Art. 29. Promozione ad usciere capo
La promozione ad usciere capo si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi gli uscieri che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.
La promozione ad usciere capo si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi gli uscieri che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.