Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 1225
CS
Rigetto
Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Nullità del diniego per difetto di sottoscrizione

    La funzione della sottoscrizione è quella di consentire l'attribuibilità del provvedimento all'autorità emanante. La mancata sottoscrizione della copia conforme costituisce, al più, una mera irregolarità. I principi affermati dalla giurisprudenza tributaria non sono applicabili analogicamente ai provvedimenti amministrativi, per i quali manca una disposizione analoga a quella che sancisce la nullità dell'avviso di accertamento privo di sottoscrizione. La produzione in giudizio della copia dell'originale del provvedimento, con firma digitale del responsabile del procedimento e del dirigente, conferma la sua provenienza e attribuzione.

  • Rigettato
    Estraneità dei ricorrenti -OMISSIS- e -OMISSIS- all'attività edilizia contestata

    L'ordine di demolizione deve essere indirizzato, cumulativamente e solidalmente, sia al responsabile dell'abuso che al proprietario, il quale è passivamente legittimato e tenuto alla demolizione indipendentemente dall'aver materialmente concorso alla perpetrazione dell'illecito. Il T.a.r. ha respinto tale censura, e su tale capo si è formato il giudicato, non essendo stato espressamente impugnato in appello.

  • Rigettato
    Mancata descrizione delle opere da demolire nell'ingiunzione

    Dalla lettura dell'ordinanza di demolizione si evince l'analitica descrizione delle opere abusive oggetto dell'acquisizione in caso di inottemperanza. In ogni caso, l'omessa o imprecisa indicazione dell'area da acquisire non costituisce motivo di illegittimità dell'ordinanza di demolizione, essendo tale indicazione requisito necessario solo ai fini dell'acquisizione, che è distinta misura sanzionatoria rispetto alla demolizione.

  • Rigettato
    Mancata indicazione dell'area da acquisire al patrimonio comunale

    La mancata indicazione dell'area di sedime e dell'ulteriore area da acquisire gratuitamente al patrimonio del Comune deve essere contenuta nel successivo ed eventuale provvedimento di acquisizione e non determina l'illegittimità dell'ordinanza di demolizione. In ogni caso, l'omessa o imprecisa indicazione dell'area che verrà acquisita di diritto al patrimonio pubblico non costituisce motivo di illegittimità dell'ordinanza di demolizione, essendo tale indicazione requisito necessario solo ai fini dell'acquisizione, che costituisce distinta misura sanzionatoria rispetto alla demolizione.

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Il Consiglio di Stato, Sezione Seconda, ha pronunciato sentenza sul ricorso proposto dalla Società Cooperativa Agricola Belluogo e da due persone fisiche avverso la sentenza del TAR Puglia che aveva respinto il loro ricorso avverso il diniego di permesso di costruire in sanatoria e l'ingiunzione di demolizione emessi dal Comune di Barletta. I ricorrenti in primo grado avevano dedotto la nullità del diniego per difetto di sottoscrizione, la mancata indicazione dell'area da acquisire al patrimonio comunale e l'estraneità dei signori -OMISSIS- e -OMISSIS- all'attività edilizia contestata, con conseguente impossibilità per loro di eseguire l'ordine di demolizione. Il TAR aveva rigettato il ricorso, ritenendo la sottoscrizione del provvedimento attribuibile al Comune, non essenziale l'indicazione dell'area da acquisire nell'ordinanza di demolizione e sussistente la passiva legittimazione dei proprietari all'ordine di demolizione anche in assenza di concorso materiale nell'abuso. In appello, i ricorrenti hanno riproposto le censure relative alla nullità del diniego per difetto di asseverazione di conformità, richiamando giurisprudenza della Cassazione in materia di avvisi di accertamento, e alla mancata descrizione delle opere da demolire nell'ordinanza. Il Comune di Barletta si è costituito in resistenza.

Il Consiglio di Stato ha preliminarmente respinto l'istanza di rinvio presentata dal difensore dell'appellante, ritenendo non sussistenti i presupposti di un impedimento assoluto alla partecipazione all'udienza da remoto. Ha inoltre rilevato la formazione del giudicato sul capo relativo all'estraneità dei signori -OMISSIS- e -OMISSIS- all'attività edilizia, non essendo stato espressamente impugnato. Nel merito, il Collegio ha rigettato l'appello, confermando la sentenza di primo grado. Quanto alla censura sulla sottoscrizione, ha ritenuto che la mera dicitura "atto firmato digitalmente" sulla copia notificata non integrasse una nullità, soprattutto in considerazione della produzione in appello dell'originale del provvedimento con firma digitale e della sua sicura attribuibilità al Comune. Ha distinto la disciplina degli avvisi di accertamento, dove il difetto di sottoscrizione integra nullità testuale, da quella dei provvedimenti amministrativi, dove tale difetto, se non impedisce l'individuazione dell'autorità emanante, costituisce al più un'irregolarità sanabile o annullabile, non una nullità. Ha altresì chiarito che l'omessa o imprecisa indicazione dell'area da acquisire non inficia l'ordinanza di demolizione, trattandosi di misura sanzionatoria distinta. Le spese processuali sono state compensate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 1225
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1225
    Data del deposito : 16 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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