CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XIII, sentenza 08/01/2026, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 99/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 13, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
NOLA CATIA, Presidente
NO ER, EL
D'ANTONIO ANTONIO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4087/2025 depositato il 04/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_4 Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAV. IPOTECA n. 10076202500000466000 IRPEF-ALTRO 2013
- PREAV. IPOTECA n. 10076202500000466000 IRPEF-ALTRO 2014
- PREAV. IPOTECA n. 10076202500000466000 IRPEF-ALTRO 2015
- PREAV. IPOTECA n. 10076202500000466000 IRPEF-ALTRO 2016
- PREAV. IPOTECA n. 10076202500000466000 IRPEF-ALTRO 2017
- PREAV. IPOTECA n. 10076202500000466000 IRPEF-ALTRO 2018
- PREAV. IPOTECA n. 10076202500000466000 IRPEF-ALTRO 2020
- PREAV. IPOTECA n. 10076202500000466000 IVA-ALTRO 2013
- PREAV. IPOTECA n. 10076202500000466000 IVA-ALTRO 2014
- PREAV. IPOTECA n. 10076202500000466000 IVA-ALTRO 2015
- PREAV. IPOTECA n. 10076202500000466000 IVA-ALTRO 2016
- PREAV. IPOTECA n. 10076202500000466000 IVA-ALTRO 2017
- PREAV. IPOTECA n. 10076202500000466000 IVA-ALTRO 2018
- PREAV. IPOTECA n. 10076202500000466000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
- PREAV. IPOTECA n. 10076202500000466000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- PREAV. IPOTECA n. 10076202500000466000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019
- PREAV. IPOTECA n. 10076202500000466000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2020
- PREAV. IPOTECA n. 10076202500000466000 IRAP 2015
- PREAV. IPOTECA n. 10076202500000466000 IRAP 2016
- PREAV. IPOTECA n. 10076202500000466000 IRAP 2017
- PREAV. IPOTECA n. 10076202500000466000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020180024496744000 IRAP 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020180026397378000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020190007008376000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020190024008372000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020190034408204000 IRAP 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020190034408204000 IRAP 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020200009561718000 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020200013883988000 REGISTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020210006654942000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020210012167317000 IRAP 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020210029358565000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020220010016871000 IRPEF-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020220013539248000 IRPEF-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020220013539248000 IRPEF-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020220019928146000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020220027033649000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230024288112000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240008337173000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240016509752000 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6214/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
(Come in atti)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso telematico depositato il 04.08.2025, il ricorrente Sig. sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, come in atti, proponeva gravame innanzi l'intestata Corte di Giustizia, avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10076202500000466000 dell'importo di € 119.171,63 notificata dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione in data 06.05.2025, inerente debiti di varia natura, relativamente alle sottostanti cartelle di pagamento n. 10020180024496744000, n. 10020180026397378000,
n. 10020190007008376000, n. 10020190024008372000, n. 10020190034408204000, n. 10020200009561718000,
n. 10020200013883988000, n. 10020210006654942000, n. 10020210012167317000, n. 10020210029358565000,
n. 10020220010016871000, n. 10020220013539248000, n. 10020220019928146000, n. 10020220027033649000,
n. 10020230024288112000, n. 10020240008337173000, n. 10020240016509752000, di competenza della
Corte di Giustizia Tributaria, deducendo la nullita' della stessa per omessa notifica delle cartelle esattoriali e degli avvisi di accertamento (I), decadenza e prescrizione della sorte capitale, interessi e sanzioni (II), omessa indicazione in dettaglio degli interessi richiesti al contribuente (III), e concludeva per dichiarare nullo l'atto esattivo.
Si costituiva in giudizio la concessionaria Agenzia delle Entrate Riscossione, a mezzo procuratore di libero foro, evidenziando in via preliminare il parziale difetto di giurisdizione e l'inammissibilità dell'opposizione per tardività della proposizione del ricorso, e nel merito la regolare notifica degli atti presupposti, e l'assoluta legittimità del proprio operato e concludeva per il rigetto del ricorso.
Si costituiva in giudizio anche l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Salerno, che depositatva copia degli atti accertativi di propria competenza notificati al ricorrente,evidenziava la definitività della pretesa tributaria, la tardività delle censure, ex artt. 19 e 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992 e concludeva per il rigetto.
Si costituiva in giudizio anche la Regione Campania, eccependo l'inammissibilità di tutti i motivi di ricorso concernenti il merito della pretesa tributaria, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d. lgs. n. 546 del 1992, la definitività della pretesa tributaria e concludeva per il rigetto. Con memorie difensive il ricorrente eccepiva la tempestività del ricorso e la nullità delle notifiche depositate effettuate a persona diversa dal destinatario senza l'invio della raccomandata informativa.
La controversia, veniva quindi sottoposta all' esame di questa Corte all'udienza camerale del 17 dicembre
2025, nel corso della quale, sulla scorta degli atti e dei documenti legittimamente prodotti, udito il relatore, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso in esame e' infondato e va rigettato alla stregua delle seguenti motivazioni ed argomentazioni.
In via preliminare va disattesa l'eccezione di tardività del ricorso eccepita dalla resistente concessionaria;
la comunicazione preventiva di ipoteca risulta notificata in data 06.05.2025 ed il ricorso depositato il
07.07.2025, primo giorno utile successivo non festivo e pertanto nel rispetto del termine di 60 gg dalla notificazione dell'atto.
I e II In ossequio al principio della ragione piu' liquida, la controversia puo' essere decisa sulla base delle sole questioni relative alla validità della notifica di un solo atto della riscossione, in deroga all'ordinario dovere di vagliare tutti i motivi e le domande proposte, senza che cio' pregiudichi l'effettivita' della tutela giudiziale, in ossequio dei principi del giusto processo e di celerita' dello stesso, in quanto per il provvedimento gravato, la sola censura relativa alla legittimità degli atti della riscossione coattiva antecedenti alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata, e' idonea, di per se' a sostenerne ed a comprovarne la legittimità sulla base di tale solo rilievo, con assorbimento di tutte le altre censure dedotte, in quanto l'applicazione di detto principio implica la perdita di interesse della parte all'esame delle validità delle altre notifiche.
A tal fine va evidenziato che la resistente Concessionaria, prima della notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria'intimazione di pagamento n. 10076202500000466000, ha correttamente notificato sia le cartelle di pagamento n. 10020180024496744000, n. 10020180026397378000, n.
10020190007008376000, n. 10020190024008372000, n. 10020190034408204000, n. 10020200009561718000,
n. 10020200013883988000, n. 10020210006654942000, n. 10020210012167317000, n. 10020210029358565000,
n. 10020220010016871000, n. 10020220013539248000, n. 10020220019928146000, n. 10020220027033649000,
n. 10020230024288112000, n. 10020240008337173000, n. 10020240016509752000, e successivamente per le medesime cartelle atti della riscossione interruttivi della prescrizione, ovvero intimazione di pagamento n 100 2023 90121612 09/000, notificata in data 14.02.2024, con il rito dell'irreperibilità relativa e l'intimazione di pagamento 100 2024 90042868 19/000, notificata in data 18.03.2024, a mezzo servizio postale e consegna al destinatario, come si rileva dalla documentazione versata in atti dalla resistente Concessionaria, atti dunque, gia' regolarmente portati a legale conoscenza del contribuente, non impugnati entro i termini previsti dalla legge a pena di preclusione, con conseguente consolidamento della pretesa erariale, come risulta dalla documentazione allegata, dai resistenti, non idoneamente contestata dal ricorrente (nel caso di consegna a mezzo servizio postale ordinario e consegna del plico a familiare convivente, trovano applicazione le norme che regolano il servizio postale e non quelle in tema di notificazioni - senza necessità dell'invio della raccomandata informativa) e pertanto ogni doglianza afferente al merito della determinazione del tributo andava proposta a seguito di ricezione delle predette intimazioni e/o cartelle di pagamento.
Nel caso in cui il debitore intenda reagire alla riscossione del credito per ottenere l'accertamento negativo del credito iscritto a ruolo, tanto per infondatezza della pretesa, quanto per altri motivi, opponendosi all'atto esecutivo, sul rilievo della sua illegittimita' senza tuttavia far valere vizi dell'azione esecutiva, l'azione non e' che una tipologia di azione di accertamento negativo del credito. Le censure avverso l'impugnata intimazione, implicano circostanze attinenti la legittimità dell'accertamento di cui trattasi, mediante l'utilizzo dell'impulso riscossorio, e, pertanto vanno dichiarati inammissibili ai sensi dell'art. 19, c. 3, ed art. 21 del D. lgs. n. 546/1992. L'art. 19 del D.lgs. n. 546/1992 individua gli atti impugnabili innanzi alle Corti di Giustizia
Tributaria e stabilisce che ognuno degli atti autonomamente impugnabili puo' essere impugnato solo per vizi propri. La lettura del disposto normativo contenuto al 3 comma, art. 19, D.Lgs. n.546/1992, secondo cui gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente, palesa l'intenzione del legislatore di fornire un elenco di atti impugnabili tassativo nel limite, tuttavia, dei casi previsti dalla legge, cioe' lasciando aperta la possibilita' di introdurre ulteriori atti impugnabili con espressa previsione di legge di futura emanazione. Rimane il fatto che l'elenco degli atti impugnabili, citati al 1 comma, art. 19, non ha carattere meramente esemplificativo proprio per il fatto che allo stesso art. 19, 3 comma, si prevede che gli atti diversi da quelli indicati, appunto nel 1 comma, non sono impugnabili autonomamente solo per vizi propri dell'atto.
Conseguentemente questa Corte, in accoglimento dell'eccezione pregiudiziale di rito, dichiara inammissibili le eccezioni sollevate con riguardo al merito del gravame, per violazione dell'art. 19, comma 3 del D.Leg.vo
546/92.
La Corte ritiene anche che, in casi come quello in esame, non sorga la necessita' di applicare l'art. 101, comma 2, c.p.c., secondo cui se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullita' un termine, non inferiore a venti e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione. Infatti, secondo la giurisprudenza che questo Giudice condivide, intema di contraddittorio, le questioni di esclusiva rilevanza processuale, siccome inidonee a modificare il quadro fattuale ed a determinare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, non rientrano tra quelle che, ai sensi dell' art. 101, comma 2, c.p.c., se rilevate d'ufficio, vanno sottoposte alle parti, le quali, per altro verso, devono avere autonoma consapevolezza degli incombenti cui la norma di rito subordina l'esercizio delle domande giudiziali (ex multis, Cassazione civile sez. VI, 04/03/2019, n.6218; sez. II,
27/11/2018 n. 30716, per la precisazione che l' obbligo per il giudice di indicare alle parti le questioni rilevabili d'ufficio va riferito alle sole questioni di puro fatto o miste e con esclusione, quindi, di quelle di puro diritto).
Va inoltre osservato che con la impugnata comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria venivano richiesti gli importi originati da diverse cartelle di pagamento dovuti dal ricorrente. Nella intimazione di pagamento si fa riferimento alle comunicazioni inviate in precedenza dagli enti impositori riportanti la quantificazione del dovuto. La impugnata comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, cosi' come emessa, e' conforme al modello approvato con DM del 28 giugno 1999 e con i successivi provvedimenti del
Direttore dell' Agenzia delle Entrate, applicabile anche ai concessionari della riscossione, priva del saggio applicato al calcolo degli interessi, dell'indicazione del dies a quo e/o del dies ad quem, della normativa applicata;
tale normativa nell'individuare gli elementi ritenuti necessari a evidenziare i motivi che hanno determinato l'iscrizione a ruolo e a garantire chiarezza e comprensibilita' e l'informato esercizio del diritto di difesa, non contempla alcuna specificazione riguardo agli interessi, ma solo la specifica indicazione del loro importo. Le somme indicate nell'intimazione corrispondono a quelle riportate nell'originario avviso di accertamento e maggiorate degli interessi dovuti per legge;
il metodo seguito dall'Amministrazione finanziaria per la liquidazione degli accessori risulta agevolmente controllabile dal contribuente, essendo la misura degli interessi applicati predeterminata dalla legge, per cui la liquidazione stessa si risolve in una operazione matematica, di natura tipicamente riscossiva. Inoltre, l'intimazione di pagamento, versata in atti dal resistente, riproduttive degli avvisi, esplicitano le ragioni della debenza dei tributi, ed indicano l'atto presupposto cui la pretesa fiscale si riferisce, in tal modo rendendone conoscibili i presupposti di fatto e di diritto. L'atto emesso, inoltre, informa il contribuente che per ogni giorno di ritardo vanno aggiunti gli interessi di mora che le spese di notifica rappresentano il costo del servizio di notifica dell'intimazione di pagamento svolto dall'Agente della riscossione che sono dovuti dal destinatario dell'atto anche i compensi del servizio di riscossione e ancora che gli interessi di mora sono dovuti dal contribuente, in aggiunta alle somme affidate, qualora non effettui il pagamento entro il termine previsto dalla data di notifica e fino al giorno dell'effettivo pagamento, ed, infine che il tasso di interesse applicato viene determinato con apposito atto normativo.
Con orientamento condiviso da questo Giudice, la Corte di Cassazione, ha sottolineato che le argomentazioni di cui sopra appaiono riconducibili all'indirizzo giurisprudenziale di legittimita' secondo il quale e' legittimo il riferimento al calcolo degli interessi maturati ex lege ove sia incontestata la sorte capitale (proveniente dal precedente atto impositivo o da dichiarazione dello stesso contribuente) e il periodo per il quale sono maturati gli interessi, risolvendosi la determinazione degli accessori in una mera operazione matematica, che consente il raffronto con i tassi determinati ex lege, per la quale non ricorre l'obbligo di specifica motivazione.
Ebbene, secondo tale orientamento giurisprudenziale, in tema di riscossione dei tributi, l'intimazione di pagamento deve ritenersi congruamente motivata, quanto al calcolo degli interessi, mediante il richiamo alla dichiarazione dalla quale deriva il debito di imposta ed al conseguente periodo di competenza, essendo il criterio di liquidazione degli stessi predeterminato ex lege e risolvendosi, pertanto, la relativa applicazione in un'operazione matematica (Cass., Sez. V, 27 marzo 2019, n. 8508; Cass., Sez. V, 8 marzo 2019, n. 6812;
Cass., Sez. VI, 7 giugno 2017, n. 14236). E invero, secondo tale indirizzo, nel suddetto caso il contribuente si trova gia' nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione puo' considerarsi in questi casi assolto dall'Ufficio mediante mero richiamo all'atto presupposto. Tale principio, mutatis mutandis, e' valido anche per la specie in quanto il richiamo (contenuto nell'intimazione di pagamento) all'atto impositivo svolge la stessa funzione della dichiarazione quanto alla condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale anche ai fini del controllo (meramente aritmetico) della esattezza delle somme richieste per interessi, per ritardato o omesso pagamento sulle imposte indicate in detto atto impositivo (Cass., Sez. V, 15 aprile
2011, n. 8613). In tali ipotesi, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 22281/2022 enunciano il principio di diritto: allorche' segua l'adozione di un atto fiscale cheabbia gia' determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l'obbligo di motivazione, prescritto dall'art. 7 della l.
n. 212/2000 e dall'art. 3 l. n. 241/1990, attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori. Nel caso in cui, invece, la cartella costituisca il primo atto con cui si reclama per la prima volta il pagamento degli interessi, la stessa, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto a tale titolo, la base normativa relativa agli interessi reclamati che puo' anche essere desunta per implicito dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi richiesti ovvero del tipo di tributo cui accedono, dovendo altresi' segnalare la decorrenza dalla quale gli interessi sono dovuti e senza che in ogni caso sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati ne' delle modalita' di calcolo. In applicazione di tale principio di diritto, questa
Corte rileva che, nel caso di specie, l'atto prodromico ha gia' determinato l'importo e la tipologia degli interessi nonche' la relativa decorrenza, sicche' deve escludersi che, in sede di emissione dell'intimazione di pagamento successiva ad un atto prodromico, oggetto di gravame, che ha provveduto a determinare gli interessi dovuti, la base normativa ed il computo complessivo, sia necessario che lo stesso rechi altresi'
l'indicazione specifica delle modalita' di calcolo degli interessi e dei saggi di interesse applicati.
Tutte le questioni teste' vagliate, esauriscono la vicenda sottoposta all'esame di questa Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti e gli argomenti di doglianza non esaminati espressamente sono stati ritenuti dalla Corte inammissibili e/o non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di segno diverso.
Spese di giudizio
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, in favore di Agenzia Entrate
Riscossione, liquidate in € 3.000,00 oltre rimb. forf.15 % ed accessori di legge, se dovuti ed, in favore dell'Agenzia delle Entrate DP Salerno e della Regione Campania, liquidate in € 1.000,00 ciascuno oltre accessori di legge, se dovuti.
Cosi' deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025.
il relatore il presidente
Dott. Roberto Celentano Dott.ssa Catia Nola
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 13, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
NOLA CATIA, Presidente
NO ER, EL
D'ANTONIO ANTONIO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4087/2025 depositato il 04/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_4 Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAV. IPOTECA n. 10076202500000466000 IRPEF-ALTRO 2013
- PREAV. IPOTECA n. 10076202500000466000 IRPEF-ALTRO 2014
- PREAV. IPOTECA n. 10076202500000466000 IRPEF-ALTRO 2015
- PREAV. IPOTECA n. 10076202500000466000 IRPEF-ALTRO 2016
- PREAV. IPOTECA n. 10076202500000466000 IRPEF-ALTRO 2017
- PREAV. IPOTECA n. 10076202500000466000 IRPEF-ALTRO 2018
- PREAV. IPOTECA n. 10076202500000466000 IRPEF-ALTRO 2020
- PREAV. IPOTECA n. 10076202500000466000 IVA-ALTRO 2013
- PREAV. IPOTECA n. 10076202500000466000 IVA-ALTRO 2014
- PREAV. IPOTECA n. 10076202500000466000 IVA-ALTRO 2015
- PREAV. IPOTECA n. 10076202500000466000 IVA-ALTRO 2016
- PREAV. IPOTECA n. 10076202500000466000 IVA-ALTRO 2017
- PREAV. IPOTECA n. 10076202500000466000 IVA-ALTRO 2018
- PREAV. IPOTECA n. 10076202500000466000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
- PREAV. IPOTECA n. 10076202500000466000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- PREAV. IPOTECA n. 10076202500000466000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019
- PREAV. IPOTECA n. 10076202500000466000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2020
- PREAV. IPOTECA n. 10076202500000466000 IRAP 2015
- PREAV. IPOTECA n. 10076202500000466000 IRAP 2016
- PREAV. IPOTECA n. 10076202500000466000 IRAP 2017
- PREAV. IPOTECA n. 10076202500000466000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020180024496744000 IRAP 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020180026397378000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020190007008376000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020190024008372000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020190034408204000 IRAP 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020190034408204000 IRAP 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020200009561718000 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020200013883988000 REGISTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020210006654942000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020210012167317000 IRAP 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020210029358565000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020220010016871000 IRPEF-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020220013539248000 IRPEF-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020220013539248000 IRPEF-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020220019928146000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020220027033649000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230024288112000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240008337173000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240016509752000 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6214/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
(Come in atti)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso telematico depositato il 04.08.2025, il ricorrente Sig. sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, come in atti, proponeva gravame innanzi l'intestata Corte di Giustizia, avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10076202500000466000 dell'importo di € 119.171,63 notificata dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione in data 06.05.2025, inerente debiti di varia natura, relativamente alle sottostanti cartelle di pagamento n. 10020180024496744000, n. 10020180026397378000,
n. 10020190007008376000, n. 10020190024008372000, n. 10020190034408204000, n. 10020200009561718000,
n. 10020200013883988000, n. 10020210006654942000, n. 10020210012167317000, n. 10020210029358565000,
n. 10020220010016871000, n. 10020220013539248000, n. 10020220019928146000, n. 10020220027033649000,
n. 10020230024288112000, n. 10020240008337173000, n. 10020240016509752000, di competenza della
Corte di Giustizia Tributaria, deducendo la nullita' della stessa per omessa notifica delle cartelle esattoriali e degli avvisi di accertamento (I), decadenza e prescrizione della sorte capitale, interessi e sanzioni (II), omessa indicazione in dettaglio degli interessi richiesti al contribuente (III), e concludeva per dichiarare nullo l'atto esattivo.
Si costituiva in giudizio la concessionaria Agenzia delle Entrate Riscossione, a mezzo procuratore di libero foro, evidenziando in via preliminare il parziale difetto di giurisdizione e l'inammissibilità dell'opposizione per tardività della proposizione del ricorso, e nel merito la regolare notifica degli atti presupposti, e l'assoluta legittimità del proprio operato e concludeva per il rigetto del ricorso.
Si costituiva in giudizio anche l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Salerno, che depositatva copia degli atti accertativi di propria competenza notificati al ricorrente,evidenziava la definitività della pretesa tributaria, la tardività delle censure, ex artt. 19 e 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992 e concludeva per il rigetto.
Si costituiva in giudizio anche la Regione Campania, eccependo l'inammissibilità di tutti i motivi di ricorso concernenti il merito della pretesa tributaria, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d. lgs. n. 546 del 1992, la definitività della pretesa tributaria e concludeva per il rigetto. Con memorie difensive il ricorrente eccepiva la tempestività del ricorso e la nullità delle notifiche depositate effettuate a persona diversa dal destinatario senza l'invio della raccomandata informativa.
La controversia, veniva quindi sottoposta all' esame di questa Corte all'udienza camerale del 17 dicembre
2025, nel corso della quale, sulla scorta degli atti e dei documenti legittimamente prodotti, udito il relatore, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso in esame e' infondato e va rigettato alla stregua delle seguenti motivazioni ed argomentazioni.
In via preliminare va disattesa l'eccezione di tardività del ricorso eccepita dalla resistente concessionaria;
la comunicazione preventiva di ipoteca risulta notificata in data 06.05.2025 ed il ricorso depositato il
07.07.2025, primo giorno utile successivo non festivo e pertanto nel rispetto del termine di 60 gg dalla notificazione dell'atto.
I e II In ossequio al principio della ragione piu' liquida, la controversia puo' essere decisa sulla base delle sole questioni relative alla validità della notifica di un solo atto della riscossione, in deroga all'ordinario dovere di vagliare tutti i motivi e le domande proposte, senza che cio' pregiudichi l'effettivita' della tutela giudiziale, in ossequio dei principi del giusto processo e di celerita' dello stesso, in quanto per il provvedimento gravato, la sola censura relativa alla legittimità degli atti della riscossione coattiva antecedenti alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata, e' idonea, di per se' a sostenerne ed a comprovarne la legittimità sulla base di tale solo rilievo, con assorbimento di tutte le altre censure dedotte, in quanto l'applicazione di detto principio implica la perdita di interesse della parte all'esame delle validità delle altre notifiche.
A tal fine va evidenziato che la resistente Concessionaria, prima della notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria'intimazione di pagamento n. 10076202500000466000, ha correttamente notificato sia le cartelle di pagamento n. 10020180024496744000, n. 10020180026397378000, n.
10020190007008376000, n. 10020190024008372000, n. 10020190034408204000, n. 10020200009561718000,
n. 10020200013883988000, n. 10020210006654942000, n. 10020210012167317000, n. 10020210029358565000,
n. 10020220010016871000, n. 10020220013539248000, n. 10020220019928146000, n. 10020220027033649000,
n. 10020230024288112000, n. 10020240008337173000, n. 10020240016509752000, e successivamente per le medesime cartelle atti della riscossione interruttivi della prescrizione, ovvero intimazione di pagamento n 100 2023 90121612 09/000, notificata in data 14.02.2024, con il rito dell'irreperibilità relativa e l'intimazione di pagamento 100 2024 90042868 19/000, notificata in data 18.03.2024, a mezzo servizio postale e consegna al destinatario, come si rileva dalla documentazione versata in atti dalla resistente Concessionaria, atti dunque, gia' regolarmente portati a legale conoscenza del contribuente, non impugnati entro i termini previsti dalla legge a pena di preclusione, con conseguente consolidamento della pretesa erariale, come risulta dalla documentazione allegata, dai resistenti, non idoneamente contestata dal ricorrente (nel caso di consegna a mezzo servizio postale ordinario e consegna del plico a familiare convivente, trovano applicazione le norme che regolano il servizio postale e non quelle in tema di notificazioni - senza necessità dell'invio della raccomandata informativa) e pertanto ogni doglianza afferente al merito della determinazione del tributo andava proposta a seguito di ricezione delle predette intimazioni e/o cartelle di pagamento.
Nel caso in cui il debitore intenda reagire alla riscossione del credito per ottenere l'accertamento negativo del credito iscritto a ruolo, tanto per infondatezza della pretesa, quanto per altri motivi, opponendosi all'atto esecutivo, sul rilievo della sua illegittimita' senza tuttavia far valere vizi dell'azione esecutiva, l'azione non e' che una tipologia di azione di accertamento negativo del credito. Le censure avverso l'impugnata intimazione, implicano circostanze attinenti la legittimità dell'accertamento di cui trattasi, mediante l'utilizzo dell'impulso riscossorio, e, pertanto vanno dichiarati inammissibili ai sensi dell'art. 19, c. 3, ed art. 21 del D. lgs. n. 546/1992. L'art. 19 del D.lgs. n. 546/1992 individua gli atti impugnabili innanzi alle Corti di Giustizia
Tributaria e stabilisce che ognuno degli atti autonomamente impugnabili puo' essere impugnato solo per vizi propri. La lettura del disposto normativo contenuto al 3 comma, art. 19, D.Lgs. n.546/1992, secondo cui gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente, palesa l'intenzione del legislatore di fornire un elenco di atti impugnabili tassativo nel limite, tuttavia, dei casi previsti dalla legge, cioe' lasciando aperta la possibilita' di introdurre ulteriori atti impugnabili con espressa previsione di legge di futura emanazione. Rimane il fatto che l'elenco degli atti impugnabili, citati al 1 comma, art. 19, non ha carattere meramente esemplificativo proprio per il fatto che allo stesso art. 19, 3 comma, si prevede che gli atti diversi da quelli indicati, appunto nel 1 comma, non sono impugnabili autonomamente solo per vizi propri dell'atto.
Conseguentemente questa Corte, in accoglimento dell'eccezione pregiudiziale di rito, dichiara inammissibili le eccezioni sollevate con riguardo al merito del gravame, per violazione dell'art. 19, comma 3 del D.Leg.vo
546/92.
La Corte ritiene anche che, in casi come quello in esame, non sorga la necessita' di applicare l'art. 101, comma 2, c.p.c., secondo cui se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullita' un termine, non inferiore a venti e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione. Infatti, secondo la giurisprudenza che questo Giudice condivide, intema di contraddittorio, le questioni di esclusiva rilevanza processuale, siccome inidonee a modificare il quadro fattuale ed a determinare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, non rientrano tra quelle che, ai sensi dell' art. 101, comma 2, c.p.c., se rilevate d'ufficio, vanno sottoposte alle parti, le quali, per altro verso, devono avere autonoma consapevolezza degli incombenti cui la norma di rito subordina l'esercizio delle domande giudiziali (ex multis, Cassazione civile sez. VI, 04/03/2019, n.6218; sez. II,
27/11/2018 n. 30716, per la precisazione che l' obbligo per il giudice di indicare alle parti le questioni rilevabili d'ufficio va riferito alle sole questioni di puro fatto o miste e con esclusione, quindi, di quelle di puro diritto).
Va inoltre osservato che con la impugnata comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria venivano richiesti gli importi originati da diverse cartelle di pagamento dovuti dal ricorrente. Nella intimazione di pagamento si fa riferimento alle comunicazioni inviate in precedenza dagli enti impositori riportanti la quantificazione del dovuto. La impugnata comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, cosi' come emessa, e' conforme al modello approvato con DM del 28 giugno 1999 e con i successivi provvedimenti del
Direttore dell' Agenzia delle Entrate, applicabile anche ai concessionari della riscossione, priva del saggio applicato al calcolo degli interessi, dell'indicazione del dies a quo e/o del dies ad quem, della normativa applicata;
tale normativa nell'individuare gli elementi ritenuti necessari a evidenziare i motivi che hanno determinato l'iscrizione a ruolo e a garantire chiarezza e comprensibilita' e l'informato esercizio del diritto di difesa, non contempla alcuna specificazione riguardo agli interessi, ma solo la specifica indicazione del loro importo. Le somme indicate nell'intimazione corrispondono a quelle riportate nell'originario avviso di accertamento e maggiorate degli interessi dovuti per legge;
il metodo seguito dall'Amministrazione finanziaria per la liquidazione degli accessori risulta agevolmente controllabile dal contribuente, essendo la misura degli interessi applicati predeterminata dalla legge, per cui la liquidazione stessa si risolve in una operazione matematica, di natura tipicamente riscossiva. Inoltre, l'intimazione di pagamento, versata in atti dal resistente, riproduttive degli avvisi, esplicitano le ragioni della debenza dei tributi, ed indicano l'atto presupposto cui la pretesa fiscale si riferisce, in tal modo rendendone conoscibili i presupposti di fatto e di diritto. L'atto emesso, inoltre, informa il contribuente che per ogni giorno di ritardo vanno aggiunti gli interessi di mora che le spese di notifica rappresentano il costo del servizio di notifica dell'intimazione di pagamento svolto dall'Agente della riscossione che sono dovuti dal destinatario dell'atto anche i compensi del servizio di riscossione e ancora che gli interessi di mora sono dovuti dal contribuente, in aggiunta alle somme affidate, qualora non effettui il pagamento entro il termine previsto dalla data di notifica e fino al giorno dell'effettivo pagamento, ed, infine che il tasso di interesse applicato viene determinato con apposito atto normativo.
Con orientamento condiviso da questo Giudice, la Corte di Cassazione, ha sottolineato che le argomentazioni di cui sopra appaiono riconducibili all'indirizzo giurisprudenziale di legittimita' secondo il quale e' legittimo il riferimento al calcolo degli interessi maturati ex lege ove sia incontestata la sorte capitale (proveniente dal precedente atto impositivo o da dichiarazione dello stesso contribuente) e il periodo per il quale sono maturati gli interessi, risolvendosi la determinazione degli accessori in una mera operazione matematica, che consente il raffronto con i tassi determinati ex lege, per la quale non ricorre l'obbligo di specifica motivazione.
Ebbene, secondo tale orientamento giurisprudenziale, in tema di riscossione dei tributi, l'intimazione di pagamento deve ritenersi congruamente motivata, quanto al calcolo degli interessi, mediante il richiamo alla dichiarazione dalla quale deriva il debito di imposta ed al conseguente periodo di competenza, essendo il criterio di liquidazione degli stessi predeterminato ex lege e risolvendosi, pertanto, la relativa applicazione in un'operazione matematica (Cass., Sez. V, 27 marzo 2019, n. 8508; Cass., Sez. V, 8 marzo 2019, n. 6812;
Cass., Sez. VI, 7 giugno 2017, n. 14236). E invero, secondo tale indirizzo, nel suddetto caso il contribuente si trova gia' nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione puo' considerarsi in questi casi assolto dall'Ufficio mediante mero richiamo all'atto presupposto. Tale principio, mutatis mutandis, e' valido anche per la specie in quanto il richiamo (contenuto nell'intimazione di pagamento) all'atto impositivo svolge la stessa funzione della dichiarazione quanto alla condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale anche ai fini del controllo (meramente aritmetico) della esattezza delle somme richieste per interessi, per ritardato o omesso pagamento sulle imposte indicate in detto atto impositivo (Cass., Sez. V, 15 aprile
2011, n. 8613). In tali ipotesi, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 22281/2022 enunciano il principio di diritto: allorche' segua l'adozione di un atto fiscale cheabbia gia' determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l'obbligo di motivazione, prescritto dall'art. 7 della l.
n. 212/2000 e dall'art. 3 l. n. 241/1990, attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori. Nel caso in cui, invece, la cartella costituisca il primo atto con cui si reclama per la prima volta il pagamento degli interessi, la stessa, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto a tale titolo, la base normativa relativa agli interessi reclamati che puo' anche essere desunta per implicito dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi richiesti ovvero del tipo di tributo cui accedono, dovendo altresi' segnalare la decorrenza dalla quale gli interessi sono dovuti e senza che in ogni caso sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati ne' delle modalita' di calcolo. In applicazione di tale principio di diritto, questa
Corte rileva che, nel caso di specie, l'atto prodromico ha gia' determinato l'importo e la tipologia degli interessi nonche' la relativa decorrenza, sicche' deve escludersi che, in sede di emissione dell'intimazione di pagamento successiva ad un atto prodromico, oggetto di gravame, che ha provveduto a determinare gli interessi dovuti, la base normativa ed il computo complessivo, sia necessario che lo stesso rechi altresi'
l'indicazione specifica delle modalita' di calcolo degli interessi e dei saggi di interesse applicati.
Tutte le questioni teste' vagliate, esauriscono la vicenda sottoposta all'esame di questa Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti e gli argomenti di doglianza non esaminati espressamente sono stati ritenuti dalla Corte inammissibili e/o non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di segno diverso.
Spese di giudizio
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, in favore di Agenzia Entrate
Riscossione, liquidate in € 3.000,00 oltre rimb. forf.15 % ed accessori di legge, se dovuti ed, in favore dell'Agenzia delle Entrate DP Salerno e della Regione Campania, liquidate in € 1.000,00 ciascuno oltre accessori di legge, se dovuti.
Cosi' deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025.
il relatore il presidente
Dott. Roberto Celentano Dott.ssa Catia Nola