuito che il rigetto della domanda di condono ai sensi della legge 326/2003 (c.d.
“terzo condono”) “sia sufficientemente ed esaustivamente motivato non solo con il richiamo al vincolo paesaggistico (…) ma anche con riferimento al superamento del limite volumetrico massimo previsto dall'art. 2 co. 1 lett B) n. 2 della l.r. n. 12/2004
(300 mc per singola domanda)”.
5.1.1. Sotto il primo profilo, parte appellante evidenzia di aver rappresentato nel giudizio di primo grado che l'area su cui insistono le opere oggetto della domanda di condono avrebbe da tempo assunto una vocazione residenziale a causa di una intensa attività edificatoria, essendo presenti nelle zone limitrofe diverse attività commerciali
(quali un autolavaggio, una falegnameria, una rimessa di piattaforme aeree) e altre abitazioni analoghe, sorte spontaneamente, per cui il vincolo paesaggistico richiamato dal provvedimento impugnato risulterebbe sostanzialmente superato, non ravvisandosi più le caratteristiche originarie del Parco Nazionale del OR Romano.
Al riguardo, gli appellanti ribadiscono in questa sede che la zona nella quale ricade il contestato abuso è in procinto di essere inserita nelle zone “di recupero urbanistico dei diversi nuclei di edilizia ex abusivi” ed inoltre l'immobile sarebbe stato realizzato al fine di essere utilizzato come loro abitazione principale, senza scopo di lucro, per soddisfare le esigenze del proprio nucleo familiare, con conseguente disparità di trattamento rispetto agli altri soggetti che in relazione ad analoghe abitazioni localizzate nella medesima area avrebbero visto soddisfatto il proprio diritto all'abitazione, ottenendo il condono richiesto.
5.1.2. Quanto alla cubatura realizzata, la stessa sarebbe conforme al precetto normativo: in primo luogo, gli appellanti ribadiscono di aver prodotto all'amministrazione resistente, tra gli allegati alla domanda di condono, la dichiarazione di cui all'art. 4, comma 3, lettera d) della Legge regionale 12/2004 relativa alla destinazione residenziale a prima casa dell'opera contestata, con conseguente riconducibilità della fattispecie in esame all'ipotesi di cui all'art. 3 N. 02246/2023 REG.RIC.
comma 1, lett. b) della stessa legge regionale, che prevede la sanabilità di opere abusive, ultimate ai sensi dell'articolo 31, secondo comma, della legge 28 febbraio
1985, n. 47, concernenti immobili adibiti a prima casa di abitazione con un volume inferiore al limite previsto di 450 mc; in secondo luogo, la cubatura realizzata sarebbe di soli 50 mc superiore al limite previsto dalla norma regionale (300 mc) ed è stata anch'essa destinata a fronteggiare le esigenze abitative degli odierni appellanti.
5.2. Con il secondo motivo, parte appellante si duole che il Tar abbia respinto la censura di “violazione di legge ed eccesso di potere per sviamento”, volta a lamentare la risalenza delle opere censurate rispetto all'emissione del provvedimento gravato e l'intempestività delle iniziative assunte dal Comune.
In particolare, gli appellanti contestano che l'amministrazione resistente non abbia esercitato i propri poteri repressivi degli abusi edilizi allorché le opere erano allo stato iniziale e che abbia adottato il diniego impugnato a distanza di molti anni dalla domanda di condono (presentata dagli interessati in data 8 aprile 2004), quando i lavori erano ultimati da diverso tempo.
5.3. Con il terzo motivo d'appello, si contesta la sentenza nella parte in cui ha respinto la censura di difetto assoluto e carenza di motivazione del provvedimento impugnato, ritenendo che quest'ultimo fosse adeguatamente motivato con riferimento al richiamato vincolo paesaggistico e al superamento del limite volumetrico massimo previsto. A tal riguardo, parte appellante evidenzia che l'Amministrazione non avrebbe tenuto conto che le opere contestate sono state ultimate da diverso tempo né dell'imminente adozione di un piano di recupero urbanistico riguardante la zona nella quale ricade il contestato abuso.
5.4. Infine con il quarto motivo d'appello la sentenza è censurata nel capo in cui ha respinto il corrispondente motivo di ricorso con il quale si è contestato il diniego di condono per mancata comparazione tra i contrapposti interessi in quanto il provvedimento impugnato avendo dovuto contenere un'adeguata motivazione circa la N. 02246/2023 REG.RIC.
prevalenza delle ragioni di pubblico interesse su quello privato, anche in considerazione del lungo tempo trascorso e del grave pregiudizio arrecato ai destinatari.
6. Le censure sono infondate.
7. Come esposto in fatto, il diniego di condono di cui trattasi concerne un intervento abusivo consistente nella avvenuta realizzazione di immobile a destinazione residenziale, di cubatura pari a 356,16 mc, all'interno del perimetro del Parco
Nazionale OR Romano, in area plurivincolata.
7.1. Tanto premesso, deve in primo luogo rilevarsi che la sentenza merita di essere confermata nella parte in cui ha statuito che il provvedimento impugnato si configura quale atto plurimotivato, per cui solo l'accertata illegittimità di tutti i singoli profili su cui esso si fonda può comportarne l'annullamento, posto che è sufficiente la legittimità di una sola delle giustificazioni per sorreggere l'atto in sede giurisdizionale.
7.2. Infatti, il diniego di condono è basato: i) sulla non condonabilità degli abusi realizzati in area gravata da vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. b) l.r.
n. 12/2004 (con particolare riferimento, giusta quanto rappresentato nel preavviso di rigetto comunicato con prot. n. 20212/33891 del 2.05.2012, ai “vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela dei parchi (…)”), nonché ii) sul superamento del limite massimo di volumetria previsto dall'art. 2, co. 1, lett. b) della medesima legge regionale (300 mc per singola domanda), applicabile alle opere abusive concernenti immobili non adibiti a prima casa, quale quello dei ricorrenti.
7.3. Ciò posto correttamente la sentenza appellata ha dichiarato l'infondatezza delle censure dedotte dai ricorrenti.
7.4. Questi ultimi hanno presentato istanza di condono ai sensi del d.l. 30 settembre
2003, n. 269, convertito con modifiche dalla l. 24 novembre 2003, n. 326 (cd. “terzo condono”), il cui art. 32, comma 26, prevede che:
“Sono suscettibili di sanatoria edilizia le tipologie di illecito di cui all'allegato 1: N. 02246/2023 REG.RIC.
a) numeri da 1 a 3, nell'ambito dell'intero territorio nazionale, fermo restando quanto previsto alla lettera e) del comma 27 del presente articolo, nonché 4, 5 e 6 nell'ambito degli immobili soggetti a vincolo di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985,
n. 47;
b) numeri 4, 5 e 6, nelle aree non soggette ai vincoli di cui all'articolo 32 della legge
28 febbraio 1985, n. 47, in attuazione di legge regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con la quale è determinata la possibilità, le condizioni e le modalità per l'ammissibilità a sanatoria di tali tipologie di abuso edilizio”.
7.5. Il successivo comma 27 prevede che: “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della L. 28 febbraio 1985, n. 47, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora (…) d) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio
e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici”.
7.6. Ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. b) della legge regionale del Lazio 8 novembre 2004,
n. 12, “(…) non sono comunque suscettibili di sanatoria (…) le opere (…) realizzate, anche prima della apposizione del vincolo, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali
e regionali a tutela dei monumenti naturali, dei siti di importanza comunitaria e delle zone a protezione speciale, non ricadenti all'interno dei piani urbanistici attuativi vigenti, nonché a tutela dei parchi e delle aree naturali protette nazionali, regionali e provinciali”. N. 02246/2023 REG.RIC.
7.7. Tali disposizioni, come da pacifico orientamento giurisprudenziale (tra le tante,
Cons. Stato, sez. VII, 8 settembre 2025, n. 7247; 15 settembre 2025, n. 7320), vanno interpretate nel senso che, con riguardo agli abusi edilizi commessi in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, il condono è applicabile esclusivamente agli interventi di minore rilevanza (cd abusi “minori”) indicati ai numeri 4, 5 e 6 dell'allegato 1 del d.l.
n. 269/2003 (i.e., opere di restauro e risanamento conservativo nonché di manutenzione straordinaria, realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio), purché gli stessi non comportino aumento di cubatura e superficie e sussistano le ulteriori condizioni ivi previste (ossia che le opere siano realizzate prima della imposizione del vincolo, siano conformi alle prescrizioni urbanistiche e vi sia il previo parere dell'Autorità tutoria).
7.8. Viceversa, non sono in alcun modo suscettibili di sanatoria le opere abusive di cui ai precedenti numeri 1, 2 e 3 del medesimo allegato (cd abusi “maggiori”, ossia nuove costruzioni e ristrutturazioni edilizie) realizzate (anche in data antecedente all'imposizione del vincolo, giusta la normativa in vigore nella Regione Lazio) anche se l'area è sottoposta a vincolo di inedificabilità relativa e gli interventi risultano conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici
(cfr. Cons. St., Sez. VI, 9 giugno 2022, n. 4700).
7.9. Come reiteratamente statuito anche dalla giurisprudenza costituzionale, infatti, il terzo condono è caratterizzato da un ambito oggettivo più circoscritto rispetto a quello del 1985, per effetto dei limiti ulteriori contemplati dal citato comma 27, i quali si aggiungono a quanto previsto negli artt. 32 e 33 della legge n. 47 del 1985 (cfr. Corte cost., sentenza n. 196 del 2004) e non sono racchiusi nell'area dell'inedificabilità assoluta (cfr. ordinanza n. 150 del 2009 e sentenza n. 225 del 2012, con argomentazioni poi riprese dalla giurisprudenza successiva: tra le tante, Corte cost., sentenze n. 77 del 2021, n. 70 del 2020, n. 208 del 2019, n. 68 del 2018, n. 73 del
2017, n. 233 e n. 117 del 2015). N. 02246/2023 REG.RIC.
8. Tanto premesso, il Collegio rileva che sono anzitutto corrette le statuizioni di rigetto delle doglianze articolate con il primo motivo di ricorso.
8.1. Preliminarmente, rileva il Collegio che la deduzione degli appellanti, i quali sostengono essere allegata alla domanda di condono la dichiarazione comprovante che si tratti di “unità adibita alla data del 31 marzo 2003 a prima casa nel comune di residenza”, non comporta l'accoglimento dell'appello, in quanto: a) Roma Capitale ha specificamente contestato tale circostanza, eccependo che la dichiarazione non è stata allegata all'istanza di condono come risulta da relazione degli Uffici i quali, pertanto, hanno escluso che l'immobile oggetto di condono possa considerarsi abitazione principale del richiedente (cfr. nota prot. 10909 del 31 gennaio 2014 depositata in atti il 10 maggio 2022); b) ad ogni modo – quand'anche tale dichiarazione fosse stata resa e allegata all'istanza – si tratta, come di seguito si dirà, di opere riconducibili ad un abuso maggiore in area vincolata ricompresa nel Parco
Nazionale OR Romano e, quindi, non condonabile.
8.1.1. Infatti, il legislatore, come sopra precisato, ha inteso chiaramente escludere la sanatoria degli abusi c.d. “maggiori” realizzati in area vincolata, qualsiasi sia la destinazione del manufatto (ivi compresi, dunque, gli immobili ad uso residenziale), avendo operato un non irragionevole bilanciamento tra interessi parimenti dotati di rilievo costituzionale (diritto all'abitazione, da un lato, tutela dell'ambiente e del paesaggio, dall'altro, il quale ultimo risulta – per sua natura – il più esposto al rischio di compromissione da parte delle legislazioni sui condoni edilizi: cfr. Corte cost., sentenze n. 49 del 2006 e n. 208 del 2019).
La consistenza di abuso maggiore trova conferma nelle stesse deduzioni di parte appellante in cui si attesta che la cubatura realizzata dai ricorrenti supera di 50 mc il limite previsto dalla Legge regionale, a nulla rilevando che il limite sia stato ecceduto senza alcuno scopo speculativo e per le proprie esigenze abitative. N. 02246/2023 REG.RIC.
A quest'ultimo riguardo, peraltro, deve rammentarsi che non è giuridicamente apprezzabile un'assiomatica prevalenza del diritto fondamentale all'abitazione sull'interesse pubblico a ristabilire l'ordine giuridico violato, attraverso l'esecuzione del provvedimento contente misure repressive degli abusi edilizi previste da una legge dello Stato, essendo dunque già stato operato il bilanciamento tra il diritto all'abitazione, quale proiezione del diritto costituzionalmente garantito alla proprietà ex art. 42 Cost., e l'interesse pubblico connesso al ripristino dello status quo ante attraverso l'esecuzione dell'ordine di demolizione, previsto dall'art. 31, comma 9, del d.P.R. n. 380/2001.
8.1.2. Quanto alle censure relative alla asserita non ravvisabilità delle caratteristiche proprie del “Parco nazionale”, deve convenirsi con il primo giudice che le stesse, oltre ad essere generiche, si appalesano comunque irrilevanti, atteso che, anche laddove le circostanze fattuali dedotte dalla parte risultassero fondate in punto fatto, la già avvenuta compromissione degli originari caratteri paesaggistico-ambientali di un'area, per effetto di edificazioni sorte in maniera spontanea e incontrollata, non può di per sé legittimare ulteriori abusi o imporre la sanatoria di quelli già perpetrati.
Ed infatti, “l'esigenza di evitare l'ulteriore compromissione del bene è infatti un leitmotiv nella giurisprudenza in materia vincolistica” (cfr. Cons. St., Sez. I, parere n.
1198/2022 dell'8.07.2022, numero affare 1404/2020): in particolare, in tema di tutela paesaggistica, la maggiore o minore compromissione di un'area non preclude all'amministrazione l'esercizio della tutela al fine di impedirne l'ulteriore alterazione, sicché, al fine di motivare un parere favorevole in materia di sanatoria edilizia su area vincolata, non possono essere addotti interventi precedentemente assentiti, verificatisi nella medesima zona ove sorgono le opere de quibus, in quanto una tale circostanza non elide la portata del vincolo, né può condizionare la valutazione sugli effetti che deriverebbero da un'ulteriore compromissione del territorio circostante. Al contrario, in materia di tutela delle bellezze panoramiche, l'esistenza di una anteriore lesione N. 02246/2023 REG.RIC.
arrecata alla zona comporta la necessità di una indagine ancora più accurata, per scongiurare un maggiore, più grave e definitivo turbamento dei valori tipici dei luoghi
(cfr. Cons. St., Sez. VI, 11 novembre 2019, n. 7715).
8.2. Vanno altresì confermate le statuizioni della sentenza che hanno dichiarato l'infondatezza delle censure dedotte con il secondo mezzo, mediante le quali si è lamentato che l'opera abusiva era stata realizzata da molto tempo senza che mai l'Amministrazione avesse esercitato i suoi poteri repressivi né considerato il notevole lasso temporale trascorso tra la presentazione della domanda di condono e la relativa definizione, negando l'effettiva e attuale vocazione della zona.
Infatti, correttamente la sentenza appellata ha ritenuto che il tempo trascorso dalla data di realizzazione dell'abuso è irrilevante e non scalfisce la legittimità del provvedimento impugnato (che peraltro è stato preceduto dalla comunicazione di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ex art. 10 bis l. n. 241/1990): il diniego di condono fondato sulla esistenza di un vincolo paesaggistico, infatti, è un atto a contenuto vincolato, ai sensi della normativa (di fonte statale e regionale) sopra richiamata, con la conseguenza che l'istante non può fondatamente dolersi del decorso di un lasso temporale, dalla data di presentazione della domanda, che il medesimo ritiene eccessivo.
8.2.1. Sul punto, la sentenza impugnata ha altresì correttamente richiamato, per affinità, la consolidata giurisprudenza in materia di abusi per i quali sia stata emessa,
a distanza di anni, un'ordinanza demolitoria, secondo cui “l'ordinanza di demolizione costituisce doveroso e imprescindibile esercizio del potere sanzionatorio da parte della pubblica amministrazione. Trattasi di atto vincolato che non richiede specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né comparazione alcuna con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né motivazione sulla sussistenza dell'interesse pubblico concreto e attuale alla demolizione, non essendo ravvisabile l'esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che N. 02246/2023 REG.RIC.
il tempo trascorso dalla realizzazione dell'abuso non legittima affatto (tra gli altri,
Consiglio di Stato, sez. VI, 19 marzo 2021, n. 2380)” (Cons. Stato, Ad. Plenaria n. 9 del 17 ottobre 2017; Cons. St., Sez. VI, 21 aprile 2022, n. 3026; Cons. Stato, VI, 26 marzo 2018, n. 1893Cons. Stato, IV, 11 dicembre 2017, n. 5788; Consiglio di Stato,
Sez. VI, 30 giugno 2017, n. 3210).
8.3. La sentenza di primo grado merita di essere confermata anche nella parte in cui ha dichiarato infondata la censura di difetto assoluto e carenza di motivazione del provvedimento di diniego impugnato, che, contrariamente a quanto sostiene parte appellante, risulta sufficientemente ed esaustivamente motivato non solo con il richiamo al vincolo paesaggistico insistente sull'area, di per sé sempre e comunque ostativo al rilascio della sanatoria, ma anche con riferimento al superamento del limite volumetrico massimo previsto dall'art. 2, co. 1, lett. b), n. 2 della l.r. n. 12/2004 (300 mc per singola domanda).
A quest'ultimo riguarda si rinvia alle considerazioni espresse al punto 8.1. circa l'irrilevanza dell'asserita allegazione all'istanza di condono della dichiarazione prevista dall'art. 4, co. 3, lett. d), della legge regionale comprovante che “si tratta di unità adibita alla data del 31 marzo 2003, a prima casa nel comune di residenza”.
Deve poi rimarcarsi che il lungo tempo trascorso dalla realizzazione dell'opera abusiva non è idoneo a radicare in capo al privato interessato alcun legittimo affidamento in ordine alla conservazione di una situazione di fatto illecita.
8.4. Da ultimo, deve ritenersi infondato anche il quarto motivo di appello, con cui si lamenta il rigetto da parte della sentenza impugnata della censura di mancata comparazione tra interesse pubblico e privato dei ricorrenti, i quali avrebbero subito un grave pregiudizio dal gravato diniego.
Sul punto è sufficiente richiamare la già ricordata natura di atto vincolato che connota il diniego di condono, con la conseguenza che, in presenza delle circostanze ostative al rilascio della sanatoria, chiaramente previste dal legislatore ai sensi del combinato N. 02246/2023 REG.RIC.
disposto del d.l. n. 269/2003 e della l.r. n. 12/2004, il medesimo non doveva essere preceduto da, né dare atto di, alcun bilanciamento di interessi.
Peraltro, la giurisprudenza ha statuito che “non è illegittima una motivazione, anche succinta, di un diniego di sanatoria (al quale ben può equipararsi una dichiarazione di irricevibilità della domanda di sanatoria) di opere in quanto nel sistema non è ravvisabile a carico dell'amministrazione l'obbligo di indicare, in una logica comparativa degli interessi in gioco, prescrizioni tese a rendere l'intervento compatibile con il paesaggio nella bellezza di insieme tutelata, la cui protezione risponde ad un interesse pubblico normalmente prevalente su quello privato, anche per la rilevanza costituzionale che il primo presenta ex art. 9 Cost. (cfr., fra le altre,
Cons. Stato, sez. VI, 13 settembre 2010 n. 6572 e sez. V, 19 ottobre 1999 n. 1587)”
(Cons. Stato, sez. VI, 19 settembre 2018, n. 5463, nonché Sez. II, 26 febbraio 2020,
n. 1421).
9. In conclusione, l'appello va respinto.
10. Il regolamento delle spese di giudizio segue la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte appellante a rifondere le spese di giudizio a favore di Roma Capitale che liquida in complessivi € 4.000,00 (quattromila/00), oltre oneri accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati: N. 02246/2023 REG.RIC.
ER IE, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Angela RO, Consigliere, Estensore
Raffaello Sestini, Consigliere
L'ESTENSORE
Angela RO
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
ER IE
Pubblicato il 04/02/2026
N. 00936 /2026 REG.PROV.COLL. N. 02246/2023 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 2246 del 2023, proposto da
SE FI e PA EM, rappresentati e difesi dall'avvocato Nicola Neri, che si dichiara antistatario, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi D'Ottavi, con domicilio digitale come da PEC Registri di
Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – sede di Roma
(Sezione Seconda) n. 11472/2022 del 6 settembre 2022, resa tra le parti; N. 02246/2023 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 settembre 2025 il consigliere Angela
RO e udito per Roma Capitale l'avvocato Umberto Garofoli per delega dell'avv. Luigi D'Ottavi;
Viste le conclusioni della parte appellante, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con l'appello proposto, i sig.ri SE FI e PA EM hanno impugnato la sentenza indicata in epigrafe del Tribunale amministrativo per il Lazio
– sede di Roma, che ha respinto il ricorso avverso la determinazione dirigenziale n.
355 del 29 maggio 2013 con la quale Roma Capitale ha rigettato la domanda di condono edilizio presentata ai sensi della l. n. 326/2003 e della legge regionale del
Lazio n. 12/2004 per opere abusive consistenti nella “realizzazione di una unità immobiliare destinata a civile abitazione per mq 101,00 di s.u.r., per una volumetria pari a mc 356,16”.
2. In particolare, il diniego veniva emesso in applicazione dell'art. 3, co. 1, lett. b), nonché del combinato disposto degli artt. 2, co. 1, lett. b) e 4, co. 3, lett. d), della citata l.r. n. 12/2004, in quanto: 1) l'abuso non era suscettibile di sanatoria, insistendo su area plurivincolata (“ex art. 134, co. 1, lett. a) del Codice – c – D.M. 12.10.2954, Beni paesagg. ex art. 134, co. 1, lett. b) del Codice - f – Parco, Beni paesagg. ex art. 134, co. 1, lett. b) del Codice - m – MA rif L.gs 42/04, Parchi e riserve L.R. 2 del 6.10.1997
Parco Nazionale OR Romano, P.T.P. Ambito 2 B2 – 2 T.O.”); 2) potevano conseguire la sanatoria gli immobili non adibiti a prima casa di volume non superiore N. 02246/2023 REG.RIC.
a 300 metri cubi per singola domanda, a condizione che la nuova costruzione non fosse superiore, nel suo complesso, a 600 metri cubi.
3. I ricorrenti domandavano l'annullamento del provvedimento di diniego, formulando quattro motivi di ricorso, con cui deducevano plurime censure di violazione di legge ed eccesso di potere, che la sentenza qui appellata ha dichiarato infondate, statuendo che:
- l'atto impugnato è plurimotivato sicché avendo i ricorrenti censurato solo il primo motivo di diniego il gravame sarebbe già di per sé suscettibile di rigetto;
- la fattispecie era riconducibile ad un c.d. abuso maggiore, pertanto non suscettibile di sanatoria ai sensi del D.L. n. 269/2003;
- era inconferente che la zona – vincolata – fosse stata oggetto di altri abusi asseritamente affermati dalla ricorrente;
- del tutto ininfluente deve ritenersi la tempistica di contestazione dell'abuso, non soggetta a decadenza, così come ininfluente è l'affermata esigenza dei ricorrenti ad un preteso diritto alla casa, circostanza come tale irrilevante per la qualificazione dell'abuso e il conseguente diniego di condono, che è atto avente natura rigidamente vincolata al ricorrere dei presupposti di legge.
4. Di tali statuizioni di rigetto del ricorso di primo grado, parte appellante domanda la riforma deducendone l'erroneità con quattro motivi di doglianza, che saranno esaminati in diritto.
4.1. Resiste all'appello Roma Capitale.
DIRITTO
5. I motivi di appello proposti avverso la sentenza sono così di seguito illustrati.
5.1. Con il primo motivo d'appello si censura la sentenza – per erronea ed insufficiente valutazione delle circostanze di fatto e di diritto – nel capo in cui, rigettando le doglianze di “eccesso di potere per travisamento e disparità di trattamento”, ha N. 02246/2023 REG.RIC.
statuito che il rigetto della domanda di condono ai sensi della legge 326/2003 (c.d.
“terzo condono”) “sia sufficientemente ed esaustivamente motivato non solo con il richiamo al vincolo paesaggistico (…) ma anche con riferimento al superamento del limite volumetrico massimo previsto dall'art. 2 co. 1 lett B) n. 2 della l.r. n. 12/2004
(300 mc per singola domanda)”.
5.1.1. Sotto il primo profilo, parte appellante evidenzia di aver rappresentato nel giudizio di primo grado che l'area su cui insistono le opere oggetto della domanda di condono avrebbe da tempo assunto una vocazione residenziale a causa di una intensa attività edificatoria, essendo presenti nelle zone limitrofe diverse attività commerciali
(quali un autolavaggio, una falegnameria, una rimessa di piattaforme aeree) e altre abitazioni analoghe, sorte spontaneamente, per cui il vincolo paesaggistico richiamato dal provvedimento impugnato risulterebbe sostanzialmente superato, non ravvisandosi più le caratteristiche originarie del Parco Nazionale del OR Romano.
Al riguardo, gli appellanti ribadiscono in questa sede che la zona nella quale ricade il contestato abuso è in procinto di essere inserita nelle zone “di recupero urbanistico dei diversi nuclei di edilizia ex abusivi” ed inoltre l'immobile sarebbe stato realizzato al fine di essere utilizzato come loro abitazione principale, senza scopo di lucro, per soddisfare le esigenze del proprio nucleo familiare, con conseguente disparità di trattamento rispetto agli altri soggetti che in relazione ad analoghe abitazioni localizzate nella medesima area avrebbero visto soddisfatto il proprio diritto all'abitazione, ottenendo il condono richiesto.
5.1.2. Quanto alla cubatura realizzata, la stessa sarebbe conforme al precetto normativo: in primo luogo, gli appellanti ribadiscono di aver prodotto all'amministrazione resistente, tra gli allegati alla domanda di condono, la dichiarazione di cui all'art. 4, comma 3, lettera d) della Legge regionale 12/2004 relativa alla destinazione residenziale a prima casa dell'opera contestata, con conseguente riconducibilità della fattispecie in esame all'ipotesi di cui all'art. 3 N. 02246/2023 REG.RIC.
comma 1, lett. b) della stessa legge regionale, che prevede la sanabilità di opere abusive, ultimate ai sensi dell'articolo 31, secondo comma, della legge 28 febbraio
1985, n. 47, concernenti immobili adibiti a prima casa di abitazione con un volume inferiore al limite previsto di 450 mc; in secondo luogo, la cubatura realizzata sarebbe di soli 50 mc superiore al limite previsto dalla norma regionale (300 mc) ed è stata anch'essa destinata a fronteggiare le esigenze abitative degli odierni appellanti.
5.2. Con il secondo motivo, parte appellante si duole che il Tar abbia respinto la censura di “violazione di legge ed eccesso di potere per sviamento”, volta a lamentare la risalenza delle opere censurate rispetto all'emissione del provvedimento gravato e l'intempestività delle iniziative assunte dal Comune.
In particolare, gli appellanti contestano che l'amministrazione resistente non abbia esercitato i propri poteri repressivi degli abusi edilizi allorché le opere erano allo stato iniziale e che abbia adottato il diniego impugnato a distanza di molti anni dalla domanda di condono (presentata dagli interessati in data 8 aprile 2004), quando i lavori erano ultimati da diverso tempo.
5.3. Con il terzo motivo d'appello, si contesta la sentenza nella parte in cui ha respinto la censura di difetto assoluto e carenza di motivazione del provvedimento impugnato, ritenendo che quest'ultimo fosse adeguatamente motivato con riferimento al richiamato vincolo paesaggistico e al superamento del limite volumetrico massimo previsto. A tal riguardo, parte appellante evidenzia che l'Amministrazione non avrebbe tenuto conto che le opere contestate sono state ultimate da diverso tempo né dell'imminente adozione di un piano di recupero urbanistico riguardante la zona nella quale ricade il contestato abuso.
5.4. Infine con il quarto motivo d'appello la sentenza è censurata nel capo in cui ha respinto il corrispondente motivo di ricorso con il quale si è contestato il diniego di condono per mancata comparazione tra i contrapposti interessi in quanto il provvedimento impugnato avendo dovuto contenere un'adeguata motivazione circa la N. 02246/2023 REG.RIC.
prevalenza delle ragioni di pubblico interesse su quello privato, anche in considerazione del lungo tempo trascorso e del grave pregiudizio arrecato ai destinatari.
6. Le censure sono infondate.
7. Come esposto in fatto, il diniego di condono di cui trattasi concerne un intervento abusivo consistente nella avvenuta realizzazione di immobile a destinazione residenziale, di cubatura pari a 356,16 mc, all'interno del perimetro del Parco
Nazionale OR Romano, in area plurivincolata.
7.1. Tanto premesso, deve in primo luogo rilevarsi che la sentenza merita di essere confermata nella parte in cui ha statuito che il provvedimento impugnato si configura quale atto plurimotivato, per cui solo l'accertata illegittimità di tutti i singoli profili su cui esso si fonda può comportarne l'annullamento, posto che è sufficiente la legittimità di una sola delle giustificazioni per sorreggere l'atto in sede giurisdizionale.
7.2. Infatti, il diniego di condono è basato: i) sulla non condonabilità degli abusi realizzati in area gravata da vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. b) l.r.
n. 12/2004 (con particolare riferimento, giusta quanto rappresentato nel preavviso di rigetto comunicato con prot. n. 20212/33891 del 2.05.2012, ai “vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela dei parchi (…)”), nonché ii) sul superamento del limite massimo di volumetria previsto dall'art. 2, co. 1, lett. b) della medesima legge regionale (300 mc per singola domanda), applicabile alle opere abusive concernenti immobili non adibiti a prima casa, quale quello dei ricorrenti.
7.3. Ciò posto correttamente la sentenza appellata ha dichiarato l'infondatezza delle censure dedotte dai ricorrenti.
7.4. Questi ultimi hanno presentato istanza di condono ai sensi del d.l. 30 settembre
2003, n. 269, convertito con modifiche dalla l. 24 novembre 2003, n. 326 (cd. “terzo condono”), il cui art. 32, comma 26, prevede che:
“Sono suscettibili di sanatoria edilizia le tipologie di illecito di cui all'allegato 1: N. 02246/2023 REG.RIC.
a) numeri da 1 a 3, nell'ambito dell'intero territorio nazionale, fermo restando quanto previsto alla lettera e) del comma 27 del presente articolo, nonché 4, 5 e 6 nell'ambito degli immobili soggetti a vincolo di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985,
n. 47;
b) numeri 4, 5 e 6, nelle aree non soggette ai vincoli di cui all'articolo 32 della legge
28 febbraio 1985, n. 47, in attuazione di legge regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con la quale è determinata la possibilità, le condizioni e le modalità per l'ammissibilità a sanatoria di tali tipologie di abuso edilizio”.
7.5. Il successivo comma 27 prevede che: “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della L. 28 febbraio 1985, n. 47, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora (…) d) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio
e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici”.
7.6. Ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. b) della legge regionale del Lazio 8 novembre 2004,
n. 12, “(…) non sono comunque suscettibili di sanatoria (…) le opere (…) realizzate, anche prima della apposizione del vincolo, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali
e regionali a tutela dei monumenti naturali, dei siti di importanza comunitaria e delle zone a protezione speciale, non ricadenti all'interno dei piani urbanistici attuativi vigenti, nonché a tutela dei parchi e delle aree naturali protette nazionali, regionali e provinciali”. N. 02246/2023 REG.RIC.
7.7. Tali disposizioni, come da pacifico orientamento giurisprudenziale (tra le tante,
Cons. Stato, sez. VII, 8 settembre 2025, n. 7247; 15 settembre 2025, n. 7320), vanno interpretate nel senso che, con riguardo agli abusi edilizi commessi in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, il condono è applicabile esclusivamente agli interventi di minore rilevanza (cd abusi “minori”) indicati ai numeri 4, 5 e 6 dell'allegato 1 del d.l.
n. 269/2003 (i.e., opere di restauro e risanamento conservativo nonché di manutenzione straordinaria, realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio), purché gli stessi non comportino aumento di cubatura e superficie e sussistano le ulteriori condizioni ivi previste (ossia che le opere siano realizzate prima della imposizione del vincolo, siano conformi alle prescrizioni urbanistiche e vi sia il previo parere dell'Autorità tutoria).
7.8. Viceversa, non sono in alcun modo suscettibili di sanatoria le opere abusive di cui ai precedenti numeri 1, 2 e 3 del medesimo allegato (cd abusi “maggiori”, ossia nuove costruzioni e ristrutturazioni edilizie) realizzate (anche in data antecedente all'imposizione del vincolo, giusta la normativa in vigore nella Regione Lazio) anche se l'area è sottoposta a vincolo di inedificabilità relativa e gli interventi risultano conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici
(cfr. Cons. St., Sez. VI, 9 giugno 2022, n. 4700).
7.9. Come reiteratamente statuito anche dalla giurisprudenza costituzionale, infatti, il terzo condono è caratterizzato da un ambito oggettivo più circoscritto rispetto a quello del 1985, per effetto dei limiti ulteriori contemplati dal citato comma 27, i quali si aggiungono a quanto previsto negli artt. 32 e 33 della legge n. 47 del 1985 (cfr. Corte cost., sentenza n. 196 del 2004) e non sono racchiusi nell'area dell'inedificabilità assoluta (cfr. ordinanza n. 150 del 2009 e sentenza n. 225 del 2012, con argomentazioni poi riprese dalla giurisprudenza successiva: tra le tante, Corte cost., sentenze n. 77 del 2021, n. 70 del 2020, n. 208 del 2019, n. 68 del 2018, n. 73 del
2017, n. 233 e n. 117 del 2015). N. 02246/2023 REG.RIC.
8. Tanto premesso, il Collegio rileva che sono anzitutto corrette le statuizioni di rigetto delle doglianze articolate con il primo motivo di ricorso.
8.1. Preliminarmente, rileva il Collegio che la deduzione degli appellanti, i quali sostengono essere allegata alla domanda di condono la dichiarazione comprovante che si tratti di “unità adibita alla data del 31 marzo 2003 a prima casa nel comune di residenza”, non comporta l'accoglimento dell'appello, in quanto: a) Roma Capitale ha specificamente contestato tale circostanza, eccependo che la dichiarazione non è stata allegata all'istanza di condono come risulta da relazione degli Uffici i quali, pertanto, hanno escluso che l'immobile oggetto di condono possa considerarsi abitazione principale del richiedente (cfr. nota prot. 10909 del 31 gennaio 2014 depositata in atti il 10 maggio 2022); b) ad ogni modo – quand'anche tale dichiarazione fosse stata resa e allegata all'istanza – si tratta, come di seguito si dirà, di opere riconducibili ad un abuso maggiore in area vincolata ricompresa nel Parco
Nazionale OR Romano e, quindi, non condonabile.
8.1.1. Infatti, il legislatore, come sopra precisato, ha inteso chiaramente escludere la sanatoria degli abusi c.d. “maggiori” realizzati in area vincolata, qualsiasi sia la destinazione del manufatto (ivi compresi, dunque, gli immobili ad uso residenziale), avendo operato un non irragionevole bilanciamento tra interessi parimenti dotati di rilievo costituzionale (diritto all'abitazione, da un lato, tutela dell'ambiente e del paesaggio, dall'altro, il quale ultimo risulta – per sua natura – il più esposto al rischio di compromissione da parte delle legislazioni sui condoni edilizi: cfr. Corte cost., sentenze n. 49 del 2006 e n. 208 del 2019).
La consistenza di abuso maggiore trova conferma nelle stesse deduzioni di parte appellante in cui si attesta che la cubatura realizzata dai ricorrenti supera di 50 mc il limite previsto dalla Legge regionale, a nulla rilevando che il limite sia stato ecceduto senza alcuno scopo speculativo e per le proprie esigenze abitative. N. 02246/2023 REG.RIC.
A quest'ultimo riguardo, peraltro, deve rammentarsi che non è giuridicamente apprezzabile un'assiomatica prevalenza del diritto fondamentale all'abitazione sull'interesse pubblico a ristabilire l'ordine giuridico violato, attraverso l'esecuzione del provvedimento contente misure repressive degli abusi edilizi previste da una legge dello Stato, essendo dunque già stato operato il bilanciamento tra il diritto all'abitazione, quale proiezione del diritto costituzionalmente garantito alla proprietà ex art. 42 Cost., e l'interesse pubblico connesso al ripristino dello status quo ante attraverso l'esecuzione dell'ordine di demolizione, previsto dall'art. 31, comma 9, del d.P.R. n. 380/2001.
8.1.2. Quanto alle censure relative alla asserita non ravvisabilità delle caratteristiche proprie del “Parco nazionale”, deve convenirsi con il primo giudice che le stesse, oltre ad essere generiche, si appalesano comunque irrilevanti, atteso che, anche laddove le circostanze fattuali dedotte dalla parte risultassero fondate in punto fatto, la già avvenuta compromissione degli originari caratteri paesaggistico-ambientali di un'area, per effetto di edificazioni sorte in maniera spontanea e incontrollata, non può di per sé legittimare ulteriori abusi o imporre la sanatoria di quelli già perpetrati.
Ed infatti, “l'esigenza di evitare l'ulteriore compromissione del bene è infatti un leitmotiv nella giurisprudenza in materia vincolistica” (cfr. Cons. St., Sez. I, parere n.
1198/2022 dell'8.07.2022, numero affare 1404/2020): in particolare, in tema di tutela paesaggistica, la maggiore o minore compromissione di un'area non preclude all'amministrazione l'esercizio della tutela al fine di impedirne l'ulteriore alterazione, sicché, al fine di motivare un parere favorevole in materia di sanatoria edilizia su area vincolata, non possono essere addotti interventi precedentemente assentiti, verificatisi nella medesima zona ove sorgono le opere de quibus, in quanto una tale circostanza non elide la portata del vincolo, né può condizionare la valutazione sugli effetti che deriverebbero da un'ulteriore compromissione del territorio circostante. Al contrario, in materia di tutela delle bellezze panoramiche, l'esistenza di una anteriore lesione N. 02246/2023 REG.RIC.
arrecata alla zona comporta la necessità di una indagine ancora più accurata, per scongiurare un maggiore, più grave e definitivo turbamento dei valori tipici dei luoghi
(cfr. Cons. St., Sez. VI, 11 novembre 2019, n. 7715).
8.2. Vanno altresì confermate le statuizioni della sentenza che hanno dichiarato l'infondatezza delle censure dedotte con il secondo mezzo, mediante le quali si è lamentato che l'opera abusiva era stata realizzata da molto tempo senza che mai l'Amministrazione avesse esercitato i suoi poteri repressivi né considerato il notevole lasso temporale trascorso tra la presentazione della domanda di condono e la relativa definizione, negando l'effettiva e attuale vocazione della zona.
Infatti, correttamente la sentenza appellata ha ritenuto che il tempo trascorso dalla data di realizzazione dell'abuso è irrilevante e non scalfisce la legittimità del provvedimento impugnato (che peraltro è stato preceduto dalla comunicazione di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ex art. 10 bis l. n. 241/1990): il diniego di condono fondato sulla esistenza di un vincolo paesaggistico, infatti, è un atto a contenuto vincolato, ai sensi della normativa (di fonte statale e regionale) sopra richiamata, con la conseguenza che l'istante non può fondatamente dolersi del decorso di un lasso temporale, dalla data di presentazione della domanda, che il medesimo ritiene eccessivo.
8.2.1. Sul punto, la sentenza impugnata ha altresì correttamente richiamato, per affinità, la consolidata giurisprudenza in materia di abusi per i quali sia stata emessa,
a distanza di anni, un'ordinanza demolitoria, secondo cui “l'ordinanza di demolizione costituisce doveroso e imprescindibile esercizio del potere sanzionatorio da parte della pubblica amministrazione. Trattasi di atto vincolato che non richiede specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né comparazione alcuna con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né motivazione sulla sussistenza dell'interesse pubblico concreto e attuale alla demolizione, non essendo ravvisabile l'esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che N. 02246/2023 REG.RIC.
il tempo trascorso dalla realizzazione dell'abuso non legittima affatto (tra gli altri,
Consiglio di Stato, sez. VI, 19 marzo 2021, n. 2380)” (Cons. Stato, Ad. Plenaria n. 9 del 17 ottobre 2017; Cons. St., Sez. VI, 21 aprile 2022, n. 3026; Cons. Stato, VI, 26 marzo 2018, n. 1893Cons. Stato, IV, 11 dicembre 2017, n. 5788; Consiglio di Stato,
Sez. VI, 30 giugno 2017, n. 3210).
8.3. La sentenza di primo grado merita di essere confermata anche nella parte in cui ha dichiarato infondata la censura di difetto assoluto e carenza di motivazione del provvedimento di diniego impugnato, che, contrariamente a quanto sostiene parte appellante, risulta sufficientemente ed esaustivamente motivato non solo con il richiamo al vincolo paesaggistico insistente sull'area, di per sé sempre e comunque ostativo al rilascio della sanatoria, ma anche con riferimento al superamento del limite volumetrico massimo previsto dall'art. 2, co. 1, lett. b), n. 2 della l.r. n. 12/2004 (300 mc per singola domanda).
A quest'ultimo riguarda si rinvia alle considerazioni espresse al punto 8.1. circa l'irrilevanza dell'asserita allegazione all'istanza di condono della dichiarazione prevista dall'art. 4, co. 3, lett. d), della legge regionale comprovante che “si tratta di unità adibita alla data del 31 marzo 2003, a prima casa nel comune di residenza”.
Deve poi rimarcarsi che il lungo tempo trascorso dalla realizzazione dell'opera abusiva non è idoneo a radicare in capo al privato interessato alcun legittimo affidamento in ordine alla conservazione di una situazione di fatto illecita.
8.4. Da ultimo, deve ritenersi infondato anche il quarto motivo di appello, con cui si lamenta il rigetto da parte della sentenza impugnata della censura di mancata comparazione tra interesse pubblico e privato dei ricorrenti, i quali avrebbero subito un grave pregiudizio dal gravato diniego.
Sul punto è sufficiente richiamare la già ricordata natura di atto vincolato che connota il diniego di condono, con la conseguenza che, in presenza delle circostanze ostative al rilascio della sanatoria, chiaramente previste dal legislatore ai sensi del combinato N. 02246/2023 REG.RIC.
disposto del d.l. n. 269/2003 e della l.r. n. 12/2004, il medesimo non doveva essere preceduto da, né dare atto di, alcun bilanciamento di interessi.
Peraltro, la giurisprudenza ha statuito che “non è illegittima una motivazione, anche succinta, di un diniego di sanatoria (al quale ben può equipararsi una dichiarazione di irricevibilità della domanda di sanatoria) di opere in quanto nel sistema non è ravvisabile a carico dell'amministrazione l'obbligo di indicare, in una logica comparativa degli interessi in gioco, prescrizioni tese a rendere l'intervento compatibile con il paesaggio nella bellezza di insieme tutelata, la cui protezione risponde ad un interesse pubblico normalmente prevalente su quello privato, anche per la rilevanza costituzionale che il primo presenta ex art. 9 Cost. (cfr., fra le altre,
Cons. Stato, sez. VI, 13 settembre 2010 n. 6572 e sez. V, 19 ottobre 1999 n. 1587)”
(Cons. Stato, sez. VI, 19 settembre 2018, n. 5463, nonché Sez. II, 26 febbraio 2020,
n. 1421).
9. In conclusione, l'appello va respinto.
10. Il regolamento delle spese di giudizio segue la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte appellante a rifondere le spese di giudizio a favore di Roma Capitale che liquida in complessivi € 4.000,00 (quattromila/00), oltre oneri accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati: N. 02246/2023 REG.RIC.
ER IE, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Angela RO, Consigliere, Estensore
Raffaello Sestini, Consigliere
L'ESTENSORE
Angela RO
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
ER IE