TRIB
Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 03/12/2025, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 353/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sara Maffei ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 15:54, mediante lettura del dispositivo con motivazione riservata assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 353/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUSCONI Parte_1 C.F._1
AB e dell'avv. BARONE GIAMPAOLO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv.
RUSCONI AB
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUSCONI Parte_2 C.F._2
AB e dell'avv. BARONE GIAMPAOLO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv.
RUSCONI AB
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUSCONI Parte_3 C.F._3
AB e dell'avv. BARONE GIAMPAOLO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv.
RUSCONI AB
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUSCONI Parte_4 C.F._4
AB e dell'avv. BARONE GIAMPAOLO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv.
RUSCONI AB
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUSCONI AB Parte_5 C.F._5
e dell'avv. BARONE GIAMPAOLO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv.
RUSCONI AB
pagina 1 di 4 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_6 C.F._6
RUSCONI AB e dell'avv. BARONE GIAMPAOLO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. RUSCONI AB
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. RUSCONI Parte_7 C.F._7
AB e dell'avv. BARONE GIAMPAOLO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv.
RUSCONI AB
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUSCONI Parte_8 C.F._8
AB e dell'avv. BARONE GIAMPAOLO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv.
RUSCONI AB
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUSCONI AB e CP_1 C.F._9 dell'avv. BARONE GIAMPAOLO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. RUSCONI
AB
PARTI RICORRENTI
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARESCA ARTURO e CP_2 P.IVA_1 dell'avv. NOCERINO ENZO, elettivamente domiciliato in VIA LUIGI GIUSEPPE
FARAVELLI 2 00195 ROMA presso il difensore avv. MARESCA ARTURO
PARTE CONVENUTA
pagina 2 di 4 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza non definitiva del 24 settembre 2025 è stato accertato e dichiarato il diritto dei ricorrenti, ciascuno per il periodo oggetto di causa, al pagamento delle differenze retributive con riferimento al numero dei giorni effettivamente fruiti in ciascun anno nel limite massimo di n. 24 giorni all'anno, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti al saldo.
La causa è quindi proseguita per la determinazione della misura dovuta a ciascun ricorrente a tale titolo, previo espletamento di CTU contabile che quantificava tale credito del ricorrente Parte_1
in € 13.540,66; del ricorrente in € 9.247,62; del ricorrente
[...] Parte_2 Pt_3
in € 16.741,49; del ricorrente in € 16.606,95; del ricorrente
[...] Parte_4 [...]
in € 8.931,43; della ricorrente in € 9.151,64; del ricorrente Pt_5 Parte_6
in € 15.723,28; del ricorrente in € 14.827,62 e della ricorrente Parte_7 Parte_8
in € 15.882,70 (v. elaborato peritale depositato). CP_1
Le risultanze della CTU appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità, non evidenziati da alcuna delle parti nei termini assegnati.
Non sussistendo motivi per discostarsi dalle conclusioni del CTU (v. anche verbale di udienza odierna), deve dunque concludersi per la condanna di parte resistente al pagamento in favore di ciascun ricorrente delle somme sopra ricordate.
Sull'importo in questione, poi, spettano altresì agli odierni attori ex art. 429 c.p.c. la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulle somme via via rivalutate, dalla maturazione del credito al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in favore dei ricorrenti secondo gli importi medi previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di lavoro di valore compreso tra €
52.001 ed € 260.000 tenuto conto dell'attività processuale in concreto svolta e ridotti ai sensi dell'art. 4, co. 1 dello stesso D.M. in ragione della non elevata complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto del giudizio e tenuto conto delle sostanziali analogie tra le posizioni dei ricorrenti;
come pure le spese di ctu, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice di primo grado, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: pagina 3 di 4 - condanna al pagamento in favore di della somma pari ad € Controparte_2 Parte_1
13.540,66 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione del credito al saldo;
di della somma pari ad € 9.247,62 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali Parte_2 dalla maturazione del credito al saldo;
di della somma pari ad € 16.741,49 oltre Parte_3 rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione del credito al saldo;
di Parte_4
della somma pari ad € 16.606,95 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla
[...] maturazione del credito al saldo;
di della somma pari ad € 8.931,43 oltre Parte_5 rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione del credito al saldo;
di Parte_6 della somma pari ad € 9.151,64 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla
[...] maturazione del credito al saldo;
di della somma pari ad € 15.723,28 oltre Parte_7 rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione del credito al saldo;
di Parte_8 della somma pari ad € 14.827,62 e di della somma pari ad € 15.882,70 oltre CP_1 rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione del credito al saldo;
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 9.500,00 oltre IVA e Controparte_2
CPA e 15% per spese generali, in favore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente le spese di c.t.u., liquidate in separato decreto, a carico di Controparte_2
LIVORNO, 3 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Sara Maffei
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sara Maffei ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 15:54, mediante lettura del dispositivo con motivazione riservata assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 353/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUSCONI Parte_1 C.F._1
AB e dell'avv. BARONE GIAMPAOLO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv.
RUSCONI AB
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUSCONI Parte_2 C.F._2
AB e dell'avv. BARONE GIAMPAOLO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv.
RUSCONI AB
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUSCONI Parte_3 C.F._3
AB e dell'avv. BARONE GIAMPAOLO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv.
RUSCONI AB
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUSCONI Parte_4 C.F._4
AB e dell'avv. BARONE GIAMPAOLO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv.
RUSCONI AB
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUSCONI AB Parte_5 C.F._5
e dell'avv. BARONE GIAMPAOLO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv.
RUSCONI AB
pagina 1 di 4 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_6 C.F._6
RUSCONI AB e dell'avv. BARONE GIAMPAOLO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. RUSCONI AB
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. RUSCONI Parte_7 C.F._7
AB e dell'avv. BARONE GIAMPAOLO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv.
RUSCONI AB
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUSCONI Parte_8 C.F._8
AB e dell'avv. BARONE GIAMPAOLO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv.
RUSCONI AB
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUSCONI AB e CP_1 C.F._9 dell'avv. BARONE GIAMPAOLO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. RUSCONI
AB
PARTI RICORRENTI
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARESCA ARTURO e CP_2 P.IVA_1 dell'avv. NOCERINO ENZO, elettivamente domiciliato in VIA LUIGI GIUSEPPE
FARAVELLI 2 00195 ROMA presso il difensore avv. MARESCA ARTURO
PARTE CONVENUTA
pagina 2 di 4 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza non definitiva del 24 settembre 2025 è stato accertato e dichiarato il diritto dei ricorrenti, ciascuno per il periodo oggetto di causa, al pagamento delle differenze retributive con riferimento al numero dei giorni effettivamente fruiti in ciascun anno nel limite massimo di n. 24 giorni all'anno, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti al saldo.
La causa è quindi proseguita per la determinazione della misura dovuta a ciascun ricorrente a tale titolo, previo espletamento di CTU contabile che quantificava tale credito del ricorrente Parte_1
in € 13.540,66; del ricorrente in € 9.247,62; del ricorrente
[...] Parte_2 Pt_3
in € 16.741,49; del ricorrente in € 16.606,95; del ricorrente
[...] Parte_4 [...]
in € 8.931,43; della ricorrente in € 9.151,64; del ricorrente Pt_5 Parte_6
in € 15.723,28; del ricorrente in € 14.827,62 e della ricorrente Parte_7 Parte_8
in € 15.882,70 (v. elaborato peritale depositato). CP_1
Le risultanze della CTU appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità, non evidenziati da alcuna delle parti nei termini assegnati.
Non sussistendo motivi per discostarsi dalle conclusioni del CTU (v. anche verbale di udienza odierna), deve dunque concludersi per la condanna di parte resistente al pagamento in favore di ciascun ricorrente delle somme sopra ricordate.
Sull'importo in questione, poi, spettano altresì agli odierni attori ex art. 429 c.p.c. la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulle somme via via rivalutate, dalla maturazione del credito al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in favore dei ricorrenti secondo gli importi medi previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di lavoro di valore compreso tra €
52.001 ed € 260.000 tenuto conto dell'attività processuale in concreto svolta e ridotti ai sensi dell'art. 4, co. 1 dello stesso D.M. in ragione della non elevata complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto del giudizio e tenuto conto delle sostanziali analogie tra le posizioni dei ricorrenti;
come pure le spese di ctu, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice di primo grado, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: pagina 3 di 4 - condanna al pagamento in favore di della somma pari ad € Controparte_2 Parte_1
13.540,66 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione del credito al saldo;
di della somma pari ad € 9.247,62 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali Parte_2 dalla maturazione del credito al saldo;
di della somma pari ad € 16.741,49 oltre Parte_3 rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione del credito al saldo;
di Parte_4
della somma pari ad € 16.606,95 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla
[...] maturazione del credito al saldo;
di della somma pari ad € 8.931,43 oltre Parte_5 rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione del credito al saldo;
di Parte_6 della somma pari ad € 9.151,64 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla
[...] maturazione del credito al saldo;
di della somma pari ad € 15.723,28 oltre Parte_7 rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione del credito al saldo;
di Parte_8 della somma pari ad € 14.827,62 e di della somma pari ad € 15.882,70 oltre CP_1 rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione del credito al saldo;
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 9.500,00 oltre IVA e Controparte_2
CPA e 15% per spese generali, in favore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente le spese di c.t.u., liquidate in separato decreto, a carico di Controparte_2
LIVORNO, 3 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Sara Maffei
pagina 4 di 4