Articolo 4 della Legge 20 marzo 1984, n. 34
Articolo 3Articolo 5
Versione
8 aprile 1984
Art. 4. Militari delle Forze armate

A decorrere dal 1 gennaio 1983, gli stipendi annui lordi iniziali dei militari delle Forze armate, sino al grado di tenente colonnello compreso, con esclusione del personale in servizio militare obbligatorio di leva e ausiliario e di quello retribuito con paghe giornaliere, sono stabiliti come segue:

a) quarto livello. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.400.000 b) quinto livello. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.800.000 c) sesto livello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.500.000 d) sesto livello-bis . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.950.000 e) settimo livello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6.400.000 f) ottavo livello. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 7.700.000

ai tenenti colonnelli e' attribuito il livello di stipendio ottavo-bis pari a lire 8.4/0.000.
La progressione economica si sviluppa in otto classi biennali del 6 per cento e in successivi scatti biennali del 2,50 per cento sull'ultima classe.
La determinazione dei nuovi stipendi spettanti al personale indicato nel precedente primo comma e' effettuata sulla base delle classi di stipendio e degli scatti biennali in godimento al 1 gennaio 1983.
Al personale di cui al primo comma promosso o nominato a grado o qualifica superiore, nell'ambito dello stesso livello retributivo, viene attribuito uno scatto aggiuntivo del 2,50 per cento dello stipendio in godimento, riassorbibile solo in caso di promozione o di nomina a grado o a qualifica che comporta il passaggio a livello retributivo superiore; detto scatto viene rideterminato in caso di acquisizione di classi di stipendio successive sulla base della misura di ciascuna classe.
Gli scatti attribuiti ai sensi del precedente comma non comportano comunque aumenti di anzianita' nel livello, ai fini della ulteriore progressione economica.
Al personale in servizio al 1 gennaio 1983, appartenente ai livelli retributivi settimo e ottavo, e' attribuito, dalla predetta data, uno scatto del 2,50 per cento computato sullo stipendio in godimento; l'ammontare del predetto scatto e' temporizzato, secondo il criterio stabilito dall' articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310 , ai fini dell'ulteriore progressione economica.
L'importo derivante dalla differenza tra lo stipendio dovuto al 1 gennaio 1983, in applicazione del presente articolo, e quello in godimento al 31 dicembre 1982 sara' corrisposto secondo le decorrenze e le percentuali sottoindicate:
dal 1 gennaio 1983: 35 per cento;
dal 1 gennaio 1984: 75 per cento;
dal 1 gennaio 1985: 100 per cento.
I benefici derivanti dalla progressione economica per classi di stipendio od aumenti periodici biennali maturati successivamente al 1 gennaio 1983 sono corrisposti per l'intero importo, anche se, ai sensi del precedente comma, il nuovo stipendio non viene attribuito nella misura intera.
Al personale assunto successivamente al 31 dicembre 1982 e' attribuito lo stipendio iniziale del relativo livello di nomina, nell'importo previsto dalla precedente normativa, maggiorato delle percentuali indicate nel settimo comma del presente articolo, applicate sulla differenza tra il nuovo stipendio fissato dal primo comma del medesimo articolo e quello di cui alla precedente normativa.
Qualora il miglioramento economico derivante dall'attribuzione del nuovo stipendio risulti inferiore alla differenza tra lo stipendio iniziale del livello retributivo di appartenenza, previsto dalla presente legge, e quello iniziale fissato per il medesimo livello dalla normativa precedente, il nuovo stipendio e' maggiorato dell'importo occorrente per assicurare la suddetta differenza.
Lo stesso importo e' temporizzato, secondo il criterio di cui all' articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310 , ai fini della ulteriore progressione economica.
Al personale che, in applicazione, rispettivamente, dell' articolo 19 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, e del primo comma del presente articolo, e' inquadrato in un livello diverso da quello di cui all'articolo 16 del predetto decreto-legge n. 283, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 432 del 1981 , lo stipendio e' attribuito con le seguenti modalita':
a) inquadramento nel livello corrispondente a quello posseduto alla data del 31 dicembre 1982, con l'applicazione delle disposizioni previste dai commi primo, terzo, quarto e quinto del presente articolo;
b) transito nel nuovo livello con le modalita' di cui all' articolo 138 della legge 11 luglio 1980, n. 312 , e successive modificazioni.
Entrata in vigore il 8 aprile 1984
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