Rigetto
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 1225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1225 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01225/2026REG.PROV.COLL.
N. 07987/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7987 del 2023, proposto da Societa' Cooperativa Agricola GO, in persona del legale rappresentante Giuseppe Antonucci, e dei signori -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato -OMISSIS-, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Barletta, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Caruso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (sezione terza) n. 279/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Barletta;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 gennaio 2026 il consigliere AR SS;
Vista l’istanza di passaggio in decisione senza discussione depositata dal Comune di Barletta;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del giudizio sono il diniego di permesso di costruire in sanatoria di cui alla pratica n. 4/2017, notificato il 31 maggio 2018 e relativo ad alcune opere eseguite nel Comune di Barletta, Contrada GO, sul suolo distinto in catasto terreni al fg n. 15, p.lla n. 1382, e l’ingiunzione di demolizione prot. n. 047684 del 22 giugno 2018.
2. Con ricorso di primo grado la società cooperativa agricola GO nonché i signori -OMISSIS- e -OMISSIS- chiedevano l’annullamento degli atti sopra indicati, articolando i seguenti motivi di gravame: i) nullità del diniego di sanatoria per difetto di sottoscrizione poiché la dicitura “atto firmato digitalmente”, posta in calce al provvedimento notificato via pec non integra gli estremi della sottoscrizione; ii) mancata indicazione dell’area che verrà acquisita al patrimonio comunale; iii) estraneità dei ricorrenti -OMISSIS- e -OMISSIS- all’attività edilizia contestata ed impossibilità per gli stessi di eseguire l’ordine di demolizione in quanto l’immobile sarebbe nell’esclusiva disponibilità della cooperativa agricola GO a cui l’immobile è stato concesso in locazione.
3. Il T.a.r. per la Puglia, con sentenza n. 279 del 8 febbraio 2023, respingeva il ricorso rilevando che:
a) la funzione della sottoscrizione è quella di consentire l’attribuibilità del provvedimento all’autorità emanante che, nel caso di specie, è di sicura individuazione nel Comune di Barletta, come emerge dall’epigrafe dell’atto notificato e dall’indirizzo pec di notificazione;
b) in ogni caso, non avendo la parte contestato che l’atto originario sia stato regolarmente firmato con firma digitale, la mancata sottoscrizione della copia conforme costituisce, al più, una mera irregolarità;
c) la mancata indicazione dell’area di sedime e dell’ulteriore area da acquisire gratuitamente al patrimonio del Comune deve essere contenuta nel successivo ed eventuale provvedimento di acquisizione e non determina l’illegittimità dell’ordinanza di demolizione;
d) quanto alla dedotta estraneità dei ricorrenti -OMISSIS- e -OMISSIS- all’attività edilizia contestata e all’impossibilità di eseguire l’ordine di demolizione, si osserva che l’ordine di demolizione deve essere indirizzato, cumulativamente e solidalmente, sia al responsabile dell’abuso che al proprietario che è quindi passivamente legittimato rispetto al provvedimento di demolizione ed è tenuto alla demolizione indipendentemente dall’aver materialmente concorso alla perpetrazione dell’illecito.
4. I ricorrenti hanno interposto appello, riproponendo i motivi di ricorso di primo grado relativi a:
1) Violazione di legge – Errata applicazione dell’art. 21 septies legge n. 241/90. Il diniego di sanatoria sarebbe nullo per difetto dell’asseverazione di conformità, come statuito dalla Cassazione con riguardo agli avvisi di accertamento informatico recanti la mera dicitura “firmato digitalmente”;
2) Violazione di legge per errata applicazione dell'art. 31 del d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380 . Contrariamente a quanto affermato dal T.a.r., l’ordine di demolizione non reca alcuna descrizione delle opere da demolire, ma si limita a riportare il contenuto astratto della norma.
5. Si è costituito in resistenza il Comune di Barletta che ha depositato la relazione prot. n. 96392 del 10 novembre 2025, comprensiva di allegati (tra cui l’atto di acquisizione delle opere al patrimonio comunale e di irrogazione della sanzione per l’inottemperanza ai sensi dell’art. 31, comma 4 bis, d.P.R. 380/2001 del 16 luglio 2025).
6. In vista dell’udienza di trattazione il difensore dell’appellante ha depositato un’istanza di rinvio di sei mesi, evidenziando di essere stato dimesso dall’ospedale il 30 dicembre 2025 e che il 19 gennaio 2026 è previsto un ulteriore ricovero per completare il ciclo di cure.
7. All’udienza di smaltimento del 14 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. L’istanza di rinvio non può essere accolta.
8.1. Le pur comprensibili circostanze prospettate dal difensore dell’appellante (già dimesso dall’ospedale) non integrano un impedimento assoluto alla partecipazione all’udienza, tenuto conto della modalità di svolgimento della medesima, mediante collegamento da remoto della durata di pochi minuti.
8.2. Non è ravvisabile, pertanto, una di quelle cause eccezionali che consentono di disporre il rinvio ai sensi dell’art. 73, comma 1 bis, c.p.a.
9. Sempre in via preliminare, osserva ancora il Collegio che non sono stati espressamente impugnati i capi nn. 5, 5.1, 5.2, e 5.3 con cui il T.a.r. ha respinto la censura relativa all’estraneità dei ricorrenti -OMISSIS- all’attività edilizia contestata. Su tale capo si è, quindi, formato il giudicato.
10. Premesso quanto sopra il ricorso è infondato e deve essere respinto.
11. Come osservato dal T.a.r. (capo n. 2.8 della sentenza), l’appellante non contesta che l’atto originale sia stato regolarmente firmato con firma digitale, sicché la mancata sottoscrizione della copia conforme costituisce, al più, una mera irregolarità che non osta alla sicura attribuibilità della copia notificata al funzionario emanante e, tramite questo, all’amministrazione, indicata sia nell’epigrafe dell’atto che nell’indirizzo pec di trasmissione.
12. Avverso tali statuizioni, gli appellanti non articolano alcuna specifica censura, limitandosi a richiamare la giurisprudenza tributaria che ha sancito la nullità dell’avviso di accertamento recante la mera dicitura “firmato digitalmente” (segnatamente, Corte di cassazione, sentenze n.ri 1150 e 1557 del 2021 e n. 24681 del 2022).
13. I principi affermati dalla giurisprudenza con riguardo alla notifica della copia cartacea dell’avviso di accertamento non si prestano, tuttavia, ad essere acriticamente applicati alla notifica del provvedimento amministrativo di diniego di sanatoria.
14. Il difetto di sottoscrizione dell’avviso di accertamento integra, infatti, una nullità testuale ai sensi dell’art. 41, comma 3, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 (richiamato dalla giurisprudenza citata dall’appellante) il quale sancisce che “ L'accertamento è nullo se l'avviso non reca la sottoscrizione, le indicazioni, la motivazione di cui al presente articolo e ad esso non è allegata la documentazione di cui all'ultimo periodo del secondo comma ”.
15. Nel caso del provvedimento amministrativo manca una disposizione di tenore identico a quella sopra indicata che non può certo essere applicata analogicamente, come pretende l’appellante, attesa la natura tassativa delle fattispecie di nullità testuale. Basti pensare che, per il provvedimento amministrativo, il difetto di motivazione non integra un’ipotesi di nullità, come per l’avviso di accertamento, bensì di annullabilità per violazione di legge.
16. Poiché la funzione della sottoscrizione è quella di consentire l’individuazione dell’autorità emanante, la giurisprudenza ha sancito che la mancanza della sottoscrizione nell’atto originale (e non della sola copia notificata, come nel caso di specie) determina la nullità solo allorché tale omissione non consenta di stabilire quale amministrazione lo abbia adottato. L’autografia della sottoscrizione non è, invece, configurabile come requisito di esistenza giuridica del provvedimento amministrativo qualora dallo stesso contesto dell’atto (indicazione dell’ente competente, qualifica, ufficio di appartenenza del funzionario che ha adottato la determinazione) sia possibile accertarne la provenienza e la sicura attribuzione all’autore. (Cons. Stato sez. VII, 28 giugno 2024, n.5714).
17. Fermo quanto appena osservato, giova ancora rilevare che il Comune di Barletta - costituitosi solo in appello - ha depositato copia dell’originale del citato provvedimento di diniego della pratica n. 4/2017, da cui risulta la firma digitale del responsabile del procedimento e del dirigente di settore ad interim (produzione del 4 dicembre 2025).
18. Si tratta di una produzione certamente ammissibile, ai sensi dell’art. 46, comma 2, c.p.a. che impone all’amministrazione di produrre l’eventuale provvedimento, nonché gli atti e i documenti in base ai quali l’atto è stato emanato, quelli in esso citati e quelli che l’amministrazione ritiene utili al giudizio.
19. Non è, quindi, ravvisabile alcuna nullità del provvedimento impugnato, sia perché sottoscritto in originale sia perché certamente attribuibile al Comune di Barletta, circostanza mai, peraltro, contestata dall’appellante.
20. Quanto alla censura relativa alla mancata indicazione dell’area da acquisire, dalla semplice lettura dell’ordinanza di demolizione si evince - contrariamente a quanto affermato dall’appellante- l’analitica descrizione delle opere abusive oggetto dell’acquisizione in caso di inottemperanza.
21. In ogni caso, l’omessa o imprecisa indicazione dell’area che verrà acquisita di diritto al patrimonio pubblico non costituisce motivo di illegittimità dell’ordinanza di demolizione: invero, l’indicazione dell’area è requisito necessario solo ai fini dell’acquisizione, che costituisce distinta misura sanzionatoria rispetto alla demolizione (Consiglio di Stato sez. VI, 3 dicembre 2020, n.7672)
22. Alla luce delle sopra esposte considerazioni l’appello deve essere respinto in quanto infondato.
23. Sussistono giustificati motivi, in ragione della peculiarità della vicenda concreta, per compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il difensore di parte appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
DI SA, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Giovanni Sabbato, Consigliere
AR SS, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR SS | DI SA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.