Rigetto
Sentenza 9 aprile 2025
Parere definitivo 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 09/04/2025, n. 3056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3056 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03056/2025REG.PROV.COLL.
N. 00312/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 312 del 2023, proposto dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Passarelli, Mauro Sferrazza e Vincenzo Stumpo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
US di ST PP & C. S.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Antonio Maresca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 7113/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di US di ST PP & C. S.n.c.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2025, il Cons. Giovanni Tulumello e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza del T.A.R. della Campania, sede di Napoli, n. 7113/2022, è stato accolto il ricorso proposto dalla US di ST PP & C S.n.c. per l’annullamento del provvedimento della sede INPS di Castellammare di Stabia n. 510190075677 del 14 aprile 2022, di reiezione della domanda di CIG Ordinaria relativa al periodo dal 3 gennaio al 3 aprile 2022.
L’indicata sentenza è stata impugnata con ricorso in appello dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
Si è costituita in giudizio, per resistere al ricorso, la ricorrente in primo grado.
Il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 20 febbraio 2025.
2. Come espone la sentenza gravata, “ l’istanza era respinta in quanto la ricorrente aveva fatto luogo all’informativa sindacale prescritta dall’articolo 14 d.lg. 14 settembre 2015, n. 148 dopo la verificazione dell’evento che dava luogo alla sospensione dell’attività e non prima come prescritto (in particolare dal comma 1 dell’articolo citato) ”.
L’art.14, comma 1, del d. lgs. n. 148/2015 stabilisce infatti che “ Nei casi di sospensione o riduzione dell’attività produttiva, l’impresa è tenuta a comunicare preventivamente alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le cause di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro, l’entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati ”.
La sentenza ha accolto il ricorso, inserendosi nel filone di cui alle precedenti sentenze dello stesso T.a.r. nn. 6916 e 6917 del 2021(non appellate), “ che hanno affermato che gli obblighi informativi previsti dall’articolo 14 non debbano necessariamente precedere l’istanza di integrazione (o meglio che l’articolo 14 non preveda sanzioni in caso di inosservanza della disposizione che prescrive che l’informazione debba essere preventiva rispetto all’evento cosicché sarebbe possibile regolarizzare la violazione attraverso una informazione successiva). Benché come già accennato il primo comma dell’articolo 14 della legge citata prescriva che la consultazione debba essere preventiva, ritiene il Collegio che la previsione in caso di inosservanza di questo obbligo della inammissibilità della domanda costituisca una sanzione non solo non prevista (come già osservato nei precedenti della sezione citti) ma anche non proporzionata dato che: a) la norma prevede una consultazione sindacale ma non subordina l’accesso al beneficio all’assenso della organizzazione sindacali maggiormente rappresentative; b) la consultazione ha d’altro lato essenzialmente la funzione di assicurare la piena trasparenza della procedura e delle strategie aziendali in specie quando la sospensione o riduzione dell’orario di lavoro riguardi – diversamente da quanto avvenuto nel caso all’esame dove la sospensione riguarda la totalità del personale – una parte dei lavoratori cosicché si ponga il problema dei criteri per la selezione degli interessati; c) non può quindi escludersi che lo scopo della norma possa dirsi raggiunto anche nel caso in cui la consultazione avvenga dopo la verificazione dell’evento ”.
3. L’I.N.P.S. deduce “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 14 del D. Lgs. n. 148/2015. Violazione e falsa applicazione dell’art. 64 c.p.a. Motivazione insufficiente ”.
L’Istituto invoca a supporto il parere di questo Cons. Stato, Sez. I, 2 novembre 2022, n. 1741.
4. L’appellata deduce anzitutto l’inammissibilità dell’appello per mancato deposito della sentenza impugnata da parte dell’appellante.
L’eccezione è infondata in quanto in realtà la sentenza è stata depositata come primo allegato.
Deduce poi inammissibilità dell’appello per difetto del requisito della specificità dei motivi: anche questa eccezione è infondata in quanto i motivi di gravame contengono un’esposizione delle ragioni della parte con riguardo ad elementi di critica nei confronti della sentenza di primo grado.
L’appello è infatti incentrato sulla contestazione della tesi seguita dal primo giudice, in ordine all’asserita possibilità di “regolarizzazione” ex post dell’informazione e dell’intesa sindacale che la legge prevede come previe rispetto alla richiesta di CIG, il che è sufficiente a travolgere tutte le statuizioni contenute nella sentenza appellata.
Nel merito, l’appellata suggerisce un’interpretazione del citato art. 14 sul piano del raggiungimento dello scopo, che nella specie sarebbe avvenuto (richiamando la sentenza di questo Consiglio di Stato sez. III, 29 novembre 2019, n. 8174): tanto che lo stesso parere invocato dall’Istituto appellante qualificherebbe il fatto come mera irregolarità.
5. Da ultimo l’appellata chiede che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, osservando che “ come risulta dalla documentazione versata in atti in data 7.1.2025 l’Inps, nelle more del presente giudizio, ha accolto la domanda di CIGO originariamente rigettata e impugnata innanzi al TAR e che, dunque, è sopraggiunto un fatto che rende superflua la prosecuzione del giudizio. (….) In ciascuno degli anzidetti provvedimenti l’Inps, a mezzo del direttore della sede di Castellammare di Stabia, ovvero la medesima sede che ha inizialmente negato la CIG in questione, ha espressamente significato di aver: preso atto che l’azienda ha assolto all’obbligo dell’esperimento della procedura di informazione e consultazione sindacale (cfr. prima pagina, quart’ultimo capoverso) e della sussistenza di ogni altra condizione di legge per la sua concessione ed al fine ha determinato per l'accoglimento delle istanze con pagamento diretto delle prestazioni da parte dell'Inps sia della domanda relativa al periodo dal 03 gennaio 2022 al 03 aprile 2022 pari alle n. 13 settimane richieste, oggetto della presente causa, che della domanda per l’anteriore periodo dal 05 luglio 2021 al 31 ottobre 2021, con distribuzione di ore e persone secondo lo schema riportato in calce a ciascuno dei detti provvedimenti ”.
L’eccezione è infondata, in quanto come condivisibilmente dedotto sul punto dall’Istituto appellante “ il provvedimento di accoglimento depositato dalla società appellata il 7 gennaio 2025 – relativo al periodo di integrazione salariale oggetto della controversia – costituisce la mera doverosa ottemperanza alla sentenza di primo grado del T.A.R. campano di annullamento, provvisoriamente esecutiva ”.
6. Entrambe le parti hanno invocato a sostegno delle rispettive tesi precedenti decisioni di questo Consiglio di Stato.
6.1. La parte appellata in memoria conclusionale ha richiamato la sentenza della II Sezione n. 3389/2023 che, richiamando due ulteriori precedenti (la stessa sentenza n. 8174/2019 e la n. 8759/2019), afferma che “ per la procedura di comunicazione preventiva della crisi d’impresa alle organizzazioni sindacali non sia prevista alcuna modalità formale di espletamento. Lo scopo della norma, che giustifica un’interpretazione letterale, è garantire l’informazione dei lavoratori e favorire contatti con le loro rappresentanze sindacali utili a trovare un accordo tra i lavoratori e l’impresa in situazione di crisi temporanea, per soddisfare e contemperare l’interesse dell’impresa privata a proseguire l’attività e quello dei lavoratori dipendenti di non trovarsi senza occupazione ”.
Si tratta però di casi relativi al diverso profilo delle modalità di comunicazione.
6.2. L’appellante, nella propria memoria conclusionale, cita a sostegno Cons. Stato, Sez. III, 15 novembre 2024, nn. 9176 e 9174; nonché, nello stesso senso: Cons. Stato, Sez. I, 19 settembre 2024, n. 1227; Cons. Stato, Sez. III, 22 marzo 2023, n. 2902).
In realtà il richiamo alle sentenze nn. 9176 e 9174/2024 non è pertinente: in tali fattispecie si dibatteva dell’individuazione delle organizzazioni sindacali alle quali andasse fatta la comunicazione preventiva (nonché di altre vicende, quali l’anzianità di servizio), non degli effetti del non essere essa preventiva.
Lo stesso è a dirsi per il parere n. 1227/2024.
Al contrario la sentenza n. 2902/2023 è effettivamente nel senso della tesi dell’INPS: “ E’ altresì fondato - anche qui fatto salvo quanto infra statuito sul punto in ordine all’appello incidentale - il secondo motivo dell’appello principale, che censura il capo di sentenza che ha ritenuto surrogabile da una mera comunicazione ex post l’onere di previa consultazione sindacale imposto dall’articolo 5 della legge n. 164/1975 (circostanza di fatto incontroversa, essendo piuttosto contestata l’applicabilità stessa di tale legge al caso di specie, come emergerà infra). Al riguardo, appare malfermo l’assunto del primo giudice laddove ha ritenuto da un lato applicabile anche all’impresa artigiana l’onere sancito dalla citata legge, e dall’altro che tale consultazione costituisca un’incombenza eccessiva e sproporzionata per le imprese di minori dimensioni, potendo così esserne “rimodellati” i contenuti in via interpretativa ”.
Si tratta però di una fattispecie regolata dall’art. 5 della legge n. 164/1975, mentre nel caso di specie viene in considerazione il citato art. 14 del d. lgs. 14 settembre 2015, n. 148 (l’art. 5 della legge 164/1975 è stato abrogato dalla lettera f ) del comma 1 dell’art. 46, D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell’art. 47 dello stesso D.Lgs. n. 148/2015).
In ogni caso al di là del rilievo formale del diverso parametro normativo, la soluzione della lite risulta determinata dalle peculiarità fattuali della fattispecie dedotta.
7. Tanto premesso ritiene infatti il Collegio che nel caso di specie il ricorso in appello sia infondato.
La soluzione adottata dal T.A.R. non pare difforme dal paradigma normativo e priva di logica, soprattutto se riferita al caso di specie (si trattava di una cassa integrazione per gli effetti della crisi legata alla pandemia, chiesta da una società operante nell’ambito del settore del trasporto turistico).
Ciò che risulta dirimente nel senso dell’infondatezza dell’appello è il fatto che prima dell’istanza c’era stato comunque l’accordo con la r.s.a. di una organizzazione sindacale.
Il che consente di ritenere soddisfatto nel caso di specie il requisito del carattere preventivo dell’avviso, secondo un criterio di proporzionalità e adeguatezza.
Le due comunicazioni (quella, preventiva, ritenuta insufficiente; e quella, successiva, che la completa) afferiscono ad un unico segmento di attività che nel caso di specie si è originato secondo la scansione temporale (peraltro relazionale) stabilita dalla norma.
Va infatti considerato che non può discutersi di una violazione del citato art. 14 allorché la comunicazione alle organizzazioni sindacali, unitariamente considerata, rimonti nel suo inizio alla fase anteriore alla presentazione dell’istanza (ancorché si sia conclusa successivamente).
8. Dalle considerazioni che precedono discende che l’appello è infondato e che va pertanto respinto, con conferma – se pur con motivazione parzialmente diversa - della sentenza di primo grado qui gravata.
Sussistono, nondimeno, giusti motivi legati alla peculiarità della vicenda sottesa al presente contenzioso per disporre, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., per come espressamente richiamato dall’art. 26, comma 1, c.p.a, l’integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Greco, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
Enzo Bernardini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Tulumello | Raffaele Greco |
IL SEGRETARIO