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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VII, sentenza 21/01/2026, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 473/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 23/09/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 23/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1432/2025 depositato il 22/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Sicilia - Via Notarbartolo 17 90100 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 296202000062944768 BOLLO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2217/2025 depositato il
26/09/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 impugna Comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29680202500024547000 e cartella di pagamento n. 296202000062944768.
Conviene in giudizio:
Regione Siciliana – Assessorato Economia, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- costituita
Agenzia delle Entrate – OS -non costituita.
La parte ricorrente deduce vizi riferiti non all'atto impugnato ma esclusivamente alla crtella ivi richiamata.
Infatti a pag. 1 del ricorso si legge:
ATTI IMPUGNATI : 1) cartella n.296202000062944768, notificata il 28/01/2023, scaturente dal ruolo formato dalla Regione Sicilia a seguito dell'omesso pagamento del bollo auto per l'anno 2017, pari a €.380,25;
Nelle conclusioni del ricorso si legge:
- Annullare e rendere priva di ogni effetti giuridici la cartella di pagamento impugnata, dichiarando che nessun debito grava nei confronti dell'odierna ricorrente;
- In subordine, ridurre la somma pretesa con la cartella, decurtandola delle sanzioni e degli interessi. Con rifusione di spese ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si è costituita la Regione Siciliana che con proprie controdeduzioni rappresenta che:
1. E' infondata l'eccezione di prescrizione della cartella richiamata anche in considerazione dell' incontestabile richiamo nello specifico al nuovo relativo assetto legislativo-fiscale determinatosi nel contesto della verificatasi emergenza epidemiologica COVID 19 che ha apportato al riguardo sostanziali modifiche e alla norma regionale istitutiva della tassa automobilistica. Le intervenute misure in campo fiscale connesse all'emergenza epidemiologica covid 19 ed in particolare l'art.68 del D.L. 17-3-2020 n. 18 (cd. Decreto Cura
Italia) e s.m.i. hanno previsto la sospensione dei termini dell'attività di riscossione dal 08/03/2020 al
31/08/2021 e, con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'Agente della
OS durante il periodo di sospensione e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, la proroga di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio
2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate. Ciò posto ed in coerenza con l'orientamento espresso dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 25 del 20 agosto 2020, nel periodo intercorrente tra l'8 marzo 2020 e il 28 febbraio 2021 sono stati oggetto di sospensione i termini di pagamento e conseguentemente, le attività di recupero anche coattivo, relativamente tra l'altro a carichi derivanti anche da ruoli/cartelle, in scadenza nello stesso periodo o già scaduti in precedenza. In conclusione, la cartella di pagamento in argomento, anno 2017, notificata in data 28 gennaio 2023, per effetto del combinato disposto degli articoli 67 e 68 citati matura il termine prescrizionale il 26/03/2023, ne consegue che, al momento della notifica, nessuna decadenza o prescrizione poteva dirsi maturata.
2. Per quanto concerne l'omesso invio di atti presupposti, si riporta il seguente orientamento giurisprudenziale, secondo cui, in ogni caso, non rileva l'omessa notifica di atti presupposti ai fini della difesa del Contribuente. Per soddisfare esigenze di completezza difensiva, si precisa che, in ordine all'omessa notifica di atti prodromici alle cartelle di pagamento, anni 2017, 2018 e 2019 per l'annualità oggetto della cartelle, si ritiene doveroso e necessario precisare che, ai sensi della legge regionale n. 16 dell'11 agosto
2015 di istituzione in Sicilia della tassa automobilistica regionale dovuta dai residenti, il soggetto impositore, -
Regione Sicilia-è autorizzato a procedere direttamente all'iscrizione al ruolo dei relativi crediti tributari. Infatti, con l'art. 19 della legge regionale n.24/2016 è stato introdotto il comma 2-bis all'art. 2 della legge regionale n.16/2015, per cui ".....in caso di mancato ravvedimento la Regione provvede, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/73 sulla base delle notizie occorrenti per l'applicazione del tributo e per l'individuazione del proprietario del veicolo comunicate dal tenutario del Pubblico Registro
Automobilisticoall'archivio regionale della tassa automobilistica, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute che costituisce accertamento per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa automobilistica e l'irrogazione delle sanzioni e dei relativi accessori." Conseguentemente, l'Ente impositore non è onerato da alcun obbligo di allegazione di atti prodromici, attesa l'insussistenza degli stessi per le motivazioni giuridiche di cui sopra e alle quali ci si riporta integralmente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
La ricorrente ha omesso di impugnare nei termini la cartella di pagamento notificata il 28/01/2023, sicché la pretesa tributaria si è definitivamente consolidata. Poiché il ricorso è integralmente orientato all'impugnativa della cartella, esso è intempestivo.
Infatti neanche nelle conclusioni la parte ricorrente chiede l'annullamento del preavviso di fermo. Pertanto il ricorso è da ritenersi inammissibile in quanto il preavviso di fermo che ha prodotto e che fa riferimento alla cartela non risulta impugnato in alcuna parte del ricorso
Stante l'inammissibilità del ricorso, nessun esame di merito può avere luogo anche rispetto a quanto dedotot nel merito dalla Regione Siciliana
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese del giudizio che liquida in euro
200,00 e accessori di legge a favore di Regione Sicilia. Palermo,23.9.25 IL GIUDICE MONOCRATICO
Santo PO
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 23/09/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 23/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1432/2025 depositato il 22/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Sicilia - Via Notarbartolo 17 90100 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 296202000062944768 BOLLO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2217/2025 depositato il
26/09/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 impugna Comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29680202500024547000 e cartella di pagamento n. 296202000062944768.
Conviene in giudizio:
Regione Siciliana – Assessorato Economia, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- costituita
Agenzia delle Entrate – OS -non costituita.
La parte ricorrente deduce vizi riferiti non all'atto impugnato ma esclusivamente alla crtella ivi richiamata.
Infatti a pag. 1 del ricorso si legge:
ATTI IMPUGNATI : 1) cartella n.296202000062944768, notificata il 28/01/2023, scaturente dal ruolo formato dalla Regione Sicilia a seguito dell'omesso pagamento del bollo auto per l'anno 2017, pari a €.380,25;
Nelle conclusioni del ricorso si legge:
- Annullare e rendere priva di ogni effetti giuridici la cartella di pagamento impugnata, dichiarando che nessun debito grava nei confronti dell'odierna ricorrente;
- In subordine, ridurre la somma pretesa con la cartella, decurtandola delle sanzioni e degli interessi. Con rifusione di spese ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si è costituita la Regione Siciliana che con proprie controdeduzioni rappresenta che:
1. E' infondata l'eccezione di prescrizione della cartella richiamata anche in considerazione dell' incontestabile richiamo nello specifico al nuovo relativo assetto legislativo-fiscale determinatosi nel contesto della verificatasi emergenza epidemiologica COVID 19 che ha apportato al riguardo sostanziali modifiche e alla norma regionale istitutiva della tassa automobilistica. Le intervenute misure in campo fiscale connesse all'emergenza epidemiologica covid 19 ed in particolare l'art.68 del D.L. 17-3-2020 n. 18 (cd. Decreto Cura
Italia) e s.m.i. hanno previsto la sospensione dei termini dell'attività di riscossione dal 08/03/2020 al
31/08/2021 e, con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'Agente della
OS durante il periodo di sospensione e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, la proroga di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio
2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate. Ciò posto ed in coerenza con l'orientamento espresso dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 25 del 20 agosto 2020, nel periodo intercorrente tra l'8 marzo 2020 e il 28 febbraio 2021 sono stati oggetto di sospensione i termini di pagamento e conseguentemente, le attività di recupero anche coattivo, relativamente tra l'altro a carichi derivanti anche da ruoli/cartelle, in scadenza nello stesso periodo o già scaduti in precedenza. In conclusione, la cartella di pagamento in argomento, anno 2017, notificata in data 28 gennaio 2023, per effetto del combinato disposto degli articoli 67 e 68 citati matura il termine prescrizionale il 26/03/2023, ne consegue che, al momento della notifica, nessuna decadenza o prescrizione poteva dirsi maturata.
2. Per quanto concerne l'omesso invio di atti presupposti, si riporta il seguente orientamento giurisprudenziale, secondo cui, in ogni caso, non rileva l'omessa notifica di atti presupposti ai fini della difesa del Contribuente. Per soddisfare esigenze di completezza difensiva, si precisa che, in ordine all'omessa notifica di atti prodromici alle cartelle di pagamento, anni 2017, 2018 e 2019 per l'annualità oggetto della cartelle, si ritiene doveroso e necessario precisare che, ai sensi della legge regionale n. 16 dell'11 agosto
2015 di istituzione in Sicilia della tassa automobilistica regionale dovuta dai residenti, il soggetto impositore, -
Regione Sicilia-è autorizzato a procedere direttamente all'iscrizione al ruolo dei relativi crediti tributari. Infatti, con l'art. 19 della legge regionale n.24/2016 è stato introdotto il comma 2-bis all'art. 2 della legge regionale n.16/2015, per cui ".....in caso di mancato ravvedimento la Regione provvede, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/73 sulla base delle notizie occorrenti per l'applicazione del tributo e per l'individuazione del proprietario del veicolo comunicate dal tenutario del Pubblico Registro
Automobilisticoall'archivio regionale della tassa automobilistica, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute che costituisce accertamento per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa automobilistica e l'irrogazione delle sanzioni e dei relativi accessori." Conseguentemente, l'Ente impositore non è onerato da alcun obbligo di allegazione di atti prodromici, attesa l'insussistenza degli stessi per le motivazioni giuridiche di cui sopra e alle quali ci si riporta integralmente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
La ricorrente ha omesso di impugnare nei termini la cartella di pagamento notificata il 28/01/2023, sicché la pretesa tributaria si è definitivamente consolidata. Poiché il ricorso è integralmente orientato all'impugnativa della cartella, esso è intempestivo.
Infatti neanche nelle conclusioni la parte ricorrente chiede l'annullamento del preavviso di fermo. Pertanto il ricorso è da ritenersi inammissibile in quanto il preavviso di fermo che ha prodotto e che fa riferimento alla cartela non risulta impugnato in alcuna parte del ricorso
Stante l'inammissibilità del ricorso, nessun esame di merito può avere luogo anche rispetto a quanto dedotot nel merito dalla Regione Siciliana
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese del giudizio che liquida in euro
200,00 e accessori di legge a favore di Regione Sicilia. Palermo,23.9.25 IL GIUDICE MONOCRATICO
Santo PO