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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 16/12/2025, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 818/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice PA NE ST ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 818/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ANDREA OPPIA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO CP_1 P.IVA_1 DI CAGLIARI in persona dell'Avv. Lorenzo Gemini
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Nel merito:
1. Accertare e dichiarare per i motivi sopra esposti in ricorso dovuta in favore della ricorrente l'indennità perequativa di cui all'art. 31 D.P.R. 761/79, CP_
2. e per gli effetti condannare l' convenuto al versamento in favore della ricorrente degli omessi oneri accessori in relazione all'accertato rapporto di lavoro subordinato per un ammontare complessivo di euro 11.721,71 come da prospetto allegato;
con rivalutazione monetaria e interessi legali dal sorgere al saldo;
con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, oltre IVA e CPA
Per l'AOU di CP_1
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni avversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, respingere l'avverso ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, stante anche l'intervenuta prescrizione di parte delle pretese azionate. Con vittoria di spese.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 21.06.2021, la ricorrente, premesso di essere alle dipendenze dell' dal 16.06.1997 con mansioni e qualifica di impiegata inquadrata Controparte_3 Parte_2 pagina 1 di 3 nella categoria C, posizione economica C3 dell'area amministrativa, in servizio presso il dipartimento di scienze mediche chirurgiche e sperimentali nella sezione di Pneumologia, e di fare parte del contingente di personale universitario, impiegato con compiti di supporto all'attività assistenziale, ha Contr convenuto l' al fine di sentire accertare il diritto ad una integrazione dell'indennità perequativa di cui all'art. 31 D.P.R. n. 761/79, in quanto quella corrispostale non avrebbe tenuto conto della sua progressione di carriera.
Ha agito quindi in questa sede per ottenere, a tale titolo, l'importo di € 11.721,71 in riferimento al periodo dal 2007 al 2018.
L'AOU, tempestivamente, costituitasi, ha eccepito la prescrizione quinquennale delle pretese fatte valere ed ha chiesto in ogni caso il rigetto delle stesse per avere corrisposto ogni somma dovuta.
La causa, mutata più volte la persona del giudice e risultato infruttuoso ogni tentativo di conciliazione, è stata decisa concessi i termini di cui all'art. 127 ter cpc.
Ritiene il tribunale che la causa sia risultata parzialmente fondata e vada accolta per le ragioni e nei limiti che si vanno ad esporre.
In diritto si osserva che l'indennità ex artt. 31 D.P.R. n. 761/79 e 102 D.P.R. n. 382/1980 è stata prevista a favore dei docenti e ricercatori universitari che prestavano altresì servizio, in particolare attività assistenziale, presso cliniche o istituti convenzionati.
Tale indennità, introdotta per ragioni di carattere perequativo, è finalizzata ad equiparare il trattamento economico del personale sanitario docente a quello del personale medico ospedaliero di pari funzioni e anzianità ed è stata estesa dal D.P.R. n. 761/1979 a tutto il restante personale in servizio presso le cliniche universitarie.
La previsione della indennità da corrispondere al personale non medico che presta servizio presso cliniche ed istituti universitari, nella misura occorrente per equiparare il loro trattamento economico complessivo in godimento a quello del personale non medico ospedaliero con pari mansioni ed anzianità, mira ad eliminare disparità retributive tra dipendenti con mansioni non mediche, i quali, pur appartenendo ad amministrazioni diverse, svolgono la stessa attività lavorativa.
Ciò premesso, risulta incontestato lo svolgimento di attività assistenziale e soltanto genericamente vengono contestati i conteggi prodotti da parte ricorrente, essendosi parte resistente limitata ad allegare che confrontando tutte le poste contabili del trattamento economico equivalente e del trattamento economico universitario percepito, e non solo lo stipendio tabellare come esposto nei conteggi della ricorrente, emerge che alcuna somma sia ancora dovuta alla ricorrente, senza tuttavia fornire specifiche indicazioni in ordine a quali voci, nel dettaglio, non avrebbero dovuto essere considerate ed al relativo risultato finale.
Va dunque accolta la domanda della ricorrente ancorché nei limiti della prescrizione quinquennale eccepita, non risultando alcun atto interruttivo anteriore alla notifica del ricorso avvenuta a settembre 2021.
Il credito fatto valere va dunque circoscritto alle annualità dal 2016 al 2018, per un ammontare complessivo di € 1.635,53, come da conteggi allegati in ricorso, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione.
Si decide quindi come da dispositivo, anche in ordine alle spese che seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate sulla scorta dei parametri di cui al DM 55/14 aggiornati al 2022 in base al valore accertato in giudizio;
valori minimi per la bassa complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, per fasi di studio, introduttiva e decisionale).
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: condanna l'AOU di a corrispondere a l'importo di € 1.635,53 oltre la maggior CP_1 Parte_1 somma tra interessi e rivalutazione. Contr condanna l' di Sassari a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in € 118.50 per Parte_1 esborsi ed € 900,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Sassari, 16/12/2025
Il giudice
PA NE ST
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice PA NE ST ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 818/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ANDREA OPPIA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO CP_1 P.IVA_1 DI CAGLIARI in persona dell'Avv. Lorenzo Gemini
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Nel merito:
1. Accertare e dichiarare per i motivi sopra esposti in ricorso dovuta in favore della ricorrente l'indennità perequativa di cui all'art. 31 D.P.R. 761/79, CP_
2. e per gli effetti condannare l' convenuto al versamento in favore della ricorrente degli omessi oneri accessori in relazione all'accertato rapporto di lavoro subordinato per un ammontare complessivo di euro 11.721,71 come da prospetto allegato;
con rivalutazione monetaria e interessi legali dal sorgere al saldo;
con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, oltre IVA e CPA
Per l'AOU di CP_1
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni avversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, respingere l'avverso ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, stante anche l'intervenuta prescrizione di parte delle pretese azionate. Con vittoria di spese.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 21.06.2021, la ricorrente, premesso di essere alle dipendenze dell' dal 16.06.1997 con mansioni e qualifica di impiegata inquadrata Controparte_3 Parte_2 pagina 1 di 3 nella categoria C, posizione economica C3 dell'area amministrativa, in servizio presso il dipartimento di scienze mediche chirurgiche e sperimentali nella sezione di Pneumologia, e di fare parte del contingente di personale universitario, impiegato con compiti di supporto all'attività assistenziale, ha Contr convenuto l' al fine di sentire accertare il diritto ad una integrazione dell'indennità perequativa di cui all'art. 31 D.P.R. n. 761/79, in quanto quella corrispostale non avrebbe tenuto conto della sua progressione di carriera.
Ha agito quindi in questa sede per ottenere, a tale titolo, l'importo di € 11.721,71 in riferimento al periodo dal 2007 al 2018.
L'AOU, tempestivamente, costituitasi, ha eccepito la prescrizione quinquennale delle pretese fatte valere ed ha chiesto in ogni caso il rigetto delle stesse per avere corrisposto ogni somma dovuta.
La causa, mutata più volte la persona del giudice e risultato infruttuoso ogni tentativo di conciliazione, è stata decisa concessi i termini di cui all'art. 127 ter cpc.
Ritiene il tribunale che la causa sia risultata parzialmente fondata e vada accolta per le ragioni e nei limiti che si vanno ad esporre.
In diritto si osserva che l'indennità ex artt. 31 D.P.R. n. 761/79 e 102 D.P.R. n. 382/1980 è stata prevista a favore dei docenti e ricercatori universitari che prestavano altresì servizio, in particolare attività assistenziale, presso cliniche o istituti convenzionati.
Tale indennità, introdotta per ragioni di carattere perequativo, è finalizzata ad equiparare il trattamento economico del personale sanitario docente a quello del personale medico ospedaliero di pari funzioni e anzianità ed è stata estesa dal D.P.R. n. 761/1979 a tutto il restante personale in servizio presso le cliniche universitarie.
La previsione della indennità da corrispondere al personale non medico che presta servizio presso cliniche ed istituti universitari, nella misura occorrente per equiparare il loro trattamento economico complessivo in godimento a quello del personale non medico ospedaliero con pari mansioni ed anzianità, mira ad eliminare disparità retributive tra dipendenti con mansioni non mediche, i quali, pur appartenendo ad amministrazioni diverse, svolgono la stessa attività lavorativa.
Ciò premesso, risulta incontestato lo svolgimento di attività assistenziale e soltanto genericamente vengono contestati i conteggi prodotti da parte ricorrente, essendosi parte resistente limitata ad allegare che confrontando tutte le poste contabili del trattamento economico equivalente e del trattamento economico universitario percepito, e non solo lo stipendio tabellare come esposto nei conteggi della ricorrente, emerge che alcuna somma sia ancora dovuta alla ricorrente, senza tuttavia fornire specifiche indicazioni in ordine a quali voci, nel dettaglio, non avrebbero dovuto essere considerate ed al relativo risultato finale.
Va dunque accolta la domanda della ricorrente ancorché nei limiti della prescrizione quinquennale eccepita, non risultando alcun atto interruttivo anteriore alla notifica del ricorso avvenuta a settembre 2021.
Il credito fatto valere va dunque circoscritto alle annualità dal 2016 al 2018, per un ammontare complessivo di € 1.635,53, come da conteggi allegati in ricorso, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione.
Si decide quindi come da dispositivo, anche in ordine alle spese che seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate sulla scorta dei parametri di cui al DM 55/14 aggiornati al 2022 in base al valore accertato in giudizio;
valori minimi per la bassa complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, per fasi di studio, introduttiva e decisionale).
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: condanna l'AOU di a corrispondere a l'importo di € 1.635,53 oltre la maggior CP_1 Parte_1 somma tra interessi e rivalutazione. Contr condanna l' di Sassari a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in € 118.50 per Parte_1 esborsi ed € 900,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Sassari, 16/12/2025
Il giudice
PA NE ST
pagina 3 di 3