Rigetto
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 12/06/2025, n. 5149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5149 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 05149/2025REG.PROV.COLL.
N. 04242/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4242 del 2022, proposto dalla signora OM D'TO, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabrizio Perla, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Sistina 121;
contro
Comune di Casandrino, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Reffo e Giuseppe Marrazzo, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
la signora AR NT, rappresentata e difesa dagli avvocati Luciana Verde e Valeria Verde, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Massimo Farsetti in Roma, via Tagliamento, n. 14;
nei confronti
NL NT, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Seconda, n. 1223/2022, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di AR NT e del Comune di Casandrino;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 4 giugno 2025 il Cons. Ugo De Carlo e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La signora OM D’TO ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe che ha respinto il suo ricorso volto all’annullamento del provvedimento del 31 maggio 2018 con cui l’amministrazione comunale di Casandrino annullava in via di autotutela la sanatoria previamente rilasciata ed ordinava la demolizione delle opere abusivamente realizzate.
2. In data 23 ottobre 1997 il Comune rilasciava all’appellante la concessione edilizia in sanatoria n. 108/1997 relativa all’appartamento di sua proprietà in Casandrino via Pasquale D’Antonio 39 che veniva annullata con il provvedimento impugnato.
3. La sentenza ha respinto il ricorso in primo luogo perché la richiesta di condono è stata presentata in riferimento alla sola modifica di destinazione d’uso del sottotetto, senza alcuna evidenziazione dei nuovi volumi realizzati in difformità dall’autorizzazione con conseguente falsa rappresentazione dello stato dei luoghi.
La relazione tecnica allegata all’istanza di condono, sull’avvenuta realizzazione nel sottotetto di un’unità residenziale in difformità del titolo edilizio rilasciato, non ha evidenziato in maniera specifica la concomitante variazione delle altezze rispetto a quanto autorizzato nel titolo, con conseguente creazione di volumi non esistenti nel progetto vagliato in sede di rilascio di concessione edilizia.
Non ha ritenuto sussistenze irregolarità nella tempistica del provvedimento in autotutela né un difetto di motivazione.
Ha ritenuto ininfluente il riferimento contenuto nel provvedimento al disposto dell’art. 36 T.U. edilizia e alla normativa edilizia applicabile al tempo della realizzazione dell’abuso. All’Amministrazione è stata preclusa la valutazione relativa alla condonabilità dell’intervento, stante la mancanza di un’istanza di condono per i volumi illegittimamente realizzati.
La rappresentazione ingannevole realizzata dall’appellante circa i presupposti di fatto per il condono esclude l’esistenza di un affidamento da tutelare.
4. L’appello è affidato ad un solo articolato motivo che si duole del mancato accoglimento della censura relativa alla violazione dell’art. 21 nonies l. 241/1990, nonché della violazione del principio di autotutela amministrativa e dell’obbligo di un’esaustiva motivazione ex art. 3 L. 241/1990.
Viene contestato che l’appellante abbia rilasciato una falsa dichiarazione che avrebbe consentito di esercitare l’autotutela anche dopo la scadenza del termine dei 18 mesi dall’emanazione dell’atto da annullare. Si sarebbe verificato solo un mero errore materiale nell’indicare la tipologia di abuso realizzata.
Inoltre nel provvedimento manca la motivazione sulle ragioni di interesse pubblico e sul bilanciamento degli interessi dei destinatari e dei controinteressati sottesi all’annullamento in autotutela.
5. Il Comune di Casandrino e la signora AR NT si sono costituiti in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello.
6. L’appello non è fondato.
Il sottotetto oggetto dell’istanza di sanatoria poi annullata in autotutela ebbe un’originaria concessione in data 29 agosto 1981 su richiesta della dante causa dell’appellante che fu sottoposta alla condizione del pagamento degli oneri di urbanizzazione del non superamento dell’altezza di mt. 1,50.
La realizzazione presentò delle difformità che si è cercato di legalizzare con la domanda di condono in data 30 aprile 1986 che esitò nella concessione in sanatoria del 23 ottobre 1997.
A seguito di una serie di sopralluoghi veniva ingiunto all’appellante di demolire le opere abusive accertate fino a giungere al provvedimento impugnato.
L’annullamento in autotutela è ampiamente motivato e dà atto in modo inequivocabile che la richiesta di condono per mutamento di destinazione d'uso non rappresentava in modo fedele la reale situazione esistente poiché vi era stato anche un aumento di volumetria non segnalato e che aveva fuorviato l’Amministrazione nel concedere la concessione in sanatoria.
Una siffatta situazione consentiva di superare il termine di legge entro cui è possibile procedere in autotutela anche considerando che la disciplina urbanistica dell’epoca consentiva interventi volti esclusivamente al consolidamento o al restauro.
Affrontando la censura relativa alla mancata indicazione dell’interesse pubblico alla rimozione del provvedimento illegittimo ed al mancato bilanciamento con l’interesse dei destinatari e dei controinteressati, è sufficiente fa riferimento a parte del principio di diritto contenuto nella sentenza 8/2017 dell’Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato: “ la non veritiera prospettazione da parte del privato delle circostanze in fatto e in diritto poste a fondamento dell’atto illegittimo a lui favorevole non consente di configurare in capo a lui una posizione di affidamento legittimo, con la conseguenza per cui l’onere motivazionale gravante sull’amministrazione potrà dirsi soddisfatto attraverso il documentato richiamo alla non veritiera prospettazione di parte ”.
7. La spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Settima, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante a rifondere al Comune di Casandrino ed alla signora AR NT le spese del presente grado di giudizio che liquida per ciascuna delle controparti in € 4.000 (quattromila) oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Carmelina Addesso, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore
Ofelia Fratamico, Consigliere
Francesca Picardi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ugo De Carlo | Marco Lipari |
IL SEGRETARIO