TAR Roma, sez. IV, sentenza 09/04/2026, n. 6379
TAR
Ordinanza presidenziale 28 giugno 2023
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TAR
Decreto cautelare 20 luglio 2023
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TAR
Ordinanza cautelare 19 settembre 2023
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TAR
Sentenza 9 aprile 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità derivata da atti presupposti

    La Corte Costituzionale ha ritenuto che il meccanismo del payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018 sia ragionevole e proporzionato, non violando i principi di irretroattività, affidamento, libertà d'impresa e tutela della proprietà. La normativa è stata ritenuta conforme all'art. 23 Cost. per la riserva di legge e non viola gli artt. 2 e 117 Cost. né l'art. 1 del Primo Protocollo Addizionale CEDU.

  • Rigettato
    Violazione del principio di irretroattività

    La Corte Costituzionale ha escluso la violazione del principio di irretroattività, poiché le imprese erano consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza del meccanismo di fissazione del tetto di spesa e dell'obbligo di ripiano in caso di sforamento. Lo ius superveniens del 2022 ha reso operative le procedure esistenti senza innovare l'aspetto sostanziale.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per difetto di istruttoria e presupposti

    Il tetto di spesa regionale, pur fissato al 4,4% come quello nazionale, non può essere contestato dalla ricorrente in quanto una diversa fissazione avrebbe potuto solo abbassare il tetto regionale, aumentando lo sforamento e l'importo da recuperare dalle aziende.

  • Rigettato
    Violazione dei principi di tempestività, correttezza e proporzionalità

    La Corte Costituzionale ha ritenuto il meccanismo del payback ragionevole e proporzionato, anche alla luce della riduzione della somma dovuta dalle aziende. Le imprese erano consapevoli fin dal 2015 dell'alea contrattuale.

  • Rigettato
    Violazione della legge sulla trasparenza amministrativa

    La normativa e i decreti ministeriali hanno indicato in modo chiaro e trasparente l'iter per il calcolo della spesa, facendo riferimento ai dati del modello CE (voce BA0210). La Corte Costituzionale ha ritenuto che l'art. 9-ter fornisca adeguate indicazioni sulla procedura.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale dell'art. 9-ter del d.l. 78/2015

    La Corte Costituzionale ha ritenuto che il meccanismo del payback rientri nell'ambito oggettivo dell'art. 23 Cost. ma ne ha escluso la violazione, ritenendo rispettata la riserva di legge. Ha anche escluso la violazione degli artt. 3 e 53 Cost.

  • Rigettato
    Contrasto con il diritto dell'Unione Europea

    La Corte Costituzionale ha escluso la violazione del principio di irretroattività e di affidamento, anche alla luce del diritto comunitario, in quanto le imprese erano consapevoli del meccanismo fin dal 2015.

  • Rigettato
    Violazione del principio di irretroattività e proporzionalità

    La Corte Costituzionale ha escluso la violazione del principio di irretroattività e di affidamento, in quanto le imprese erano consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza del meccanismo di fissazione del tetto di spesa e dell'obbligo di ripiano in caso di sforamento.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Le attività demandate alle regioni e alle province sono di carattere meramente attuativo-esecutivo, prive di discrezionalità e si riducono ad un'attività meramente ricognitiva e riepilogativa. Si instaura un rapporto obbligatorio con contenuto patrimoniale, che rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. IV, sentenza 09/04/2026, n. 6379
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 6379
    Data del deposito : 9 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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