TRIB
Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 28/07/2025, n. 724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 724 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 299/2020
Tribunale Ordinario di Paola Sezione Prima Civile
Con decreto ritualmente comunicato alle parti è stata disposta la trattazione della presente udienza secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter c.p.c. In ottemperanza al citato decreto, i procuratori delle parti hanno fatto pervenire le proprie note difensive, contenenti le istanze relative alle parti rispettivamente assistite. L'avv. AMERIGO CETRARO per si riporta integralmente al contenuto Controparte_1 dell'atto di citazione in opposizione a precetto ed alle conclusioni ivi formulate. Impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto, eccepito e prodotto da parte convenuta ed insiste nell'accoglimento della domanda, in quanto fondata in fatto ed in diritto. L'avv. CAROLINA CITRIGNO per Controparte_2
, nel riportarsi integralmente ai propri scritti difensivi e verbali di
[...] causa, da ultimo le note di udienza del 24/11/2023, precisa come da conclusioni già rassegnate nella propria comparsa di costituzione con richiesta di rigettare l'atto avverso in quanto improponibile, inammissibile e/o nel merito infondato e rigettare l'ammissione al gratuito patrocinio per manifesta infondatezza. Con condanna della controparte alle spese, diritti ed onorari di giudizio, anche ex art. 96 cpc.
Il Giudice
Viste le note difensive e conclusionali con le quali i difensori hanno illustrato le ragioni poste a fondamento delle conclusioni rispettivamente formulate decide la controversia pronunciando la sentenza allegata al presente atto, su pagina separata.
Il Giudice
Matteo Torretta
pagina 1 di 5 R.G.N. 299/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, Sezione Prima Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Matteo Torretta, all'esito della precisazione delle conclusioni e della discussione della causa, effettuate in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo RG 299/2020 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Amerigo Controparte_1 C.F._1
Cetraro (C.F. ); C.F._2 attrice
E
(C.F. Controparte_2
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_1
Carolina Citrigno (C.F. C.F._3 convenuta
Oggetto: Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 cod. proc. civ.) Conclusioni delle parti: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto opposizione avverso il precetto notificato in data Controparte_1
12/02/2020 da ON
, con il quale le è stato intimato il rilascio, libero e sgombero da persone o cose,
[...] dell'immobile sito in Bonifati (CS) alla via Marinella n. 1 piano 1 interno 3. 1.1. A sostegno della propria domanda, l'opponente deduce la nullità dell'atto impugnato, in quanto non è stato preceduto dalla notifica del titolo esecutivo rappresentato dal pagina 2 di 5 decreto di rilascio emesso ai sensi dell'art. 52 comma 1 della L.R. n. 32/1996 ed asseritamente notificato in data 03/12/2018. Deduce, inoltre, l'illegittimità del precetto in quanto carente dell'avvertimento ex art. 480 comma 2 c.p.c. secondo cui il debitore può avvalersi di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal Giudice per porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento. Eccepisce, altresì, che la mancata notifica del titolo esecutivo non le ha consentito di conoscere la propria posizione debitoria e non le ha permesso di ricercare un'altra abitazione. Assume, in ogni caso, di possedere tutti i requisiti pervisti dalla legge ai fini dell'assegnazione dell'alloggio e conclude chiedendo, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo;
nel merito, la declaratoria di nullità dell'atto opposto, con vittoria di spese, competenze e onorari.
1.2. L'opposta resiste alla domanda, chiedendone il rigetto, e deduce che: i) il precetto è stato ritualmente preceduto dalla notifica del titolo esecutivo;
ii) il decreto di rilascio è stato preceduto da apposite comunicazioni di avvio del procedimento e diffida, entrambe ricevute dall'opponente; iii) l'eccezione sollevata da parte avversa secondo cui, in ogni caso, si trova in possesso dei requisiti ai fini dell'assegnazione dell'abitazione risulta inconferente in quanto presuppone un accertamento relativo al merito del titolo esecutivo ormai coperto dal giudicato, non essendo stato opposto nei tempi ordinari di impugnazione. Conclude per il rigetto dell'istanza di sospensione nonché, nel merito, dell'opposizione, in quanto infondata in fatto e diritto. Chiede, altresì, di revocare l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato con condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
1.3. In seguito al rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato e al deposito delle memorie di cui l'art. 183 comma sesto c.p.c., il procedimento è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni ed è stato deciso con sentenza contestuale, all'esito della trattazione cartolare della fase di precisazione delle conclusioni e della discussione della causa.
2. Va preliminarmente evidenziato che l'odierna azione, che la difesa dell'opponente definisce come opposizione a precetto, va correttamente qualificata come opposizione agli atti esecutivi, atteso che l'opponente deduce la nullità del precetto per omessa notifica del titolo esecutivo e per omessa indicazione dell'avvertimento prescritto dall'art. 480, co. 2, c.p.c. Il processo esecutivo, che sia iniziato senza essere preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o dell'atto di precetto, è viziato da invalidità formale, che può essere fatta valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, da proporsi, ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., nel termine, oggi, di venti giorni, decorrente dal primo atto del processo esecutivo del quale si sia avuta legale conoscenza [Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24662 del 31/10/2013 (Rv. 628901 - 01)].
3. Nel merito l'opposizione è manifestamente infondata, per le ragioni che seguono.
3.1. L'art. 479 c.p.c. stabilisce che «se la legge non dispone altrimenti, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecutiva e del precetto». L'art. 480 c.p.c. prevede, inoltre, che il precetto deve contenere l'indicazione «a pena di nullità
[...] della data di notificazione del titolo esecutivo se questa è fatta separatamente” e deve pagina 3 di 5 anche contenere l'avvertimento che il debitore può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore.
3.2. Nel caso che ci occupa, l'opponente assume di non aver mai ricevuto la notifica del titolo esecutivo, ciò che determinerebbe la nullità del precetto. Tale assunto è tuttavia smentito, dal momento che l'opposto ha dato prova della notifica del decreto di rilascio posto alla base dell'atto di precetto avvenuta in data 11/12/2018, che si è perfezionata all'esito del rifiuto di ricevere l'atto da parte del destinatario [Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 3737 del 25/02/2004 (Rv. 570486 - 01)]. In ogni caso e anche prima della notifica del precetto de quo, l'opponente era stata messa precedentemente al corrente della procedura di rilascio tramite la diffida recante protocollo n. 0018978 e la comunicazione di avvio di procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 e successive integrazioni recante protocollo n. 0020682, rispettivamente notificate in data 09/08/2018 e 07/09/2018, entrambe ricevute da
, pertanto le eccezioni sollevate in merito alla mancata conoscenza della Controparte_1 richiesta di restituzione dell'immobile e della conseguente impossibilità dell'opponente di attivarsi al fine di cercare una nuova abitazione risultano inconferenti.
3.3. Non merita accoglimento neanche l'ulteriore eccezione avanzata dalla in CP_1 merito alla nullità del precetto per assenza dell'avviso rivolto al debitore di rivolgersi a un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal Giudice per porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento, in quanto in tema di espropriazione forzata, l'avvertimento al debitore esecutato prescritto, quale contenuto del precetto, dall'art. 480, comma 2, secondo periodo, cod. proc. civ. (e volto a renderlo edotto della possibilità di porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento mediante le procedure di composizione della crisi di cui alla l. n. 3 del 2012) ha la finalità, precipuamente "promozionale", di stimolare o incentivare l'accesso a una delle citate procedure, il quale non è comunque precluso dall'inizio o dalla progressione dell'esecuzione; ne consegue che l'omissione del predetto avvertimento non determina la nullità, bensì una mera irregolarità, dell'atto di intimazione. [Cass. Civ. Sez. 3, sentenza del 26/07/2022 n. 23343 (Rv. 665436 – 01)].
4. Non merita accoglimento la domanda di condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. sollevata dall'opposta, attesa la mancanza dei presupposti per l'applicazione della responsabilità aggravata, la quale richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an sia del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa. La Suprema Corte, con riferimento alla condanna al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 cod. proc. cv., ha chiarito che «è onere della parte che richiede il risarcimento dedurre e dimostrare la concreta ed effettiva esistenza di un danno che sia conseguenza del comportamento processuale della controparte, sicché il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza, desumibili anche da nozioni di comune esperienza e dal
pagina 4 di 5 pregiudizio che la parte resistente abbia subito per essere stata costretta a contrastare un'iniziativa del tutto ingiustificata dell'avversario» [cfr. Cass. Civ., Sez. 1, sentenza n. 21393 del 04/11/2005 (Rv. 586066)].
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano facendo applicazione dei parametri dettati dal DM 55/2014 per controversie di valore indeterminabile, ai valori minimi, per il non elevato livello di complessità della causa e il ridotto numero delle questioni dibattute. Alla manifesta infondatezza della domanda segue la revoca dell'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, da disporsi con separato decreto.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza o eccezione, così dispone: rigetta l'opposizione proposta da . Controparte_1
Rigetta la domanda di risarcimento dei danni ex art.96 c.p.c. Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite nei confronti della convenuta che si liquidano in € 3.809,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA, se dovuta. Paola, 28 luglio 2025.
Il Giudice Matteo Torretta
pagina 5 di 5
Tribunale Ordinario di Paola Sezione Prima Civile
Con decreto ritualmente comunicato alle parti è stata disposta la trattazione della presente udienza secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter c.p.c. In ottemperanza al citato decreto, i procuratori delle parti hanno fatto pervenire le proprie note difensive, contenenti le istanze relative alle parti rispettivamente assistite. L'avv. AMERIGO CETRARO per si riporta integralmente al contenuto Controparte_1 dell'atto di citazione in opposizione a precetto ed alle conclusioni ivi formulate. Impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto, eccepito e prodotto da parte convenuta ed insiste nell'accoglimento della domanda, in quanto fondata in fatto ed in diritto. L'avv. CAROLINA CITRIGNO per Controparte_2
, nel riportarsi integralmente ai propri scritti difensivi e verbali di
[...] causa, da ultimo le note di udienza del 24/11/2023, precisa come da conclusioni già rassegnate nella propria comparsa di costituzione con richiesta di rigettare l'atto avverso in quanto improponibile, inammissibile e/o nel merito infondato e rigettare l'ammissione al gratuito patrocinio per manifesta infondatezza. Con condanna della controparte alle spese, diritti ed onorari di giudizio, anche ex art. 96 cpc.
Il Giudice
Viste le note difensive e conclusionali con le quali i difensori hanno illustrato le ragioni poste a fondamento delle conclusioni rispettivamente formulate decide la controversia pronunciando la sentenza allegata al presente atto, su pagina separata.
Il Giudice
Matteo Torretta
pagina 1 di 5 R.G.N. 299/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, Sezione Prima Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Matteo Torretta, all'esito della precisazione delle conclusioni e della discussione della causa, effettuate in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo RG 299/2020 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Amerigo Controparte_1 C.F._1
Cetraro (C.F. ); C.F._2 attrice
E
(C.F. Controparte_2
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_1
Carolina Citrigno (C.F. C.F._3 convenuta
Oggetto: Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 cod. proc. civ.) Conclusioni delle parti: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto opposizione avverso il precetto notificato in data Controparte_1
12/02/2020 da ON
, con il quale le è stato intimato il rilascio, libero e sgombero da persone o cose,
[...] dell'immobile sito in Bonifati (CS) alla via Marinella n. 1 piano 1 interno 3. 1.1. A sostegno della propria domanda, l'opponente deduce la nullità dell'atto impugnato, in quanto non è stato preceduto dalla notifica del titolo esecutivo rappresentato dal pagina 2 di 5 decreto di rilascio emesso ai sensi dell'art. 52 comma 1 della L.R. n. 32/1996 ed asseritamente notificato in data 03/12/2018. Deduce, inoltre, l'illegittimità del precetto in quanto carente dell'avvertimento ex art. 480 comma 2 c.p.c. secondo cui il debitore può avvalersi di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal Giudice per porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento. Eccepisce, altresì, che la mancata notifica del titolo esecutivo non le ha consentito di conoscere la propria posizione debitoria e non le ha permesso di ricercare un'altra abitazione. Assume, in ogni caso, di possedere tutti i requisiti pervisti dalla legge ai fini dell'assegnazione dell'alloggio e conclude chiedendo, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo;
nel merito, la declaratoria di nullità dell'atto opposto, con vittoria di spese, competenze e onorari.
1.2. L'opposta resiste alla domanda, chiedendone il rigetto, e deduce che: i) il precetto è stato ritualmente preceduto dalla notifica del titolo esecutivo;
ii) il decreto di rilascio è stato preceduto da apposite comunicazioni di avvio del procedimento e diffida, entrambe ricevute dall'opponente; iii) l'eccezione sollevata da parte avversa secondo cui, in ogni caso, si trova in possesso dei requisiti ai fini dell'assegnazione dell'abitazione risulta inconferente in quanto presuppone un accertamento relativo al merito del titolo esecutivo ormai coperto dal giudicato, non essendo stato opposto nei tempi ordinari di impugnazione. Conclude per il rigetto dell'istanza di sospensione nonché, nel merito, dell'opposizione, in quanto infondata in fatto e diritto. Chiede, altresì, di revocare l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato con condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
1.3. In seguito al rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato e al deposito delle memorie di cui l'art. 183 comma sesto c.p.c., il procedimento è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni ed è stato deciso con sentenza contestuale, all'esito della trattazione cartolare della fase di precisazione delle conclusioni e della discussione della causa.
2. Va preliminarmente evidenziato che l'odierna azione, che la difesa dell'opponente definisce come opposizione a precetto, va correttamente qualificata come opposizione agli atti esecutivi, atteso che l'opponente deduce la nullità del precetto per omessa notifica del titolo esecutivo e per omessa indicazione dell'avvertimento prescritto dall'art. 480, co. 2, c.p.c. Il processo esecutivo, che sia iniziato senza essere preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o dell'atto di precetto, è viziato da invalidità formale, che può essere fatta valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, da proporsi, ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., nel termine, oggi, di venti giorni, decorrente dal primo atto del processo esecutivo del quale si sia avuta legale conoscenza [Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24662 del 31/10/2013 (Rv. 628901 - 01)].
3. Nel merito l'opposizione è manifestamente infondata, per le ragioni che seguono.
3.1. L'art. 479 c.p.c. stabilisce che «se la legge non dispone altrimenti, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecutiva e del precetto». L'art. 480 c.p.c. prevede, inoltre, che il precetto deve contenere l'indicazione «a pena di nullità
[...] della data di notificazione del titolo esecutivo se questa è fatta separatamente” e deve pagina 3 di 5 anche contenere l'avvertimento che il debitore può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore.
3.2. Nel caso che ci occupa, l'opponente assume di non aver mai ricevuto la notifica del titolo esecutivo, ciò che determinerebbe la nullità del precetto. Tale assunto è tuttavia smentito, dal momento che l'opposto ha dato prova della notifica del decreto di rilascio posto alla base dell'atto di precetto avvenuta in data 11/12/2018, che si è perfezionata all'esito del rifiuto di ricevere l'atto da parte del destinatario [Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 3737 del 25/02/2004 (Rv. 570486 - 01)]. In ogni caso e anche prima della notifica del precetto de quo, l'opponente era stata messa precedentemente al corrente della procedura di rilascio tramite la diffida recante protocollo n. 0018978 e la comunicazione di avvio di procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 e successive integrazioni recante protocollo n. 0020682, rispettivamente notificate in data 09/08/2018 e 07/09/2018, entrambe ricevute da
, pertanto le eccezioni sollevate in merito alla mancata conoscenza della Controparte_1 richiesta di restituzione dell'immobile e della conseguente impossibilità dell'opponente di attivarsi al fine di cercare una nuova abitazione risultano inconferenti.
3.3. Non merita accoglimento neanche l'ulteriore eccezione avanzata dalla in CP_1 merito alla nullità del precetto per assenza dell'avviso rivolto al debitore di rivolgersi a un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal Giudice per porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento, in quanto in tema di espropriazione forzata, l'avvertimento al debitore esecutato prescritto, quale contenuto del precetto, dall'art. 480, comma 2, secondo periodo, cod. proc. civ. (e volto a renderlo edotto della possibilità di porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento mediante le procedure di composizione della crisi di cui alla l. n. 3 del 2012) ha la finalità, precipuamente "promozionale", di stimolare o incentivare l'accesso a una delle citate procedure, il quale non è comunque precluso dall'inizio o dalla progressione dell'esecuzione; ne consegue che l'omissione del predetto avvertimento non determina la nullità, bensì una mera irregolarità, dell'atto di intimazione. [Cass. Civ. Sez. 3, sentenza del 26/07/2022 n. 23343 (Rv. 665436 – 01)].
4. Non merita accoglimento la domanda di condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. sollevata dall'opposta, attesa la mancanza dei presupposti per l'applicazione della responsabilità aggravata, la quale richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an sia del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa. La Suprema Corte, con riferimento alla condanna al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 cod. proc. cv., ha chiarito che «è onere della parte che richiede il risarcimento dedurre e dimostrare la concreta ed effettiva esistenza di un danno che sia conseguenza del comportamento processuale della controparte, sicché il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza, desumibili anche da nozioni di comune esperienza e dal
pagina 4 di 5 pregiudizio che la parte resistente abbia subito per essere stata costretta a contrastare un'iniziativa del tutto ingiustificata dell'avversario» [cfr. Cass. Civ., Sez. 1, sentenza n. 21393 del 04/11/2005 (Rv. 586066)].
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano facendo applicazione dei parametri dettati dal DM 55/2014 per controversie di valore indeterminabile, ai valori minimi, per il non elevato livello di complessità della causa e il ridotto numero delle questioni dibattute. Alla manifesta infondatezza della domanda segue la revoca dell'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, da disporsi con separato decreto.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza o eccezione, così dispone: rigetta l'opposizione proposta da . Controparte_1
Rigetta la domanda di risarcimento dei danni ex art.96 c.p.c. Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite nei confronti della convenuta che si liquidano in € 3.809,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA, se dovuta. Paola, 28 luglio 2025.
Il Giudice Matteo Torretta
pagina 5 di 5