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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 30/10/2025, n. 3885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3885 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3306/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, costituito dal Giudice dott.ssa SI ME, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3306/2017 di R.G. promossa da:
e rappresentati e difesi dall'avv. Giacomo Fusco Parte_1 Parte_2 presso il cui studio sito in Bari alla via De Rossi n. 16 hanno eletto domicilio, giusta procura in atti;
- attori/opponenti -
CONTRO
quale mandataria della , in Controparte_1 CP_2 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Lucio Ghia elettivamente domiciliato in Bari alla via Principe Amedeo n. 25, presso lo studio dell'avv. Davide D'Ippolito;
- convenuta/opposta -
OGGETTO: opposizione a precetto (art. 615 co. 1 c.p.c.).
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione c.d. scritta depositate in vista dell'udienza del 28.04.2025 e nei rispettivi scritti difensivi che si intendono integralmente richiamati.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che quanto al profilo processuale inerente la decisione della causa mette conto rilevare che in forza delle disposizioni di cui all'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c., l'udienza di discussione è stata celebrata mediante comparizione figurata nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
SI ME Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
Con atto di citazione notificato in data 14.02.2017 e Parte_1 Parte_2 proponevano opposizione avverso l'atto di precetto notificato in data 26.01.2017 ad istanza di
[...]
quale mandataria di con cui veniva intimato loro il Controparte_1 Controparte_2 pagamento della somma di €. 69.629,20 di cui €. 69.224,20 per sorte ed interessi moratori come previsti dal contratto di mutuo al 09.01.2017 ed €. 405,00 per onorario di precetto, oltre interessi moratori a decorrere dal 10.01.2017 e fino al reale soddisfo, spese di notifica, nonché spese e competenze successive.
Gli attori opponenti chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'On.le
Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento delle considerazioni sopra esposte, A) IN VIA
PRELIMINARE, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo sul quale si fonda il precetto notificato in data 26.01.2017 ad istanza della , in tal modo evitando le dannose conseguenze derivanti CP_3 in capo agli opponenti dalla preannunciata esecuzione;
B) dichiarare ed accertare l'inidoneità del contratto di mutuo azionato a costituire di per sé titolo esecutivo autosufficiente a sostenere la preannunciata azione esecutiva e, di conseguenza, dichiarare nullo e/o privo di qualsivoglia efficacia ovvero annullare l'atto di precetto così come notificato;
C) NEL MERITO, accertare e dichiarare che la non ha alcun diritto di procedere esecutivamente in danno degli odierni opponenti CP_3
e, in ogni caso, non per non per quel credito, e, per l'effetto, dichiarare l'illegittimità ed inefficacia dell'atto di precetto oggetto del presente atto, D) IN VIA SUBORDINATA nella sola denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda di cui al punto precedente, accertare e dichiarare, per tutte le ragioni di cui all'antescritta narrativa, che la debitoria realmente ed effettivamente dovuta dai sigg.ri coniugi , ammonta ad € 23.304,86 per sorte capitale non applicandosi gli Parte_3 interessi in quanto usurari, da corrispondersi alle scadenze contrattuali a far data dal 30.06.2023.
E) In ogni caso, dichiarare la compensazione tra la debitoria residua in favore della Banca mutuante
e il danno da ingiusta esposizione e/o sovraesposizione di ciascuno dei mutuatari nella Centrale
Rischi della Banca d'Italia, a seguito della segnalazione operata dalla medesima convenuta”.
e contestavano la pretesa creditoria deducendo i Parte_1 Parte_2 seguenti motivi:
1) Inidoneità del contratto di mutuo azionato a costituire di per sé titolo esecutivo autosufficiente a sostenere la preannunciata azione esecutiva: deducevano gli opponenti che il titolo azionato, ossia il contratto condizionato di mutuo fondiario stipulato per notaio dott. Persona_1 di Bari in data 12.10.2004 (rep. N. 490267, racc. 23666), fosse inidoneo a costituire titolo esecutivo
SI ME non essendo documentata l'effettiva dazione di denaro ed essendo la somma asseritamente erogata vincolata nella sua disponibilità al verificarsi di una serie di condizioni.
2) Illiquidità e indeterminabilità del credito della sulla base del contratto di mutuo e CP_1 del successivo atto integrativo e di quietanza, nonché degli elementi indicati nell'atto di precetto: gli attori, nel premettere di aver richiesto alla Banca con nota raccomandata a/r, del 13.02.2017, anche ai sensi degli artt. 119, 4° comma TUB, di visionare, estrarre e ricevere copia integrale della documentazione relativa al rapporto oggetto di causa, assumevano di non avere cognizione degli oneri effettivi a loro carico risultanti dal rapporto de quo e di non avere la possibilità di conoscerne i criteri di calcolo non essendo stata fornita loro copia della relativa documentazione. Lamentavano di non aver ricevuto il piano di ammortamento, circostanza che renderebbe nullo il contratto di mutuo;
che nel precetto non fosse indicato l'importo complessivo da essi versato, né quanto fosse stato corrisposto a titolo di sorte capitale, di interessi corrispettivi, moratori e di oneri accessori;
che nel contratto di mutuo non fossero indicati: il TAE, né il corretto Taeg né l'ISC effettivo, sul quale ha inciso una serie di oneri occulti, appunto non inseriti nell'Indice Sintetico di Costo.
3) Superamento del Tasso Soglia Usura sia con riguardo agli interessi corrispettivi sia agli interessi moratori e conseguente usurarietà originaria degli stessi e nullità, ex art. 1815, comma 2
Cod. Civ., delle clausole contrattuali che li prevedono: gli opponenti deducevano il superamento del tasso soglia fin dalla stipulazione del contratto e, segnatamente, sulla scorta delle conclusioni rassegnate nella perizia di parte a firma della dott.ssa , evidenziavano che Persona_2 considerando le condizioni prospettate nel solo contratto di mutuo del 12.10.2004, risulterebbe applicato un Tasso Effettivo Globale (TEG) di almeno il 14,05%, mentre considerando le condizioni applicate in virtù del successivo atto integrativo e di quietanza del 02.11.2004, risulterebbe applicato in concreto un TEG di almeno il 14,24%. Anche il tasso di mora sarebbe superiore al tasso soglia in quanto pari all'11% oltre ulteriori oneri e spese ivi previste, a fronte di un TSU del periodo del 5,76% per mutui a tasso variabile.
4) Illiceità dell'ammortamento secondo l'uso “alla francese” e conseguente nullità del mutuo ai sensi e per gli effetti degli artt. 117 TUB e 6 Delibera Cicr 9.2.2000: la mutuante si CP_3 sarebbe garantita un maggiore lucro pari ad almeno €. 10.937,84, atteso che il TAE derivante dall'ammortamento alla francese è pari al 7,10% e non al 5,95% come dichiarato in atti.
5) Nullità della “clausola floor” per violazione della normativa sulla trasparenza bancaria: inserendo detta clausola che prevede un limite percentuale al di sotto del quale gli interessi dovuti non possono scendere, la banca avrebbe applicato ai debitori un Euribor pari a 0 quando lo stesso era negativo.
SI ME 6) Nullità della clausola di “arrotondamento del TAN allo 0,05 superiore”: in virtù di tale arrotondamento la avrebbe lucrato determinando un sovraccosto dello 0,88% alla CP_1 ventiquattresima rata;
inoltre avrebbe utilizzato una modalità di calcolo degli interessi che considera l'anno civile (365 giorni) come dividendo e quello commerciale (360 giorni) come divisore.
7) Maggiore incidenza ai fini dell'ISC della modalità di calcolo degli interessi “anno civile/360”: gli opponenti censuravano la scelta della banca di considerare come dividendo l'anno civile (di 365 giorni) e come divisore l'anno commerciale (di 360 giorni), con la conseguenza di ottenere così un quoziente più alto, anziché considerare l'anno convenzionalmente formato da 360 giorni (cd. anno commerciale). Questa ulteriore clausola avrebbe determinato maggiori oneri per almeno €. 477,90, ossia circa lo 0,50% in più fino alla rata n. 24.
8) Indebita capitalizzazione degli interessi (Anatocismo): che ha determinato un incremento, in forza del quale il TAEGM (Effettivo Globale Annuo) risulta largamente superiore al tasso soglia, oltre il quale il rapporto è sempre usurario.
9) Nullità, anche ai sensi dell'espresso disposto dell'art. 117, 4,° 6 °e 7° co. del T.U.B., di ogni pretesa della banca, che ha indicato un ISC del tutto fuorviante e non veritiero nonché per tutte le voci di costo occulto di cui sopra (ammortamento francese, arrotondamento euribor, floor, divisore
360, etc.)
10) Non verificazione del mancato pagamento delle rate a presupposto della decadenza dal beneficio del termine: in tesi di parte opponente, alla luce delle risultanze della perizia di parte, emergerebbe che per il rapporto di mutuo oggetto di causa, sono state pagate rate fino a tutta la n. 21
(scadente il 30.06.2015) e sono stati rilevati oneri indebiti per €. 37.732,90 su cui sono stati calcolati gli interessi al tasso legale, pari ad €. 5.091,70, per un totale a credito dei mutuatari di €. 42.824,60.
Pertanto, si intendono pagate rate per sorte capitale, come da piano di ammortamento ricalcolato al TAN non arrotondato e senza divisore 360 per il calcolo degli interessi, fino ad almeno tutta la rata n. 36 scadente il 31.12.2022 e parte della rata n. 37 e scadente il 30.06.2023, residuando la somma di €. 23.304,86 per sorte capitale da pagarsi alle scadenze contrattuali a far data dal
30.06.2023, con la conseguenza che, se alla data del precetto (gennaio 2017) gli opponenti non erano ancora debitori ma creditori della l'istituto di credito al momento della notificazione del CP_1 precetto non aveva diritto a procedere ad esecuzione forzata.
11) Ingiustificata segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia: non essendosi verificato il mancato pagamento delle rate del mutuo, sarebbe del tutto illegittima la segnalazione alla
Centrale Rischi della Banca d'Italia.
Sulla scorta dei summenzionati motivi, gli attori chiedevano l'accoglimento delle conclusioni riportate in premessa.
SI ME Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11.09.2017 si costituiva in giudizio Contr quale mandataria della istando, in via preliminare, per il rigetto della sospensione Controparte_2 dell'efficacia esecutiva del contratto di mutuo e, nel merito, per il rigetto delle avverse domande siccome inammissibili e infondate in fatto e in diritto, con vittoria di spese.
Dichiara inammissibile l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo essendo stato notificato nelle more della procedura atto di pignoramento immobiliare, con conseguente competenza del Giudice dell'Esecuzione di pronunciarsi sulla sospensione e concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., la causa veniva istruita mediante ctu contabile.
Depositato l'elaborato peritale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni sino all'udienza del 28.04.2025 in cui veniva trattenuta per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Gli attori opponenti non depositavano le proprie comparse conclusionali, né le memorie di replica.
*****
Tanto premesso in punto di fatto, l'opposizione è infondata e merita la sorte del rigetto per le ragioni di seguito esplicitate.
La causa può essere decisa sulla base delle conclusioni rassegnate nella ctu, svolta con motivazione convincente e pienamente condivisibile, dalla quale l'odierno Giudicante non ha motivo di discostarsi in quanto frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato ed in continua aderenza ai documenti, agli atti ed allo stato di fatto analizzato. A tali conclusioni, in ragione della intrinseca persuasività delle motivazioni che le sorreggono e della mancanza di una specifica ed argomentata contestazione ad opera delle parti, questo Giudice intende riportarsi (cfr.
Cass. n. 10222/2009).
Passando a scrutinare i motivi di opposizione mette conto rilevare quanto segue.
Principiando dalla doglianza fondata sulla inidoneità del mutuo a costituire valido titolo esecutivo, in quanto l'erogazione della somma mutuata, sarebbe sottoposta alla verifica delle condizioni ex artt. 1 e 2 del Capitolato allegato al finanziamento, mette conto rilevare che nell'atto integrativo e di quietanza per Notaio di Bari del 02.11.2004 (rep. n. 491262 e racc. Persona_1
n. 23729) è espressamente indicato che la parte mutuataria riconosceva di aver ricevuto dalla banca la complessiva somma di €. 95.000,00, della quale dava ampia e finale quietanza (cfr. art. 1.1. “La parte mutuataria” riconosce di ricevere dalla “ in data odierna a saldo del mutuo concesso CP_1 con atto in data 12 ottobre 2004 per Notaio di Bari, Repertorio 490267, Raccolta Persona_1
SI ME n. 23666, la somma di Euro 95.000,00 (Euro novantacinquemila virgola zero zero), della quale dà ampia e finale quietanza).
Sotto il profilo giuridico deve rammentarsi, in generale, che, al fine di accertare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., occorre anzitutto verificare, attraverso la sua interpretazione integrata con quanto in esso previsto, incluso l'atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo e di erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge (cfr. Cass. n. 17194/2015).
In altre parole, il Giudice deve esaminare il contratto di mutuo e interpretarlo nel suo complesso, congiuntamente agli altri atti accessori che realizzano concretamente e operativamente il conferimento ad altri della disponibilità giuridica di una somma di denaro da parte del mutuante
(Cass. n. 5654/2023).
Nella specie, dall'esame della disciplina del titolo che sorregge l'azione esecutiva emerge, per quanto qui strettamente rileva, che, ai sensi dell'art. 3 del contratto di mutuo del 12.10.2004 le parti determinavano le condizioni, le modalità e i termini di rimborso del suindicato mutuo mediante il richiamato Atto integrativo di quietanza e di mutuo del 02.11.2004 nel quale la parte mutuataria
(odierna opponente) rilasciò quietanza piena della somma erogatale (artt. 1.1), che si obbligò a restituire alla Banca mutuante in 25 anni mediante pagamento di rate posticipate semestrali dell'importo di €. 2.928,66, comprensive di capitale e interessi, scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno.
La Suprema Corte con ordinanza n. 544/2023, ha espresso un importante principio in materia di efficacia della quietanza, ritenuta confessione stragiudiziale ex art. 2735 c.c., con cui il mutuatario dichiara di aver ricevuto la somma mutuata.
In siffatto quadro negoziale, che riproduce un modus operandi ampiamente diffuso nella prassi bancaria dei mutui fondiari, non pare potersi revocare in dubbio che la parte opponente deduce ma non dimostra che la somma ottenuta a mutuo non sia mai pervenuta nella sua disponibilità giuridica (la cui sufficienza, ai fini in oggetto, è affermata, tra le altre, da Cass. n. 17194/2015), risultando di contro rilasciata quietanza in contratto.
Quanto al motivo fondato sulla dedotta illiquidità e indeterminabilità del credito vantato dalla mette conto rilevare che gli odierni attori hanno dichiarato di essere in possesso del contratto CP_1 di mutuo, unitamente al Capitolato delle condizioni generali, all'atto integrativo e di quietanza del finanziamento ed al relativo Documento di Sintesi delle condizioni economiche o delle modalità di rimborso del mutuo, ossia di tutta la documentazione comprovante l'avvenuta erogazione delle somme e le condizioni economiche applicate nel caso di specie.
SI ME Orbene nell'atto integrativo di quietanza le parti stabilivano le modalità di rimborso della somma ricevuta, sicchè è priva di pregio la lagnanza fondata sulla mancata cognizione da parte dei debitori degli oneri a loro carico scaturenti dal rapporto de quo; in particolare nell'art. 2 lett. B) vengono dettagliatamente indicate le modalità di ammortamento da parte della Banca.
Invero l'allegazione del piano di ammortamento alla francese al contratto di mutuo non deve qualificarsi quale elemento necessario, essendo sufficiente che nel contratto siano riportati tutti i parametri noti al momento della stipula idonei a consentire la determinazione periodica dei costi, sicchè, in caso di mancanza del piano di ammortamento, il contratto di mutuo non è da ritenersi nullo laddove, come nel caso di specie, vengano forniti gli elementi utili per determinare la rata.
Parimenti infondato si appalesa il motivo fondato sull'usurarietà del tasso degli interessi corrispettivi e di mora.
Il CTU ha rilevato che, alla data di stipula del contratto di mutuo ipotecario, avvenuta il
12.10.2004, ed alla data di stipula dell'atto integrativo di erogazione, avvenuta il 02.11.2004, il TAEG del tasso corrispettivo pattuito, ricalcolato considerando commissioni, remunerazioni e spese, risulta rispettivamente pari al 4,33% ed al 4,23%, inferiore al tasso soglia pari al 5,76%, determinato aumentando della metà il tasso medio rilevato dalla Banca d'Italia per la categoria “Mutui garantiti da ipoteca” – periodo di riferimento 4° trimestre 2004, pari al 3,84%.
Quanto al tasso di mora, poi, nel richiamare i principi espressi dalla Suprema Corte SS.UU. sent. n. 19597/2020: “La disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso”;
“La mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude
l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perchè "fuori mercato", donde la formula: "T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto”; (T.e.g.m. + 1,9) x 1,25 + 4)
“Ove i decreti ministeriali non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista”;
“Si applica l'art. 1815 co. 2 cod. civ. onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224 co. 1 cod. civ. con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei
SI ME corrispettivi lecitamente convenuti”, il CTU nell'integrazione del proprio elaborato, ai fini della verifica dell'usura, raffrontava il tasso di mora al tasso soglia maggiorato dei 2,1 punti percentuali, chiarendo che “il tasso di mora pattuito nel contratto di mutuo sottoscritto in data 12.10.2004, tra
e sig. e sig.ra per €. Controparte_1 Parte_1 Parte_4
95.000,00, è inferiore alla soglia di usura comprensiva della maggiorazione per gli interessi moratori
[…] In risposta al quesito d), il sottoscritto CTU può affermare che non si configurano gli estremi per l'applicazione dell'art. 1815 C.C. (mutuo gratuito).”
Ne consegue, pertanto, l'infondatezza anche del richiamato motivo di opposizione.
La dedotta illiceità della clausola di determinazione degli interessi con ammortamento alla francese con conseguente nullità del contratto mutuo, per difetto di trasparenza, è destituita di fondamento atteso che la pattuizione precisa la capitalizzazione degli stessi composta e consente di ricostruire gli interessi dovuti sulla base del contenuto pattizio.
Parimenti priva di pregio è la deduzione di parte attrice che assume essere il contratto di mutuo affetto da anatocismo bancario e che, tale anatocismo dovrebbe confluire nel calcolo del TEG per la verifica dell'eventuale superamento del tasso soglia.
Con riferimento ai motivi di opposizione sub 5) ossia la nullità della clausola floor, giova rilevare che il funzionamento della clausola era stato chiaramente illustrato nel contratto di mutuo e nell'atto integrativo e di quietanza di mutuo, con la conseguenza che quando la parte mutuataria ha sottoscritto il contratto, aveva piena consapevolezza della misura del corrispettivo, e ciò esclude in radice tanto che fosse una clausola non chiara o incomprensibile, quanto che fosse una clausola avente per oggetto o effetto di prevedere l'adesione del consumatore come estesa a clausole che non aveva avuto, di fatto, la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto. “la clausola floor costituisce una tecnica di determinazione convenzionale del tasso di interesse, inserita in un contratto di mutuo, la cui causa rimane il trasferimento di una somma di denaro e la sua remunerazione. La pattuizione sul tasso di interesse attraverso la clausola floor è dunque finalizzata a proteggere
l'intermediario da una discesa dei tassi, con la sola finalità di garantire alla banca una remuneratività ritenuta 'minima' al finanziamento concesso, quale prezzo del proprio servizio. Ciò detto, l'inserimento all'interno di un contratto di mutuo di una clausola floor, con la quale viene introdotto un limite percentuale al di sotto del quale gli interessi dovuti non possono scendere, non comporta alcuna violazione dell'art. 1346 c.c., … l'oggetto del contratto rimane pertanto possibile, lecito e determinato” (cfr. Tribunale Ravenna, Sez. I, 30.12.2020, n. 988).
Il Tribunale, inoltre, ha evidenziato che la previsione comporta dei vantaggi anche per il cliente, in quanto all'inserimento della clausola floor in contratto si accompagna normalmente, quale contropartita per il finanziato, uno spread inferiore rispetto a quelli offerti nei contratti di
Parte_5 che contemplano meccanismi di indicizzazione puri (e così anche Tribunale
[...]
Pordenone, 24.4.2020, n.222; Tribunale Rimini, Sez. I, 6.11.2020, n.721; Tribunale Ravenna, Sez. I,
30.12.2020, n.988; Tribunale di Bologna, n. 20222 del 6.3.2018).
Quanto alla dedotta nullità della “clausola di arrotondamento del Tan allo 0,05 superiore” nonchè l'utilizzo di una modalità di calcolo degli interessi che utilizza l'anno civile (365 giorni) come dividendo e quello commerciale (360 giorni) come divisore, mette conto evidenziare che entrambe le pattuizioni sono state espressamente approvata dalle parti a norma degli artt. 1341 e 1342 c.c.. Par Resta da esaminare la contestata difformità dell' previsto in contratto rispetto a quello reale.
Sul punto mette conto rilevare che la difformità del TAEG/ISC, consistendo non nella fissazione di un tasso ma solo di un indicatore del costo complessivo del finanziamento, non può comportare alcuna nullità negoziale, né tanto meno l'azzeramento degli interessi convenzionali pattuiti in contratto e la loro sostituzione con il tasso minimo dei Bot ex art. 117 TUB.
La Suprema Corte I Sez. Civ. con ordinanza n. 14000/2023 ha affrontato la questione evidenziando che “l'Indicatore Sintetico di Costo (ISC) è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla deliberazione del CICR del 4.3.2003, che ha demandato alla Banca d'Italia il compito di individuare “le operazioni e i servizi per i quali … gli intermediari sono obbligati a rendere noto un
“Indicatore Sintetico di Costo” (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca
d'Italia“.
Tale indice rappresenta un valore medio espresso in termini percentuali che svolge una funzione informativa, finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi e di rendere il cliente edotto dell'effettiva onerosità dell'operazione. Par Proprio perché svolge una mera funzione di pubblicità e trasparenza, l' non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto: non rientra, dunque, nelle nozioni di “tassi, prezzi e condizioni” cui esclusivamente fa riferimento
l'art. 117 comma 6 TUB”.
Ha, altresi', richiamato il principio enunciato da Cass. n. 39169/2021, secondo cui “In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale
(TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per
Parte_7 [..
, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto”.
Dalle considerazioni che precedono consegue il rigetto dell'opposizione, con assorbimento degli ulteriori motivi di “Non verificazione del mancato pagamento delle rate a presupposto della decadenza dal beneficio del termine” e “Ingiustificata segnalazione alla Centrale Rischi della Banca
d'Italia” in quanto sconfessati dalle precedenti deduzioni.
Le spese di lite, giusta principio di soccombenza, sono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento (da
€. 52.001,00 a €. 260.000,00) in considerazione del valore del credito, con riconoscimento delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e trattazione.
Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico degli attori opponenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da e con atto di Parte_1 Parte_4 citazione notificato in data 14.02.2017, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione;
2) CONDANNA gli opponenti e , in solido tra loro, Parte_1 Parte_4 alla rifusione nei confronti di parte opposta delle spese del Controparte_1 presente giudizio che liquida in €. 14.103,00 per compensi, oltre esborsi, spese generali del 15% e accessori come per legge.
3) PONE definitivamente a carico degli opponenti e , Parte_1 Parte_4 in solido tra loro, le spese di ctu liquidate a mezzo di separato decreto.
Così deciso in Bari, il 29.10.2025.
Il Giudice
dott.ssa SI ME
SI ME
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, costituito dal Giudice dott.ssa SI ME, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3306/2017 di R.G. promossa da:
e rappresentati e difesi dall'avv. Giacomo Fusco Parte_1 Parte_2 presso il cui studio sito in Bari alla via De Rossi n. 16 hanno eletto domicilio, giusta procura in atti;
- attori/opponenti -
CONTRO
quale mandataria della , in Controparte_1 CP_2 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Lucio Ghia elettivamente domiciliato in Bari alla via Principe Amedeo n. 25, presso lo studio dell'avv. Davide D'Ippolito;
- convenuta/opposta -
OGGETTO: opposizione a precetto (art. 615 co. 1 c.p.c.).
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione c.d. scritta depositate in vista dell'udienza del 28.04.2025 e nei rispettivi scritti difensivi che si intendono integralmente richiamati.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che quanto al profilo processuale inerente la decisione della causa mette conto rilevare che in forza delle disposizioni di cui all'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c., l'udienza di discussione è stata celebrata mediante comparizione figurata nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
SI ME Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
Con atto di citazione notificato in data 14.02.2017 e Parte_1 Parte_2 proponevano opposizione avverso l'atto di precetto notificato in data 26.01.2017 ad istanza di
[...]
quale mandataria di con cui veniva intimato loro il Controparte_1 Controparte_2 pagamento della somma di €. 69.629,20 di cui €. 69.224,20 per sorte ed interessi moratori come previsti dal contratto di mutuo al 09.01.2017 ed €. 405,00 per onorario di precetto, oltre interessi moratori a decorrere dal 10.01.2017 e fino al reale soddisfo, spese di notifica, nonché spese e competenze successive.
Gli attori opponenti chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'On.le
Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento delle considerazioni sopra esposte, A) IN VIA
PRELIMINARE, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo sul quale si fonda il precetto notificato in data 26.01.2017 ad istanza della , in tal modo evitando le dannose conseguenze derivanti CP_3 in capo agli opponenti dalla preannunciata esecuzione;
B) dichiarare ed accertare l'inidoneità del contratto di mutuo azionato a costituire di per sé titolo esecutivo autosufficiente a sostenere la preannunciata azione esecutiva e, di conseguenza, dichiarare nullo e/o privo di qualsivoglia efficacia ovvero annullare l'atto di precetto così come notificato;
C) NEL MERITO, accertare e dichiarare che la non ha alcun diritto di procedere esecutivamente in danno degli odierni opponenti CP_3
e, in ogni caso, non per non per quel credito, e, per l'effetto, dichiarare l'illegittimità ed inefficacia dell'atto di precetto oggetto del presente atto, D) IN VIA SUBORDINATA nella sola denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda di cui al punto precedente, accertare e dichiarare, per tutte le ragioni di cui all'antescritta narrativa, che la debitoria realmente ed effettivamente dovuta dai sigg.ri coniugi , ammonta ad € 23.304,86 per sorte capitale non applicandosi gli Parte_3 interessi in quanto usurari, da corrispondersi alle scadenze contrattuali a far data dal 30.06.2023.
E) In ogni caso, dichiarare la compensazione tra la debitoria residua in favore della Banca mutuante
e il danno da ingiusta esposizione e/o sovraesposizione di ciascuno dei mutuatari nella Centrale
Rischi della Banca d'Italia, a seguito della segnalazione operata dalla medesima convenuta”.
e contestavano la pretesa creditoria deducendo i Parte_1 Parte_2 seguenti motivi:
1) Inidoneità del contratto di mutuo azionato a costituire di per sé titolo esecutivo autosufficiente a sostenere la preannunciata azione esecutiva: deducevano gli opponenti che il titolo azionato, ossia il contratto condizionato di mutuo fondiario stipulato per notaio dott. Persona_1 di Bari in data 12.10.2004 (rep. N. 490267, racc. 23666), fosse inidoneo a costituire titolo esecutivo
SI ME non essendo documentata l'effettiva dazione di denaro ed essendo la somma asseritamente erogata vincolata nella sua disponibilità al verificarsi di una serie di condizioni.
2) Illiquidità e indeterminabilità del credito della sulla base del contratto di mutuo e CP_1 del successivo atto integrativo e di quietanza, nonché degli elementi indicati nell'atto di precetto: gli attori, nel premettere di aver richiesto alla Banca con nota raccomandata a/r, del 13.02.2017, anche ai sensi degli artt. 119, 4° comma TUB, di visionare, estrarre e ricevere copia integrale della documentazione relativa al rapporto oggetto di causa, assumevano di non avere cognizione degli oneri effettivi a loro carico risultanti dal rapporto de quo e di non avere la possibilità di conoscerne i criteri di calcolo non essendo stata fornita loro copia della relativa documentazione. Lamentavano di non aver ricevuto il piano di ammortamento, circostanza che renderebbe nullo il contratto di mutuo;
che nel precetto non fosse indicato l'importo complessivo da essi versato, né quanto fosse stato corrisposto a titolo di sorte capitale, di interessi corrispettivi, moratori e di oneri accessori;
che nel contratto di mutuo non fossero indicati: il TAE, né il corretto Taeg né l'ISC effettivo, sul quale ha inciso una serie di oneri occulti, appunto non inseriti nell'Indice Sintetico di Costo.
3) Superamento del Tasso Soglia Usura sia con riguardo agli interessi corrispettivi sia agli interessi moratori e conseguente usurarietà originaria degli stessi e nullità, ex art. 1815, comma 2
Cod. Civ., delle clausole contrattuali che li prevedono: gli opponenti deducevano il superamento del tasso soglia fin dalla stipulazione del contratto e, segnatamente, sulla scorta delle conclusioni rassegnate nella perizia di parte a firma della dott.ssa , evidenziavano che Persona_2 considerando le condizioni prospettate nel solo contratto di mutuo del 12.10.2004, risulterebbe applicato un Tasso Effettivo Globale (TEG) di almeno il 14,05%, mentre considerando le condizioni applicate in virtù del successivo atto integrativo e di quietanza del 02.11.2004, risulterebbe applicato in concreto un TEG di almeno il 14,24%. Anche il tasso di mora sarebbe superiore al tasso soglia in quanto pari all'11% oltre ulteriori oneri e spese ivi previste, a fronte di un TSU del periodo del 5,76% per mutui a tasso variabile.
4) Illiceità dell'ammortamento secondo l'uso “alla francese” e conseguente nullità del mutuo ai sensi e per gli effetti degli artt. 117 TUB e 6 Delibera Cicr 9.2.2000: la mutuante si CP_3 sarebbe garantita un maggiore lucro pari ad almeno €. 10.937,84, atteso che il TAE derivante dall'ammortamento alla francese è pari al 7,10% e non al 5,95% come dichiarato in atti.
5) Nullità della “clausola floor” per violazione della normativa sulla trasparenza bancaria: inserendo detta clausola che prevede un limite percentuale al di sotto del quale gli interessi dovuti non possono scendere, la banca avrebbe applicato ai debitori un Euribor pari a 0 quando lo stesso era negativo.
SI ME 6) Nullità della clausola di “arrotondamento del TAN allo 0,05 superiore”: in virtù di tale arrotondamento la avrebbe lucrato determinando un sovraccosto dello 0,88% alla CP_1 ventiquattresima rata;
inoltre avrebbe utilizzato una modalità di calcolo degli interessi che considera l'anno civile (365 giorni) come dividendo e quello commerciale (360 giorni) come divisore.
7) Maggiore incidenza ai fini dell'ISC della modalità di calcolo degli interessi “anno civile/360”: gli opponenti censuravano la scelta della banca di considerare come dividendo l'anno civile (di 365 giorni) e come divisore l'anno commerciale (di 360 giorni), con la conseguenza di ottenere così un quoziente più alto, anziché considerare l'anno convenzionalmente formato da 360 giorni (cd. anno commerciale). Questa ulteriore clausola avrebbe determinato maggiori oneri per almeno €. 477,90, ossia circa lo 0,50% in più fino alla rata n. 24.
8) Indebita capitalizzazione degli interessi (Anatocismo): che ha determinato un incremento, in forza del quale il TAEGM (Effettivo Globale Annuo) risulta largamente superiore al tasso soglia, oltre il quale il rapporto è sempre usurario.
9) Nullità, anche ai sensi dell'espresso disposto dell'art. 117, 4,° 6 °e 7° co. del T.U.B., di ogni pretesa della banca, che ha indicato un ISC del tutto fuorviante e non veritiero nonché per tutte le voci di costo occulto di cui sopra (ammortamento francese, arrotondamento euribor, floor, divisore
360, etc.)
10) Non verificazione del mancato pagamento delle rate a presupposto della decadenza dal beneficio del termine: in tesi di parte opponente, alla luce delle risultanze della perizia di parte, emergerebbe che per il rapporto di mutuo oggetto di causa, sono state pagate rate fino a tutta la n. 21
(scadente il 30.06.2015) e sono stati rilevati oneri indebiti per €. 37.732,90 su cui sono stati calcolati gli interessi al tasso legale, pari ad €. 5.091,70, per un totale a credito dei mutuatari di €. 42.824,60.
Pertanto, si intendono pagate rate per sorte capitale, come da piano di ammortamento ricalcolato al TAN non arrotondato e senza divisore 360 per il calcolo degli interessi, fino ad almeno tutta la rata n. 36 scadente il 31.12.2022 e parte della rata n. 37 e scadente il 30.06.2023, residuando la somma di €. 23.304,86 per sorte capitale da pagarsi alle scadenze contrattuali a far data dal
30.06.2023, con la conseguenza che, se alla data del precetto (gennaio 2017) gli opponenti non erano ancora debitori ma creditori della l'istituto di credito al momento della notificazione del CP_1 precetto non aveva diritto a procedere ad esecuzione forzata.
11) Ingiustificata segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia: non essendosi verificato il mancato pagamento delle rate del mutuo, sarebbe del tutto illegittima la segnalazione alla
Centrale Rischi della Banca d'Italia.
Sulla scorta dei summenzionati motivi, gli attori chiedevano l'accoglimento delle conclusioni riportate in premessa.
SI ME Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11.09.2017 si costituiva in giudizio Contr quale mandataria della istando, in via preliminare, per il rigetto della sospensione Controparte_2 dell'efficacia esecutiva del contratto di mutuo e, nel merito, per il rigetto delle avverse domande siccome inammissibili e infondate in fatto e in diritto, con vittoria di spese.
Dichiara inammissibile l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo essendo stato notificato nelle more della procedura atto di pignoramento immobiliare, con conseguente competenza del Giudice dell'Esecuzione di pronunciarsi sulla sospensione e concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., la causa veniva istruita mediante ctu contabile.
Depositato l'elaborato peritale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni sino all'udienza del 28.04.2025 in cui veniva trattenuta per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Gli attori opponenti non depositavano le proprie comparse conclusionali, né le memorie di replica.
*****
Tanto premesso in punto di fatto, l'opposizione è infondata e merita la sorte del rigetto per le ragioni di seguito esplicitate.
La causa può essere decisa sulla base delle conclusioni rassegnate nella ctu, svolta con motivazione convincente e pienamente condivisibile, dalla quale l'odierno Giudicante non ha motivo di discostarsi in quanto frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato ed in continua aderenza ai documenti, agli atti ed allo stato di fatto analizzato. A tali conclusioni, in ragione della intrinseca persuasività delle motivazioni che le sorreggono e della mancanza di una specifica ed argomentata contestazione ad opera delle parti, questo Giudice intende riportarsi (cfr.
Cass. n. 10222/2009).
Passando a scrutinare i motivi di opposizione mette conto rilevare quanto segue.
Principiando dalla doglianza fondata sulla inidoneità del mutuo a costituire valido titolo esecutivo, in quanto l'erogazione della somma mutuata, sarebbe sottoposta alla verifica delle condizioni ex artt. 1 e 2 del Capitolato allegato al finanziamento, mette conto rilevare che nell'atto integrativo e di quietanza per Notaio di Bari del 02.11.2004 (rep. n. 491262 e racc. Persona_1
n. 23729) è espressamente indicato che la parte mutuataria riconosceva di aver ricevuto dalla banca la complessiva somma di €. 95.000,00, della quale dava ampia e finale quietanza (cfr. art. 1.1. “La parte mutuataria” riconosce di ricevere dalla “ in data odierna a saldo del mutuo concesso CP_1 con atto in data 12 ottobre 2004 per Notaio di Bari, Repertorio 490267, Raccolta Persona_1
SI ME n. 23666, la somma di Euro 95.000,00 (Euro novantacinquemila virgola zero zero), della quale dà ampia e finale quietanza).
Sotto il profilo giuridico deve rammentarsi, in generale, che, al fine di accertare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., occorre anzitutto verificare, attraverso la sua interpretazione integrata con quanto in esso previsto, incluso l'atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo e di erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge (cfr. Cass. n. 17194/2015).
In altre parole, il Giudice deve esaminare il contratto di mutuo e interpretarlo nel suo complesso, congiuntamente agli altri atti accessori che realizzano concretamente e operativamente il conferimento ad altri della disponibilità giuridica di una somma di denaro da parte del mutuante
(Cass. n. 5654/2023).
Nella specie, dall'esame della disciplina del titolo che sorregge l'azione esecutiva emerge, per quanto qui strettamente rileva, che, ai sensi dell'art. 3 del contratto di mutuo del 12.10.2004 le parti determinavano le condizioni, le modalità e i termini di rimborso del suindicato mutuo mediante il richiamato Atto integrativo di quietanza e di mutuo del 02.11.2004 nel quale la parte mutuataria
(odierna opponente) rilasciò quietanza piena della somma erogatale (artt. 1.1), che si obbligò a restituire alla Banca mutuante in 25 anni mediante pagamento di rate posticipate semestrali dell'importo di €. 2.928,66, comprensive di capitale e interessi, scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno.
La Suprema Corte con ordinanza n. 544/2023, ha espresso un importante principio in materia di efficacia della quietanza, ritenuta confessione stragiudiziale ex art. 2735 c.c., con cui il mutuatario dichiara di aver ricevuto la somma mutuata.
In siffatto quadro negoziale, che riproduce un modus operandi ampiamente diffuso nella prassi bancaria dei mutui fondiari, non pare potersi revocare in dubbio che la parte opponente deduce ma non dimostra che la somma ottenuta a mutuo non sia mai pervenuta nella sua disponibilità giuridica (la cui sufficienza, ai fini in oggetto, è affermata, tra le altre, da Cass. n. 17194/2015), risultando di contro rilasciata quietanza in contratto.
Quanto al motivo fondato sulla dedotta illiquidità e indeterminabilità del credito vantato dalla mette conto rilevare che gli odierni attori hanno dichiarato di essere in possesso del contratto CP_1 di mutuo, unitamente al Capitolato delle condizioni generali, all'atto integrativo e di quietanza del finanziamento ed al relativo Documento di Sintesi delle condizioni economiche o delle modalità di rimborso del mutuo, ossia di tutta la documentazione comprovante l'avvenuta erogazione delle somme e le condizioni economiche applicate nel caso di specie.
SI ME Orbene nell'atto integrativo di quietanza le parti stabilivano le modalità di rimborso della somma ricevuta, sicchè è priva di pregio la lagnanza fondata sulla mancata cognizione da parte dei debitori degli oneri a loro carico scaturenti dal rapporto de quo; in particolare nell'art. 2 lett. B) vengono dettagliatamente indicate le modalità di ammortamento da parte della Banca.
Invero l'allegazione del piano di ammortamento alla francese al contratto di mutuo non deve qualificarsi quale elemento necessario, essendo sufficiente che nel contratto siano riportati tutti i parametri noti al momento della stipula idonei a consentire la determinazione periodica dei costi, sicchè, in caso di mancanza del piano di ammortamento, il contratto di mutuo non è da ritenersi nullo laddove, come nel caso di specie, vengano forniti gli elementi utili per determinare la rata.
Parimenti infondato si appalesa il motivo fondato sull'usurarietà del tasso degli interessi corrispettivi e di mora.
Il CTU ha rilevato che, alla data di stipula del contratto di mutuo ipotecario, avvenuta il
12.10.2004, ed alla data di stipula dell'atto integrativo di erogazione, avvenuta il 02.11.2004, il TAEG del tasso corrispettivo pattuito, ricalcolato considerando commissioni, remunerazioni e spese, risulta rispettivamente pari al 4,33% ed al 4,23%, inferiore al tasso soglia pari al 5,76%, determinato aumentando della metà il tasso medio rilevato dalla Banca d'Italia per la categoria “Mutui garantiti da ipoteca” – periodo di riferimento 4° trimestre 2004, pari al 3,84%.
Quanto al tasso di mora, poi, nel richiamare i principi espressi dalla Suprema Corte SS.UU. sent. n. 19597/2020: “La disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso”;
“La mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude
l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perchè "fuori mercato", donde la formula: "T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto”; (T.e.g.m. + 1,9) x 1,25 + 4)
“Ove i decreti ministeriali non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista”;
“Si applica l'art. 1815 co. 2 cod. civ. onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224 co. 1 cod. civ. con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei
SI ME corrispettivi lecitamente convenuti”, il CTU nell'integrazione del proprio elaborato, ai fini della verifica dell'usura, raffrontava il tasso di mora al tasso soglia maggiorato dei 2,1 punti percentuali, chiarendo che “il tasso di mora pattuito nel contratto di mutuo sottoscritto in data 12.10.2004, tra
e sig. e sig.ra per €. Controparte_1 Parte_1 Parte_4
95.000,00, è inferiore alla soglia di usura comprensiva della maggiorazione per gli interessi moratori
[…] In risposta al quesito d), il sottoscritto CTU può affermare che non si configurano gli estremi per l'applicazione dell'art. 1815 C.C. (mutuo gratuito).”
Ne consegue, pertanto, l'infondatezza anche del richiamato motivo di opposizione.
La dedotta illiceità della clausola di determinazione degli interessi con ammortamento alla francese con conseguente nullità del contratto mutuo, per difetto di trasparenza, è destituita di fondamento atteso che la pattuizione precisa la capitalizzazione degli stessi composta e consente di ricostruire gli interessi dovuti sulla base del contenuto pattizio.
Parimenti priva di pregio è la deduzione di parte attrice che assume essere il contratto di mutuo affetto da anatocismo bancario e che, tale anatocismo dovrebbe confluire nel calcolo del TEG per la verifica dell'eventuale superamento del tasso soglia.
Con riferimento ai motivi di opposizione sub 5) ossia la nullità della clausola floor, giova rilevare che il funzionamento della clausola era stato chiaramente illustrato nel contratto di mutuo e nell'atto integrativo e di quietanza di mutuo, con la conseguenza che quando la parte mutuataria ha sottoscritto il contratto, aveva piena consapevolezza della misura del corrispettivo, e ciò esclude in radice tanto che fosse una clausola non chiara o incomprensibile, quanto che fosse una clausola avente per oggetto o effetto di prevedere l'adesione del consumatore come estesa a clausole che non aveva avuto, di fatto, la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto. “la clausola floor costituisce una tecnica di determinazione convenzionale del tasso di interesse, inserita in un contratto di mutuo, la cui causa rimane il trasferimento di una somma di denaro e la sua remunerazione. La pattuizione sul tasso di interesse attraverso la clausola floor è dunque finalizzata a proteggere
l'intermediario da una discesa dei tassi, con la sola finalità di garantire alla banca una remuneratività ritenuta 'minima' al finanziamento concesso, quale prezzo del proprio servizio. Ciò detto, l'inserimento all'interno di un contratto di mutuo di una clausola floor, con la quale viene introdotto un limite percentuale al di sotto del quale gli interessi dovuti non possono scendere, non comporta alcuna violazione dell'art. 1346 c.c., … l'oggetto del contratto rimane pertanto possibile, lecito e determinato” (cfr. Tribunale Ravenna, Sez. I, 30.12.2020, n. 988).
Il Tribunale, inoltre, ha evidenziato che la previsione comporta dei vantaggi anche per il cliente, in quanto all'inserimento della clausola floor in contratto si accompagna normalmente, quale contropartita per il finanziato, uno spread inferiore rispetto a quelli offerti nei contratti di
Parte_5 che contemplano meccanismi di indicizzazione puri (e così anche Tribunale
[...]
Pordenone, 24.4.2020, n.222; Tribunale Rimini, Sez. I, 6.11.2020, n.721; Tribunale Ravenna, Sez. I,
30.12.2020, n.988; Tribunale di Bologna, n. 20222 del 6.3.2018).
Quanto alla dedotta nullità della “clausola di arrotondamento del Tan allo 0,05 superiore” nonchè l'utilizzo di una modalità di calcolo degli interessi che utilizza l'anno civile (365 giorni) come dividendo e quello commerciale (360 giorni) come divisore, mette conto evidenziare che entrambe le pattuizioni sono state espressamente approvata dalle parti a norma degli artt. 1341 e 1342 c.c.. Par Resta da esaminare la contestata difformità dell' previsto in contratto rispetto a quello reale.
Sul punto mette conto rilevare che la difformità del TAEG/ISC, consistendo non nella fissazione di un tasso ma solo di un indicatore del costo complessivo del finanziamento, non può comportare alcuna nullità negoziale, né tanto meno l'azzeramento degli interessi convenzionali pattuiti in contratto e la loro sostituzione con il tasso minimo dei Bot ex art. 117 TUB.
La Suprema Corte I Sez. Civ. con ordinanza n. 14000/2023 ha affrontato la questione evidenziando che “l'Indicatore Sintetico di Costo (ISC) è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla deliberazione del CICR del 4.3.2003, che ha demandato alla Banca d'Italia il compito di individuare “le operazioni e i servizi per i quali … gli intermediari sono obbligati a rendere noto un
“Indicatore Sintetico di Costo” (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca
d'Italia“.
Tale indice rappresenta un valore medio espresso in termini percentuali che svolge una funzione informativa, finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi e di rendere il cliente edotto dell'effettiva onerosità dell'operazione. Par Proprio perché svolge una mera funzione di pubblicità e trasparenza, l' non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto: non rientra, dunque, nelle nozioni di “tassi, prezzi e condizioni” cui esclusivamente fa riferimento
l'art. 117 comma 6 TUB”.
Ha, altresi', richiamato il principio enunciato da Cass. n. 39169/2021, secondo cui “In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale
(TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per
Parte_7 [..
, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto”.
Dalle considerazioni che precedono consegue il rigetto dell'opposizione, con assorbimento degli ulteriori motivi di “Non verificazione del mancato pagamento delle rate a presupposto della decadenza dal beneficio del termine” e “Ingiustificata segnalazione alla Centrale Rischi della Banca
d'Italia” in quanto sconfessati dalle precedenti deduzioni.
Le spese di lite, giusta principio di soccombenza, sono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento (da
€. 52.001,00 a €. 260.000,00) in considerazione del valore del credito, con riconoscimento delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e trattazione.
Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico degli attori opponenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da e con atto di Parte_1 Parte_4 citazione notificato in data 14.02.2017, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione;
2) CONDANNA gli opponenti e , in solido tra loro, Parte_1 Parte_4 alla rifusione nei confronti di parte opposta delle spese del Controparte_1 presente giudizio che liquida in €. 14.103,00 per compensi, oltre esborsi, spese generali del 15% e accessori come per legge.
3) PONE definitivamente a carico degli opponenti e , Parte_1 Parte_4 in solido tra loro, le spese di ctu liquidate a mezzo di separato decreto.
Così deciso in Bari, il 29.10.2025.
Il Giudice
dott.ssa SI ME
SI ME