Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VII, sentenza 21/01/2026, n. 473
CGT1
Sentenza 21 gennaio 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Intempestività del ricorso

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la cartella di pagamento non è stata impugnata nei termini previsti dalla legge, pertanto la pretesa tributaria si è consolidata. In particolare, non è stato impugnato il preavviso di fermo amministrativo.

  • Inammissibile
    Domanda subordinata di riduzione della somma

    Poiché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per intempestività, non si procede all'esame di merito delle domande subordinate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VII, sentenza 21/01/2026, n. 473
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo
    Numero : 473
    Data del deposito : 21 gennaio 2026

    Testo completo