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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 16/09/2025, n. 2481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2481 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3467/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Francesco Distefano Presidente dr. Maria Teresa Brena Consigliere dr. Roberta Nunnari Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3467/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), e IN Parte_1 P.IVA_1 Parte_1 QUALITA' DI SOCIO ACCOMANDATARIO (C.F. ), elettivamente C.F._1 domiciliati in VIA GIULINI N. 12 COMO presso lo studio dell'avv. TRIONI MICHELE CH. , che li rappresenta e difende come da delega in atti, Pt_2
APPELLANTE CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giancarlo CP_1 P.IVA_2 Ferrara con studio in Como - Piazza Volta, 33 - che la rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATA sulle seguenti conclusioni.
Per e Parte_1 Parte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano adita, contrariis rejectis, per tutti i motivi, ragioni ed argomentazioni, di fatto e di diritto, analiticamente esposti nell'atto di citazione in appello e negli scritti difensivi di primo grado, previe le declaratorie di Legge e del caso, in totale riforma della sentenza n. 514/24 emessa dal Tribunale Civile di Como in data
2.05.24, Giudice Dott.ssa Paduano, pubblicata il 7.05.24, nel procedimento n. 3923/2020 R.G., non notificata, così pronunciare: NEL MERITO: In totale riforma della sentenza n. 514/24 emessa dal Tribunale Civile di Como in data 2.05.24, Giudice Dott.ssa Paduano, pubblicata il 7.05.24, nel procedimento n. 3923/2020 R.G., non notificata, accogliere i motivi d'impugnazione spiegati in narrativa dell'atto di citazione in appello sub I), II), III), IV), V) con ogni consequenziale pronuncia e, per l'effetto, accertare e dichiarare infondata in fatto e/o in diritto la pretesa creditoria di e, CP_1 conseguentemente, revocare e, comunque, dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o erroneità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto n. 1430/2020 - R.G. 2870/2020 emesso dal Tribunale di Como, Giudice dott. Agostino Abate, in data
3.09.2020, con obbligo di restituzione di quanto versato in esecuzione della sentenza di primo grado;
come da domanda svolta in via riconvenzionale in primo grado, accertare e dichiarare il grave inadempimento di a carico di CP_1 pagina 1 di 8 per tutti i motivi dedotti agli atti in narrativa e accertare e dichiarare che nulla è dovuto da a Parte_1 Parte_1 per qualsiasi titolo e/o causa;
per l'effetto condannare la al risarcimento del danno patito e patiendo CP_1 CP_1 da nella misura pari ad euro 199.152=, di cui euro 49.152= per danno emergente ed euro 150.000= per lucro Parte_1 cessante e/o nella maggiore o minore somma che dovesse essere riconosciuta e/o ritenuta di giustizia o che verrà liquidata in via equitativa ex art. 1226 c.c., oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo. IN VIA ISTRUTTORIA: Si insiste per l'ammissione delle prove richieste da parte appellante/opponente – prove testimoniali e CTU - nei propri scritti difensivi e non ammesse e/o non assunte nel giudizio di primo grado, nello specifico nelle memorie ex art. 183 VI co. c.p.c. n. 2 e n. 3 depositate rispettivamente il 28.04.2021 e 18.05.2021, alle quali ci si riporta integralmente e che qui si intendono ritrascritte.
-Ci si oppone all'ammissione delle prove avversarie per i motivi già dedotti negli scritti di parte convenuta opposta nel giudizio di primo grado.
-Con ogni più ampia riserva nel merito e in diritto. IN OGNI CASO: Condannare al pagamento delle spese, competenze e onorari anche di questo grado di CP_1 giudizio, gravati di IVA, CPA e spese generali come per legge. Si dichiara sin da ora di non accettare il contraddittorio su eventuali domande e/o eccezioni nuove e/o modificate da parte del CP_1
Per CP_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano adita, contrariis reiectis così giudicare: NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: Rigettare i motivi d'appello proposti da e da Parte_1 quale socio accomandatario qui contestati e ritenuti infondati come esposto in atti. Parte_1 IN OGNI CASO: Spese legali rifuse oltre spese generali 15%, Cpa e Iva. IN VIA ISTRUTTORIA: Nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte dovesse decidere di rimettere in istruttoria la causa, si richiamano tutti i precedenti scritti difensivi e si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie op-ponendosi a quelle di parte attrice opponente, così come meglio articolato e dettagliato nelle memorie istruttorie ex art. 183 VI comma n. 2 e 3 c.p.c. nonché nella nota d'udienza 25/05/2021. Senza alcuna inversione dell'onere probatorio, si chiede l'ammissione della prova per testi e interroga-torio formale…omissis
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
(d'ora in avanti conveniva in giudizio ( in avanti Parte_1 _1 Controparte_1
) proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 1430/2020 emesso dal Tribunale di Como1, CP_1 su ricorso di quest'ultima che aveva rappresentato in sede di ricorso monitorio che i pagamenti dovuti, per l'importo portato da fatture per lavorazioni eseguite su tessuti consegnati dalla prima, nonché note Co di credito, di € 39.214,81, oltre interessi moratori ex d.lgs n. 231/2002, concordati mediante ri. erano tornati insoluti. Eccepiva vizi e difetti chiedendo altresì, in via riconvenzionale, il risarcimento del danno. 1 Specificatamente il ricorso per ingiunzione di pagamento aveva ad oggetto il mancato pagamento delle seguenti fatture:
- N. 269 del 17/12/2019 (cfr doc 2 fascicolo monitorio)
- N. 500377 del 20/12/2019 (cfr doc. 3 fascicolo monitorio)
- N. 282 del 31/12/2019 (cfr doc. 4 fascicolo monitorio)
- N. 500069 del 31/03/2020 (cfr doc. 5 fascicolo monitorio) relative:
1) agli ordini di lavorazioni di del 28/11/19 e 03/12/19 (cfr. doc. 2 fascicolo moni-torio e docc. 12-13-14 _1 fascicolo opposizione);
2) alle lavorazioni consegnate a il 16/12/19 (cfr. doc. 3 fascicolo monitorio e docc. 15-16-17-18-19-20-21 _1 fascicolo opposizione);
3) all'ordine di lavorazioni di del 12/12/19 (cfr. doc. 4 fascicolo monitorio e docc. 22- 23 fascicolo _1 opposizione);
4) alle lavorazioni consegnate a il 05/03/20 (cfr. doc. 5 fascicolo monitorio e docc. 24-25 fascicolo _1 opposizione).
pagina 2 di 8 si costituiva eccependo il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo nei confronti del socio CP_1 accomandatario, nonché che le fatture azionate avevano ad oggetto lavorazioni che non erano state contestate ed erano già state pagate.
Il Tribunale di Como, con sentenza n.514/ 2024,ritenuta infondata l'eccezione inerente il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo nei confronti del socio accomandatario, nel merito ha rigettato l'opposizione, nonché la domanda di risarcimento per mancanza di prova, condannando l'opponente alle spese di lite in favore dell'opposta.
Avverso tale sentenza ha proposto appello domandando la riforma della sentenza impugnata e _1 la revoca del decreto ingiuntivo opposto, nonché il risarcimento del danno nella misura di euro 199,152,00 a titolo di danno emergente e lucro cessante, deducendo: I) carenza /insufficienza di motivazione: la sentenza sarebbe stata resa in termini assertivi, in termini tali da non essere idonea ad assolvere alla usa funzione in quanto priva delle indicazioni delle ragioni poste a fondamento della decisione;
II) omessa motivazione relativamente all'eccezione di compensazione: ha eccepito di avere _1 maturato un credito di valore maggiore avanzando domanda riconvenzionale, così legittimamente ampiando il thema decidendum oggetto del procedimento monitorio;
il giudice si sarebbe limitato a stabilire che l'ingiunzione è stata adottata legittimamente senza accertare la sussistenza dei presupposti per fare luogo alla compensazione del credito vantato da con quello vantato CP_1 da a titolo di risarcimento del danno;
_1 III) omessa motivazione relativamente alle istanze istruttorie: il giudice, pur avendo omesso, senza dare motivazione sul punto, di dare lugo a ctu, ha affermato che le diverse tonalità di tessuto dipendessero dalle lavorazioni in preparazione che il tessuto aveva subito anche da soggetti diversi da;
CP_1 IV) errata interpretazione dei fatti;
omessa motivazione relativamente alle prove documentali: dall'esame dei documenti in atti il giudice avrebbe potuto accertare che si era proceduto alla stampa dei tessuti senza rispettarne la divisione, ma mischiando i lotti, V) e che è stato stampato senza il taglio delle cimose comportando una non omogeneità del deposito dell'inchiostro sulla superficie del tessuto, circostanza confermata dai controlli di qualità; VI) omessa valutazione di un fatto decisivo: non sarebbe stato debitamente considerato il documento attestante la circostanza che ha provveduto a rimborsare il costo delle operazioni di CP_1 _1 placcaggio con causale “bonifico per lav. non conforme”.
si è costituita nell'istaurato giudizio di appello e, contraddette le avverse pretese, ha chiesto il CP_1 rigetto dell'appello, deducendone l'infondatezza sia in fatto che in diritto.
All'udienza del 27.3.2025 il consigliere istruttore, su istanza delle parti, ha fissato udienza in data 12 giugno 2025 per la rimessione della causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 352 c.p.c. Disposta la trattazione cartolare della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per tale udienza, dato atto del rituale deposito delle note scritte, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione. La causa è stata poi discussa e decisa nella camera di consiglio del 18 giugno 2025.
*****
L'appello è infondato e come tale deve essere integralmente rigettato.
pagina 3 di 8 Quanto alla censura di cui al superiore punto I), la sentenza impugnata, per quanto succinta, ha rigettato l'opposizione argomentando: a) da un lato, che l'ingiunzione di pagamento aveva ad oggetto lavorazioni (e quindi fatture) diverse rispetto alla lavorazioni per cui erano stati lamentati, solo in sede di opposizione, vizi e difetti di lavorazione, tra l'altro lavorazioni che erano state pagate da b) _1 dall'altro che il mancato pagamento delle fatture oggetto di procedimento monitorio era da fare risalire alla crisi finanziaria di c) che non era stata fornita la prova del danno oggetto delle _1 contestazioni in quanto era stata effettuata una unica lavorazione di stampa su diverse tonalità di tessuto preparato da altri soggetti.
Dalla lettura della sentenza risulta pertanto contraddetto che il giudice di primo grado non si sia fatto carico di pronunciarsi sulla domanda riconvenzionale inerente la sussistenza del credito- da accertarsi- eccepito in compensazione, come oggetto di censura di cui al superiore punto II), avendo invece affermato espressamente che non avesse assolto all'onere probatorio su essa incombente. _1
L'appello si incentra poi sulla contestazione inerente il mancato accertamento e valutazione dei fatti idonei al riconoscimento del diritto al risarcimento del danno (III, IV, V motivo di appello) che fonderebbero il credito da porre in compensazione con le poste di credito oggetto del _1 procedimento monitorio, poste di credito che, quindi, non sono state contestate se non nella misura in cui è stata invocata tale compensazione con l'accertando controcredito.
Occorre premettere, a monte, che l'opposizione non ha investito le lavorazioni di tessuto di cui alle fatture oggetto del procedimento monitorio, avendo l'opponente dedotto, piuttosto, di vantare un credito maggiore di quello portato dal decreto ingiuntivo in ragione del risarcimento del danno asseritamente spettante per i vizi sulle lavorazioni di cui alla fattura n. 500010 del 31/01/ 2020 dell'importo di 59.921,40. Infatti, conformemente a quanto rilevato dall'appellata,2 con la mail del 21.1.2020, con cui secondo la prospettazione dell'appellante sarebbe stata avanzata contestazione, comunicava a il _1 CP_1 fermo totale della partita di mt 21.500 per “problemi venutisi a creare” e che “in attesa di avere la possibilità di mettere in lavoro qualche modello che non ci crei ulteriori problemi e stabilire le vere cause, apparentemente di stampa” la scadenza dei pagamenti avrebbe dovuto essere dilazionata (doc. 7 fasc.I grado . Tale mail, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante, non contiene alcuna _1 contestazione rivolta a ( men che meno che “ contestava a che su tutto il CP_1 _1 CP_1 tessuto stampato, i colori di stampa non erano conformi alla pezza tipo (il motivo centrale risultava più arancionato e il fondo beige più rosato)” v.p. 8 comparsa conclusionale appellante) ma rimanda pagina 4 di 8 piuttosto a “problemi venutisi a creare” ed alla necessità di verificarne le cause, il tutto nella prospettiva del rapporto divenuto critico con il cliente, non già nell'ottica di una chiara enunciazione di un vizio e di una riconducibilità all'operato di . CP_1 Solo con la mail datata 11.3.2020 nel rimproverare a di non avere rispettato la _1 CP_1 suddivisione dei tre lotti, ha fatto espresso riferimento alla “ colpa a voi imputabile per tutta una serie di problemi scaturiti e di cui ancora oggi con il mio cliente stiamo cercando una soluzione“, mail prontamente riscontrata da in pari data, con cui l'appellata affermava di avere proceduto ad CP_1 una stampa unica “con un file unico”, e che non potesse farsi carico di gestire “differenze CP_1 coloristiche tra pezza e pezza e all'interno dello stesso lotto di tessuto” (doc. 7 fasc. I grado . _1
In relazione ai vizi che avrebbero attinto la partita di merce portata dalla citata fattura, non è stato contestato che abbia proceduto ad un'unica lavorazione di stampa e che il tessuto è stato CP_1 preparato da soggetti terzi. La documentazione offerta a supporto della prova dei presunti vizi, e richiamata in sede di appello ( p.18 e ss.), non contraddice tale assunto, e, anzi sconfessa la prospettazione di non _1 consentendo di ritenere assolto l'onere gravante su quest'ultima, anche avuto riguardo a quanto meglio precisato in seguito in merito al mancato ingresso dell'attività istruttoria richiesta. D'altra parte la stessa appellante sembra essere consapevole dell'assenza di elementi di prova in ordine alla responsabilità di laddove afferma “il giudice di prime cure attraverso molteplici indizi CP_1 avrebbe potuto formarsi un convincimento o quantomeno approfondire il tema della responsabilità di
nella causazione del danno”. CP_1
Si sono richiamate sopra le interlocuzioni intercorse tra le parti nel gennaio – marzo 2020 che hanno avuto ad oggetto l'emersione della problematica inerente la differenza di colore riscontrata sul tessuto oggetto di stampa da parte di .
CP_1 In primo luogo non è provato che l'ordine di lavorazione impartito da a prevedesse che _1 CP_1 i tre lotti in cui è stato suddiviso il tessuto consegnato a dovessero essere tenuti distinti con tre
CP_1 distinte lavorazioni di stampa in quanto l'ordine di lavorazione del 20/12/2019 non ne fa alcuna menzione ( “disposizioni stampa e finissaggio art. betulla raso 100% viscosa. MT 21.500 Disegno toile_e_jo var. c Come prova consegnataci il 20/12 Mano al campione in vs/mani …” doc. 4 fasc.I grado ) .
CP_1 Anche ammesso che i controlli di qualità effettuati abbiano evidenziato una non conformità del colore (docc. 8,9 fac.I grado Daima ) tale circostanza, come ribadito da , nulla dice sulla
CP_1 riconducibilità della “differenza di shade” alla lavorazione di stampa operata dall'appellata.
La circostanza non contraddetta che abbia provveduto alla stampa del tessuto con un unico CP_1 file (mail del 4.2.2020 e 11.3.2020 docc. 30,31 fasc.I grado ) comporta che un eventuale vizio CP_1 di stampa avrebbe dovuto risultare su tutto il tessuto ed in modo uniforme, essendo invece pacifico che le difformità riscontrate siano state tali da suggerire la suddivisione del tessuto in varie partite ( doc.28 fasc.I grado ). CP_1
Tale conclusione logica è stata supportata da con la produzione di una relazione di parte, CP_1 successiva a quella prodotta con l'atto di opposizione da parte di sulla quale l'appellante ha _1 preso posizione richiamando i controlli qualità effettuati dalla e dalla SGT che avrebbero CP_3 avuto come esito l'accertamento che “i vizi e i difetti erano riconducibili esclusivamente alle operazioni di stampa, ritenuto che dai predetti controlli non è emerso alcun rilievo in merito alla qualità del tessuto” ( memoria del 26.3.2021). Tuttavia i documenti richiamati dall'appellante ( _1 docc.8,9 fasc.I grado non sono interpretabili nel senso indicato dall'appellante in quanto, _1 pagina 5 di 8 anche ammesso che tali report in lingua straniera facciano riferimento a diversità di colore, in alcun modo individuano nella operazione di stampa effettuata da la causale della non CP_1 conformità.D'altra parte la cliente aveva la necessità di segnalare la non conformità rispetto all'ordinativo, non rientrando nella finalità delle verifiche svolte dal committente appurare in positivo che la difformità dipendesse dal tessuto. Nessun rilievo può quindi avere che non sarebbero sorte difformità in relazione ad un diverso ordine
“con lo stesso tessuto ma con disegno diverso” assegnato ad altra società. Il fatto poi che nel marzo 2020 abbia deciso di sottoporre il tessuto al “placcaggio” presso la _1 stamperia ( docc.11,12 fasc.I grado al fine di consentire la presa in consegna da CP_4 _1 parte del cliente, conferma solo la sussistenza della difformità riscontrata e la necessità di rimediare a tale evenienza. Atteso che il “placcaggio” è stato oggetto di una esclusiva iniziativa di senza _1 alcun preventivo accordo con , non può ricondursi tale circostanza ad una ammissione della CP_1 propria responsabilità da parte di . CP_1 Co Anzi con mail del 30.4.2020 nel dare atto “con dispiacere” del mancato pagamento di ri. _1 rappresentava che tale evenienza, verificatasi “non certo con intenzione” era dipesa dal “verificarsi di insoluti da parte dei clienti” e chiedeva “collaborazione” per la dilazione del pagamento e la Co riemissione di ri. ( doc.3 fasc.I gradoTintseta). La nota di credito n. 500114 del 17/06/2020, emessa da , con dizione “bonifico per lavoro non CP_1 conforme” è da ricondurre, quindi, come esplicitato con la nota del 7.7.2020, ad un “puro atto commerciale” (doc.6 fasc. I grado ), giustificato dalle pregresse relazioni, ciò in CP_1 considerazione del fatto, altresì, che non è contestato che a giugno 2020 era debitrice nei _1 confronti della di oltre 110.000,00 euro e aveva reso noto il ridimensionamento degli CP_1 ordinativi ricevuti ( doc.13 fasc.I grado . L'impossibilità di assegnare a tale nota di credito una _1 valenza confessoria, come vorrebbe l'appellante, trova avallo nel fatto che essa è stata preceduta dal bonifico di euro 48.704,11 eseguito da in favore di in data 16.6.2020. _1 CP_1 Con la mail del 6.7.2020, sempre facendo valere le difficoltà con la cliente che avanzava richieste di
“sconti richiesti e dilazioni molto sostenute…non sappiamo la fine di tutto questo e quando” ( doc. 17 fasc.I grado ha poi chiesto la “revisione del bonifico” , dichiarava di _1 _1 _1 sospendere i pagamenti in scadenza (ammontanti ad un imponibile di 33.643 oltre iva avendo già bonificato l'importo di 20.000 euro ) fino alla definizione della “questione”, il tutto precisando “non vogliamo che venga presa come scusa perché comunque ci conoscete da anni”. Da quanto sopra esposto risulta quindi che la nota di credito non abbia la valenza dirimente che _1 assegna, inserendosi nel contesto di uno sforzo collaborativo, anche sollecitato.
Infine la ricognizione del materiale documentale consente di ricondurre, come correttamente ha fatto il giudice di prime cure, i mancati pagamenti- nonchè la nota di credito invocata dall'appellante come elemento decisivo a suo favore- nel quadro delle difficoltà avute da con la cliente per le _1 problematiche connesse alla colorazione del tessuto consegnato, in ogni caso nell'assenza di un aggancio probatorio che consenta di ancorare tale problematica all' attività di stampa di . CP_1
In tal senso nessuna censura può essere mossa al mancato accesso all' attività istruttoria, in quanto la c.t.u. richiesta avrebbe avuto valenza esplorativa, non essendo mancato, per di più, un apporto di natura tecnica di parte proveniente dai consulenti di parte le cui relazioni sono state depositate in atti ( doc. 18 fasc.I grado relazione doc. 17 fasc.I grado relazione ). _1 CP_5 CP_1 Persona_1 Deve infine darsi atto che, pur richiedendo supplemento istruttorio articolato in prove costituende, parte appellante, da un lato, contraddittoriamente, ha assunto la tesi della decisività delle prove documentali asseritamente non esaminate, esaustivamente, dall'altra non ha evidenziato in che termini pagina 6 di 8 la mancata ammissione delle prove richieste (che vertono su circostanze in parte documentali, in parte non contestate, in parte irrilevanti al fine del decidere o aventi valenza valutativa ) abbia pregiudicato la possibilità di assolvere l'onere probatorio su di essa gravante.
Il rigetto dell'appello comporta che le spese del grado vanno poste integralmente a carico dell'appellante in quanto soccombente, ed a favore dell'appellata, e vanno liquidate ex D.M. 147/2022, tenuto conto dell'attività difensiva svolta, della difficoltà delle questioni trattate e del valore della causa, facendo riferimento agli importi medi previsti per le cause comprese nello scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00. Segue, inoltre, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, ex art. 13 comma 1 quater DPR 30 maggio 2002 n. 115 così come modificato, trattandosi di controversie promossa dopo l'entrata in vigore (il 31.01.2013) della modifica introdotta con l'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nonché da nella sua qualità di socio accomandatario, Parte_1 Parte_1 avverso la sentenza n. 514/ 2024 del Tribunale di Como così dispone:
- rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
- condanna parte appellante alla rifusione delle spese processuali del grado in favore di CP_6
si liquidano in complessivi € 9.991,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali al
[...] 15%;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13 DPR 115/2002.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 18 giugno 2025
Il Consigliere relatore Roberta Nunnari
Il Presidente Francesco Distefano
pagina 7 di 8 pagina 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Si richiama per comodità un passaggio della comparsa di costituzione in appello di . “il tessuto delle lavorazioni di CP_1 cui alle fatture del procedimento monitorio non era e non poteva essere quello delle lavorazioni di cui all'ordine 16253/OR ddt 15851 del 17/12/2019 (lavorazioni poi contabilizzate da parte della con la fattura n. 500010 del 31/01/2020) CP_1 oggetto dell'opposizione da parte di Nemmeno poteva essere oggetto della fattura n. 269 del 17/12/2019 emessa da _1
, posto che il tessuto lavorato da quest'ultima veniva consegnato a il 04/12/2019 - cfr. doc. docc. 2-12 (la CP_1 _1 mera fattura per detta lavorazione veniva emessa il 17/12/2019), mentre il tessuto oggetto di lavora-zione contestata con l'opposizione (ordine 16253/OR ddt 15851 del 17/12/2019) veniva consegnato da (o meglio da Lariotex) a _1 CP_1 il 17/12/2019, ovvero in data successiva rispetto alle lavora-zioni oggetto della fattura n 269/2019. Le fatture CP_1
n. 269/2019 e n. 50010/2020 avevano ad oggetto (la prima solo in parte) lo stesso articolo betulla raso viscosa 100 CP_1 ma non il medesimo tessuto. Nessuna contestazione è quindi stata sollevata da controparte in merito alle lavorazioni oggetto delle fatture di cui al procedimento monitorio in quanto l'oggetto dell'opposizione riguardava solo e sol-tanto le lavorazioni della fattura n. 500010/2020, che -si ripete- non solo non era oggetto del procedimento monitorio ma CP_1 era stata già pure pagata da ” _1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Francesco Distefano Presidente dr. Maria Teresa Brena Consigliere dr. Roberta Nunnari Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3467/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), e IN Parte_1 P.IVA_1 Parte_1 QUALITA' DI SOCIO ACCOMANDATARIO (C.F. ), elettivamente C.F._1 domiciliati in VIA GIULINI N. 12 COMO presso lo studio dell'avv. TRIONI MICHELE CH. , che li rappresenta e difende come da delega in atti, Pt_2
APPELLANTE CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giancarlo CP_1 P.IVA_2 Ferrara con studio in Como - Piazza Volta, 33 - che la rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATA sulle seguenti conclusioni.
Per e Parte_1 Parte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano adita, contrariis rejectis, per tutti i motivi, ragioni ed argomentazioni, di fatto e di diritto, analiticamente esposti nell'atto di citazione in appello e negli scritti difensivi di primo grado, previe le declaratorie di Legge e del caso, in totale riforma della sentenza n. 514/24 emessa dal Tribunale Civile di Como in data
2.05.24, Giudice Dott.ssa Paduano, pubblicata il 7.05.24, nel procedimento n. 3923/2020 R.G., non notificata, così pronunciare: NEL MERITO: In totale riforma della sentenza n. 514/24 emessa dal Tribunale Civile di Como in data 2.05.24, Giudice Dott.ssa Paduano, pubblicata il 7.05.24, nel procedimento n. 3923/2020 R.G., non notificata, accogliere i motivi d'impugnazione spiegati in narrativa dell'atto di citazione in appello sub I), II), III), IV), V) con ogni consequenziale pronuncia e, per l'effetto, accertare e dichiarare infondata in fatto e/o in diritto la pretesa creditoria di e, CP_1 conseguentemente, revocare e, comunque, dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o erroneità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto n. 1430/2020 - R.G. 2870/2020 emesso dal Tribunale di Como, Giudice dott. Agostino Abate, in data
3.09.2020, con obbligo di restituzione di quanto versato in esecuzione della sentenza di primo grado;
come da domanda svolta in via riconvenzionale in primo grado, accertare e dichiarare il grave inadempimento di a carico di CP_1 pagina 1 di 8 per tutti i motivi dedotti agli atti in narrativa e accertare e dichiarare che nulla è dovuto da a Parte_1 Parte_1 per qualsiasi titolo e/o causa;
per l'effetto condannare la al risarcimento del danno patito e patiendo CP_1 CP_1 da nella misura pari ad euro 199.152=, di cui euro 49.152= per danno emergente ed euro 150.000= per lucro Parte_1 cessante e/o nella maggiore o minore somma che dovesse essere riconosciuta e/o ritenuta di giustizia o che verrà liquidata in via equitativa ex art. 1226 c.c., oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo. IN VIA ISTRUTTORIA: Si insiste per l'ammissione delle prove richieste da parte appellante/opponente – prove testimoniali e CTU - nei propri scritti difensivi e non ammesse e/o non assunte nel giudizio di primo grado, nello specifico nelle memorie ex art. 183 VI co. c.p.c. n. 2 e n. 3 depositate rispettivamente il 28.04.2021 e 18.05.2021, alle quali ci si riporta integralmente e che qui si intendono ritrascritte.
-Ci si oppone all'ammissione delle prove avversarie per i motivi già dedotti negli scritti di parte convenuta opposta nel giudizio di primo grado.
-Con ogni più ampia riserva nel merito e in diritto. IN OGNI CASO: Condannare al pagamento delle spese, competenze e onorari anche di questo grado di CP_1 giudizio, gravati di IVA, CPA e spese generali come per legge. Si dichiara sin da ora di non accettare il contraddittorio su eventuali domande e/o eccezioni nuove e/o modificate da parte del CP_1
Per CP_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano adita, contrariis reiectis così giudicare: NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: Rigettare i motivi d'appello proposti da e da Parte_1 quale socio accomandatario qui contestati e ritenuti infondati come esposto in atti. Parte_1 IN OGNI CASO: Spese legali rifuse oltre spese generali 15%, Cpa e Iva. IN VIA ISTRUTTORIA: Nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte dovesse decidere di rimettere in istruttoria la causa, si richiamano tutti i precedenti scritti difensivi e si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie op-ponendosi a quelle di parte attrice opponente, così come meglio articolato e dettagliato nelle memorie istruttorie ex art. 183 VI comma n. 2 e 3 c.p.c. nonché nella nota d'udienza 25/05/2021. Senza alcuna inversione dell'onere probatorio, si chiede l'ammissione della prova per testi e interroga-torio formale…omissis
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
(d'ora in avanti conveniva in giudizio ( in avanti Parte_1 _1 Controparte_1
) proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 1430/2020 emesso dal Tribunale di Como1, CP_1 su ricorso di quest'ultima che aveva rappresentato in sede di ricorso monitorio che i pagamenti dovuti, per l'importo portato da fatture per lavorazioni eseguite su tessuti consegnati dalla prima, nonché note Co di credito, di € 39.214,81, oltre interessi moratori ex d.lgs n. 231/2002, concordati mediante ri. erano tornati insoluti. Eccepiva vizi e difetti chiedendo altresì, in via riconvenzionale, il risarcimento del danno. 1 Specificatamente il ricorso per ingiunzione di pagamento aveva ad oggetto il mancato pagamento delle seguenti fatture:
- N. 269 del 17/12/2019 (cfr doc 2 fascicolo monitorio)
- N. 500377 del 20/12/2019 (cfr doc. 3 fascicolo monitorio)
- N. 282 del 31/12/2019 (cfr doc. 4 fascicolo monitorio)
- N. 500069 del 31/03/2020 (cfr doc. 5 fascicolo monitorio) relative:
1) agli ordini di lavorazioni di del 28/11/19 e 03/12/19 (cfr. doc. 2 fascicolo moni-torio e docc. 12-13-14 _1 fascicolo opposizione);
2) alle lavorazioni consegnate a il 16/12/19 (cfr. doc. 3 fascicolo monitorio e docc. 15-16-17-18-19-20-21 _1 fascicolo opposizione);
3) all'ordine di lavorazioni di del 12/12/19 (cfr. doc. 4 fascicolo monitorio e docc. 22- 23 fascicolo _1 opposizione);
4) alle lavorazioni consegnate a il 05/03/20 (cfr. doc. 5 fascicolo monitorio e docc. 24-25 fascicolo _1 opposizione).
pagina 2 di 8 si costituiva eccependo il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo nei confronti del socio CP_1 accomandatario, nonché che le fatture azionate avevano ad oggetto lavorazioni che non erano state contestate ed erano già state pagate.
Il Tribunale di Como, con sentenza n.514/ 2024,ritenuta infondata l'eccezione inerente il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo nei confronti del socio accomandatario, nel merito ha rigettato l'opposizione, nonché la domanda di risarcimento per mancanza di prova, condannando l'opponente alle spese di lite in favore dell'opposta.
Avverso tale sentenza ha proposto appello domandando la riforma della sentenza impugnata e _1 la revoca del decreto ingiuntivo opposto, nonché il risarcimento del danno nella misura di euro 199,152,00 a titolo di danno emergente e lucro cessante, deducendo: I) carenza /insufficienza di motivazione: la sentenza sarebbe stata resa in termini assertivi, in termini tali da non essere idonea ad assolvere alla usa funzione in quanto priva delle indicazioni delle ragioni poste a fondamento della decisione;
II) omessa motivazione relativamente all'eccezione di compensazione: ha eccepito di avere _1 maturato un credito di valore maggiore avanzando domanda riconvenzionale, così legittimamente ampiando il thema decidendum oggetto del procedimento monitorio;
il giudice si sarebbe limitato a stabilire che l'ingiunzione è stata adottata legittimamente senza accertare la sussistenza dei presupposti per fare luogo alla compensazione del credito vantato da con quello vantato CP_1 da a titolo di risarcimento del danno;
_1 III) omessa motivazione relativamente alle istanze istruttorie: il giudice, pur avendo omesso, senza dare motivazione sul punto, di dare lugo a ctu, ha affermato che le diverse tonalità di tessuto dipendessero dalle lavorazioni in preparazione che il tessuto aveva subito anche da soggetti diversi da;
CP_1 IV) errata interpretazione dei fatti;
omessa motivazione relativamente alle prove documentali: dall'esame dei documenti in atti il giudice avrebbe potuto accertare che si era proceduto alla stampa dei tessuti senza rispettarne la divisione, ma mischiando i lotti, V) e che è stato stampato senza il taglio delle cimose comportando una non omogeneità del deposito dell'inchiostro sulla superficie del tessuto, circostanza confermata dai controlli di qualità; VI) omessa valutazione di un fatto decisivo: non sarebbe stato debitamente considerato il documento attestante la circostanza che ha provveduto a rimborsare il costo delle operazioni di CP_1 _1 placcaggio con causale “bonifico per lav. non conforme”.
si è costituita nell'istaurato giudizio di appello e, contraddette le avverse pretese, ha chiesto il CP_1 rigetto dell'appello, deducendone l'infondatezza sia in fatto che in diritto.
All'udienza del 27.3.2025 il consigliere istruttore, su istanza delle parti, ha fissato udienza in data 12 giugno 2025 per la rimessione della causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 352 c.p.c. Disposta la trattazione cartolare della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per tale udienza, dato atto del rituale deposito delle note scritte, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione. La causa è stata poi discussa e decisa nella camera di consiglio del 18 giugno 2025.
*****
L'appello è infondato e come tale deve essere integralmente rigettato.
pagina 3 di 8 Quanto alla censura di cui al superiore punto I), la sentenza impugnata, per quanto succinta, ha rigettato l'opposizione argomentando: a) da un lato, che l'ingiunzione di pagamento aveva ad oggetto lavorazioni (e quindi fatture) diverse rispetto alla lavorazioni per cui erano stati lamentati, solo in sede di opposizione, vizi e difetti di lavorazione, tra l'altro lavorazioni che erano state pagate da b) _1 dall'altro che il mancato pagamento delle fatture oggetto di procedimento monitorio era da fare risalire alla crisi finanziaria di c) che non era stata fornita la prova del danno oggetto delle _1 contestazioni in quanto era stata effettuata una unica lavorazione di stampa su diverse tonalità di tessuto preparato da altri soggetti.
Dalla lettura della sentenza risulta pertanto contraddetto che il giudice di primo grado non si sia fatto carico di pronunciarsi sulla domanda riconvenzionale inerente la sussistenza del credito- da accertarsi- eccepito in compensazione, come oggetto di censura di cui al superiore punto II), avendo invece affermato espressamente che non avesse assolto all'onere probatorio su essa incombente. _1
L'appello si incentra poi sulla contestazione inerente il mancato accertamento e valutazione dei fatti idonei al riconoscimento del diritto al risarcimento del danno (III, IV, V motivo di appello) che fonderebbero il credito da porre in compensazione con le poste di credito oggetto del _1 procedimento monitorio, poste di credito che, quindi, non sono state contestate se non nella misura in cui è stata invocata tale compensazione con l'accertando controcredito.
Occorre premettere, a monte, che l'opposizione non ha investito le lavorazioni di tessuto di cui alle fatture oggetto del procedimento monitorio, avendo l'opponente dedotto, piuttosto, di vantare un credito maggiore di quello portato dal decreto ingiuntivo in ragione del risarcimento del danno asseritamente spettante per i vizi sulle lavorazioni di cui alla fattura n. 500010 del 31/01/ 2020 dell'importo di 59.921,40. Infatti, conformemente a quanto rilevato dall'appellata,2 con la mail del 21.1.2020, con cui secondo la prospettazione dell'appellante sarebbe stata avanzata contestazione, comunicava a il _1 CP_1 fermo totale della partita di mt 21.500 per “problemi venutisi a creare” e che “in attesa di avere la possibilità di mettere in lavoro qualche modello che non ci crei ulteriori problemi e stabilire le vere cause, apparentemente di stampa” la scadenza dei pagamenti avrebbe dovuto essere dilazionata (doc. 7 fasc.I grado . Tale mail, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante, non contiene alcuna _1 contestazione rivolta a ( men che meno che “ contestava a che su tutto il CP_1 _1 CP_1 tessuto stampato, i colori di stampa non erano conformi alla pezza tipo (il motivo centrale risultava più arancionato e il fondo beige più rosato)” v.p. 8 comparsa conclusionale appellante) ma rimanda pagina 4 di 8 piuttosto a “problemi venutisi a creare” ed alla necessità di verificarne le cause, il tutto nella prospettiva del rapporto divenuto critico con il cliente, non già nell'ottica di una chiara enunciazione di un vizio e di una riconducibilità all'operato di . CP_1 Solo con la mail datata 11.3.2020 nel rimproverare a di non avere rispettato la _1 CP_1 suddivisione dei tre lotti, ha fatto espresso riferimento alla “ colpa a voi imputabile per tutta una serie di problemi scaturiti e di cui ancora oggi con il mio cliente stiamo cercando una soluzione“, mail prontamente riscontrata da in pari data, con cui l'appellata affermava di avere proceduto ad CP_1 una stampa unica “con un file unico”, e che non potesse farsi carico di gestire “differenze CP_1 coloristiche tra pezza e pezza e all'interno dello stesso lotto di tessuto” (doc. 7 fasc. I grado . _1
In relazione ai vizi che avrebbero attinto la partita di merce portata dalla citata fattura, non è stato contestato che abbia proceduto ad un'unica lavorazione di stampa e che il tessuto è stato CP_1 preparato da soggetti terzi. La documentazione offerta a supporto della prova dei presunti vizi, e richiamata in sede di appello ( p.18 e ss.), non contraddice tale assunto, e, anzi sconfessa la prospettazione di non _1 consentendo di ritenere assolto l'onere gravante su quest'ultima, anche avuto riguardo a quanto meglio precisato in seguito in merito al mancato ingresso dell'attività istruttoria richiesta. D'altra parte la stessa appellante sembra essere consapevole dell'assenza di elementi di prova in ordine alla responsabilità di laddove afferma “il giudice di prime cure attraverso molteplici indizi CP_1 avrebbe potuto formarsi un convincimento o quantomeno approfondire il tema della responsabilità di
nella causazione del danno”. CP_1
Si sono richiamate sopra le interlocuzioni intercorse tra le parti nel gennaio – marzo 2020 che hanno avuto ad oggetto l'emersione della problematica inerente la differenza di colore riscontrata sul tessuto oggetto di stampa da parte di .
CP_1 In primo luogo non è provato che l'ordine di lavorazione impartito da a prevedesse che _1 CP_1 i tre lotti in cui è stato suddiviso il tessuto consegnato a dovessero essere tenuti distinti con tre
CP_1 distinte lavorazioni di stampa in quanto l'ordine di lavorazione del 20/12/2019 non ne fa alcuna menzione ( “disposizioni stampa e finissaggio art. betulla raso 100% viscosa. MT 21.500 Disegno toile_e_jo var. c Come prova consegnataci il 20/12 Mano al campione in vs/mani …” doc. 4 fasc.I grado ) .
CP_1 Anche ammesso che i controlli di qualità effettuati abbiano evidenziato una non conformità del colore (docc. 8,9 fac.I grado Daima ) tale circostanza, come ribadito da , nulla dice sulla
CP_1 riconducibilità della “differenza di shade” alla lavorazione di stampa operata dall'appellata.
La circostanza non contraddetta che abbia provveduto alla stampa del tessuto con un unico CP_1 file (mail del 4.2.2020 e 11.3.2020 docc. 30,31 fasc.I grado ) comporta che un eventuale vizio CP_1 di stampa avrebbe dovuto risultare su tutto il tessuto ed in modo uniforme, essendo invece pacifico che le difformità riscontrate siano state tali da suggerire la suddivisione del tessuto in varie partite ( doc.28 fasc.I grado ). CP_1
Tale conclusione logica è stata supportata da con la produzione di una relazione di parte, CP_1 successiva a quella prodotta con l'atto di opposizione da parte di sulla quale l'appellante ha _1 preso posizione richiamando i controlli qualità effettuati dalla e dalla SGT che avrebbero CP_3 avuto come esito l'accertamento che “i vizi e i difetti erano riconducibili esclusivamente alle operazioni di stampa, ritenuto che dai predetti controlli non è emerso alcun rilievo in merito alla qualità del tessuto” ( memoria del 26.3.2021). Tuttavia i documenti richiamati dall'appellante ( _1 docc.8,9 fasc.I grado non sono interpretabili nel senso indicato dall'appellante in quanto, _1 pagina 5 di 8 anche ammesso che tali report in lingua straniera facciano riferimento a diversità di colore, in alcun modo individuano nella operazione di stampa effettuata da la causale della non CP_1 conformità.D'altra parte la cliente aveva la necessità di segnalare la non conformità rispetto all'ordinativo, non rientrando nella finalità delle verifiche svolte dal committente appurare in positivo che la difformità dipendesse dal tessuto. Nessun rilievo può quindi avere che non sarebbero sorte difformità in relazione ad un diverso ordine
“con lo stesso tessuto ma con disegno diverso” assegnato ad altra società. Il fatto poi che nel marzo 2020 abbia deciso di sottoporre il tessuto al “placcaggio” presso la _1 stamperia ( docc.11,12 fasc.I grado al fine di consentire la presa in consegna da CP_4 _1 parte del cliente, conferma solo la sussistenza della difformità riscontrata e la necessità di rimediare a tale evenienza. Atteso che il “placcaggio” è stato oggetto di una esclusiva iniziativa di senza _1 alcun preventivo accordo con , non può ricondursi tale circostanza ad una ammissione della CP_1 propria responsabilità da parte di . CP_1 Co Anzi con mail del 30.4.2020 nel dare atto “con dispiacere” del mancato pagamento di ri. _1 rappresentava che tale evenienza, verificatasi “non certo con intenzione” era dipesa dal “verificarsi di insoluti da parte dei clienti” e chiedeva “collaborazione” per la dilazione del pagamento e la Co riemissione di ri. ( doc.3 fasc.I gradoTintseta). La nota di credito n. 500114 del 17/06/2020, emessa da , con dizione “bonifico per lavoro non CP_1 conforme” è da ricondurre, quindi, come esplicitato con la nota del 7.7.2020, ad un “puro atto commerciale” (doc.6 fasc. I grado ), giustificato dalle pregresse relazioni, ciò in CP_1 considerazione del fatto, altresì, che non è contestato che a giugno 2020 era debitrice nei _1 confronti della di oltre 110.000,00 euro e aveva reso noto il ridimensionamento degli CP_1 ordinativi ricevuti ( doc.13 fasc.I grado . L'impossibilità di assegnare a tale nota di credito una _1 valenza confessoria, come vorrebbe l'appellante, trova avallo nel fatto che essa è stata preceduta dal bonifico di euro 48.704,11 eseguito da in favore di in data 16.6.2020. _1 CP_1 Con la mail del 6.7.2020, sempre facendo valere le difficoltà con la cliente che avanzava richieste di
“sconti richiesti e dilazioni molto sostenute…non sappiamo la fine di tutto questo e quando” ( doc. 17 fasc.I grado ha poi chiesto la “revisione del bonifico” , dichiarava di _1 _1 _1 sospendere i pagamenti in scadenza (ammontanti ad un imponibile di 33.643 oltre iva avendo già bonificato l'importo di 20.000 euro ) fino alla definizione della “questione”, il tutto precisando “non vogliamo che venga presa come scusa perché comunque ci conoscete da anni”. Da quanto sopra esposto risulta quindi che la nota di credito non abbia la valenza dirimente che _1 assegna, inserendosi nel contesto di uno sforzo collaborativo, anche sollecitato.
Infine la ricognizione del materiale documentale consente di ricondurre, come correttamente ha fatto il giudice di prime cure, i mancati pagamenti- nonchè la nota di credito invocata dall'appellante come elemento decisivo a suo favore- nel quadro delle difficoltà avute da con la cliente per le _1 problematiche connesse alla colorazione del tessuto consegnato, in ogni caso nell'assenza di un aggancio probatorio che consenta di ancorare tale problematica all' attività di stampa di . CP_1
In tal senso nessuna censura può essere mossa al mancato accesso all' attività istruttoria, in quanto la c.t.u. richiesta avrebbe avuto valenza esplorativa, non essendo mancato, per di più, un apporto di natura tecnica di parte proveniente dai consulenti di parte le cui relazioni sono state depositate in atti ( doc. 18 fasc.I grado relazione doc. 17 fasc.I grado relazione ). _1 CP_5 CP_1 Persona_1 Deve infine darsi atto che, pur richiedendo supplemento istruttorio articolato in prove costituende, parte appellante, da un lato, contraddittoriamente, ha assunto la tesi della decisività delle prove documentali asseritamente non esaminate, esaustivamente, dall'altra non ha evidenziato in che termini pagina 6 di 8 la mancata ammissione delle prove richieste (che vertono su circostanze in parte documentali, in parte non contestate, in parte irrilevanti al fine del decidere o aventi valenza valutativa ) abbia pregiudicato la possibilità di assolvere l'onere probatorio su di essa gravante.
Il rigetto dell'appello comporta che le spese del grado vanno poste integralmente a carico dell'appellante in quanto soccombente, ed a favore dell'appellata, e vanno liquidate ex D.M. 147/2022, tenuto conto dell'attività difensiva svolta, della difficoltà delle questioni trattate e del valore della causa, facendo riferimento agli importi medi previsti per le cause comprese nello scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00. Segue, inoltre, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, ex art. 13 comma 1 quater DPR 30 maggio 2002 n. 115 così come modificato, trattandosi di controversie promossa dopo l'entrata in vigore (il 31.01.2013) della modifica introdotta con l'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nonché da nella sua qualità di socio accomandatario, Parte_1 Parte_1 avverso la sentenza n. 514/ 2024 del Tribunale di Como così dispone:
- rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
- condanna parte appellante alla rifusione delle spese processuali del grado in favore di CP_6
si liquidano in complessivi € 9.991,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali al
[...] 15%;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13 DPR 115/2002.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 18 giugno 2025
Il Consigliere relatore Roberta Nunnari
Il Presidente Francesco Distefano
pagina 7 di 8 pagina 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Si richiama per comodità un passaggio della comparsa di costituzione in appello di . “il tessuto delle lavorazioni di CP_1 cui alle fatture del procedimento monitorio non era e non poteva essere quello delle lavorazioni di cui all'ordine 16253/OR ddt 15851 del 17/12/2019 (lavorazioni poi contabilizzate da parte della con la fattura n. 500010 del 31/01/2020) CP_1 oggetto dell'opposizione da parte di Nemmeno poteva essere oggetto della fattura n. 269 del 17/12/2019 emessa da _1
, posto che il tessuto lavorato da quest'ultima veniva consegnato a il 04/12/2019 - cfr. doc. docc. 2-12 (la CP_1 _1 mera fattura per detta lavorazione veniva emessa il 17/12/2019), mentre il tessuto oggetto di lavora-zione contestata con l'opposizione (ordine 16253/OR ddt 15851 del 17/12/2019) veniva consegnato da (o meglio da Lariotex) a _1 CP_1 il 17/12/2019, ovvero in data successiva rispetto alle lavora-zioni oggetto della fattura n 269/2019. Le fatture CP_1
n. 269/2019 e n. 50010/2020 avevano ad oggetto (la prima solo in parte) lo stesso articolo betulla raso viscosa 100 CP_1 ma non il medesimo tessuto. Nessuna contestazione è quindi stata sollevata da controparte in merito alle lavorazioni oggetto delle fatture di cui al procedimento monitorio in quanto l'oggetto dell'opposizione riguardava solo e sol-tanto le lavorazioni della fattura n. 500010/2020, che -si ripete- non solo non era oggetto del procedimento monitorio ma CP_1 era stata già pure pagata da ” _1