TRIB
Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 30/11/2025, n. 3281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3281 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Bologna In Nome del Popolo Italiano ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma cpc nella causa n. 2334/2025 tra le parti:
PARTE ATTRICE
(C.F.: ) Parte_1 P.IVA_1 in persona della o del legale rappresentante pro-tempore
− Difesa: Avv. SALITURO PIERO;
− Domicilio: Indirizzo Telematico presso lo studio dell'Avv. Piero Salituro
PARTE CONVENUTA
(C.F.: ) Controparte_1 P.IVA_2 in persona della o del legale rappresentante pro-tempore
− Difesa: Avv. CP_2
− Domicilio: VIA GALLIERA 66 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv. CP_2
Decisa a Bologna il 30/11/2025 sulle seguenti conclusioni:
Attore:
“CONFERMARE il decreto ingiuntivo originariamente opposto per l'importo ancora dovuto;
E COMUNQUE ED IN OGNI CASO CONDANNARE al pagamento in favore di CP_1 [...] degli interessi di mora ex D.Lgs. 231/02, ovvero i differenti interessi di mora Pt_1 riconosciuti, dalle singole scadenze al saldo effettivo del 22/05/2025, da computarsi sulla somma per sorte capitale saldata e pari a complessivi € 13.361,30= per le causali di cui in narrativa, il tutto oltre rivalutazione se dovuta, IN VIA SUB-ORDINATA: qualora venisse anche revocato il decreto ingiuntivo opposto, in considerazione della effettività e validità dei servizi e delle forniture del servizio idrico integrato in favore di Controparte e dei relativi consumi legittimamente fatturati da in considerazione altresì del pagamento Parte_1 tardivo effettuato da con data valuta 22/05/2025 della sola sorte capitale per € CP_1
13.361,30, CONDANNARE la stessa al pagamento in favore di degli CP_1 Parte_1
1 interessi di mora ex D.Lgs. 231/02, ovvero i differenti interessi di mora riconosciuti, dalle singole scadenze al saldo effettivo del 22/05/2025, da computarsi sulla somma per sorte capitale saldata e pari a complessivi € 13.361,30= per le causali di cui in narrativa, e rivalutazione se dovuta”
Parte Convenuta:
“dichiararsi cessata la materia del contendere”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ER CO PA allega:
1) di aver reso servizi per forniture idriche a : CP_1
2) l'inadempimento di che non ha pagato il corrispettivo per euro 13.361,30 CP_1 prima del 22 maggio 2025.
Pertanto, ER CO PA chiede che sia condannata al pagamento degli interessi CP_1 ex art. 231/2002 e alle spese processuali, anche della fase conclusasi davanti al Tribunale di Roma con la pronuncia di incompetenza.
si difende eccependo di aver pagato il capitale. CP_3
Pertanto, chiede il rigetto della domanda. CP_3
2.
La domanda è fondata in parte.
Posto che nella fase di riassunzione attribuisce l'inadempimento a un “errore di CP_1 comunicazione tra i reparti”, deve ritenersi che sia venuta meno ogni questione legata alla spettanza della pretesa di ivi compreso il profilo degli interessi chiesti sia con Pt_1 l'originario ricorso per ingiunzione sia nelle attuali conclusioni.
3.
Per quanto riguarda le spese di lite, sono dovute quelle del giudizio di riassunzione, fase decisoria, tenuto conto che non si è svolta attività istruttoria, poiché il pagamento è avvenuto dopo la notifica dell'atto introduttivo. Fase introduttiva e fase decisoria compensate, poiché a Roma sarebbero a carico di a Bologna a carico di . Pt_1 CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna definitivamente pronunciando, così provvede:
2 1) condanna a pagare a ER CO PA gli interessi ex d. lgs. 231/2002 in CP_1 relazione alle fatture poste a fondamento della richiesta di capitale;
2) condanna a rifondere a ER CO PA le spese di lite, liquidate in euro CP_1
1965,00 (di cui 264,00 per esborsi e il resto per compensi) oltre spese generali, imposta e contributi
Bologna, 30/11/2025
Il giudice
OL NO
3
Tribunale di Bologna In Nome del Popolo Italiano ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma cpc nella causa n. 2334/2025 tra le parti:
PARTE ATTRICE
(C.F.: ) Parte_1 P.IVA_1 in persona della o del legale rappresentante pro-tempore
− Difesa: Avv. SALITURO PIERO;
− Domicilio: Indirizzo Telematico presso lo studio dell'Avv. Piero Salituro
PARTE CONVENUTA
(C.F.: ) Controparte_1 P.IVA_2 in persona della o del legale rappresentante pro-tempore
− Difesa: Avv. CP_2
− Domicilio: VIA GALLIERA 66 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv. CP_2
Decisa a Bologna il 30/11/2025 sulle seguenti conclusioni:
Attore:
“CONFERMARE il decreto ingiuntivo originariamente opposto per l'importo ancora dovuto;
E COMUNQUE ED IN OGNI CASO CONDANNARE al pagamento in favore di CP_1 [...] degli interessi di mora ex D.Lgs. 231/02, ovvero i differenti interessi di mora Pt_1 riconosciuti, dalle singole scadenze al saldo effettivo del 22/05/2025, da computarsi sulla somma per sorte capitale saldata e pari a complessivi € 13.361,30= per le causali di cui in narrativa, il tutto oltre rivalutazione se dovuta, IN VIA SUB-ORDINATA: qualora venisse anche revocato il decreto ingiuntivo opposto, in considerazione della effettività e validità dei servizi e delle forniture del servizio idrico integrato in favore di Controparte e dei relativi consumi legittimamente fatturati da in considerazione altresì del pagamento Parte_1 tardivo effettuato da con data valuta 22/05/2025 della sola sorte capitale per € CP_1
13.361,30, CONDANNARE la stessa al pagamento in favore di degli CP_1 Parte_1
1 interessi di mora ex D.Lgs. 231/02, ovvero i differenti interessi di mora riconosciuti, dalle singole scadenze al saldo effettivo del 22/05/2025, da computarsi sulla somma per sorte capitale saldata e pari a complessivi € 13.361,30= per le causali di cui in narrativa, e rivalutazione se dovuta”
Parte Convenuta:
“dichiararsi cessata la materia del contendere”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ER CO PA allega:
1) di aver reso servizi per forniture idriche a : CP_1
2) l'inadempimento di che non ha pagato il corrispettivo per euro 13.361,30 CP_1 prima del 22 maggio 2025.
Pertanto, ER CO PA chiede che sia condannata al pagamento degli interessi CP_1 ex art. 231/2002 e alle spese processuali, anche della fase conclusasi davanti al Tribunale di Roma con la pronuncia di incompetenza.
si difende eccependo di aver pagato il capitale. CP_3
Pertanto, chiede il rigetto della domanda. CP_3
2.
La domanda è fondata in parte.
Posto che nella fase di riassunzione attribuisce l'inadempimento a un “errore di CP_1 comunicazione tra i reparti”, deve ritenersi che sia venuta meno ogni questione legata alla spettanza della pretesa di ivi compreso il profilo degli interessi chiesti sia con Pt_1 l'originario ricorso per ingiunzione sia nelle attuali conclusioni.
3.
Per quanto riguarda le spese di lite, sono dovute quelle del giudizio di riassunzione, fase decisoria, tenuto conto che non si è svolta attività istruttoria, poiché il pagamento è avvenuto dopo la notifica dell'atto introduttivo. Fase introduttiva e fase decisoria compensate, poiché a Roma sarebbero a carico di a Bologna a carico di . Pt_1 CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna definitivamente pronunciando, così provvede:
2 1) condanna a pagare a ER CO PA gli interessi ex d. lgs. 231/2002 in CP_1 relazione alle fatture poste a fondamento della richiesta di capitale;
2) condanna a rifondere a ER CO PA le spese di lite, liquidate in euro CP_1
1965,00 (di cui 264,00 per esborsi e il resto per compensi) oltre spese generali, imposta e contributi
Bologna, 30/11/2025
Il giudice
OL NO
3