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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 19/11/2025, n. 1444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1444 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa
Maria Cusenza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile R.G.N. 3041/2022 promosso
Da
C.F. Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1
difeso dall'Avv. Rosaria Ciancimino in virtù di procura generale alle liti a firma del dott. notaio in Roma, del 21 luglio 2015, Rep. 80974 e Racc. Persona_1
21569, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. gli Uffici
dell'Avvocatura dell'Ente, in Palermo, alla Via F. Laurana, n. 59
RICORRENTE
CONTRO
, C.F. , elettivamente domiciliato CP_1 CodiceFiscale_1
pag. 1 in Termini Imerese, Via Falcone e Borsellino n. 79, presso lo studio dell'Avv.
PE CA PR, che lo rappresenta e difende per procura in calce alla memoria di costituzione
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.10.2022, dopo la prevista dichiarazione di dissenso,
la parte ricorrente contestava il diritto del sig. ad essere Pt_1 CP_1
riconosciuto invalido con riduzione della capacità lavorativa nella misura del
74% dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della istanza con diritto alla concessione dell'assegno mensile di assistenza, che gli erano stato riconosciuto in seguito all'accertamento medico-legale espletato in sede di A.T.P.-.
Il sig. si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente CP_1
l'improcedibilità dell'opposizione per omessa notifica del ricorso e nel merito l'infondatezza chiedendo la declaratoria di accertamento del requisito sanitario per avere diritto all'assegno mensile di assistenza dalla data della domanda amministrativa (27.07.2020).
In data 22.09.2025 si è svolta l'udienza nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. e la causa veniva posta in decisione.
Preliminarmente è infondata e viene rigettata l'eccepita improcedibilità
pag. 2 dell'opposizione per omessa notifica del ricorso in quanto con ordinanza del
10.07.2023 è stata disposta la rinnovazione della notifica del ricorso, in applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità che ammettono nel rito del lavoro la concessione di un nuovo termine per la rinnovazione della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza (cfr. Cass.
1483 del 27.01.2015; Cass. 3251 del 05.03.2003).
Nel merito la domanda proposta dall' è da accogliere dovendosi ritenere Pt_1
condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio, dottor , nominato nell'odierno giudizio, il quale, Persona_2
giungendo a conclusioni diverse rispetto al procedimento di ATP, sulla scorta della corposa documentazione in atti e dell'indagine clinica, ha concluso la sua relazione ritenendo che: “…..CONCLUSIONI MEDICO-LEGALI CP_1
nato il [...] a [...] e residente in [...], è affetto da:
[...]
Pregresso ictus ischemico lacunare sn con ipostenia e ipoestesia arto superiore destro;
Artropatia degenerativa della colonna, già sottoposta a microdiscectomia L5-S1, e degli
arti inferiori a modesta incidenza funzionale;
Diabete mellito tipo 2 in terapia con IGO
con scarso compenso glicemico, non complicato;
Cardiopatia ipertensiva con normale
funzione sistolica ed in buon compenso emodinamico;
Edentulia totale. Si ritiene che
tale infermità determini invalidità lavorativa del 67%, pertanto, non sussistono, in atto,
i requisiti sanitari per la concessione dell'assegno mensile di invalidità ex art 13 legge
pag. 3 118/71, modificato dall'art 9 d. lgs. 509/88.” (cfr. CTU in atti).
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-
legali (v. relazione in atti).
Da qui l'accoglimento dell'opposizione proposta dall' Per l'effetto va Pt_1
dichiarato che parte resistente non era in possesso del requisito sanitario per avere diritto alla prestazione richiesta.
Considerato che la parte resistente ha formulato la dichiarazione relativa al reddito prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c., come modificato dall'art. 42,
comma 11 D.L. n. 269/2003 conv. in Legge n. 326/2003, sussistendo le condizioni previste dall'art. 152 disp. att. c.p.c., si dichiara l'integrale compensazione delle spese di lite (sia della fase dell'ATP che della presente fase di opposizione) e si pongono definitivamente a carico dell' le spese di entrambe le CTU Pt_1
liquidate con separato decreto,
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa
- accoglie la domanda proposta dall e per l'effetto dichiara parte resistente Pt_1
non era in possesso del requisito sanitario per avere diritto alla prestazione richiesta;
pag.
4 - compensa fra le parti le spese di lite della fase di ATP;
- compensa fra le parti le spese di lite della presente fase di opposizione;
- pone ad integrale carico dell' le spese di entrambe le CTU liquidate con Pt_1
separato decreto.
Così deciso in Termini Imerese il 19 novembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
pag. 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa
Maria Cusenza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile R.G.N. 3041/2022 promosso
Da
C.F. Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1
difeso dall'Avv. Rosaria Ciancimino in virtù di procura generale alle liti a firma del dott. notaio in Roma, del 21 luglio 2015, Rep. 80974 e Racc. Persona_1
21569, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. gli Uffici
dell'Avvocatura dell'Ente, in Palermo, alla Via F. Laurana, n. 59
RICORRENTE
CONTRO
, C.F. , elettivamente domiciliato CP_1 CodiceFiscale_1
pag. 1 in Termini Imerese, Via Falcone e Borsellino n. 79, presso lo studio dell'Avv.
PE CA PR, che lo rappresenta e difende per procura in calce alla memoria di costituzione
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.10.2022, dopo la prevista dichiarazione di dissenso,
la parte ricorrente contestava il diritto del sig. ad essere Pt_1 CP_1
riconosciuto invalido con riduzione della capacità lavorativa nella misura del
74% dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della istanza con diritto alla concessione dell'assegno mensile di assistenza, che gli erano stato riconosciuto in seguito all'accertamento medico-legale espletato in sede di A.T.P.-.
Il sig. si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente CP_1
l'improcedibilità dell'opposizione per omessa notifica del ricorso e nel merito l'infondatezza chiedendo la declaratoria di accertamento del requisito sanitario per avere diritto all'assegno mensile di assistenza dalla data della domanda amministrativa (27.07.2020).
In data 22.09.2025 si è svolta l'udienza nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. e la causa veniva posta in decisione.
Preliminarmente è infondata e viene rigettata l'eccepita improcedibilità
pag. 2 dell'opposizione per omessa notifica del ricorso in quanto con ordinanza del
10.07.2023 è stata disposta la rinnovazione della notifica del ricorso, in applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità che ammettono nel rito del lavoro la concessione di un nuovo termine per la rinnovazione della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza (cfr. Cass.
1483 del 27.01.2015; Cass. 3251 del 05.03.2003).
Nel merito la domanda proposta dall' è da accogliere dovendosi ritenere Pt_1
condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio, dottor , nominato nell'odierno giudizio, il quale, Persona_2
giungendo a conclusioni diverse rispetto al procedimento di ATP, sulla scorta della corposa documentazione in atti e dell'indagine clinica, ha concluso la sua relazione ritenendo che: “…..CONCLUSIONI MEDICO-LEGALI CP_1
nato il [...] a [...] e residente in [...], è affetto da:
[...]
Pregresso ictus ischemico lacunare sn con ipostenia e ipoestesia arto superiore destro;
Artropatia degenerativa della colonna, già sottoposta a microdiscectomia L5-S1, e degli
arti inferiori a modesta incidenza funzionale;
Diabete mellito tipo 2 in terapia con IGO
con scarso compenso glicemico, non complicato;
Cardiopatia ipertensiva con normale
funzione sistolica ed in buon compenso emodinamico;
Edentulia totale. Si ritiene che
tale infermità determini invalidità lavorativa del 67%, pertanto, non sussistono, in atto,
i requisiti sanitari per la concessione dell'assegno mensile di invalidità ex art 13 legge
pag. 3 118/71, modificato dall'art 9 d. lgs. 509/88.” (cfr. CTU in atti).
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-
legali (v. relazione in atti).
Da qui l'accoglimento dell'opposizione proposta dall' Per l'effetto va Pt_1
dichiarato che parte resistente non era in possesso del requisito sanitario per avere diritto alla prestazione richiesta.
Considerato che la parte resistente ha formulato la dichiarazione relativa al reddito prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c., come modificato dall'art. 42,
comma 11 D.L. n. 269/2003 conv. in Legge n. 326/2003, sussistendo le condizioni previste dall'art. 152 disp. att. c.p.c., si dichiara l'integrale compensazione delle spese di lite (sia della fase dell'ATP che della presente fase di opposizione) e si pongono definitivamente a carico dell' le spese di entrambe le CTU Pt_1
liquidate con separato decreto,
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa
- accoglie la domanda proposta dall e per l'effetto dichiara parte resistente Pt_1
non era in possesso del requisito sanitario per avere diritto alla prestazione richiesta;
pag.
4 - compensa fra le parti le spese di lite della fase di ATP;
- compensa fra le parti le spese di lite della presente fase di opposizione;
- pone ad integrale carico dell' le spese di entrambe le CTU liquidate con Pt_1
separato decreto.
Così deciso in Termini Imerese il 19 novembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
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