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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/03/2025, n. 1227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1227 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
T R I B U N A L E D I P A L E R M O
P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
Il Tribunale di Palermo in composizione monocratica, in persona del giudice designato dott. Roberto Lanza, ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 10676 del ruolo generale dell'anno 2024, vertente
TRA
, elettivamente domiciliato presso l'Avv. Parte_1
Francesco Bruno, rappresentante e difensore
– Attore –
, in persona del Sindaco pro-tempore Controparte_1
– convenuto contumace –
e con l'intervento del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
* * * * * *
Svolgimento del giudizio e motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato il Sig. Parte_1 conveniva in giudizio innanzi questo Tribunale il Controparte_1 chiedendo di “ritenere e dichiarare la falsità della attestazione contenuta nella relazione di notifica sottoscritta dal messo
[...]
matr. 59059, il quale ha attestato che il 25.3.2021 il sig. CP_2 avrebbe “rifiutato” la ricezione dell'atto, la cui Parte_1 notifica si sarebbe quindi perfezionata ai sensi dell'art. 138, comma secondo, c.p.c.”.
La Pubblica Amministrazione convenuta non si costituiva nel presente giudizio.
La vicenda trae origine dall'opposizione a sanzione amministrativa derivante da violazione al Codice della strada, promossa dal innanzi il Giudice di Pace di Palermo nei confronti del Parte_1 qui convenuto, nonché dell'Agenzia delle Entrate di CP_1
CP_1
Nel corso di tale giudizio suddetto il ha espressamente Parte_1 richiesto la sospensione dello stesso al fine di proporre querela di falso in ordine a quanto esposto nella relata di notifica del provvedimento ivi impugnato;
il Giudice, richiesto al delegato del costituitosi Controparte_1 nel giudizio di opposizione, se intendesse valersi del documento e ricevutane risposta affermativa, disponeva la sospensione del giudizio con provvedimento del 29.4.2024.
La presente causa veniva quindi istruita sia documentalmente, sia attraverso l'espletamento di prova testimoniale, assunta all'udienza del 4.3.2025.
Ritenuta la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art. 225
C.p.c., come modificato dal D. Lgs. 149/2022; rilevata la regolarità dell'atto citazione ai sensi dell'art.163 C.p.c. nonché della relativa procura;
si osserva: la relata di notifica apposta in calce al verbale di contestazione di violazione al Codice della strada impugnato riporta espressamente la dicitura “rifiutato come disse” (pag.7 allegato al deposito del
29.1.2025).
Ne deriva che il Messo notificatore attesta di aver tentato la notifica a mani proprie del e che questi, personalmente, abbia Parte_1 rifiutato di riceverla.
2 Per confutare tale attestazione il ha chiesto disporsi prova Parte_1 testimoniale che, ammessa con provvedimento del 29.1.2025, è stata esperita all'udienza del 4.3.2025 attraverso l'escussione dei testi , figlia dell'attore, e Testimone_1 Testimone_2 compagno di lavoro dello stesso.
La prima ha dichiarato:
“vero è che il 25.3.2021, di giovedì, mio padre, , è Parte_1 stato fuori casa dalle 6,30 del mattino fino alle 21,00 di sera, senza fare ritorno”;
“vero è che il predetto giorno sono stata in casa tutta la mattina fino alle ore 13,50 in piazzale Castronovo n. 4 e nessun messo notificatore del si è presentato al fine di notificare un atto;
ricordo Controparte_1 con certezza la data in quanto ho una fotografia con la data che rappresenta la mia macchina che si trovava dal meccanico e quindi quel giorno sono dovuta andare al lavoro a piedi. Intorno alle 18,45 circa mio padre è poi venuto a prendermi al lavoro per accompagnarmi a ritirare la macchina dal meccanico che ha l'officina in Corso dei mille e poi siamo rientrati insieme attorno alle ore 20,45”; il secondo ha dichiarato:
“vero è che il 25.3.2021, di giovedì, il sig. è stato in Parte_1 mia compagnia al lavoro fino alle 18,00 e ciò posso affermarlo perché abbiamo fatto dei riscontri con i fogli presenza e risulta che quel giorno io
e eravamo regolarmente presenti al lavoro”; Parte_1
“vero è che sono stato collega di lavoro di presso la Parte_1 ditta “Fortezza”, più precisamente presso la cooperativa “La Bussola”; preciso che l'officina si trova in via degli Orti e durante il giorno siamo stati ininterrottamente insieme”.
Ritenuta l'attendibilità dei testi;
stante l'assoluta discordanza tra quanto riportato nella relata di notifica e quanto emerso dalle dichiarazioni dei testi;
l'atto qui impugnato non può che ritenersi affetto da falsità ideologica, quella, cioè, che colpisce il contenuto intrinseco del documento e che consiste in una enunciazione non vera del contenuto documentale relativamente alla sua parte narrativa.
3 Per tutto quanto sopra esposto, la domanda avanzata dall'attore ricorrente va accolta.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, così provvede: dichiara la falsità delle attestazioni riportate nella relata di notifica del 25.3.2021 relativa all'atto cron. N°53451/2021 – verbale
C213601/2021; condanna il al pagamento, in favore dell'attore Controparte_1
, delle spese di lite quantificate, in base al valore Parte_1 della causa dichiarato dall'attore ed agli ulteriori parametri, nella complessiva somma di Euro 600,00 (seicento/00) oltre spese generali, C.p.A. ed IVA se dovuta.
Manda alla Cancelleria per i consequenziali incombenti.
Così deciso in Palermo, il 17 marzo 2025.
Il Giudice On.
Dott. Roberto Lanza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Roberto Lanza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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