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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 19/03/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANCIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara D'Alfonso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 55-1/2024 P.U. promosso da:
(C.F. ) rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. CARLO PAONE
Oggetto: concordato minore
Letta la domanda di concordato minore presentata ai sensi degli articoli 74 e ss. CCII depositata da
(c.f. ) assistita Parte_1 C.F._1 dall'avv. CARLO PAONE in data 5 dicembre 2024 ed integrata a seguito C.F._2 richiesta chiarimenti in data 25 febbraio 2025; ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, posto che il ricorrente ha sede nel circondario del Tribunale di Lanciano e segnatamente in Paglieta come da visura camerale in atti;
rilevato che è stata allegata tutta la documentazione prescritta dall'art. 75 CCII;
letta la relazione del professionista nominato dall'OCC, , contenente le indicazioni e Persona_1
i giudizi di cui all'art. 76, comma 2 e 3, CCII nonché l'attestazione prevista dall'art. 75, comma 2,
CCII;
considerato che
appare dimostrato che il ricorrente ha assunto debiti in qualità professionale ai sensi dell'articolo 2 lettera d) CCI e che non supera le soglie di cui alla norma predetta;
osservato che va esclusa la sussistenza di condizioni soggettive ostative ai sensi dell'art. 77 CCI, non risultando mancanti i documenti di cui agli articoli 75 e 76 CCI, il ricorrente sia stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte e non essendovi elementi per affermare che lo stesso abbia commesso atto diretti a frodare le ragioni dei creditori;
rilevato che, con decreto del 19 marzo 2025, si sono disposti: a) la pubblicazione della proposta e del decreto medesimo (eliminati i dati sensibili), a cura del professionista nominato con funzioni di OCC, sul sito internet del Tribunale di Lanciano;
b) la comunicazione della proposta e del decreto, sempre a cura del professionista, a tutti i creditori, avvisando questi ultimi della facoltà di adesione entro 30 giorni dalla comunicazione, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata del professionista;
c) il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del consumatore nonché il divieto per il debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo giudice;
dato atto che, con nota depositata il 30 aprile 2025, il professionista ha documentato di aver provveduto agli adempimenti sopra indicati e ha relazionato sull'esito delle adesioni pervenute come segue:
rilevato che l'esposizione debitoria del ricorrente è pari ad € 198.329,29, di cui:
− 7.046,00 euro in prededuzione ex art 6 CCI per compenso OCC (100% soddisfazione)
− 40.595,75 euro in privilegio ipotecario (100% soddisfazione)
− 105.110,57 euro in privilegio diverso (ricomprendendo anche il compenso per advisor legale come già indicato nel decreto di ammissione ex artt 6 e 47 CCI pari ad euro 2.537,60 con
75% di soddisfazione e il residuo 10% di soddisfazione)
− 45.577,27 euro in chirografo (7,10% soddisfazione) considerato che il ricorrente ha offerto di soddisfare in un arco temporale di 8 anni mediante il pagamento della somma di euro 600,00 in favore dell'ipotecario BPB oltre ad € 200,00 mensili messe a disposizione dal fratello del ricorrente, somma cui si aggiungono Euro 80,00 messe a disposizione direttamente dal ricorrente. Al netto dei 600 euro mensili in favore del maggiore ipotecario, viene messa a disposizione la complessiva somma di € 26.880,00 così ripartita
− i crediti prededucibili nella misura del 100% (euro 7.046,00);
− i crediti privilegiati ipotecari nella misura del 100% ( euro 2.803,01);
− i creditori privilegiati 2751 bis n. 2 c.c. nella misura del 75% (euro 1.903,02)
− i creditori privilegiati ulteriori nella misura del 10% (euro 10.257,29)
− i crediti chirografari nella misura del 7,10% (euro 3.235,98) oltre interessi legali dalla apertura della procedura al soddisfo per i privilegiati.
1) il pagamento integrale del compenso dell'OCC, pari ad € 7.046,00 che, in ragione del disposto di cui all'art. 6 del CCII (a mente del quale sono prededucibili “i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall'organismo di composizione della crisi di impresa di cui al capo II del titolo II e dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento”) saranno corrisposti in n. 25 rate e ½ rate dell'importo di € 280,00 ciascuna;
2) pagamento del 100% dell'ipotecario dalla 25 esima rata fino alla 35 esima rata;
3) pagamento del 75% dei privilegiati mobiliari professionali dalla 35 esima rata alla 42 esima rata;
4) pagamento del 10% dei privilegiati diversi dalla 42 esima rata alla 79esima rata;
5) pagamento del 7.10% dei chirografari dalla 79 esima rata alla 91 esima rata
Visto l'articolo 74 comma 2 CCI il quale privilegia la prosecuzione della attività imprenditoriale o professionale che il ricorrente intende proseguire;
considerato che
la rata mensile prevista dal piano risulta compatibile con la capacità reddituale del debitore, dal che consegue una ragionevole prospettiva di adempimento delle obbligazioni previste nel piano stesso;
considerato, nondimeno, che appaiono condivisibili le considerazioni illustrate dal professionista e conclusioni raggiunte anche in ragione dell'apporto di finanza esterna di terzo familiare;
ritenuto, in conclusione, che il concordato minore presentato risulta giuridicamente ammissibile e fattibile e, pertanto, può essere omologato;
P.Q.M.
Visti gli artt. 74-80CCI;
OMOLOGA il concordato minore proposto da nato a Parte_1
DISPONE che parte debitrice compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
DISPONE che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del concordato proposto ai creditori, risolvendo eventuali difficoltà di esecuzione e sottoponendo le stesse al Giudice ove necessario per la risoluzione.
DISPONE che il professionista:
a) sottoponga al Giudice istanza di autorizzazione per lo svincolo di somme e pagamenti e per emissione di ordine di cancellazione delle iscrizioni relative a diritti di prelazione, della trascrizione di pignoramenti e sequestri, nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di apertura del concordato minore;
b) provveda all'accantonamento del proprio compenso, atteso che l'art. 81 comma 4 dispone che “il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenendo conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore”
c) riferisca per iscritto ogni sei mesi sullo stato di esecuzione del piano;
d) rendiconti eventuali spese sostenute per la procedura (che verranno rimborsate ad avvenuta esecuzione del piano);
e) terminata la esecuzione, presenti al Giudice relazione finale;
DISPONE che, entro quarantotto ore dalla comunicazione, il professionista curi la pubblicazione della presente sentenza sul sito internet di questo Tribunale e provveda a comunicarla ai creditori;
DISPONE la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, nei modi di legge, a cura del professionista;
DISPONE sino a che il decreto di omologazione diventa definitivo, il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del debitore nonché il divieto per il debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo Giudice (art 78 comma 5 CCI);
PONE le spese del procedimento a carico del soggetto proponente;
DICHIARA la chiusura della procedura;
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al ricorrente e all'OCC dott. ssa
Persona_1
Lanciano, lì 31/05/2025
Il Giudice
dott.ssa Chiara D'Alfonso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANCIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara D'Alfonso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 55-1/2024 P.U. promosso da:
(C.F. ) rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. CARLO PAONE
Oggetto: concordato minore
Letta la domanda di concordato minore presentata ai sensi degli articoli 74 e ss. CCII depositata da
(c.f. ) assistita Parte_1 C.F._1 dall'avv. CARLO PAONE in data 5 dicembre 2024 ed integrata a seguito C.F._2 richiesta chiarimenti in data 25 febbraio 2025; ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, posto che il ricorrente ha sede nel circondario del Tribunale di Lanciano e segnatamente in Paglieta come da visura camerale in atti;
rilevato che è stata allegata tutta la documentazione prescritta dall'art. 75 CCII;
letta la relazione del professionista nominato dall'OCC, , contenente le indicazioni e Persona_1
i giudizi di cui all'art. 76, comma 2 e 3, CCII nonché l'attestazione prevista dall'art. 75, comma 2,
CCII;
considerato che
appare dimostrato che il ricorrente ha assunto debiti in qualità professionale ai sensi dell'articolo 2 lettera d) CCI e che non supera le soglie di cui alla norma predetta;
osservato che va esclusa la sussistenza di condizioni soggettive ostative ai sensi dell'art. 77 CCI, non risultando mancanti i documenti di cui agli articoli 75 e 76 CCI, il ricorrente sia stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte e non essendovi elementi per affermare che lo stesso abbia commesso atto diretti a frodare le ragioni dei creditori;
rilevato che, con decreto del 19 marzo 2025, si sono disposti: a) la pubblicazione della proposta e del decreto medesimo (eliminati i dati sensibili), a cura del professionista nominato con funzioni di OCC, sul sito internet del Tribunale di Lanciano;
b) la comunicazione della proposta e del decreto, sempre a cura del professionista, a tutti i creditori, avvisando questi ultimi della facoltà di adesione entro 30 giorni dalla comunicazione, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata del professionista;
c) il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del consumatore nonché il divieto per il debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo giudice;
dato atto che, con nota depositata il 30 aprile 2025, il professionista ha documentato di aver provveduto agli adempimenti sopra indicati e ha relazionato sull'esito delle adesioni pervenute come segue:
rilevato che l'esposizione debitoria del ricorrente è pari ad € 198.329,29, di cui:
− 7.046,00 euro in prededuzione ex art 6 CCI per compenso OCC (100% soddisfazione)
− 40.595,75 euro in privilegio ipotecario (100% soddisfazione)
− 105.110,57 euro in privilegio diverso (ricomprendendo anche il compenso per advisor legale come già indicato nel decreto di ammissione ex artt 6 e 47 CCI pari ad euro 2.537,60 con
75% di soddisfazione e il residuo 10% di soddisfazione)
− 45.577,27 euro in chirografo (7,10% soddisfazione) considerato che il ricorrente ha offerto di soddisfare in un arco temporale di 8 anni mediante il pagamento della somma di euro 600,00 in favore dell'ipotecario BPB oltre ad € 200,00 mensili messe a disposizione dal fratello del ricorrente, somma cui si aggiungono Euro 80,00 messe a disposizione direttamente dal ricorrente. Al netto dei 600 euro mensili in favore del maggiore ipotecario, viene messa a disposizione la complessiva somma di € 26.880,00 così ripartita
− i crediti prededucibili nella misura del 100% (euro 7.046,00);
− i crediti privilegiati ipotecari nella misura del 100% ( euro 2.803,01);
− i creditori privilegiati 2751 bis n. 2 c.c. nella misura del 75% (euro 1.903,02)
− i creditori privilegiati ulteriori nella misura del 10% (euro 10.257,29)
− i crediti chirografari nella misura del 7,10% (euro 3.235,98) oltre interessi legali dalla apertura della procedura al soddisfo per i privilegiati.
1) il pagamento integrale del compenso dell'OCC, pari ad € 7.046,00 che, in ragione del disposto di cui all'art. 6 del CCII (a mente del quale sono prededucibili “i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall'organismo di composizione della crisi di impresa di cui al capo II del titolo II e dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento”) saranno corrisposti in n. 25 rate e ½ rate dell'importo di € 280,00 ciascuna;
2) pagamento del 100% dell'ipotecario dalla 25 esima rata fino alla 35 esima rata;
3) pagamento del 75% dei privilegiati mobiliari professionali dalla 35 esima rata alla 42 esima rata;
4) pagamento del 10% dei privilegiati diversi dalla 42 esima rata alla 79esima rata;
5) pagamento del 7.10% dei chirografari dalla 79 esima rata alla 91 esima rata
Visto l'articolo 74 comma 2 CCI il quale privilegia la prosecuzione della attività imprenditoriale o professionale che il ricorrente intende proseguire;
considerato che
la rata mensile prevista dal piano risulta compatibile con la capacità reddituale del debitore, dal che consegue una ragionevole prospettiva di adempimento delle obbligazioni previste nel piano stesso;
considerato, nondimeno, che appaiono condivisibili le considerazioni illustrate dal professionista e conclusioni raggiunte anche in ragione dell'apporto di finanza esterna di terzo familiare;
ritenuto, in conclusione, che il concordato minore presentato risulta giuridicamente ammissibile e fattibile e, pertanto, può essere omologato;
P.Q.M.
Visti gli artt. 74-80CCI;
OMOLOGA il concordato minore proposto da nato a Parte_1
DISPONE che parte debitrice compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
DISPONE che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del concordato proposto ai creditori, risolvendo eventuali difficoltà di esecuzione e sottoponendo le stesse al Giudice ove necessario per la risoluzione.
DISPONE che il professionista:
a) sottoponga al Giudice istanza di autorizzazione per lo svincolo di somme e pagamenti e per emissione di ordine di cancellazione delle iscrizioni relative a diritti di prelazione, della trascrizione di pignoramenti e sequestri, nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di apertura del concordato minore;
b) provveda all'accantonamento del proprio compenso, atteso che l'art. 81 comma 4 dispone che “il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenendo conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore”
c) riferisca per iscritto ogni sei mesi sullo stato di esecuzione del piano;
d) rendiconti eventuali spese sostenute per la procedura (che verranno rimborsate ad avvenuta esecuzione del piano);
e) terminata la esecuzione, presenti al Giudice relazione finale;
DISPONE che, entro quarantotto ore dalla comunicazione, il professionista curi la pubblicazione della presente sentenza sul sito internet di questo Tribunale e provveda a comunicarla ai creditori;
DISPONE la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, nei modi di legge, a cura del professionista;
DISPONE sino a che il decreto di omologazione diventa definitivo, il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del debitore nonché il divieto per il debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo Giudice (art 78 comma 5 CCI);
PONE le spese del procedimento a carico del soggetto proponente;
DICHIARA la chiusura della procedura;
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al ricorrente e all'OCC dott. ssa
Persona_1
Lanciano, lì 31/05/2025
Il Giudice
dott.ssa Chiara D'Alfonso