Decreto cautelare 3 marzo 2021
Ordinanza cautelare 25 marzo 2021
Ordinanza collegiale 20 aprile 2022
Sentenza 10 novembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, ordinanza collegiale 20/04/2022, n. 619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 619 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/04/2022
N. 00321/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 321 del 2021, proposto da
C.I.S.A. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avvocati Luigi Quinto e Pietro Quinto, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’Avvocato Pietro Quinto in Lecce, via Giuseppe Garibaldi, n. 43;
contro
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocato Regina Paola Bellomo, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Bari, al Lungomare N. Sauro n. 31 - 33;
per l'annullamento:
- nei limiti dell'interesse della Società ricorrente, del provvedimento n. 370 del 10 dicembre 2020 (e dell'allegato documento tecnico), a firma del Dirigente del Dipartimento “ Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio ” - Sezione “ Autorizzazioni ambientali ” - Servizio “ A.I.A. - R.I.R .” della Regione Puglia, che ha autorizzato il riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale all'installazione “ CISA spa - Impianto di CSS-rifiuto di Massafra (TA), loc. Console e annesse discariche 1° lotto e 2° lotto e area attigua con attività tecnicamente connesse ”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto;
- nonché per il risarcimento dei danni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 novembre 2021 la dott.ssa Maria LU ND e uditi per le parti i difensori come da verbale;
FATTO E DIRITTO
1. - La società C.I.S.A. S.p.A. espone:
- che è concessionaria di un impianto complesso per il trattamento dei rifiuti sito in Massafra, località Console, in esercizio da oltre trenta anni, all’interno del quale si svolgono le seguenti attività:
- impianto di trattamento meccanico biologico (TMB) di rifiuti indifferenziati non pericolosi per la biostabilizzazione e la produzione di CSS-rifiuto;
- discarica 1° lotto (esaurita con post- gestione terminata) e 2° lotto con area attigua (esaurita);
- due impianti di recupero biogas, denominati Green 1 e Green 2;
- discarica 5° ampliamento, chiusa nell’ottobre 2020 per il raggiungimento delle volumetrie autorizzate con provvedimento di Giunta regionale n. 1493/2018 (con in corso l’allestimento del “ capping provvisorio ”).
- che il procedimento di rinnovo A.I.A. ha riguardato le predette attività e si è concluso con la determinazione dirigenziale favorevole n. 370 del 10 dicembre 2020 della Regione Puglia - Dipartimento “ Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio ” - Sezione “ Autorizzazioni ambientali ” - Servizio “ A.I.A. - R.I.R.”, notificato alla società C.I.S.A. S.p.A. il 13 gennaio 2021, avente a oggetto <<“ CISA SpA” - Riesame con valenza di rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale dell'installazione “CISA spa - Impianto di CSS-rifiuto di Massafra (TA), loc. Console e annesse discariche 1° lotto e 2° lotto e area attigua con attività tecnicamente connesse” >>.
Con l’odierno ricorso, la società C.I.S.A. S.p.A. ha impugnato, nei limiti dell’interesse, la predetta determinazione dirigenziale regionale n. 370 del 10 dicembre 2020, recante il rinnovo dell’A.I.A., esclusivamente con riferimento alle disposizioni e prescrizioni imposte dall’Autorità con il provvedimento A.I.A. relativamente al “ 2° lotto di discarica con area attigua ”, precisamente: nei limiti della prescrizione di cui al punto 6, che impone al gestore di “ concludere i lavori di realizzazione della copertura superficiale finale della Discarica 2° lotto e area attigua entro il 28 febbraio 2021 …”, nonché dell’affermazione secondo cui “ dalla attenta disamina della cronistoria amministrativa della discarica 2° lotto e area 3 attigua, emerge che per la discarica in esame non è ancora stata realizzata la copertura definitiva nei termini previsti dal D.Lgs. 36/03 e smi. Ne deriva che la stessa, priva del provvedimento di approvazione della chiusura da parte dell’Autorità Competente ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 36/03 e smi, non può considerarsi definitivamente chiusa e quindi non ancora in gestione postoperativa ”.
Ha chiesto, altresì, il risarcimento dei danni.
A sostegno dell’impugnazione interposta ha dedotto le seguenti censure, così rubricate:
1) Violazione e falsa applicazione del decreto legislativo n. 36/2003 - Eccesso di potere per erroneità sui presupposti di fatto e di diritto - Difetto di istruttoria - Contraddittorietà dell’azione amministrativa - Irrazionalità - Violazione del principio di leale collaborazione - Difetto di motivazione - Violazione del principio del full recovery cost .
Si è costituita in giudizio la Regione Puglia, eccependo in limine l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse (assumendo che “ la determinazione AIA impugnata, non indica una contestualmente sanzione amministrativa, né tantomeno il mancato rispetto del termine è individuato come condizione di immediata decadenza o sospensione del provvedimento AIA stesso ”). Nel merito, ha contestato le avverse pretese e chiesto il rigetto del ricorso.
Con ordinanza 25 marzo 2021, n. 168, questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare incidentalmente formulata dalla Società ricorrente, “ nei sensi di cui in motivazione ”, e, per l’effetto, ha sospeso << l’efficacia del provvedimento impugnato nei limiti della prescrizione di cui al punto 6, che impone al gestore di “concludere i lavori di realizzazione della copertura superficiale finale della Discarica 2° lotto e area attigua entro il 28 febbraio 2021 …”>>, così argomentando:
<< Premesso che:
- C.I.S.A. s.p.a. è concessionaria di un impianto complesso per il trattamento dei rifiuti sito in Massafra, località Console;
- con l’odierno ricorso la società ha impugnato la determinazione dirigenziale n. 370 del 10.12.2020, recante il rinnovo dell’AIA, nei limiti della prescrizione di cui al punto 6, che impone al gestore di “concludere i lavori di realizzazione della copertura superficiale finale della Discarica 2° lotto e area attigua entro il 28 febbraio 2021…”, nonché dell’inciso secondo cui “dalla attenta disamina della cronistoria amministrativa della discarica 2° lotto e area 3 attigua, emerge che per la discarica in esame non è ancora stata realizzata la copertura definitiva nei termini previsti dal D.Lgs. 36/03 e smi. Ne deriva che la stessa, priva del provvedimento di approvazione della chiusura da parte dell’Autorità Competente ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 36/03 e smi, non può considerarsi definitivamente chiusa e quindi non ancora in gestione postoperativa”;
Rilevato che:
- la domanda cautelare riguarda esclusivamente la prescrizione di cui al punto 6;
- sotto il profilo del fumus boni iuris la ricorrente ha lamentato che “il provvedimento AIA è stato notificato alla società solo in data 13 gennaio 2021, rendendo, di fatto, impossibile il completamento dell’intervento nei termini ivi indicati”;
- sotto il profilo del periculum in mora la ricorrente ha osservato che in “mancanza di un immediato provvedimento di sospensione di quel termine, la società si troverebbe ad operare contra legem, in violazione del provvedimento autorizzativo, con tutte le conseguenze, non solo di natura amministrativa, ma altresì di natura penale”;
Considerato che:
- in sede di trattazione della istanza cautelare, la ricorrente ha precisato che, allo stato, la discarica è comunque assistita da idonea copertura provvisoria, che offre adeguata garanzia ai fini della tutela degli interessi ambientali di riferimento, e si è altresì impegnata nei confronti dell’Amministrazione intimata a concludere i lavori di realizzazione della copertura definitiva entro la fine del prossimo mese di luglio;
- in riferimento al merito delle anzi dette deduzioni la difesa della Regione Puglia non ha opposto particolari esigenze di segno contrario;
Ritenuto pertanto che, nella comparazione dei contrapposti interessi, deve essere accordata prioritaria tutela alla posizione della ricorrente, ciò che determina l’accoglimento della domanda cautelare, fermo l’obbligo per la società di addivenire al completamento della copertura entro il prossimo mese di luglio >>.
Con Memoria difensiva del 23 ottobre 2021, la Regione Puglia ha ulteriormente svolto le proprie difese, evidenziando in particolare che con nota del 21 giugno 2021 la Società ricorrente ha presentato istanza per la valutazione da parte dell’Autorità competente del carattere di non sostanzialità delle modifiche apportate al progetto di “ Chiusura definitiva della discarica di servizio soccorso dell’impianto di trattamento RUI 2° lotto e 5° lotto ampliamento in area attigua in Massafra in c.da Console ”.
All’udienza pubblica del 24 novembre 2021, la causa è stata introitata per la decisione.
2. - Il Collegio rileva che la causa non appare matura per la decisione, necessitando di accertamenti istruttori a carico della Regione Puglia resistente.
Questa Sezione ritiene necessario, ai fini del decidere, acquisire agli atti di causa:
- una dettagliata e circostanziata relazione di chiarimenti sulla vicenda dedotta in contenzioso, a firma del competente Dirigente pro tempore della Regione Puglia - Dipartimento “ Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio” - Sezione “Autorizzazioni ambientali ”, che, in particolare, precisi l’evoluzione del procedimento attivato dalla Società ricorrente con la nota del 21 giugno 2021, ex art. 29 nonies , comma 1 del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii., per la valutazione, da parte dell’Autorità competente, del carattere di non sostanzialità delle modifiche apportate al progetto di chiusura definitiva;
- copia autentica della pertinente documentazione.
A tale adempimento istruttorio il Dirigente pro tempore della Regione Puglia - Dipartimento “ Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio ” - Sezione “ Autorizzazioni ambientali ” dovrà provvedere entro il termine di giorni novanta dalla trasmissione a cura della Segreteria o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte della presente ordinanza istruttoria.
La trattazione della causa deve essere, conseguentemente, rinviata alla successiva udienza pubblica, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima, sospesa e riservata ogni altra decisione sul rito, nel merito e sulle spese, ordina al Dirigente pro tempore della Regione Puglia - Dipartimento “ Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio ” - Sezione “ Autorizzazioni ambientali ” di depositare in via telematica la suindicata documentazione presso la Segreteria di questo Tribunale entro il termine di giorni novanta dalla trasmissione a cura della Segreteria o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte della presente ordinanza istruttoria.
Rinvia la causa per il prosieguo all’udienza pubblica del 19 ottobre 2022.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale, che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Maria LU ND, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria LU ND | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO