Trib. Milano, sentenza 13/01/2025, n. 246
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Sentenza 13 gennaio 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dal Giudice dott. Nicola Fascilla del Tribunale Ordinario di Milano, riguarda una controversia tra una società attrice e diverse società convenute in merito a modifiche contrattuali relative a strumenti finanziari. La parte attrice ha richiesto l'accertamento della nullità delle modifiche apportate ai documenti contrattuali, sostenendo che tali modifiche, approvate senza il consenso della categoria di noteholders subordinati, fossero contrarie agli accordi preesistenti e quindi prive di effetto. Le convenute, al contrario, hanno eccepito la carenza di legittimazione attiva della parte attrice, sostenendo che le modifiche fossero valide e vincolanti anche per quest'ultima.

Il Giudice ha respinto le domande della parte attrice, argomentando che le modifiche erano state approvate in conformità alle regole stabilite nelle "Rules of the Organisation of the Noteholders". In particolare, ha evidenziato che l'articolo 4 di tali regole stabilisce che le delibere approvate dagli obbligazionisti di classe A sono vincolanti anche per quelli di classe B, senza necessità di ulteriore consenso. Inoltre, il Giudice ha ritenuto che le modifiche non avessero inciso negativamente sui diritti della parte attrice, poiché i principi di pagamento originari erano rimasti invariati. Pertanto, ha condannato l'attrice al pagamento delle spese legali sostenute dalle convenute.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Milano, sentenza 13/01/2025, n. 246
    Giurisdizione : Trib. Milano
    Numero : 246
    Data del deposito : 13 gennaio 2025

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