Ordinanza cautelare 31 luglio 2024
Rigetto
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 22/12/2025, n. 10211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10211 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10211/2025REG.PROV.COLL.
N. 05194/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5194 del 2024, proposto da
ZZ MI in proprio e quale titolare dell’omonima azienda agricola, rappresentato e difeso dagli avvocati Maddalena Aldegheri e Marco Guerreschi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Maddalena Aldegheri in Verona, via Albere, n. 80;
contro
Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e Ader - Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto n. 1995/2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2025 il Cons. AN MB e uditi per le parti l’avvocato Angela Palmisano, in sostituzione dell'avvocato Maddalena Aldegheri, e Francesco Montanaro dell'Avvocatura generale dello Stato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – Parte appellante ha impugnato avanti il Tar per il Veneto: - l’intimazione di pagamento 077 2021 90007029 37/000, con la quale è stato richiesto il pagamento della somma di Euro 130.185,23 in riferimento alla Cartella AGEA n. 07720080010472733000 inerente i prelievi latte imputati per i periodi 2001/2002; - l’atto di iscrizione a ruolo ed il ruolo posto a base della cartella di pagamento indicata nell’intimazione impugnata, e la cartella stessa; - il “residuo ruolo” emesso da AGEA ai sensi del decreto-legge n. 27/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 44/2019 ed ai sensi del Decreto del Ministero delle Finanze del 22 gennaio 2020; - l’ atto di pignoramento dei crediti verso terzi eseguito in conseguenza del mancato pagamento delle somme di cui all’intimazione di pagamento.
2 – Il Tar adito, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato inammissibile, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, l’impugnazione dell’atto di pignoramento dei crediti verso terzi; per il resto, ha respinto il ricorso.
3 – L’originaria ricorrente ha proposto appello avverso tale pronuncia per i motivi di seguito esaminati.
3.1 – Con il primo motivo (CARENZA, GENERICITÀ, CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITÀ, ILLEGITTIMITÀ E COMUNQUE INFONDATEZZA DELLA MOTIVAZIONE CON CUI IL TAR HA RIGETTATO IL MOTIVO VII: Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, Reg. (CE) n. 536/93, dell’art. 7, Reg. (CE) n. 1392/01 e dell’art. 13, Reg. (CE) n. 595/03, dell’art. 21-bis, L. n. 241/1990, dell’art. 1, comma 9, L. n. 119/03, degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies, L. n. 33/2009, del D.M. n. 321 del 03.09.1999 (art. 1, 2 e 6), e successive modifiche ed integrazioni, degli artt. 12 e segg., D.P.R. n. 602/73, degli artt. 1 e 7, L. n. 212/2000, ancora degli artt. 1 e 3, L. n. 241/90, e degli artt. 2, 3, 24 e 97 della Costituzione - violazione e falsa applicazione dell’art. 3-bis della L. n. 53/94, degli artt. 6-bis e 6-ter del D.Lgs. n.82/05, dell’art. 16-ter della L. n. 221/12, degli artt. 26 e 50 del D.P.R. n. 602/73, dell’art. 60 del D.P.R. n. 600/73 - Eccesso di potere per violazione di procedimento e difetto di istruttoria, sviamento dell’interesse pubblico nonché dei principi di partecipazione, di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Cost. - MANCATA NOTIFICA E/O NULLITÀ DELLA NOTIFICA DEGLI ATTI PRESUPPOSTI – MANCANZA DI ESIGIBILITÀ DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO”) si insiste nell’eccepire l’illegittimità degli atti impugnati siccome riferiti a somme iscritte a ruolo sulla base di provvedimenti presupposti (tra cui la cartella di pagamento del 2008, asseritamente notificata il 27.11.08) per i quali sarebbe mancata la notifica, ovvero per i quali la notifica sarebbe radicalmente nulla.
3.2 – Con il secondo motivo (CARENZA, GENERICITÀ, CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITÀ, ILLEGITTIMITÀ, ANCHE COMUNITARIA, E COMUNQUE INFONDATEZZA DELLA MOTIVAZIONE CON CUI IL TAR HA RIGETTATO IL MOTIVO II – OMESSA PRONUNCIA - VIOLAZIONE A FALSA 16 APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2934 E SEGG., ED IN PARTICOLARE DEGLI ARTT. 2937, 2943 E 2945 C.C. SEMPRE IN VIA PRELIMINARE ED ASSORBENTE: INTERVENUTA PRESCRIZIONE DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO INDICATA NELL’INTIMAZIONE DI PAGAMENTO IMPUGNATA E COMUNQUE ANCHE DELLA PRETESA CREDITORIA DI AGEA – conseguente nullità e/o illegittimità dell’intimazione di pagamento intestata all’AdER emessa su “residuo” ruolo AGEA – violazione dell’art. 21-septies L. n. 241/90 – Eccesso di potere per violazione di procedimento e difetto di istruttoria, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia”), è stata eccepita l’intervenuta prescrizione del debito.
L’appellante, ove non dovesse trovare applicazione, come richiesto, il termine di prescrizione di cui all’art. 3 del Reg. 2988/95, chiede di rinviare la questione alla Corte di Giustizia UE ai sensi dell’art. 267 del TFUE.
3.3 – Con il terzo motivo (CARENZA, GENERICITÀ, CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITÀ, ILLEGITTIMITÀ E COMUNQUE INFONDATEZZA DELLA MOTIVAZIONE CON CUI IL TAR HA RIGETTATO I MOTIVI III E V, richiamato il motivo III di ricorso, rubricato: “III. Nullità e/o comunque illegittimità dell’intimazione di pagamento per nullità del ruolo portato dalla presupposta cartella di pagamento e quindi del residuo ruolo AGEA posto a base dell’intimazione stessa – eccezione di nullità ex art. 21-septies, L. n. 241/90 ed ex art. 31, comma 4, c.p.a. – Eccesso di potere per violazione di procedimento e difetto di istruttoria, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia”, è stata eccepita la nullità e/o comunque l’illegittimità dell’intimazione di pagamento AdER impugnata, siccome relativa ad una cartella emessa in base ad un ruolo formato da AGEA nel corso del 2008 in totale assenza di potere e quindi radicalmente nullo ai sensi dell’art. 21-septies L. n. 241/90, con conseguente nullità anche del residuo ruolo formato da AGEA, e richiamato il motivo V di ricorso, rubricato, “V. - Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 9, L. n. 119/03 nonché degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies, L. n. 33/09 - Eccesso di potere per violazione di procedimento e difetto di istruttoria, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia”) è stata eccepita l’illegittimità degli atti impugnati in quanto emanati per riattivare una cartella, asseritamente notificata il 27.11.08, che non sarebbe stata preceduta da alcuna intimazione di versamento da parte della Regione competente in violazione dell’art. 1, comma 9, L. n. 119/03 (all’epoca vigente) e che dovrebbe ritenersi decaduta dopo l’entrata in vigore delle norme di favore (tra cui la rateizzazione dei debiti per prelievo latte) di cui alla L. n. 33/09.
3.4 – Con il quarto motivo (CARENZA, GENERICITÀ, CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITÀ, ILLEGITTIMITÀ E COMUNQUE INFONDATEZZA DELLA MOTIVAZIONE CON CUI IL TAR HA RIGETTATO IL MOTIVO IV: Illegittimità dell’intimazione di pagamento per annullamento di diritto degli atti presupposti, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1, comma 543, L. n. 228/2012 – Comunque violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 525 e da 537 a 543 della L. n. 228/2012, degli artt. 8- ter, 8-quater e 8-quinquies della L. n. 33/2009, degli artt. 633 e segg. e degli artt. 474 e segg. c.p.c., degli artt. 10 e segg. D.P.R. n. 602/73 e dell’art. 67, D.P.R. n. 600/73, degli artt. 1, 3, 7 e segg. e 21-bis della L. n. 241/90, nonché degli artt. 2, 3, 24 e 97della Costituzione - Eccesso di potere per violazione di procedimento e difetto di istruttoria, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia) è stata eccepita illegittimità degli atti impugnati, in quanto emanati per riattivare una cartella il cui ruolo, essendo stato sospeso in sede amministrativa fin dal 06.11.08, deve ritenersi annullato di diritto ai sensi dell’art. 1, comma 543, della L. n. 228/2012.
3.5 – Con il quinto motivo (CARENZA, GENERICITÀ, CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITÀ, ILLEGITTIMITÀ, ANCHE COMUNITARIA, E COMUNQUE INFONDATEZZA DELLA MOTIVAZIONE CON CUI IL TAR HA RIGETTATO IL MOTIVO VI: Nullità e/o comunque illegittimità, propria e derivata, degli atti impugnati, per nullità e/o comunque illegittimità comunitaria derivata dei provvedimenti di compensazione nazionale e di imputazione di prelievo per violazione e falsa applicazione dei Reg. CEE n. 3950/92, n. 536/93, n. 1256/1999, n. 1392/2001, n. 1788/2003, n. 595/2004, n. 1234/2007 e n. 72/2009 sia per effettuazione delle compensazioni nazionali in contrasto con la normativa UE sia per mancata verifica in concreto delle produzioni nazionali dichiarate – eccezione di nullità degli atti presupposti siccome emanati sulla base di norme interne, attributive del potere, che debbono essere disapplicate per contrarietà al diritto comunitario - mancata disapplicazione della normativa interna non conforme ai regolamenti comunitari - violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma 34, L. n. 119/03, degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies, L. n. 33/2009, degli artt. 1 e 3, L. n. 241/1990, degli artt. 2, 3, 11, 24 e 97 della Costituzione nonché dell’art. 4, comma 3, TUE – Eccesso di potere per violazione del principio di primazia del diritto UE, del principio di leale cooperazione di cui all’art. 4, comma 3, TUE, dei principi di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento, di proporzionalità, di non discriminazione e di effettività, nonché per violazione di procedimento e difetto di istruttoria, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, carenza assoluta di motivazione, violazione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità nonché dei principi di uguaglianza, del diritto di difesa, del giusto procedimento, di partecipazione, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 2, 3, 11, 24 e 97 della Cost. - Violazione degli artt. 1, 6 e 13, CEDU) è stato eccepito che l’intimazione impugnata sarebbe stata formata sulla base di atti anti-comunitari, per mancata disapplicazione della normativa interna in materia.
3.6 – Con il sesto motivo (CARENZA, GENERICITÀ, CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITÀ, ILLEGITTIMITÀ, ANCHE COMUNITARIA, E COMUNQUE INFONDATEZZA DELLA MOTIVAZIONE CON CUI IL TAR HA RIGETTATO IL MOTIVO VIII: Violazione e falsa applicazione degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies della L. n. 33/2009, degli artt. 633 e segg. e degli artt. 474 e segg. del c.p.c., degli artt. 10 e segg. del D.P.R. n. 602/73 e dell’art. 67 del D.P.R. n. 600/73, degli artt. 1, 3 e 21-bis della L. n. 241/90, nonché degli artt. 2, 3, 24 e 97 della Costituzione - eccesso di potere per violazione di procedimento e difetto di istruttoria, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, carenza assoluta di motivazione, violazione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità nonché dei principi di uguaglianza, del diritto di difesa, del giusto procedimento, di partecipazione, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Cost. – ILLEGITTIMA DUPLICAZIONE DEL RUOLO E DELLE PROCEDURE DI RECUPERO – ILLEGITTIMITÀ DELLA PROCEDURA DI RECUPERO) è stata eccepita l’illegittimità degli atti impugnati siccome emessi in base ad un “residuo” ruolo totalmente illegittimo, posto che, in base alle disposizioni che sovraintendono alla procedura esecutiva in materia di prelievo supplementare, l’unico ruolo ammesso ai fini delle procedure di recupero del debito è quello che deriva dall’iscrizione nel Registro Debitori.
3.7 – Con il settimo motivo (VII. – CARENZA, GENERICITÀ, CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITÀ, ILLEGITTIMITÀ E COMUNQUE INFONDATEZZA DELLA MOTIVAZIONE CON CUI IL TAR HA RIGETTATO IL MOTIVO IX) è stata eccepita l’illegittimità degli atti impugnati per indicazione a debito di somme che risultano erroneamente iscritte a ruolo, per eccesso, sia a titolo di capitale che di interessi, anche di mora, il tutto anche perché, ai sensi dell’art. 10, comma 34, L. n. 119/2003 e dell’art. 8-ter, L. n. 33/09, non sono dovuti gli interessi sui debiti per “prelievo latte” e perché AGEA ha già recuperato per compensazione con i premi PAC liquidati alla ricorrente le corrispondenti somme.
3.8 – Con l’ottavo motivo (VIII. – CARENZA, GENERICITÀ, CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITÀ, ILLEGITTIMITÀ, ANCHE COMUNITARIA, E COMUNQUE INFONDATEZZA DELLA MOTIVAZIONE CON CUI IL TAR HA RIGETTATO IL MOTIVO X), riproponendo l’ultimo motivo di ricorso, anche richiamando le precedenti censure, è stata eccepita la nullità degli atti impugnati per carenza dei requisiti essenziali e comunque l’illegittimità per indicazione a debito di somme non dovute, anche per interessi, anche di mora, e “Oneri di riscossione”, e comunque già pagate, oltre che per difetto di motivazione, anche in ordine alla quantificazione degli interessi, anche di mora, e degli “Oneri di Riscossione” ed alla data in cui è stato reso esecutivo il “residuo ruolo” formato da AGEA ex D.L. n. 27/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 44/2019.
4 - L’appello è infondato.
Il Tar, dopo aver disposto un adeguato approfondimento istruttorio, ha evidenziato che:
- AGEA con atto 19 giugno 2009 prot. AGEA.AGA.2009.32336 ha intimato, ex art. 8-quinquies del D.L. n. 5/2009, convertito con modificazioni dalla L. n. 33/2009, il pagamento del debito riferito alle quote latte (anche) per l’annata 2001/2002;
- la prova che il ricorrente ha ricevuto tale comunicazione si ricava dal ricorso dallo stesso promosso avverso il successivo decreto 12 aprile 2010 prot. CS.CCSLU.2010.434 del Commissario Straordinario, nominato ai sensi dell’art. 8-quinquies, avente ad oggetto “accoglimento della domanda di rateizzazione”, riferita anch’essa all’annata 2001/2002;
- con sentenza del T.A.R. Lazio n. 9255/2017, passata in giudicato, è stato respinto il ricorso proposto contro il predetto decreto del Commissario Straordinario;
- AGEA, con atto 23 gennaio 2019 n. 54702201900000154000, notificato il 29 gennaio 2019, ha intimato al ricorrente il pagamento della somma di cui alla precedente cartella esattoriale n. 07720080010472733000. Tale atto è rimasto inoppugnato.
4.1 - Alla luce di tali circostanze, il Tar ha correttamente rilevato che: “la cartella di pagamento dell’27 novembre 2008 è il presupposto sul quale si sono fondati i seguenti, già menzionati atti che, come si è visto, sono divenuti inoppugnabili: intimazione AGEA 19 giugno 2009 prot. AGEA.AGA.2009.32336, decreto 12 aprile 2010 prot. CS.CCSLU.2010.434 del Commissario Straordinario, intimazione di AGEA 23 gennaio 2019 n. 54702201900000154000. Ora, il consolidarsi dell’atto successivo non consente di contestare la legittimità dell’atto presupposto, dal cui annullamento l’interessato non potrebbe ricavare alcuna utilità, avendo ormai l’Amministrazione titolo per portare a esecuzione l’atto successivo divenuto inoppugnabile”.
In questa sede va confermata tale statuizione, idonea ad assorbire, in quanto inammissibili per le ragioni di seguito spiegate, la gran parte delle censure dedotte da parte appellante, che avrebbe dovuto farle valere attraverso l’impugnazione degli atti che hanno preceduto quello da ultimo notificato ed impugnato nel presente giudizio (intimazione di pagamento 077 2021 90007029 37/000).
4.2 - Ai fini del presente giudizio va infatti evidenziato il fatto – da ritenersi fisiologico nella dinamica della fattispecie relativa al credito per cui è causa, oltre che confermato dalla documentazione prodotta in causa dall’amministrazione - che gli atti impugnati nel presente giudizio sono meri atti propedeutici alla riscossione, che sono stati preceduti da altri atti relativi allo stesso procedimento e dagli atti di accertamento del credito.
Ciò precisato, siccome oggetto dell’impugnazione è un atto riferito a pregresse debenze già accertate, vale a dire non già un autonomo atto impositivo, va ricordato che questo è impugnabile unicamente per vizi propri (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 9 febbraio 2024, n. 1316); ne deriva l’impossibilità di dedurre censure che avrebbero dovuto essere rivolte all’originario atto di accertamento del credito o agli atti che comunque hanno preceduto l’emissione di quelli impugnati nel presente giudizio.
Ogni rilievo avrebbe potuto essere fatto valere avverso gli atti in precedenza notificati, oppure fatto valere attraverso i ricorsi che pure sono stati proposti avverso gli stessi.
4.3 - In particolare, tra la documentazione prodotta dall’amministrazione in primo grado risulta anche la comunicazione all’appellante dell’intimazione n. 54702201900000154000 di gennaio 2019.
Tale atto non è mai stato impugnato. Pertanto, sono inammissibili tutte le censure dedotte nel presente giudizio – quale la nullità della notifica degli atti precedenti alla predetta intimazione - che ben avrebbero potuto – o meglio dovuto – essere fatte valere attraverso l’impugnazione dell’intimazione del 2019.
Al riguardo, va precisato che quest’ultima risulta pacificamente comunicata a parte ricorrente. Quanto alle modalità di notifica, il Tar ha già rilevato che “In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-PEC non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro” (Cassazione civile sez. trib., 03/07/2023, n.18684).
Ne deriva che le censure dedotte dalla parte ricorrente in primo grado sono inammissibili nella parte in cui non deducono vizi propri degli atti impugnati, ma deducono l’illegittimità di questi in via derivata dai vizi che affliggerebbero gli atti – specie la cartella di pagamento e l’atto di accertamento del credito – che hanno preceduto la predetta intimazione di pagamento del 2019 mai impugnata.
5 - Anche in riferimento all’eccezione di prescrizione – ed indipendentemente dal termine di prescrizione applicabile (anche se in ipotesi quadriennale ai sensi dell’art. 3, comma 1, Reg. (CE) n. 2988/1995 del Consiglio, del 18 dicembre 1995) - deve essere ribadito che, nel caso di impugnazione di un atto, che fa seguito ad una pluralità di atti prodromici divenuti definitivi e che non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, questo è sindacabile in giudizio soltanto per vizi propri e non per vizi attinenti agli atti precedenti, che dovevano essere fatti valere con la loro impugnazione.
In senso analogo, con specifico riguardo all’eccezione di prescrizione, la giurisprudenza tributaria si è espressa nel senso che “qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato” (Corte Cass. n. 37259/2021). Ne deriva che ogni questione afferente all’eventuale prescrizione del credito, verificatasi antecedentemente all’emissione dell’ultimo atto che ha preceduto quello impugnato nel presente giudizio, avrebbe dovuto essere fatta valere, al più tardi, in sede di impugnazione di tale ultimo atto, vale a dire l’intimazione di pagamento del gennaio 2019.
Da quest’ultimo atto a quello impugnato nel presente giudizio non è evidentemente maturato il termine di prescrizione, neppure se si ritenesse applicabile quello quadriennale ai sensi dell’art. 3, comma 1, Reg. (CE) n. 2988/1995 del Consiglio, del 18 dicembre 1995. Ne deriva l’irrilevanza del quesito pregiudiziale che l’appellante chiede di sottoporre alla Corte di Giustizia (“se, in particolare a seguito dell’entrata in vigore del Reg. (CE) n. 1290/05 - che, all’art. 34, par. 1, lett. b, prevede che il prelievo sul latte versato dagli Stati membri è considerato un’entrata con destinazione specifica del bilancio comunitario - e comunque nel rispetto dei principi unionali della certezza del diritto, di non discriminazione, di proporzionalità e di effettività, per il recupero dei prelievi latte debbano trovare applicazione le norme di cui al Reg. (CE) n. 2988/1995 relativo alla tutela degli interessi finanziari della Comunità, ed in particolare i termini di prescrizione dettati dall’art. 3 di tale regolamento”). Naturalmente va anche rilevato che l’art. 3 del Reg. (CE ) citato , all’ultimo comma, fa salvi i più lunghi termini prescrizionali previsti dalle normative nazionali salvando quindi il termine decennale ritenuto applicabile dalla giurisprudenza interna, che risulta anche più vantaggioso per gli interessi finanziari dell’UE.
5.1 - Alla luce delle considerazioni che precedono, deve ribadirsi come il ricorso di primo grado sia all’origine inammissibile, in quanto volto a far valere vizi che non attengono propriamente agli atti impugnati, trattandosi di censure che avrebbero dovuto, invece, essere fatte valere avverso i precedenti atti della catena procedimentale, essendo ormai preclusa la deduzione in questa sede, dal momento che gli atti precedenti si sono comunque consolidati.
6 - Ferma l’inammissibilità per le ragioni innanzi spiegate, le censure sono anche infondate alla stregua dei principi più volte affermati dalla giurisprudenza della Sezione e di seguito sinteticamente richiamati.
6.1 - Quanto alla dedotta nullità o inesistenza del ruolo posto a base della cartella di pagamento attivata, per la ragione che il ruolo sarebbe stato formato a suo tempo da AGEA in assoluta carenza di potere, e quanto al rilievo per cui le intimazioni di pagamento di cui è causa sarebbero illegittime, in quanto la cartella indicata nelle stesse non sarebbe stata preceduta da alcuna intimazione di versamento regionale, in violazione dell’art. 1, comma 9, L. n. 119/03 all’epoca vigente, va in primo luogo ribadito che i ricorrenti avrebbero dovuto far valere tale censura impugnando ritualmente la cartella di pagamento, o se non ricevuta, la successiva intimazione, trattandosi di vizio di illegittimità, e non di nullità, come tale non idoneo a ridondare sugli atti successivi in termini di caducazione (cfr. Cons. di Stato, Sez. VI, sentenze n. 2591 del 28 marzo 2025 e n. 4296 del 20 maggio 2025).
6.2 - Quanto al rilievo per cui l’intimazione di pagamento avrebbe riattivato una cartella esattoriale che a suo tempo era stata sospesa e che dovrebbe ritenersi annullata di diritto ai sensi dell’art. 1, comma 543, della L. n. 228/2012, poiché nel termine indicato da tale articolo (90 giorni dalla data di pubblicazione della legge), AGEA non ha proceduto alla comunicazione di alcun atto, a conclusione del procedimento di sospensione, si osserva come tale prospettazione sia stata già disattesa dalla Sezione sul rilievo che l’effetto di annullamento automatico dei ruoli ex art. 1, comma 543, della legge 228 del 2012, in mancanza di conferma degli stessi, non si estende alla riscossione del prelievo supplementare, che è regolata secondo il principio di continuità della gestione dall’art. 8-quinquies commi 10-bis e 10-ter del d.l. 5 del 2009, nel testo introdotto dall'art. 1 comma 525-b della stessa legge 228 del 2012 e poi dall’art. 4 comma 1 d.l. n. 27 del 2019 (cfr. Cons. di Stato, Sez. VI, n. 3790 del 26 aprile 2024).
6.3 - Quanto al contrasto con le sentenze emesse dalla Corte di Giustizia, si osserva che la violazione del diritto eurounionale, al pari della violazione di legge domestica (e addirittura al pari del caso del provvedimento c.d. incostituzionale), si risolve “solamente” in un motivo di annullabilità dell’atto, non di sua nullità. Con l’assorbente conseguenza che, se il provvedimento (che per primo è inficiato dal vizio) non è tempestivamente impugnato, il vizio non è più contestabile oltre termine, né è contestabile impugnando formalmente atti a valle rispetto a quelli nei confronti del quale si sarebbe potuto (e quindi dovuto) già far valere il vizio (proprio in riferimento ad un caso similare cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 1 luglio 2021, n. 5041: “ad essere dichiarata comunitariamente incompatibile con le sentenze rese dalla Corte di Giustizia UE (nelle cause C 46 e 348/2018) non è la norma attributiva del potere conferito allo Stato di applicare il prelievo supplementare, ma una delle disposizioni nazionali disciplinanti le modalità di esercizio di tale potere (più in particolare il calcolo del prelievo). Ebbene, alla stregua della consolidata giurisprudenza di questo Consiglio (si vedano, tra le altre, sez. V, n. 3072/2009 e sez. VI n. 1983/2011), anche la contrarietà del provvedimento amministrativo al diritto dell'Unione, sia essa "diretta" (laddove il contenuto del provvedimento contrasti in sé con tale diritto), sia essa "indiretta" come nella presente fattispecie (in cui il provvedimento è conforme alla norma nazionale, ma questa è incompatibile con il diritto dell'Unione), si risolve in un normale vizio di violazione di legge che determina la semplice annullabilità del provvedimento amministrativo, da far valere entro il termine di decadenza con una ordinaria azione di annullamento. Sotto tutti i profili considerati, pertanto, non si può che registrare la definitiva decadenza della parte dalla possibilità di far valere i motivi di doglianza qui azionati”; cfr. anche Cons. St. n. 6335 del 2022: “la natura autoritativa di un provvedimento amministrativo non viene meno se la disposizione attributiva del potere è poi dichiarata incostituzionale … o si manifesta in contrasto col diritto europeo (Cons. St. 2580/22; 2194/22; 1920/22), a maggior ragione quando – come nella specie – il contrasto col diritto UE non ha riguardato la disposizione attributiva del potere, ma una regola sui criteri da seguire per il legittimo esercizio del potere; tali considerazioni rilevano sia quando la cartella di pagamento non sia stata a suo tempo impugnata (Cons. St., III, n. 3910/22) sia, a maggior ragione, quando essa sia stata impugnata e si sia formato un giudicato…”).
In definitiva, per la giurisprudenza, la violazione del diritto europeo implica un vizio d’illegittimità con conseguente annullabilità dell’atto amministrativo con esso contrastante e da ciò discende un duplice ordine di conseguenze: sul piano processuale, l’onere dell’impugnazione del provvedimento contrastante con il diritto europeo davanti al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di sessanta giorni, pena l’inoppugnabilità del provvedimento stesso; sul piano sostanziale, l’obbligo per l’amministrazione di dar corso all’applicazione dell’atto, fatto salvo l’esercizio del potere di autotutela (in senso conforme cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 gennaio 2024, n. 8; Consiglio di Stato, Sez. VI, 27 dicembre 2023, n. 11168).
Fermo il dato oggettivo per cui nel caso di specie non è mai stata formulata alcuna domanda di intervento in autotutela in ragione delle sopravvenute pronunce della Corte di Giustizia, esulando dall’ambito del giudizio ogni disquisizione sul dovere di provvedere su un’ipotetica istanza di autotutela, va in ogni caso precisato che il carattere definitivo di una decisione amministrativa, acquisito alla scadenza dei termini ragionevoli di ricorso in seguito all’esaurimento dei mezzi di tutela giurisdizionale, risulta connesso al primario principio di certezza del diritto e da ciò deriva che, tendenzialmente, il diritto comunitario non esige che un organo amministrativo sia in linea di principio obbligato a riesaminare una decisione amministrativa che ha acquisito tale carattere definitivo (cfr. Corte Giust. sentenza Kuhne & Heitz del 13 gennaio 2004). Nello stesso senso, la giurisprudenza europea ha ulteriormente evidenziato come, nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività, il principio della certezza nei rapporti giuridici non determina che gli stessi, una volta esauriti, debbano essere messi nuovamente e continuamente in discussione per effetto di una sentenza della Corte di Giustizia che sancisca la sostanziale incompatibilità di un determinato atto con la normativa europea (cfr. le sentenze della Corte di Giustizia Randstad del 21 dicembre 2021 e MA La Roche del 7 luglio 2022, che nel riaffermare i principi di autonomia procedurale degli Stati membri e la necessità del rispetto dei principi di effettività ed equivalenza, non pongono in discussione che un atto amministrativo, come considerato da una sentenza del giudice nazionale passata in giudicato che sia poi accertata da una sentenza della Corte di Giustizia come violativa del diritto europeo, continui a spiegare i spiegare i propri effetti, in disparte i possibili profili risarcitori).
L’inammissibilità della domanda caducatoria rivolta a vizi c.d. derivati, esonera, il Collegio dallo scrutinio delle questioni pregiudiziali proposte ex art. 267 TFUE, involgenti il «merito» della pretesa: ove pure se ne fossero ravvisati i presupposti (qui carenti), l’obbligo del rinvio pregiudiziale interpretativo alla Corte di giustizia UE presuppone l’esistenza non solo di un giudice, ma anche di un giudizio correttamente instaurato e altrettanto correttamente celebrato (Cons. Stato, sez. V, n. 5649 del 2012). La stessa Corte di giustizia UE auspica che le questioni in rito vengano risolte anteriormente al rinvio pregiudiziale: cfr. sentenza 10 marzo 1981, C-36/80 e C-71/80, Irish Creamery Milk Suppliers Association, secondo cui “La necessità di giungere ad un’interpretazione del diritto comunitario che sia utile per il giudice nazionale esige […] che sia definito l'ambito giuridico nel quale l'interpretazione richiesta deve porsi. In questa prospettiva, può essere vantaggioso, secondo le circostanze, che i fatti della causa siano accertati e che i problemi di puro diritto nazionale siano risolti al momento del rinvio alla Corte, in modo da consentire a questa di conoscere tutti gli elementi di fatto e di diritto che possono avere rilievo per l'interpretazione che essa deve dare del diritto comunitario” (Cons. Stato, sez. VI, n. 3214 del 2024, vedasi anche in relazione alle medesime questioni di compatibilità comunitaria sollevate nel presente giudizio Cons. St. 7022/2025).
Rimane inoltre fermo il principio per il quale il consolidamento del provvedimento inibisce in questa sede l’invocata disapplicazione la quale è, in ogni caso, demandata all’Amministrazione, i cui poteri di intervento in autotutela, come già affermato in giurisprudenza, restano fermi (Cons. Stato, sez. VI, n. 9338 del 2024).
6.4 - Quanto alla dedotta illegittimità della intimazione di pagamento sul presupposto che il recupero del credito potrebbe ormai avvenire solo sulla base della iscrizione del debito nel Registro Debitori previsto agli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies della L. n. 33/2009, allorché nella specie l’intimazione ha riattivato un ruolo AGEA, illegittimamente formato: la censura è infondata, avendo la Sezione già chiarito che l’iscrizione nel Registro Nazionale dei debiti di cui all’art. 8 ter, 1° comma, della legge n. 33/2009, istituito presso AGEA, è equiparata all’iscrizione a ruolo delle somme dovute, ex art. 8 ter, 2° comma, il che tuttavia non comporta che il debito possa essere riscosso due volte (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 5281 del 2021; Cons. Stato, Sez. VI, n. 9772/2024).
6.5 - Quanto al supposto errato iscrizione delle somme che non terrebbe conto di quelle già recuperate mediante la trattenuta degli aiuti agricoli, si rileva che la dedotta mancata detrazione delle somme asseritamente già trattenute risulta genericamente allegata e non provata; in ogni caso, non incide sulla legittimità del credito portato dall’atto impugnato, ben potendosi procedere anche in un secondo tempo a conguagliare la posizione dei ricorrenti, ove ne ricorrano i relativi presupposti (cfr. Cons. St. 1905/2025).
6.6 - Quanto alla dedotta carenza di motivazione in ordine agli importi esposti a residuo debito, sia a titolo di capitale che a titolo di interessi, si osserva che le intimazioni di pagamento recano l’indicazione precisa di quanto richiesto a titolo di capitale e a titolo di interessi, oltre ad indicare gli estremi della cartella di pagamento e la data di notifica della medesima.
Le ulteriori doglianze articolare nel corpo del nono motivo attengono invece al merito della pretesa creditoria e risultano, pertanto, inammissibili per le ragioni già esposte.
7 - In ragione di tutto quanto si è sopra esposto, l’appello non deve trovare accoglimento.
Alla luce dell'ormai consolidato “principio della ragione più liquida”, corollario del principio di economia processuale (cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 5 gennaio 2015 n. 5 nonché Cass., Sez. un., 12 dicembre 2014 n. 26242) sono stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., Sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cass. civ., Sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663 e per il Cons. Stato, Sez. VI, 26 gennaio 2022 n. 531 e 2 settembre 2021 n. 6209), con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso (cfr., da ultimo ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 9 maggio 2025 n. 3952).
7.1 – Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l’appello e condanna parte appellante alla refusione delle spese di lite in favore di parte appellata, che si liquidano in €4.000, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RL TE, Presidente
AN MB, Consigliere, Estensore
Lorenzo Cordi', Consigliere
Marco Poppi, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN MB | RL TE |
IL SEGRETARIO