Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 04/02/2026, n. 936
TAR
Sentenza 6 settembre 2022
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CS
Rigetto
Sentenza 4 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Eccesso di potere per travisamento e disparità di trattamento

    La Corte ha ritenuto che la dedotta compromissione dei caratteri paesaggistici non legittima ulteriori abusi o impone la sanatoria di quelli già perpetrati. L'esigenza di evitare l'ulteriore compromissione del bene è un principio fondamentale nella giurisprudenza in materia vincolistica. La maggiore o minore compromissione di un'area non preclude all'amministrazione l'esercizio della tutela al fine di impedirne l'ulteriore alterazione.

  • Rigettato
    Conformità della cubatura al precetto normativo

    Il Collegio rileva che la deduzione degli appellanti, i quali sostengono essere allegata alla domanda di condono la dichiarazione comprovante che si tratti di "unità adibita alla data del 31 marzo 2003 a prima casa nel comune di residenza", non comporta l'accoglimento dell'appello, in quanto Roma Capitale ha specificamente contestato tale circostanza, eccependo che la dichiarazione non è stata allegata all'istanza di condono. Ad ogni modo, si tratta di opere riconducibili ad un abuso maggiore in area vincolata ricompresa nel Parco Nazionale OR Romano e, quindi, non condonabile. La consistenza di abuso maggiore trova conferma nelle stesse deduzioni di parte appellante in cui si attesta che la cubatura realizzata dai ricorrenti supera di 50 mc il limite previsto dalla Legge regionale, a nulla rilevando che il limite sia stato ecceduto senza alcuno scopo speculativo e per le proprie esigenze abitative.

  • Rigettato
    Violazione di legge ed eccesso di potere per sviamento

    Il tempo trascorso dalla data di realizzazione dell'abuso è irrilevante e non scalfisce la legittimità del provvedimento impugnato. Il diniego di condono fondato sull'esistenza di un vincolo paesaggistico è un atto a contenuto vincolato. L'ordinanza di demolizione costituisce doveroso e imprescindibile esercizio del potere sanzionatorio da parte della pubblica amministrazione, trattasi di atto vincolato che non richiede specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né comparazione alcuna con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né motivazione sulla sussistenza dell'interesse pubblico concreto e attuale alla demolizione, non essendo ravvisabile l'esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo trascorso dalla realizzazione dell'abuso non legittima affatto.

  • Rigettato
    Difetto assoluto e carenza di motivazione

    Il provvedimento di diniego risulta sufficientemente ed esaustivamente motivato non solo con il richiamo al vincolo paesaggistico insistente sull'area, di per sé sempre e comunque ostativo al rilascio della sanatoria, ma anche con riferimento al superamento del limite volumetrico massimo previsto dall'art. 2, co. 1, lett. b), n. 2 della l.r. n. 12/2004 (300 mc per singola domanda). Il lungo tempo trascorso dalla realizzazione dell'opera abusiva non è idoneo a radicare in capo al privato interessato alcun legittimo affidamento in ordine alla conservazione di una situazione di fatto illecita.

  • Rigettato
    Mancata comparazione tra interesse pubblico e privato

    Il diniego di condono è un atto vincolato; in presenza delle circostanze ostative al rilascio della sanatoria, chiaramente previste dal legislatore, il medesimo non doveva essere preceduto da, né dare atto di, alcun bilanciamento di interessi. Non è illegittima una motivazione, anche succinta, di un diniego di sanatoria di opere in quanto nel sistema non è ravvisabile a carico dell'amministrazione l'obbligo di indicare, in una logica comparativa degli interessi in gioco, prescrizioni tese a rendere l'intervento compatibile con il paesaggio nella bellezza di insieme tutelata, la cui protezione risponde ad un interesse pubblico normalmente prevalente su quello privato, anche per la rilevanza costituzionale che il primo presenta ex art. 9 Cost.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 04/02/2026, n. 936
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 936
    Data del deposito : 4 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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