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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 31/05/2025, n. 670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 670 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3289/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- prima sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 3289/24 R.G. posta in decisione in data 30/05/2025 e promossa da
elettivamente domiciliato in Lissone presso lo studio dell'avv. Parte_1 stabilito IA UA di intesa con l'avv. Fabio Di Marziantonio del Foro di Roma, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE contro
elettivamente domiciliata in Busto Arsizio presso lo studio Controparte_1 dell'avv. Roberta Colombo, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
- La figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i Persona_1
genitori con collocamento prevalente presso la madre;
pagina 1 di 3 - la figlia starà con il padre due fine settimana al mese alternati con la madre dal venerdì sera prima di cena al lunedì mattina quando verrà riaccompagnata a scuola dal padre;
un giorno la settimana, da quando il padre rientrerà dal lavoro sino alla mattina dopo, nella settimana in cui il padre l'avrà con sé nel fine settimana, due giorni la settimana quando il padre non l'avrà con sé il fine settimana (dal mercoledì sera sino al venerdì mattina quando verrà riaccompagnata a scuola dal padre);
- per quanto riguarda le vacanze scolastiche estive la figlia trascorrerà quindici giorni anche non consecutivi con il padre, nel periodo che sarà concordato dai genitori entro il 30 aprile di ogni anno.
- per quanto concerne le vacanze natalizie, compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori, la figlia trascorrerà sette giorni con un genitore (dal 24/12 al 30/12) e sette giorni (dal
31/12 al 6/01) con l'altro, ad anni alterni e, nel periodo pasquale, metà dei giorni con la madre e metà con il padre, fermo restando che trascorrerà il giorno di Pasqua con il genitore con cui non avrà trascorso il giorno di Natale;
- i genitori si impegnano a favorire e a non ostacolare i rapporti della figlia con le loro famiglie d'origine affinché la bambina possa coltivare rapporti proficui con tutte le figure parentali;
- il signor corrisponderà alla signora entro il giorno 10 la Parte_1 Controparte_1
somma di Euro 200,00 mensile a titolo di contributo al mantenimento della figlia, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat da aumentarsi ad Euro 250,00 decorso un anno dall'omologa di separazione;
- per quanto riguarda le spese straordinarie relative alla figlia, le stesse saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno;
tali spese sono individuate e disciplinate dalle Linee
Guida del Tribunale di Milano, precisando che le spese dovranno essere preventivamente concordate e che il genitore, a fronte della richiesta scritta da parte dell'altro genitore, dovrà esprimere motivato dissenso circa la spesa da sostenere entro dieci giorni e che in mancanza di risposta il silenzio sarà equiparato al consenso della spesa;
- l'assegno unico verrà suddiviso tra i coniugi nella misura del 50%;
- ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento dando atto di essere economicamente autosufficienti e di non avere nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altra;
- i coniugi si scambiano sin da ora reciproco assenso per il rilascio e futuri rinnovi del passaporto e di ogni altro documento idoneo all'espatrio per sé e per la figlia;
- Le spese del presente giudizio sono compensate.”
pagina 2 di 3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda diretta alla pronuncia di scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti in Lima il
18/10/2019 è fondata e meritevole di accoglimento.
Le parti vivono separate dall'epoca dell'autorizzazione a vivere separate nel reciproco rispetto emessa in data 19/11/2024 nella fase separativa del presente giudizio, conclusasi con la sentenza n. 1406/2024, pubblicata il 27/11/2024 e passata in giudicato e da allora non si sono più riconciliate.
Deve confermarsi l'accordo raggiunto dalle parti già nella fase della separazione in quanto conforme all'interesse della prole e adeguato alla condizione reddituale dei contendenti.
A tale proposito, infatti, i Servizi Sociali hanno così relazionato:
Stante l'intervenuto accordo, sussistono gravi ed eccezionali motivi per compensarsi tra le parti le spese di lite.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via definitiva:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in Lima il 18/10/2019;
2) affida la minore ad entrambi i genitori con il suo collocamento Persona_2
prevalente presso la madre;
3) prende atto delle pattuizioni intervenute tra le parti secondo le conclusioni congiunte sopra riportate, che qui si intendono trascritte, recepite ed omologate;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Busto Arsizio competente di procedere all'annotazione della sentenza;
5) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 30/05/2025
Il Presidente estensore pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- prima sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 3289/24 R.G. posta in decisione in data 30/05/2025 e promossa da
elettivamente domiciliato in Lissone presso lo studio dell'avv. Parte_1 stabilito IA UA di intesa con l'avv. Fabio Di Marziantonio del Foro di Roma, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE contro
elettivamente domiciliata in Busto Arsizio presso lo studio Controparte_1 dell'avv. Roberta Colombo, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
- La figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i Persona_1
genitori con collocamento prevalente presso la madre;
pagina 1 di 3 - la figlia starà con il padre due fine settimana al mese alternati con la madre dal venerdì sera prima di cena al lunedì mattina quando verrà riaccompagnata a scuola dal padre;
un giorno la settimana, da quando il padre rientrerà dal lavoro sino alla mattina dopo, nella settimana in cui il padre l'avrà con sé nel fine settimana, due giorni la settimana quando il padre non l'avrà con sé il fine settimana (dal mercoledì sera sino al venerdì mattina quando verrà riaccompagnata a scuola dal padre);
- per quanto riguarda le vacanze scolastiche estive la figlia trascorrerà quindici giorni anche non consecutivi con il padre, nel periodo che sarà concordato dai genitori entro il 30 aprile di ogni anno.
- per quanto concerne le vacanze natalizie, compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori, la figlia trascorrerà sette giorni con un genitore (dal 24/12 al 30/12) e sette giorni (dal
31/12 al 6/01) con l'altro, ad anni alterni e, nel periodo pasquale, metà dei giorni con la madre e metà con il padre, fermo restando che trascorrerà il giorno di Pasqua con il genitore con cui non avrà trascorso il giorno di Natale;
- i genitori si impegnano a favorire e a non ostacolare i rapporti della figlia con le loro famiglie d'origine affinché la bambina possa coltivare rapporti proficui con tutte le figure parentali;
- il signor corrisponderà alla signora entro il giorno 10 la Parte_1 Controparte_1
somma di Euro 200,00 mensile a titolo di contributo al mantenimento della figlia, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat da aumentarsi ad Euro 250,00 decorso un anno dall'omologa di separazione;
- per quanto riguarda le spese straordinarie relative alla figlia, le stesse saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno;
tali spese sono individuate e disciplinate dalle Linee
Guida del Tribunale di Milano, precisando che le spese dovranno essere preventivamente concordate e che il genitore, a fronte della richiesta scritta da parte dell'altro genitore, dovrà esprimere motivato dissenso circa la spesa da sostenere entro dieci giorni e che in mancanza di risposta il silenzio sarà equiparato al consenso della spesa;
- l'assegno unico verrà suddiviso tra i coniugi nella misura del 50%;
- ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento dando atto di essere economicamente autosufficienti e di non avere nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altra;
- i coniugi si scambiano sin da ora reciproco assenso per il rilascio e futuri rinnovi del passaporto e di ogni altro documento idoneo all'espatrio per sé e per la figlia;
- Le spese del presente giudizio sono compensate.”
pagina 2 di 3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda diretta alla pronuncia di scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti in Lima il
18/10/2019 è fondata e meritevole di accoglimento.
Le parti vivono separate dall'epoca dell'autorizzazione a vivere separate nel reciproco rispetto emessa in data 19/11/2024 nella fase separativa del presente giudizio, conclusasi con la sentenza n. 1406/2024, pubblicata il 27/11/2024 e passata in giudicato e da allora non si sono più riconciliate.
Deve confermarsi l'accordo raggiunto dalle parti già nella fase della separazione in quanto conforme all'interesse della prole e adeguato alla condizione reddituale dei contendenti.
A tale proposito, infatti, i Servizi Sociali hanno così relazionato:
Stante l'intervenuto accordo, sussistono gravi ed eccezionali motivi per compensarsi tra le parti le spese di lite.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via definitiva:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in Lima il 18/10/2019;
2) affida la minore ad entrambi i genitori con il suo collocamento Persona_2
prevalente presso la madre;
3) prende atto delle pattuizioni intervenute tra le parti secondo le conclusioni congiunte sopra riportate, che qui si intendono trascritte, recepite ed omologate;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Busto Arsizio competente di procedere all'annotazione della sentenza;
5) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 30/05/2025
Il Presidente estensore pagina 3 di 3