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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 70069 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
(ROMA (RM), 25/08/1980), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. NACCARATO MORENA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 25/02/1982), con il patrocinio dell'avv. CP_1
SCISCIO MARISA giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale. 2
CONCLUSIONI
All'udienza del 24/9/2024 le parti precisavano le conclusioni come da note di trattazione scritta.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, , premesso che in data Parte_1
16/04/2016 contraeva in Roma matrimonio civile con e CP_1
che dall'unione non nascevano figli, esponeva che nel tempo la convivenza era divenuta intollerabile a causa del contegno aggressivo, minaccioso e violento serbato dal marito anche davanti alla di lei figlia (2006), nata Per_1
da una precedente relazione, e chiedeva, quindi, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito al CP_1
Deduceva, in particolare, la ricorrente che la situazione familiare diveniva vieppiù intollerabile successivamente all'avvento della pandemia ed in particolare nell'estate del 2020 quando il era sempre più CP_1
irritabile e ossessivo, soggetto a frequenti sbalzi di umore a seguito dei quali aveva iniziato ad agire violenza anche fisica ai danni della coniuge che, per tutelare la serenità propria e della figlia minore, invitava il marito ad allontanarsi dalla casa familiare, di proprietà della ricorrente medesima,
manifestandogli la volontà di procedere a separazione;
da quel momento il diveniva sempre più ossessivo, persecutorio e violento;
il giorno CP_1
6/3/2021, rientrato in casa per prendere propri effetti personali, il CP_1
aggrediva la moglie insultandola e accusandola di aver deciso di separarsi in 3
ragione di una presunta relazione extraconiugale e, dopo averle strappato i vestiti di dosso, la colpiva ripetutamente dapprima con pugni e calci e successivamente con il manico di una scopa;
intervenivano le forze dell'ordine che conducevano la ricorrente presso il Pronto Soccorso
dell'Ospedale Grassi da cui la stessa veniva dimessa con una prognosi di 22
giorni e con la seguente diagnosi: “stato di alterazione dopo alterco,
aggressione di genere, escoriazioni multiple degli arti e del tronco”; nelle settimane e mesi successivi il diveniva sempre più ossessivo e Pt_2
persecutorio costringendo la ricorrente a rivolgersi più volte all'autorità di polizia;
lo stesso, in particolare, inviava alla moglie numerose mail contenenti minacce di morte, pubblicava nella sua pagina Facebook la dicitura di stato “vedovo”, offendeva ripetutamente la reputazione della ricorrente parlando con le amiche, apostrofandola con gravi offese e denigrandola, effettuava ripetuti tentativi di chiamata arrivando anche a chiamarla 70 volte al giorno e a partire da luglio 2021 iniziava a sputare con cadenza giornaliera sull'auto della in data 1/10/2021 a seguito di Pt_1
appostamento le autorità di polizia lo coglievano in flagranza di reato e lo arrestavano;
successivamente veniva applicata nei confronti del la CP_1
misura cautelare del divieto di avvicinamento ad una distanza inferiore a
300 metri dall'abitazione della moglie, dal luogo di lavoro, e dai luoghi abitualmente frequentati, con obbligo di immediato allontanamento caso di incontro fortuito unitamente al divieto di comunicare con la con Pt_1
ogni mezzo.
Si costituiva in giudizio che non si opponeva alla CP_1
pronuncia sulla separazione personale dei coniugi ma contestava le avverse allegazioni e istanze chiedendo a sua volta di addebitare la separazione alla 4
moglie per il contegno contrario al dovere di fedeltà dalla stessa serbato.
All'udienza presidenziale comparivano i difensori delle parti e il resistente personalmente e il Presidente adottava i provvedimenti provvisori autorizzando i coniugi a vivere separatamente e rinviava la causa per il prosieguo dinanzi al giudice istruttore.
Con sentenza non definitiva n. 1325 del 2024 il Tribunale pronunciava la separazione personale dei coniugi.
Acquisita la documentazione complessivamente prodotta dalle parti,
all'udienza del 24/9/2024 il g.i. rimetteva la causa al collegio per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Essendo intervenuta sentenza non definitiva sullo status il collegio è
chiamato a pronunciarsi unicamente sulle domande di addebito reciprocamente svolte dalle parti.
In argomento mette conto evidenziare che a norma dell'art. 151
comma 2 c.c. “Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne
ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia
addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento
contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.”
Alla stregua dell'art. 143 c.c. “dal matrimonio deriva l'obbligo
reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla
collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i
coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla
propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai
bisogni della famiglia”.
Partendo dall'esame della domanda di addebito proposta dalla ricorrente, con particolare riferimento alla violenza domestica, mette conto 5
evidenziare che secondo la Suprema Corte “la violenza domestica ai danni
dell'altro coniuge è, di per sé, causa giustificatrice della fine del rapporto
coniugale e quindi dell'addebito della separazione. Tuttavia, la valutazione
della specifica gravità dei comportamenti resta comunque affidata alla
valutazione del giudice di merito.” (Cass. ord. 17892/2022).
In ordine alla valutazione della gravità ed efficienza causale va osservato che “le violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro,
costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio
da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale,
in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche
la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse, e da esonerare
il giudice del merito, che abbia accertato siffatti comportamenti, dal dovere
di comparare con essi, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il
comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti
che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con
comportamenti omogenei” (Cass. n. 7388/2017; cfr. Cass. n. 7321/2005;
Cass. n. 11844/2006).
Non è esclusa la pronuncia di addebito richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall'altro “qualora risulti provato un unico episodio di
percosse, trattandosi di comportamento idoneo comunque a sconvolgere
definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della
pari dignità di ogni persona (Cass. n. 433/2016; cfr. Cass. n. 817/2011).
Del pari, la pronuncia di addebito non è esclusa nemmeno nel caso di posteriorità temporale delle violenze rispetto alla crisi coniugale stante
“l'inaccettabilità di un comportamento violento nella relazione coniugale e 6
la sua incidenza causale preminente rispetto a qualsiasi causa preesistente
di crisi dell'affectio coniugalis” (Cass. n. 7388/2017)
Orbene nel caso specifico con sentenza n. 1357 del 2022, divenuta irrevocabile il 16/10/2022, il GUP presso il Tribunale di Roma ha condannato il imputato dei delitti di cui agli artt. 572 c.p. (capo a), CP_1
582 e 585 c.p. (capo b), 612 bis c.p. (capo c), alla pena di mesi sei di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali, con la riduzione di pena dovuta alla scelta del rito, riconoscendolo colpevole del reato di lesioni personali (capo b) e del reato di cui all'art. 660 c.p., così riqualificando il fatto di cui al capo c) e ritenuta la continuazione tra i reati, e lo ha assolto dal delitto di maltrattamenti in famiglia “perché il fatto non sussiste” (capo a).
Dunque alcun dubbio sussiste in ordine alla responsabilità penale e non solo del per i fatti a lui ascritti e posti dalla a CP_1 Pt_1
fondamento della domanda di addebito, fatti, peraltro, dallo stesso ridimensionati e giustificati con asseriti e presunti tradimenti della coniuge,
rimasti del tutto indimostrati e comunque in ogni caso non paragonabili né
in alcun modo comparabili con i contegni del contrari a norme di CP_1
condotta imperative e inderogabili e traducentesi nella violazione di diritti fondamentali della persona, quali, l'incolumità e l'integrità fisica.
Per tutti i motivi sopra esposti si impone l'accoglimento della domanda di addebito proposta dalla ricorrente e il rigetto della analoga domanda proposta dal resistente.
Ricorrono giustificati motivi avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio per disporre la parziale compensazione delle spese di lite tra le parti in ragione della metà; la restante metà, liquidata in dispositivo, deve 7
essere posta a carico del resistente in ossequio al principio della soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 70069/2021 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto e ciascuno provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
dichiara che la separazione, pronunciata con sentenza non definitiva n.
1325/2024, è addebitabile al marito, CP_1
rigetta la domanda di addebito proposta dal medesimo CP_1
condanna il resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite liquidate in complessivi euro 1.800,00 (pari al 50% del totale di euro 3.600,00) per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie, come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 20/12/2024
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 70069 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
(ROMA (RM), 25/08/1980), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. NACCARATO MORENA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 25/02/1982), con il patrocinio dell'avv. CP_1
SCISCIO MARISA giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale. 2
CONCLUSIONI
All'udienza del 24/9/2024 le parti precisavano le conclusioni come da note di trattazione scritta.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, , premesso che in data Parte_1
16/04/2016 contraeva in Roma matrimonio civile con e CP_1
che dall'unione non nascevano figli, esponeva che nel tempo la convivenza era divenuta intollerabile a causa del contegno aggressivo, minaccioso e violento serbato dal marito anche davanti alla di lei figlia (2006), nata Per_1
da una precedente relazione, e chiedeva, quindi, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito al CP_1
Deduceva, in particolare, la ricorrente che la situazione familiare diveniva vieppiù intollerabile successivamente all'avvento della pandemia ed in particolare nell'estate del 2020 quando il era sempre più CP_1
irritabile e ossessivo, soggetto a frequenti sbalzi di umore a seguito dei quali aveva iniziato ad agire violenza anche fisica ai danni della coniuge che, per tutelare la serenità propria e della figlia minore, invitava il marito ad allontanarsi dalla casa familiare, di proprietà della ricorrente medesima,
manifestandogli la volontà di procedere a separazione;
da quel momento il diveniva sempre più ossessivo, persecutorio e violento;
il giorno CP_1
6/3/2021, rientrato in casa per prendere propri effetti personali, il CP_1
aggrediva la moglie insultandola e accusandola di aver deciso di separarsi in 3
ragione di una presunta relazione extraconiugale e, dopo averle strappato i vestiti di dosso, la colpiva ripetutamente dapprima con pugni e calci e successivamente con il manico di una scopa;
intervenivano le forze dell'ordine che conducevano la ricorrente presso il Pronto Soccorso
dell'Ospedale Grassi da cui la stessa veniva dimessa con una prognosi di 22
giorni e con la seguente diagnosi: “stato di alterazione dopo alterco,
aggressione di genere, escoriazioni multiple degli arti e del tronco”; nelle settimane e mesi successivi il diveniva sempre più ossessivo e Pt_2
persecutorio costringendo la ricorrente a rivolgersi più volte all'autorità di polizia;
lo stesso, in particolare, inviava alla moglie numerose mail contenenti minacce di morte, pubblicava nella sua pagina Facebook la dicitura di stato “vedovo”, offendeva ripetutamente la reputazione della ricorrente parlando con le amiche, apostrofandola con gravi offese e denigrandola, effettuava ripetuti tentativi di chiamata arrivando anche a chiamarla 70 volte al giorno e a partire da luglio 2021 iniziava a sputare con cadenza giornaliera sull'auto della in data 1/10/2021 a seguito di Pt_1
appostamento le autorità di polizia lo coglievano in flagranza di reato e lo arrestavano;
successivamente veniva applicata nei confronti del la CP_1
misura cautelare del divieto di avvicinamento ad una distanza inferiore a
300 metri dall'abitazione della moglie, dal luogo di lavoro, e dai luoghi abitualmente frequentati, con obbligo di immediato allontanamento caso di incontro fortuito unitamente al divieto di comunicare con la con Pt_1
ogni mezzo.
Si costituiva in giudizio che non si opponeva alla CP_1
pronuncia sulla separazione personale dei coniugi ma contestava le avverse allegazioni e istanze chiedendo a sua volta di addebitare la separazione alla 4
moglie per il contegno contrario al dovere di fedeltà dalla stessa serbato.
All'udienza presidenziale comparivano i difensori delle parti e il resistente personalmente e il Presidente adottava i provvedimenti provvisori autorizzando i coniugi a vivere separatamente e rinviava la causa per il prosieguo dinanzi al giudice istruttore.
Con sentenza non definitiva n. 1325 del 2024 il Tribunale pronunciava la separazione personale dei coniugi.
Acquisita la documentazione complessivamente prodotta dalle parti,
all'udienza del 24/9/2024 il g.i. rimetteva la causa al collegio per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Essendo intervenuta sentenza non definitiva sullo status il collegio è
chiamato a pronunciarsi unicamente sulle domande di addebito reciprocamente svolte dalle parti.
In argomento mette conto evidenziare che a norma dell'art. 151
comma 2 c.c. “Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne
ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia
addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento
contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.”
Alla stregua dell'art. 143 c.c. “dal matrimonio deriva l'obbligo
reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla
collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i
coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla
propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai
bisogni della famiglia”.
Partendo dall'esame della domanda di addebito proposta dalla ricorrente, con particolare riferimento alla violenza domestica, mette conto 5
evidenziare che secondo la Suprema Corte “la violenza domestica ai danni
dell'altro coniuge è, di per sé, causa giustificatrice della fine del rapporto
coniugale e quindi dell'addebito della separazione. Tuttavia, la valutazione
della specifica gravità dei comportamenti resta comunque affidata alla
valutazione del giudice di merito.” (Cass. ord. 17892/2022).
In ordine alla valutazione della gravità ed efficienza causale va osservato che “le violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro,
costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio
da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale,
in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche
la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse, e da esonerare
il giudice del merito, che abbia accertato siffatti comportamenti, dal dovere
di comparare con essi, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il
comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti
che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con
comportamenti omogenei” (Cass. n. 7388/2017; cfr. Cass. n. 7321/2005;
Cass. n. 11844/2006).
Non è esclusa la pronuncia di addebito richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall'altro “qualora risulti provato un unico episodio di
percosse, trattandosi di comportamento idoneo comunque a sconvolgere
definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della
pari dignità di ogni persona (Cass. n. 433/2016; cfr. Cass. n. 817/2011).
Del pari, la pronuncia di addebito non è esclusa nemmeno nel caso di posteriorità temporale delle violenze rispetto alla crisi coniugale stante
“l'inaccettabilità di un comportamento violento nella relazione coniugale e 6
la sua incidenza causale preminente rispetto a qualsiasi causa preesistente
di crisi dell'affectio coniugalis” (Cass. n. 7388/2017)
Orbene nel caso specifico con sentenza n. 1357 del 2022, divenuta irrevocabile il 16/10/2022, il GUP presso il Tribunale di Roma ha condannato il imputato dei delitti di cui agli artt. 572 c.p. (capo a), CP_1
582 e 585 c.p. (capo b), 612 bis c.p. (capo c), alla pena di mesi sei di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali, con la riduzione di pena dovuta alla scelta del rito, riconoscendolo colpevole del reato di lesioni personali (capo b) e del reato di cui all'art. 660 c.p., così riqualificando il fatto di cui al capo c) e ritenuta la continuazione tra i reati, e lo ha assolto dal delitto di maltrattamenti in famiglia “perché il fatto non sussiste” (capo a).
Dunque alcun dubbio sussiste in ordine alla responsabilità penale e non solo del per i fatti a lui ascritti e posti dalla a CP_1 Pt_1
fondamento della domanda di addebito, fatti, peraltro, dallo stesso ridimensionati e giustificati con asseriti e presunti tradimenti della coniuge,
rimasti del tutto indimostrati e comunque in ogni caso non paragonabili né
in alcun modo comparabili con i contegni del contrari a norme di CP_1
condotta imperative e inderogabili e traducentesi nella violazione di diritti fondamentali della persona, quali, l'incolumità e l'integrità fisica.
Per tutti i motivi sopra esposti si impone l'accoglimento della domanda di addebito proposta dalla ricorrente e il rigetto della analoga domanda proposta dal resistente.
Ricorrono giustificati motivi avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio per disporre la parziale compensazione delle spese di lite tra le parti in ragione della metà; la restante metà, liquidata in dispositivo, deve 7
essere posta a carico del resistente in ossequio al principio della soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 70069/2021 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto e ciascuno provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
dichiara che la separazione, pronunciata con sentenza non definitiva n.
1325/2024, è addebitabile al marito, CP_1
rigetta la domanda di addebito proposta dal medesimo CP_1
condanna il resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite liquidate in complessivi euro 1.800,00 (pari al 50% del totale di euro 3.600,00) per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie, come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 20/12/2024
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi