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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/11/2025, n. 3686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3686 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai signori:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere rel.
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere riunita in camera di consiglio, all'esito della trattazione scritta del giorno 13 ottobre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 617/2024 R.G. lavoro vertente
TRA
nato in [...] il [...] e residente in [...]
Resistenza n.88, , rappresentato e difeso dall'Avv.Vincenzo CodiceFiscale_1
IC con c.f. , giusta procura in calce al ricorso introduttivo e con il C.F._2 quale elettivamente domicilia in Palma Campania alla via Saverio Carbone 27, PEC -
Email_1
-appellante-
E
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1 ente di diritto pubblico con sede in Roma, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Napoli via Alcide De Gasperi n.4, presso l'Ufficio dell'Avvocatura I.n.p.s., presso l'avv. Gianfranco Pepe (c.f. ) che lo C.F._3 rappresenta e difende in virtù di mandato generale alle liti a rogito del dott. Persona_1 notaio in Roma, del 22.3.2024 rep. n. 37875/7313 PEC
t Email_2
appellato
Oggetto: appello parziale avverso la sentenza del Tribunale di Nola n. 484/2024 pubblicata il giorno 28.02.2024
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 15.03.2024 ha proposto appello parziale Parte_1 avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro – nel pronunciarsi sulla domanda di corresponsione dell'indennità di disoccupazione agricola proposta dallo stesso istante- aveva così disposto: “accoglie il CP_ ricorso e per l'effetto condanna l al pagamento in favore di parte ricorrente dell'indennità CP_ di disoccupazione agricola per l'anno 2020; - condanna l alla refusione delle spese di lite che liquida in euro 886,00 oltre spese generali, ad Iva e Cpa come per legge come per legge con attribuzione”.
L'appellante ha lamentato l'erroneità della decisione in punto di regolamentazione delle spese di lite, in quanto disposte in violazione dei parametri tabellari ex DM 55/2014 nella formulazione vigente, poiché l'importo minimo liquidabile era superiore a quello liquidato, e precisamente pari ad euro 1.312,00, applicando i valori minimi per cause di valore compreso nello scaglione compreso tra euro 1.100,01 a euro 5.200,00 (in ragione dell'importo di oltre euro 3.000,00 calcolato a titolo di indennità). Ha concluso, pertanto, per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) condannare l al pagamento delle spese e competenze di lite CP_1 nella misura di Euro 1.312,00, oltre iva, cpa e spese generali, così come in premessa, per spese e competenze del precedente giudizio di 1° grado, con attribuzione all'avv. Vincenzo
IC. 2) vittoria di spese, diritti e competenze del presente grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”.
All'esito della corretta instaurazione del contraddittorio, si è costituito in giudizio l ha CP_1 resistito al gravame, chiedendo disporsi il rigetto delle richieste dell'appellante.
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con sostituzione dell'udienza del giorno 13 ottobre 2025; acquisite le note di trattazione e riservata la decisione la controversia -all'esito della camera di consiglio – è decisa come da presente statuizione.
La Corte giudica l'appello fondato per le ragioni che si vanno ad esporre.
Va in primo luogo rilevato che il gravame investe la sola liquidazione delle spese di lite, sicchè il “thema decidendum” rimane, in virtù del principio devolutivo dell'appello, circoscritto in questa sede solo nei predetti termini.
L'appellante chiede la rideterminazione delle spese di primo grado in misura rispettosa della tariffa forense, ex DM 55/2014 avuto riguardo ai valori medi di liquidazione delle fasi espletate ( fase di studio , introduttiva, istruttoria e decisionale ) nonché del valore della controversia, compresa nello scaglione da 1.100,01 a 5200,00, essendo stata riconosciuta la fondatezza della domanda di pagamento dell'indennità di disoccupazione.
Occorre premettere che alla presente fattispecie debbano essere applicate le tabelle aggiornate dal DM n. 147/2022 e ciò alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il giudice nel liquidare le spese processuali relative ad un'attività difensiva ormai esaurita deve applicare la normativa vigente al tempo in cui l'attività stessa è stata compiuta e nel caso in esame la stessa è stata compiuta al momento della pronuncia della sentenza nel mese di febbraio 2024 (Cass. n. 23318 del 18/12/2012; e negli stessi termini Cass. n. 2748 del 11/02/2016, n. 6306 del 31/03/2016; Cass.SezUnite
Ord. 14.11.2022 n. 33482). Il Regolamento per la liquidazione giudiziale dei compensi, contenuto nel citato Decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014, come aggiornato, determina le modalità di liquidazione del compenso che sostituisce completamente i parametri e le tariffe previgenti. Il sistema dei compensi ivi previsto è: 1) diversificato per attività stragiudiziali e quelle giudiziali (e, rispetto a quest'ultime, la distinzione tra attività giudiziali civili, amministrative e tributarie, da un lato, e penali, dall'altro); 2) strutturato per una liquidazione per fasi. Il nuovo sistema parametrico conferma la liquidazione per fasi di cui al precedente DM 140/2012, infatti l'art. 4, comma 5, prevede, per le attività giudiziali di cui trattasi, le seguenti, specifiche, fasi: - di studio della controversia;
- introduttiva del giudizio;
- istruttoria;
- decisionale;
-di studio e introduttiva del procedimento esecutivo;
- istruttoria e di trattazione del procedimento esecutivo. Va detto che, in generale, in tema di compensi, vige il principio di proporzionalità tra il compenso stesso e l'importanza dell'opera prestata: l'art. 2, comma 1, decreto n. 55/14 stabilisce infatti che il compenso dell'avvocato deve essere proporzionato all'importanza dell'opera. Trattasi di una previsione che si raccorda con il vecchio decreto ministeriale n. 140/12 e, soprattutto, con l'art. 2233, comma 2, c.c.
Innanzitutto si deve tener conto dei criteri generali per la liquidazione del compenso.
Quest'ultimo deve infatti essere individuato tenendo conto: - delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
- dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare; -delle condizioni soggettive del cliente - dei risultati conseguiti;
- della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
Presupposto indefettibile per la liquidazione del compenso è l'effettività della prestazione svolta. Nella specie all'odierno vaglio il valore della causa è riconducibile a quello dello scaglione al quale l'appellante ha fatto riferimento ed individuato tra euro 1.100,01 ed euro 5.200,00 tenuto conto del valore della prestazione quantificata dall'appellante in misura non contestata dalla parte appellata..
Ebbene i parametri minimi stabiliti per tale scaglione, tenuto conto del DM sopra richiamato
(nella formulazione vigente ratione temporis) e considerate le fasi espletate, operate le dovute riduzioni sono : fase di studio = euro 213,00, fase introduttiva= euro 213,00; fase istruttoria/trattazione= euro 426,00; fase decisionale = euro 460,00. Operando le dovute sommatorie per le fasi riconosciute si giunge, pertanto, ad una quantificazione pari ad euro
1.312,00
Nel caso di specie, la liquidazione operata dal primo Giudice di quanto spettante per
l'attività difensiva svolta è stata di euro 886,00 e, dunque, inferiore ai suddetti minimi tariffari. Per le suesposte considerazioni si impone quindi l'accoglimento del relativo motivo di doglianza e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, le spese legali relative al giudizio di I^ grado vanno riliquidate nella misura di cui sopra, oltre rimborso forfettario spese generali , IVA e CPA come per legge con attribuzione . Di conseguenza l va condannato al pagamento della differenza tra l'importo così determinato e quello CP_1 liquidato nell'impugnata sentenza, pari ad euro 886,00
In ordine alle spese del grado (il cui valore è appunto limitato alla sola differenza tra le spese CP_ liquidate e quelle spettanti), le stesse devono essere poste a carico dell' soccombente nella misura in dispositivo liquidata, secondo le tabelle ratione temporis vigenti.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, liquida le spese del primo grado di giudizio in misura pari ad euro 1.312,00 oltre spese generali ed accessori come per legge, condannando l' al pagamento in favore degli appellanti dell'importo di euro CP_1
426,00 pari alla differenza fra quanto liquidato dal giudice di prime cure e quanto liquidato in questa sede, oltre IVA, CPA e spese generali, con distrazione.
-condanna l al pagamento in favore dell'appellante delle spese del presente grado che CP_1 liquida in euro 337,00, oltre spese generali ed IVA e CPA come per legge, con distrazione. Così deciso in Napoli all'esito della camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Maristella Agostinacchio Dr.ssa Anna Carla Catalano
sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai signori:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere rel.
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere riunita in camera di consiglio, all'esito della trattazione scritta del giorno 13 ottobre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 617/2024 R.G. lavoro vertente
TRA
nato in [...] il [...] e residente in [...]
Resistenza n.88, , rappresentato e difeso dall'Avv.Vincenzo CodiceFiscale_1
IC con c.f. , giusta procura in calce al ricorso introduttivo e con il C.F._2 quale elettivamente domicilia in Palma Campania alla via Saverio Carbone 27, PEC -
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-appellante-
E
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1 ente di diritto pubblico con sede in Roma, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Napoli via Alcide De Gasperi n.4, presso l'Ufficio dell'Avvocatura I.n.p.s., presso l'avv. Gianfranco Pepe (c.f. ) che lo C.F._3 rappresenta e difende in virtù di mandato generale alle liti a rogito del dott. Persona_1 notaio in Roma, del 22.3.2024 rep. n. 37875/7313 PEC
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appellato
Oggetto: appello parziale avverso la sentenza del Tribunale di Nola n. 484/2024 pubblicata il giorno 28.02.2024
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 15.03.2024 ha proposto appello parziale Parte_1 avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro – nel pronunciarsi sulla domanda di corresponsione dell'indennità di disoccupazione agricola proposta dallo stesso istante- aveva così disposto: “accoglie il CP_ ricorso e per l'effetto condanna l al pagamento in favore di parte ricorrente dell'indennità CP_ di disoccupazione agricola per l'anno 2020; - condanna l alla refusione delle spese di lite che liquida in euro 886,00 oltre spese generali, ad Iva e Cpa come per legge come per legge con attribuzione”.
L'appellante ha lamentato l'erroneità della decisione in punto di regolamentazione delle spese di lite, in quanto disposte in violazione dei parametri tabellari ex DM 55/2014 nella formulazione vigente, poiché l'importo minimo liquidabile era superiore a quello liquidato, e precisamente pari ad euro 1.312,00, applicando i valori minimi per cause di valore compreso nello scaglione compreso tra euro 1.100,01 a euro 5.200,00 (in ragione dell'importo di oltre euro 3.000,00 calcolato a titolo di indennità). Ha concluso, pertanto, per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) condannare l al pagamento delle spese e competenze di lite CP_1 nella misura di Euro 1.312,00, oltre iva, cpa e spese generali, così come in premessa, per spese e competenze del precedente giudizio di 1° grado, con attribuzione all'avv. Vincenzo
IC. 2) vittoria di spese, diritti e competenze del presente grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”.
All'esito della corretta instaurazione del contraddittorio, si è costituito in giudizio l ha CP_1 resistito al gravame, chiedendo disporsi il rigetto delle richieste dell'appellante.
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con sostituzione dell'udienza del giorno 13 ottobre 2025; acquisite le note di trattazione e riservata la decisione la controversia -all'esito della camera di consiglio – è decisa come da presente statuizione.
La Corte giudica l'appello fondato per le ragioni che si vanno ad esporre.
Va in primo luogo rilevato che il gravame investe la sola liquidazione delle spese di lite, sicchè il “thema decidendum” rimane, in virtù del principio devolutivo dell'appello, circoscritto in questa sede solo nei predetti termini.
L'appellante chiede la rideterminazione delle spese di primo grado in misura rispettosa della tariffa forense, ex DM 55/2014 avuto riguardo ai valori medi di liquidazione delle fasi espletate ( fase di studio , introduttiva, istruttoria e decisionale ) nonché del valore della controversia, compresa nello scaglione da 1.100,01 a 5200,00, essendo stata riconosciuta la fondatezza della domanda di pagamento dell'indennità di disoccupazione.
Occorre premettere che alla presente fattispecie debbano essere applicate le tabelle aggiornate dal DM n. 147/2022 e ciò alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il giudice nel liquidare le spese processuali relative ad un'attività difensiva ormai esaurita deve applicare la normativa vigente al tempo in cui l'attività stessa è stata compiuta e nel caso in esame la stessa è stata compiuta al momento della pronuncia della sentenza nel mese di febbraio 2024 (Cass. n. 23318 del 18/12/2012; e negli stessi termini Cass. n. 2748 del 11/02/2016, n. 6306 del 31/03/2016; Cass.SezUnite
Ord. 14.11.2022 n. 33482). Il Regolamento per la liquidazione giudiziale dei compensi, contenuto nel citato Decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014, come aggiornato, determina le modalità di liquidazione del compenso che sostituisce completamente i parametri e le tariffe previgenti. Il sistema dei compensi ivi previsto è: 1) diversificato per attività stragiudiziali e quelle giudiziali (e, rispetto a quest'ultime, la distinzione tra attività giudiziali civili, amministrative e tributarie, da un lato, e penali, dall'altro); 2) strutturato per una liquidazione per fasi. Il nuovo sistema parametrico conferma la liquidazione per fasi di cui al precedente DM 140/2012, infatti l'art. 4, comma 5, prevede, per le attività giudiziali di cui trattasi, le seguenti, specifiche, fasi: - di studio della controversia;
- introduttiva del giudizio;
- istruttoria;
- decisionale;
-di studio e introduttiva del procedimento esecutivo;
- istruttoria e di trattazione del procedimento esecutivo. Va detto che, in generale, in tema di compensi, vige il principio di proporzionalità tra il compenso stesso e l'importanza dell'opera prestata: l'art. 2, comma 1, decreto n. 55/14 stabilisce infatti che il compenso dell'avvocato deve essere proporzionato all'importanza dell'opera. Trattasi di una previsione che si raccorda con il vecchio decreto ministeriale n. 140/12 e, soprattutto, con l'art. 2233, comma 2, c.c.
Innanzitutto si deve tener conto dei criteri generali per la liquidazione del compenso.
Quest'ultimo deve infatti essere individuato tenendo conto: - delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
- dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare; -delle condizioni soggettive del cliente - dei risultati conseguiti;
- della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
Presupposto indefettibile per la liquidazione del compenso è l'effettività della prestazione svolta. Nella specie all'odierno vaglio il valore della causa è riconducibile a quello dello scaglione al quale l'appellante ha fatto riferimento ed individuato tra euro 1.100,01 ed euro 5.200,00 tenuto conto del valore della prestazione quantificata dall'appellante in misura non contestata dalla parte appellata..
Ebbene i parametri minimi stabiliti per tale scaglione, tenuto conto del DM sopra richiamato
(nella formulazione vigente ratione temporis) e considerate le fasi espletate, operate le dovute riduzioni sono : fase di studio = euro 213,00, fase introduttiva= euro 213,00; fase istruttoria/trattazione= euro 426,00; fase decisionale = euro 460,00. Operando le dovute sommatorie per le fasi riconosciute si giunge, pertanto, ad una quantificazione pari ad euro
1.312,00
Nel caso di specie, la liquidazione operata dal primo Giudice di quanto spettante per
l'attività difensiva svolta è stata di euro 886,00 e, dunque, inferiore ai suddetti minimi tariffari. Per le suesposte considerazioni si impone quindi l'accoglimento del relativo motivo di doglianza e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, le spese legali relative al giudizio di I^ grado vanno riliquidate nella misura di cui sopra, oltre rimborso forfettario spese generali , IVA e CPA come per legge con attribuzione . Di conseguenza l va condannato al pagamento della differenza tra l'importo così determinato e quello CP_1 liquidato nell'impugnata sentenza, pari ad euro 886,00
In ordine alle spese del grado (il cui valore è appunto limitato alla sola differenza tra le spese CP_ liquidate e quelle spettanti), le stesse devono essere poste a carico dell' soccombente nella misura in dispositivo liquidata, secondo le tabelle ratione temporis vigenti.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, liquida le spese del primo grado di giudizio in misura pari ad euro 1.312,00 oltre spese generali ed accessori come per legge, condannando l' al pagamento in favore degli appellanti dell'importo di euro CP_1
426,00 pari alla differenza fra quanto liquidato dal giudice di prime cure e quanto liquidato in questa sede, oltre IVA, CPA e spese generali, con distrazione.
-condanna l al pagamento in favore dell'appellante delle spese del presente grado che CP_1 liquida in euro 337,00, oltre spese generali ed IVA e CPA come per legge, con distrazione. Così deciso in Napoli all'esito della camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Maristella Agostinacchio Dr.ssa Anna Carla Catalano