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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Potenza, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Potenza |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 104/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di POTENZA Sezione 2, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LEONE MICHELE, Presidente e Relatore
LACEDRA DONATO, Giudice
TEORA VINCENZO, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 147/2025 depositato il 08/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Potenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Potenza - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09220240009227921000 IRAP 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 89/2026 depositato il 23/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Cessazione materia del contendere
Resistente/Appellato: Cessazione materia del contendere
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in termini l'Avv. Ricorrente_1 (c.f. CF_Ricorrente_1, P.Iva n. P.IVA_1) nato a [...] il data nascita_1, residente in [...]) Potenza (PZ) e domicilio professionale in Indirizzo_185100) Potenza (Pz) al Indirizzo_2, elettivamente domiciliato in Potenza (Pz) alla Indirizzo_3 Centro Direzionale presso lo studio dell'Avv. Difensore_1 (c.f. CF_Difensore_1 ) che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato, proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 092.2024.0009227921, per un totale comprensivo di imposta e accessori,
€ 13.677,10, derivante dalla liquidazione della dichiarazione IRAP/2022, per l'anno d'imposta 2021, ex art. 36 bis del D.P.R. 600/73.
Il ricorrente eccepiva l'illegittimità della stessa per inesistenza del presupposto impositivo dell'IRAP.
Precisava che per mero errore materiale aveva presentato per l'anno 2021 dichiarazione dei redditi (2022 per l'esercizio 2021) comprensiva del quadro IRAP, pur non essendo soggetto passivo di tale imposta.
Ravvedutosi dell'errore, aveva tempestivamente provveduto a presentare dichiarazione integrativa senza il quadro IRAP con invio di istanza all'Agenzia delle Entrate di annullamento del modello Irap, rappresentando l'errore commesso trattandosi di professionista non tenuto alla compilazione.
Nel costituirsi in giudizio con atto di controdeduzioni, depositato in data 06/05/2025, l'Agenzia Entrate di
Potenza 24.04.2025 affermava di aver provveduto ad emettere Provvedimento di sgravio n. 2025S83393 delle somme affidate all'DE (comunicato al contribuente con mail del 24/04/2025). Chiedeva, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite, in ragione della tempestiva e rituale comunicazione di sgravio.
All'odierna pubblica udienza le parti chiedevano, congiuntamente, dichiararsi l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese. All'esito della discussione la Corte rendeva la decisione che segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vista la normativa e la documentazione versata in atti del giudizio, deve dichiararsi l'estinzione del giudizio.
Come in premessa cennato la cartella di pagamento n. 092 2024 00092279 21 000 di € 13.682,98 è stata notificata a mezzo PEC in data 09.01.2025, a seguito di controllo automatizzato, effettuato ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. N. 600/73, della dichiarazione modello IRAP/2022 presentata per il periodo 2021 e comunicazione del 19.02.2024.
Nelle more del giudizio, l'Agenzia, nel riconoscere fondate le eccezioni sollevate dal ricorrente in ordine alla non debenza del tributo, ha provveduto ad effettuare lo sgravio integrale della Cartella, che era stata emessa a seguito di presentazione per errore del Modello IRAP, come riconosciuto dallo stesso contribuente.
Per quanto sopra deve dichiararsi l'estinzione del giudizio con integrale compensazione delle spese del giudizio, come, peraltro, richiesto dalle parti nell'odierna pubblica udienza.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Compensa, per intero, le spese di procedura. Potenza, 18/02/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di POTENZA Sezione 2, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LEONE MICHELE, Presidente e Relatore
LACEDRA DONATO, Giudice
TEORA VINCENZO, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 147/2025 depositato il 08/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Potenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Potenza - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09220240009227921000 IRAP 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 89/2026 depositato il 23/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Cessazione materia del contendere
Resistente/Appellato: Cessazione materia del contendere
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in termini l'Avv. Ricorrente_1 (c.f. CF_Ricorrente_1, P.Iva n. P.IVA_1) nato a [...] il data nascita_1, residente in [...]) Potenza (PZ) e domicilio professionale in Indirizzo_185100) Potenza (Pz) al Indirizzo_2, elettivamente domiciliato in Potenza (Pz) alla Indirizzo_3 Centro Direzionale presso lo studio dell'Avv. Difensore_1 (c.f. CF_Difensore_1 ) che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato, proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 092.2024.0009227921, per un totale comprensivo di imposta e accessori,
€ 13.677,10, derivante dalla liquidazione della dichiarazione IRAP/2022, per l'anno d'imposta 2021, ex art. 36 bis del D.P.R. 600/73.
Il ricorrente eccepiva l'illegittimità della stessa per inesistenza del presupposto impositivo dell'IRAP.
Precisava che per mero errore materiale aveva presentato per l'anno 2021 dichiarazione dei redditi (2022 per l'esercizio 2021) comprensiva del quadro IRAP, pur non essendo soggetto passivo di tale imposta.
Ravvedutosi dell'errore, aveva tempestivamente provveduto a presentare dichiarazione integrativa senza il quadro IRAP con invio di istanza all'Agenzia delle Entrate di annullamento del modello Irap, rappresentando l'errore commesso trattandosi di professionista non tenuto alla compilazione.
Nel costituirsi in giudizio con atto di controdeduzioni, depositato in data 06/05/2025, l'Agenzia Entrate di
Potenza 24.04.2025 affermava di aver provveduto ad emettere Provvedimento di sgravio n. 2025S83393 delle somme affidate all'DE (comunicato al contribuente con mail del 24/04/2025). Chiedeva, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite, in ragione della tempestiva e rituale comunicazione di sgravio.
All'odierna pubblica udienza le parti chiedevano, congiuntamente, dichiararsi l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese. All'esito della discussione la Corte rendeva la decisione che segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vista la normativa e la documentazione versata in atti del giudizio, deve dichiararsi l'estinzione del giudizio.
Come in premessa cennato la cartella di pagamento n. 092 2024 00092279 21 000 di € 13.682,98 è stata notificata a mezzo PEC in data 09.01.2025, a seguito di controllo automatizzato, effettuato ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. N. 600/73, della dichiarazione modello IRAP/2022 presentata per il periodo 2021 e comunicazione del 19.02.2024.
Nelle more del giudizio, l'Agenzia, nel riconoscere fondate le eccezioni sollevate dal ricorrente in ordine alla non debenza del tributo, ha provveduto ad effettuare lo sgravio integrale della Cartella, che era stata emessa a seguito di presentazione per errore del Modello IRAP, come riconosciuto dallo stesso contribuente.
Per quanto sopra deve dichiararsi l'estinzione del giudizio con integrale compensazione delle spese del giudizio, come, peraltro, richiesto dalle parti nell'odierna pubblica udienza.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Compensa, per intero, le spese di procedura. Potenza, 18/02/2026