Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 07/01/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Seconda Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Giuseppe Lupo Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliere
Dott.ssa Mary Carmisciano Consigliere rel. ha pronunziato la seguente
S E N TE N ZA
nella causa iscritta al n. 1085/2021 del R.G. di questa Corte di Appello vertente in questo grado
TRA
, nato ad [...] il [...] (C.F.: Parte_1 C.F._1
) e , nata a [...] il [...] (C.F.:
[...] Parte_2 [...]
), elettivamente domiciliati in Palermo, Via Galileo Galilei n. 9 (c/o lo studio C.F._2 dell'Avv. Giovanni Lima), rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Orlando per mandato in atti
Appellanti
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro-tempore, P. IVA e C.F. Controparte_1
elettivamente domiciliata in Trapani, Via Marinella n. 11, presso lo studio dell'Avv. P.IVA_1
Luigi Battaglini, che la rappresenta e difende per mandato in atti
Appellata
MOTIVI DELLA DECISIONE
❖ FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Trapani, con sentenza n. 426/2021 pubblicata in data 12/05/2021 all'esito del giudizio n.r.g. 774/2019 vertente tra e e Controparte_1 Parte_1 Parte_2
ha dichiarato l'inefficacia dell'atto datato 09/01/2015, ai rogiti del not. rep.
[...] Persona_1
n. 65.429, reg. a Trapani il 28/01/2015 al n. 418 e trascritto il giorno 28/01/2015, ai nn.
Erice al foglio 260, particelle: - 1011 sub.1, unità in corso di costruzione, via Milano, piano T-1-
S1; - 1011 sub.3, unità in corso di costruzione, via Milano, piano S-1T; - 1011 sub.2, unità in corso di costruzione, via Milano, piano T-1-S1; - e 1011sub.4, unità in corso di costruzione, via
Milano, piano S-1T. Ha, altresì, condannato e a pagare all'attrice le spese di lite Parte_1 Pt_2 liquidate in complessivi € 17.500,00, oltre € 1.686,00 per spese vive, IVA e CPA come per legge e rimborso spese generali al 15%.
Avverso la detta sentenza hanno interposto appello i coniugi e , eccependone Parte_1 Pt_2
l'erroneità sotto vari profili.
Si è costituita in giudizio la quale ha contestato le difese, chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza.
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., scaduto il termine perentorio del
28/06/2024, la causa è stata posta in decisione dal Collegio con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
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❖ MOTIVI DI APPELLO
1.Con il primo motivo di appello, parte appellante contesta la sentenza nella parte in cui il giudice ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda ex art. 2901 c.c. ed ha escluso, per difetto di prova, l'esistenza, all'atto della costituzione del fondo patrimoniale, di un patrimonio residuo idoneo a soddisfare la garanzia patrimoniale del credito.
A tal proposito, ha precisato: Parte_1
- di aver, nel 2010, prestato fideiussione a garanzia dei finanziamenti contratti dalla SEO S.r.l. e
Bicosema S.r.l., e che a quell'epoca era proprietario, soltanto, di un immobile acquistato in data
01/10/2009 e consistente in un appartamento per civile abitazione sito in Favignana, nella Via
Largo San Leonardo n. 2;
- di avere successivamente (il 15/04/2013) acquistato, unitamente al fratello , Persona_2 un terreno edificabile indiviso nel Comune di Erice – F.ne Napola, nella Via Milano, per l'importo di € 75.000,00 con l'obiettivo di costruire una villetta bifamiliare;
- di avere costituito sul detto bene un fondo patrimoniale con atto pubblico del 09/01/2015;
- che il detto atto sarebbe stato posto in essere dopo il matrimonio contratto con Parte_2
(nel 2014), e finalizzato a soddisfare le esigenze familiari e non a frodare i creditori;
[...]
- di non essere stato informato dalla banca in ordine al mancato pagamento delle rate da parte dei debitori principali;
- che le debitrici principali (SEO S.r.l. e Bicosema S.r.l.) e i terzi datori di ipoteca ( Parte_3
e ) avrebbero in ogni caso offerto un imponente patrimonio a garanzia
[...] Parte_4 dell'esatto adempimento delle obbligazioni nascenti dai contratti di finanziamento;
- che difatti sarebbero pendenti innanzi il Tribunale di Trapani ben tre procedure immobiliari.
Alla luce di tali considerazioni, gli appellanti escludono l'eventus damni e il consilium fraudis: la costituzione del fondo patrimoniale sarebbe avvenuta in perfetta buona fede e prima della notifica, a carico dell'appellante , del d.i. n. 55/2015 emesso dal Tribunale di Trapani. Parte_1
2.Con il secondo motivo di appello, parte appellante contesta la sentenza nella parte in cui è stata condannata al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi € 17.500,00, oltre € 1.686,00 per spese vive, IVA e CPA come per legge e rimborso spese generali al 15%. Tale importo sarebbe eccessivo stante l'esigua attività istruttoria svolta in primo grado.
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Il primo motivo dell'appello è infondato.
Sussistono i presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria avente ad oggetto l'atto dispositivo del patrimonio per cui è causa.
Occorre innanzi tutto rilevare che l'appellata ha provato l'esistenza del credito e che lo stesso è sorto anteriormente all'atto posto in essere dagli appellanti.
Dai documenti prodotti, risulta che:
- ha prestato fideiussione a garanzia dei mutui fondiari (dell'importo di € Parte_1
500.000,00 ciascuno) contratti nel 2010 dalle società Bicosema S.r.l. e SEO Industria Servizi e
Organizzazione S.r.l. con Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.; - la costituzione del fondo patrimoniale è avvenuta il successivo 09/01/2015 con atto pubblico in notar (rep n. 65.429, registrato a Trapani il 28/01/2015 al n. 418 e trascritto il Persona_1 giorno 28/01/2015, ai nn. n. 1388/1150);
- la banca, ritenendo improbabile l'integrale recupero del credito nei confronti delle debitrici principali nel frattempo divenute insolventi, e dei terzi datori di ipoteca (per insufficienza dei beni offerti in garanzia) in data 27/01/2015 ha ottenuto nei confronti di il Parte_1
d.i. n. 55/2015 per l'importo di € 961.993,59 ed iscritto ipoteca giudiziale nel 2017.
A partire dalla nota sentenza n.9940/2004 delle SS.UU. della Corte di cassazione, lo strumento in esame, finalizzato alla conservazione della garanzia patrimoniale generica, può essere esperito non solo da chi, al momento dell'atto dispositivo, era già titolare di un credito certo ed esigibile, ma anche quando il credito sia sub iudice o meramente eventuale (v. Cass. sent. n.11573/13).
è, certamente, legittimata all'esercizio dell'azione revocatoria. Controparte_1
Ciò premesso, sussistono gli ulteriori presupposti stabiliti dall'art. 2901 c.c.
In ordine all'elemento soggettivo, va rimarcato che la costituzione del fondo patrimoniale è un atto di disposizione a titolo gratuito: è sufficiente, ai fini della configurazione, il consilium fraudis ossia la consapevolezza da parte del debitore - e non anche del terzo beneficiario (partecipatio fraudis) - del pregiudizio in concreto arrecato, mediante l'atto, alle ragioni del creditore, la cui prova può essere fornita anche mediante presunzioni (v. Cass. ord. n.1580/2020).
Nel caso di specie è provata la consapevolezza, da parte di , del pregiudizio Parte_1 alle ragioni creditorie;
in particolare, al momento della costituzione del fondo patrimoniale (nel
2015), egli era a conoscenza, non solo, dell'esistenza del debito per aver prestato fideiussione a garanzia dei mutui accesi dalla Bicosema S.r.l. e SEO Industria Servizi e Organizzazione S.r.l. nel
2010, ma anche dello stato d'insolvenza delle società in quanto già Direttore Tecnico (carica assunta il 25/07/2006) nonché detentore della quota del 30% di una delle beneficiarie, la
Bicosema S.r.l., ed è stato socio sia di tale società che della SEO Industria Servizi e
Organizzazione S.r.l.; di conseguenza, non poteva non sapere delle procedure esecutive azionate nei confronti delle debitrici e dei terzi datori di ipoteca, tant'è che, a fronte dell'esito infruttuoso, la banca gli ha poi notificato il d.i. n.55/2015 chiedendo il pagamento del debito residuo di €
961.993,59. È pure dimostrato l'eventus damni: la costituzione di beni in fondo patrimoniale determina, per sua natura, una modifica della situazione patrimoniale del debitore rendendo i beni aggredibili solo a determinate condizioni (come stabilito dall'art. 170 c.c.); tale modifica deve ritenersi peggiorativa quando il debitore non dimostri che il patrimonio residuo sia idoneo a soddisfare la garanzia patrimoniale generica: è pacifico che il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri (art. 2740, comma 1, c.c.); mancando la prova da parte degli appellanti circa l'idoneità del patrimonio residuo a soddisfare detta garanzia, deve ritenersi sussistente il pregiudizio alle ragioni dell'appellata.
Va quindi confermata la sentenza con la quale è stata disposta l'inefficacia nei confronti di
[...] dell'atto dispositivo del patrimonio posto in essere da e . Controparte_1 CP_2 Pt_2
Il secondo motivo dell'appello è fondato.
Va rilevato che, nell'azione revocatoria, il valore della causa è determinato sulla base del credito per il quale si agisce in revocatoria (nel caso di specie € 961.993,59) e non sulla base dell'atto impugnato;
ciò perché detto strumento ha carattere conservativo, mirando ad assicurare al creditore danneggiato, mediante la paralisi dell'efficacia dell'atto impugnato, l'assoggettabilità all'azione esecutiva dei beni alienati o comunque resi indisponibili dal debitore (v., in tal senso,
Cass. ord. n.25862/2020; Cass. sent. n. 5402/2004).
Tenuto conto dell'attività svolta, della natura documentale del giudizio, dello scaglione di valore
€ 520.001,00 - € 1.000.000,00, appare congruo - in base al disposto dell'art. 4 D.M. n.55/2014 vigente ratione temporis - rideterminare i compensi per il I grado di giudizio in ragione dei parametri minimi per un totale di € 14.500,00, oltre € 1.686,00 per spese vive, spese generali, IVA e C.P.A. nella misura legalmente dovuta.
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Le spese di lite di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri previsti per le cause di valore compreso tra € 520.001,00
- € 1.000.000,00.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, - in parziale accoglimento dell'appello avverso la sentenza n. 426/2021 pubblicata dal Tribunale di Trapani in data 12/05/2021 all'esito del giudizio n.r.g. 774/2019, condanna Parte_1
e a pagare a in persona del legale
[...] Parte_2 Controparte_1 rappresentante pro-tempore le spese di lite del I grado di giudizio che liquida in complessivi € 14.500,00 oltre € 1.686,00 per spese vive, e accessori di legge;
- condanna e a pagare a in Parte_1 Parte_2 Controparte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore le spese di lite del presente grado che liquida in complessivi € 9.256,00, oltre accessori di Legge.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione della Corte d'Appello di Palermo, in data 23/12/2024.
Palermo li 07/01/2025.
Il Consigliere rel. Il Presidente
Mary Carmisciano Giuseppe Lupo