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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/05/2025, n. 2305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2305 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, Nella persona della dott.ssa Cristina
Denaro, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 04447 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022
TRA
(c.f..: ) rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
avv.ti Antonio Lo Bue e Arianna Ferrito congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura rilasciata su separato atto, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in via Giovanni
Bonanno n. 122 a Palermo;
CONTRO
L' Controparte_1
(p.i./c.f. ) con sede in Viale Strasburgo n. 233 a Palermo, in persona del suo P.IVA_1 direttore generale dott. n.q. di legale rappresentante dell' CP_2 CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Cristiano Pagano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Palermo, via G. Alessi n.18, per procura speciale in foglio separato e materialmente congiunto in calce alla presente e giusta Delibera di incarico (allegata) n.893 del 24/05/2022;
Conclusioni: come da verbale del 3-4-25 e relative note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 25.03.2022, conveniva in giudizio Parte_1 presso questo Tribunale l' al fine Controparte_3
di farne accertare la responsabilità e, conseguentemente, ottenerne la condanna al risarcimento
1 dei danni patrimoniali e non patrimoniali quantificati da parte in attrice nella misura complessiva di € 880.000,00 o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria fino al saldo effettivo.
A tale fine, parte attrice rappresentava che:
- la sera dell'8 marzo 2016, intorno alle ore 21, mentre si trovava all'interno di una scuola da ballo insieme ad amici, egli aveva avvertito un improvviso e grave senso di generale malessere, con “intorpidimento” del braccio sinistro e con associato acufene iperacuto;
- Allertati i soccorsi il personale medico giunto sul posto aveva riscontrato una forma di
“emiparesi sinistra in corso di crisi ipertensiva (…) (doc. 3 allegato atto di citazione), l; egli quindi era stato condotto al P.S. dell'Ospedale Villa Sofia di Palermo, cui accedeva alle ore 22.10;
- al pronto soccorso, egli era stato tempestivamente sottoposto ad esame TC encefalo che aveva mostrato la presenza di “iperdensità spontanea del tratto clinoideo dell'ICA di destra sospetta per trombosi vasale da correlare con il dato clinico” (doc. n. 4 e cfr. doc. n. 3);
- eseguita consulenza neurologica, egli veniva dimesso con diagnosi di emiplegia sinistra
(cfr. doc. n.3) per essere ricoverato alle ore 23.15 nella locale UO di Neurologia, all'ingresso nel quale veniva segnalato che il paziente si presentava “vigile, orientato, modicamente confuso, molto ansioso, lieve ipostenia emilato sin regredita spontaneamente dopo 20' dal ricovero”, per cui “non si pone indicazione a trattamento trombolitico”(cfr. doc. n. 3);
- nel corso della serata, nonostante la sintomatologia recente, le risultanze della TC e sebbene egli risultasse ancora iperteso (ore 23.40 PA 160/90, ore 23.50 PA 200/120, ore 24 PA 150/90, ore 00.30 PA 140/90), non veniva impostata terapia farmacologica ad eccezione della somministrazione estemporanea di 5 gocce di Nifedicor alle ore
23.50, in concomitanza con il picco ipertensivo;
- il 9 marzo, egli veniva sottoposto ad un esame EEG che risultava “privo di anomalie di significato epilettico” nonché un esame ecodoppler TSA che mostrava “ispessimento medio-intimale diffuso severo. A destra: presenza di piccola placca mista prevalentemente fibrolipidica al bulbo carotideo, non determinante stenosi emodinamicamente significativa. Valido il flusso in V2 dell'arteria vertebrale. A sinistra: presenza di piccola placca mista fibrolipidica non determinante stenosi emodinamicamente significativa. Valido il flusso in arteria vertebrale in V2. TCCD:
2 valido il flusso in tutti i principali vasi intracranici esplorati, asimmetria … (sin < dx), comunque entro i range di norma” (cfr. doc. n.3);
- in esito a detti accertamenti non veniva ripetuto alcun esame TC e veniva segnalata in cartella anche la prescrizione di un esame RMN encefalo con mezzo di contrasto, non eseguito.;
- le sue condizioni avevano però subito un drastico nuovo peggioramento la mattina seguente (intorno alle ore 10 perdeva conoscenza mentre si trovava in bagno), a seguito del quale veniva sottoposto -in urgenza- ad esame angioTC che aveva mostrato
“evidenza dell'area di iperdensità già segnalata in corrispondenza dell'arteria cerebrale media di dx e la comparsa di estesa ma disomogenea area ipodensa parietale dx.(…)” (doc. n. 5 e cfr. doc. n. 3) ed, altresì, ad esame RMN che aveva confermat la presenza di “lesione ischemica acuta cortico-sottocorticale fronto-parietale destra”
(doc. n. 6).
- Veniva , quindi, impostata terapia con ASA, mannitolo e Lasix, e egli veniva sottoposto ad esame EEG con evidenza di “attività lenta cerebrale dx” (cfr. doc. n.3);
- Dal giorno successivo il suo grave quadro neurologico si era stabilizzato con comparsa di “emiplegia piramidale sin, emianopsia laterale omonima sin, eminosognosia”, come confermato dal successivo esame TC del 14 marzo, che aveva evidenziato la “vasta lesione ischemica nel territorio di distribuzione dell'arteria cerebrale media di destra che presenta iperdensità nel tratto M2” (doc. n.7);
- all'esito di tale periodo di ricovero, egli veniva dimesso in data 21 marzo e, da allora,
aveva effettuato numerosi successivi ricoveri per terapia riabilitativa dapprima, prima presso la UO di Riabilitazione dell'Ospedale e dal 18 aprile 2016 presso la CP_1
UO di Riabilitazione dell'Ospedale Giglio di Cefalù sino al 14 giugno 2016;
- in conseguenza dei gravi danni patiti, in data 9 ottobre 2020, gli veniva riconosciuta dall' l'invalidità civile al 100 % “con impossibilità di deambulare senza l'aiuto CP_4 permanente di un accompagnatore per emiparesi sn in esiti di ictus cerebri ischemico”
(doc. n. 9)
- ad oggi egli risultava affetto da “emiparesi facio-brachio-crurale sin, deficit della deambulazione, disartria, deficit neuro-cognitivi in postumi di icstus ischemico fronto - parietale dx”, come da diagnosi effettuata durante l'ultimo ricovero (16 luglio/8 agosto
2019) presso l'Ospedale Buccheri la Ferla di Palermo (doc. n. 10).
Sulla base di tali premesse e sulla scorsa della consulenza di parte che depositava, l'attore , ravvisando profili di colpa nel personale medico della struttura convenuta per non avere
3 somministrato alcuna terapia antiipertensiva (ad eccezione di 5 gocce di Nifedicor somministrate in estemporanea), né avere impostato, diversamente da quanto riportato nella relazione di dimissione, sulla scorta della documentazione fornita, alcuna terapia con ASA sino al momento del nuovo episodio ischemico del successivo 10 marzo , chiedeva il risarcimento del danno non patrimoniale e nello specifico del danno biologico (valutato dai consulenti nella misura dell'80%) del danno esistenziale e del danno morale – e del danno patrimoniale ovvero del danno da perdita della capacità lavorativa, rappresentando, a tal fine, di essere andato in pensione in anticipo a causa dei postimi riportati .
Con comparsa di risposta del 15 giugno 2022 si costituiva in giudizio l' , Controparte_1
chiedendo il rigetto della domanda .
Nello specifico, l' convenuta, sulla scorta della consulenza di parte a firma della CP_1 dott.ssa , evidenziava come, all'arrivo in P.S. , 'odierno attore non era affetto da Per_1
ictus celebrale ma da un attacco ischemico transitorio, in presenza del quale non vi era alcuna indicazione - secondo le linee guida nazionali ed internazionali in materia di ictus ischemico – di trattamento trombolitico;
invero, secondo quanto dedotto dalla CTP della convenuta, la premessa da cui muoveva parte attrice veniva smentita “dalla negatività dell'esame TC encefalo per lesioni ischemiche parenchimali e, soprattutto, dalla completa regressione della sintomatologia clinica a distanza di 20 minuti dall'atto del ricovero, potendosi quindi in quel momento parlare di TIA e non di ictus cerebrale” (pag. 3 ctp).
Ed ancora, con riferimento all'episodio di ictus ischemico verificatosi in data 10 marzo, la struttura convenuta rilevava come l 'evento verificatosi fosse stato prontamente diagnosticato e trattato dai sanitari della divisione di neurologia, concludendo che l'esito infausto della terapia fosse da ricondurre non ad una negligenza del personale sanitario ma alla vastità della regione cerebrale interessata dall'ischemia ( “Tale terapia non ha avuto esito positivo a causa della vastità della regione cerebrale interessata dall'ischemia, ma tutto ciò non può rientrare nel danno risarcibile trattandosi di evento che non poteva essere previsto nè altrimenti prevenuto, a meno che non si vogliano stravolgere i protocolli medici attualmente in uso e sottoporre ad una pericolosa terapia trombolitica tutti quei pazienti che pervengono in ospedale lamentando un semplice attacco ischemico transitorio destinato a risolversi entro 24 ore senza lasciare alcun postumo permanente a carattere invalidante”. (pag. 4 ctp).
In ogni caso parte convenuta contestava la pretesa attore anche in ordine alla quantificazione del danno.
.Concessi i termini ex art 183 cpc e espletata CT , all'odierna udienza la causa è stata assunta in decisione .
4 In via preliminare, va ribadita la correttezza dell'ordinanza di rigetto della prova orale- valutativa e avente comunque ad oggetto circostanze demandate all'accertamento tecnico – nonché dell'ordine di esibizione in quanto generico ed esplorativo ,teso ad indagare su circostanze non chiarite e di cui non è spiegata nemmeno la rilevanza.
Ciò detto la domanda è fondata nei termini che seguono
In punto di diritto, va ricordato che secondo l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione
– che si condivide – affermatasi prima della introduzione della legge (non CP_5
applicabile nel caso di specie tenuto conto della data del trattamento sanitario) la responsabilità della struttura sanitaria ha carattere contrattuale, avendo il rapporto tra il paziente ed ente ospedaliero (o casa di cura) fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui insorgono obbligazioni di natura mista a carico dell'ente (“l'accettazione del paziente in una struttura (pubblica o privata) deputata a fornire assistenza sanitario-ospedaliera, sia ai fini del ricovero che di una visita ambulatoriale, comporta comunque la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico di spedalità con la medesima ( cfr Cass. civ. n. 24791/2008): ossia quelle derivanti da un rapporto di carattere latu sensu alberghiero e quelle di organizzazione di strutture e di dotazioni, anche umane, con la conseguente messa a disposizione del personale medico ausiliario e paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze (cfr., sul punto, anche Cass. civ. n. 1698/2006 e n. 13066/2004).
Dalla qualificazione della responsabilità della struttura sanitaria in termini di responsabilità contrattuale discendono le conseguenze in punto di valutazione della diligenza e di ripartizione dell'onere probatorio, illustrate da numerosi recenti arresti della giurisprudenza di merito e di legittimità.
È ormai pacifico, infatti, che spetta al paziente provare l'esistenza del contratto o del contatto sociale (allegandone la violazione) e l'evento dannoso – consistente nell'aggravamento
(ovvero, in alcuni casi, nella inalterazione) della preesistente patologia, oppure nell'insorgenza di una nuova condizione patologica, quale effetto dell'intervento – mentre a carico del sanitario, o della struttura, è lasciato l'onere di provare che la prestazione professionale sia stata eseguita secondo la migliore scienza ed esperienza medica e che l'evento infausto sia stato determinato da un evento imprevisto e imprevedibile (cfr. Cass. civ. n. 975/2009), ovvero causalmente estraneo al suo operato, ovvero che l'inadempimento, ove pur esistente, non sia stato la causa dell'evento dedotto, o comunque sia rimasto alieno alla sua sfera soggettiva di signoria, non essendo a lui imputabile (cfr. Cass. civ. n. 11488/2004).
5 In ordine alla prova del nesso causale la giurisprudenza ormai consolidata della Suprema Corte ha precisato che: «sia nei giudizi di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale, sia in quelli di risarcimento del danno da fatto illecito, la condotta colposa del responsabile ed il nesso di causa tra questa ed il danno costituiscono l'oggetto di due accertamenti concettualmente distinti;
la sussistenza della prima non dimostra, di per sé, anche la sussistenza del secondo, e viceversa;
l'art. 1218 c.c. solleva il creditore della obbligazione che si afferma non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore inadempiente, ma non dall'onere di provare il nesso di causa tra la condotta del debitore ed il danno di cui domanda il risarcimento;
nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere dell'attore, paziente danneggiato, dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui chiede il risarcimento;
tale onere va assolto dimostrando, con qualsiasi mezzo di prova, che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", la causa del danno;
se, al termine dell'istruttoria, non risulti provato il nesso tra condotta ed evento, per essere la causa del danno lamentato dal paziente rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata» (in tal senso, il principio di diritto affermato da Cass.
n.18392/2017 e n. 26824/2017; conformi le successive Cass. n.29315/2017, n. 3704/2018,
n.19199/2018 e n.26700/2018 cfr anche Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 20707 del
17/07/2023 “in tema di responsabilità contrattuale del professionista, il nesso causale tra inadempimento (o inesatto adempimento) e danno dev'essere provato dall'attore, in applicazione della regola generale di cui all'art. 2697 c.c., trattandosi di elemento della fattispecie egualmente "distante" da entrambe le parti, rispetto al quale, dunque, non è ipotizzabile la prova liberatoria in capo al convenuto, secondo il principio di cd. vicinanza della prova”).
Avuto riguardo agli illustrati principi, nell'ipotesi - come quella in esame - in cui il paziente faccia valere la responsabilità del medico e della struttura sanitaria per i danni derivatigli da un omesso intervento in spregio alle leges artis, l'attore è tenuto a provare, anche attraverso presunzioni, il nesso di causalità materiale intercorrente tra la condotta del medico e l'evento dannoso, consistente nella lesione della salute;
è, invece, onere del convenuto, ove il predetto nesso di causalità materiale sia stato dimostrato, provare o di avere eseguito la prestazione con la diligenza, la prudenza e la perizia richieste nel caso concreto, o che l'inadempimento (ovvero l'adempimento inesatto) è dovuto dall'impossibilità di eseguirla esattamente per causa ad essi non imputabile (Cass. 26 novembre 2020, n. 26907).
6 Così precisati la natura della responsabilità e la ripartizione dell'onere della prova, è al contempo necessario chiarire quale debba essere il criterio alla stregua del quale accertare la sussistenza del rapporto di causalità tra la condotta del medico e il danno allegato dal paziente.
In proposito, i giudici di legittimità hanno di recente affermato: “In tema di responsabilità civile, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli art. 40 e 41 c.p., per il quale un evento
è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano – ad una valutazione "ex ante" – del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio". Ne consegue, con riguardo alla responsabilità professionale del medico, che, essendo quest'ultimo tenuto a espletare l'attività professionale secondo canoni di diligenza e di perizia scientifica, il giudice, accertata l'omissione di tale attività, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'evento lesivo e che, per converso, la condotta doverosa, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento stesso” (Cass. civ. n. 16123/2010).
Come precisato in una precedente pronuncia della Suprema Corte: “In questo modo, il nesso causale diviene la misura della relazione probabilistica concreta (e svincolata da ogni riferimento soggettivo) tra comportamento e fatto dannoso (quel comportamento e quel fatto dannoso) da ricostruirsi anche sulla base dello scopo della norma violata, mentre tutto ciò che attiene alla sfera dei doveri di avvedutezza comportamentale (o, se si vuole, di previsione e prevenzione, attesa la funzione – anche – preventiva della responsabilità civile, che si estende sino alla previsione delle conseguenze a loro volta normalmente ipotizzabili in mancanza di tale avvedutezza) andrà più propriamente ad iscriversi entro l'orbita soggettiva (la colpevolezza) dell'illecito” (così la citata Cass. civ. n. 21619/2007, in motivazione).
Secondo la prospettazione de te il danno da questa subito sarebbe imputabile all'errore commesso dai medici dell'Azienda sub specie omessa avere somministrato alcuna terapia trombolitica né né terapia antiaggregante .
Per accertare, allora, se le parti abbiano soddisfatto l'onere probatorio da cui erano rispettivamente gravate, alla luce dei su richiamati principi, occorre avere riguardo alle risultanze della espletata consulenza tecnica d'ufficio, frutto delle accurate indagini svolte dai periti nominati.
7 Da parte della giurisprudenza di legittimità si è affermato che nella materia della responsabilità medico- chirurgica, attesa l'innegabilità delle conoscenze tecnico- specialistiche necessarie non solo alla comprensione dei fatti, ma alla loro stessa rilevabilità, la consulenza tecnica presenta carattere “percipiente”, sicchè il giudice può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati, ma anche quello di accertare i fatti medesimi, ponendosi pertanto la consulenza, in relazione a tale aspetto, come fonte oggettiva di prova (Cass. Civ. Sez. III
26.2.2013 n. 4792 Cass. Civ. Sez. III 8.2.2019 n. 3717).
Sono proprio gli accertamenti in sede di consulenza ad offrire al giudice il quadro dei fattori causali entro il quale far operare la regola probatoria della certezza probalistica per la ricostruzione del nesso causale e agli altri elementi alternativi che la escludano (cosiddetta probabilità logica o baconiana).
Non è poi certamente estraneo all'indagine peritale l'accertamento della conformità/difformità dell'operato dei sanitari rispetto alle leges artis alle quali avrebbero dovuto informare la propria condotta e che rappresentano lo standard sul quale modulare la diligenza qualificata, ovvero il parametro di misura dell'esattezza della prestazione e del corretto assolvimento degli obblighi di protezione che dalla posizione di garanzia del personale sanitari discendono a tutela dell'integrità e della salute del paziente loro affidato.
La consulenza svolge, quindi, un ruolo centrale, nell'accertare la fondatezza degli addebiti di negligenza, imprudenza, imperizia mossi nei confronti della struttura sanitaria e/o del medico, nell'individuare i fattori causali, positivi e negativi, in gioco, nel dare spessore e contenuto alla probabilità sulla base delle conoscenze scientifiche.
Nel caso di specie, la prospettazione di parte attrice, contestata in giudizio dalla struttura convenuta, ha trovato conferma nella c.t.u. espletata a firma dei Dott.ri Per_2 Per_3
acquisita agli atti del processo e ritenuta da questo Giudice pienamente condivisibile.
I CC, infatti, sulla base delle raccomandazioni contenute nelle le linee guida vigenti all'epoca dei fatti - SPREAD Stroke Prevention And Edicational Awareness Diffusion) VII
Edizione Ictus cerebrale: Linee guida italiane di prevenzione e trattamento, stesura del 14
Marzo 2012 v.di pag. 7 ctu) - hanno evidenziato la difformità del modus operandi dei medici rispetto a quanto suggerito dalle predette linee guida.
In particolare, i tecnici hanno evidenziato che le su menzionate linee guida in caso di
“…sospetto di un ictus cerebrale, indicano l'effettuazione di una TAC cerebrale senza contrasto, da effettuare il più presto possibile per la diagnosi differenziale tra ictus ischemico ed emorragico ed altre patologie non cerebrovascolari e, la ripetizione della TAC senza contrasto, è consigliabile entro le 48 ore e comunque non oltre i 7 giorni dall'esordio. Per
8 quanto riguarda il trattamento medico, nelle stesse linee guida viene riportato che, il trattamento trombolitico, è indicato come trade off tra beneficio e danno. In particolare, il trattamento con r-tPA e.v. (0.9 mg/Kg, dose massima 90 mg, il 10% della dose in bolo, il rimanente in infusione di 60 minuti) è indicato entro 4,5 ore dall'esordio di un ictus ischemico.
Inoltre, i pazienti con deficit lieve o in rapido miglioramento, possono essere sottoposti a trombolisi i.v. qualora rispettivamente il tipo di deficit e l'entità del deficit residuo, possano a giudizio del clinico comportare importanti limitazioni del 'autonomia funzionale. Nelle stesse linee guida del Marzo del 2012, viene inoltre riportato che, l'ASA (160 0 300 mg/dir quest'ultimo dosaggio più consigliato) è indicato in fase acuta per tutti i pazienti, ad esclusione di quelli candidati al trattamento trombolitico (nei quali può essere iniziato dopo 24 ore) con indicazione al trattamento anticoagulante. Andando ora al caso in esame, si deve considerare che, in data 8 Marzo 2016, il sig. , per la presenza di un'emiparesi Parte_1
sinistra, aveva eseguito una TAC encefalo basale, con riscontro di una iperdensità spontanea del tratto clinoideo dell'ICA di destra, sospetta per trombosi vasale da correlare con il dato clinico e poi ricoverato presso la divisione di Neurologia dell'ospedale di Palermo CP_1
dove veniva riscontrata una regressione completa della sintomatologia neurologica e, pertanto, non veniva posta indicazione al trattamento trombolitico. Prendendo in esame le sopra citate linee guida del Marzo del 2012, tale valutazione appare corretta in quanto, nelle stesse viene riportato che, nel caso dell'ictus cerebrale, il trattamento trombolitico è indicato entro 4,5 ore dall'insorgenza dell'ictus anche in soggetti con deficit lieve o in rapido miglioramento, ma dei deficit neurologici devono comunque essere presenti nei pazienti.
Infatti, i soggetti che presentano una completa regressione della sintomatologia neurologica, potrebbero essere andati incontro ad un TIA (attacco ischemico cerebrale transitorio) e, in tal caso, il trattamento trombolitico non è indicato. Tuttavia, si deve considerare anche che, come sopra esposto, nelle stesse linee guida del Marzo del 2012, viene riportato che, l'ASA e cioè
l'Ac. LI (160 0 300 mg/dir quest'ultimo dosaggio più consigliato) è indicato in fase acuta per tutti i pazienti, ad esclusione di quelli candidati al trattamento trombolitico.
Pertanto, dal momento che, come si è visto, il sig. , non era Parte_2
candidato al trattamento trombolitico, per lo stesso avrebbe dovuto essere inserito in terapia, subito dopo il ricovero nel reparto di Neurologia di l'ASA (Ac. LI) a CP_1
dosaggi di 300 mg/die cosa che invece non è stata fatta. Nelle sopra citate linee guida del
Marzo del 2012, infatti viene indicato di inserire in tutti i pazienti con episodio vascolare ischemico, il trattamento antiaggregante con ASA, raccomandazione che deriva dal fatto che, in diversi studi viene dimostrato che, con l'inserimento di tale farmaco antiaggregante, nei
9 pazienti si era osservata una riduzione della probabilità, di andare incontro al decesso o di sviluppare esiti neurologici gravi. In merito, si deve considerare anche che, se i sanitari del reparto di Neurologia dell'ospedale di Palermo, avessero ritenuto che il sig. CP_1
era andato incontro ad un TIA e non ad un ictus ischemico, in ogni caso avrebbero T_
dovuto impostare immediatamente una terapia antiaggregante con ASA in quanto, come è risaputo, nei pazienti che sono andati incontro ad un TIA, viene impostata una terapia antiaggregante, proprio per ridurre le probabilità che, un tale soggetto in futuro, possa andare incontro ad un ictus cerebrale ischemico, con reliquati neurologici più o meno gravi.
Dall'esame della documentazione medica in nostro possesso si evince invece che, nel sig.
era stata inserita terapia con ASA, dopo il peggioramento clinico del 10 Marzo del T_
2016 con insorgenza di rilevanti deficit neurologici ma, tenendo presente tutto quanto sopra riportato, la terapia con ASA avrebbe dovuto essere impostata nel periziato, giorno 08 Marzo
2016, all'ingresso nel reparto di Neurologia. In altre parole, tale mancato inserimento in terapia dell'ASA al momento dell'ingresso in reparto, ha ridotto la possibilità che, il sig.
non andasse incontro all'insorgenza di rilevanti deficit neurologici, correlabili T_ all'episodio ischemico cerebrale, cosa che in effetti è avvenuta giorno 10 Marzo del 2016. Tra
l'altro tale peggioramento clinico, potrebbe anche essere stato dovuto ad un aumento di volume del trombo a carico dell'arteria cerebrale media di destra, aumento di volume che sarebbe stato contrastato, dall'immediata instaurazione di una terapia antiaggregante con
ASA.”
In definitiva, dalla documentazione allegata dall'attore all'atto introduttivo del giudizio
(cartella clinica, diario infermieristico etc.) emerge, come argomentato nella relazione di ctu a cui ci si riporta, che la somministrazione di terapia antiaggregante è avvenuta solo in data 10 marzo alle ore 11.30 circa (vedi diario clinico), cioè dopo l'insorgenza di grave emiparesi sinistra con emianopsia laterale omonima sinistra e, quindi, a distanza di oltre 36 ore dall'esordio della sintomatologia ,allorquando, i gravi danni neurologici non erano più emendabili.
Al fine di ulteriormente palesare la gravità della condotta dei sanitari si rammenta che l'esame
TC eseguito il successivo 10 marzo, alla ricomparsa della sintomatologia neurologica, refertava
“evidenza dell'area di iperdensità già segnalata in corrispondenza dell'arteria cerebrale media di dx e la comparsa di estesa ma disomogenea area ipodensa parietale dx”, a dimostrazione che, già all'esito della tac dell'8 marzo, all'ingresso in reparto del T_ erano evidenti “i segni indiretti di ischemia” in capo al paziente, pur tuttavia, palesemente sottovalutati dai sanitari.
10 I CT hanno sostenuto, pertanto, sia la negligenza del personale medico – sub specie tardiva somministrazione di terapia anticoagulante sia la piena riconducibilità sul piano eziologico dei danni patiti dall'odierno attore all'errata valutazione dei sanitari dell' Controparte_1
convenuta.
Sotto il profilo causale i ccttuu hanno, in particolare, rilevato che la somministrazione di terapia antiaggregante ASA nel “in fase acuta” ovvero nel più breve tempo possibile (8 T_
marzo) avrebbe ridotto di più del 50 % le probabilità per il di andare incontro al T_
grave ictus ischemico del 10 marzo e, pertanto, di riportare gravi deficit neurologici (a tal proposito citano tale studio WE ed altri: Effects of aspirin on risk and severity of early recurrenti stroke after transient ischemic attack and ischemic stroke pubblicato sulla rivista the
Lancet nel 2016”).
In altri termini, la somministrazione di terapia antiaggregante con ASA fin dalla comparsa dei primi sintomi dell'8 marzo 2016, avrebbe ridotto le probabilità di insorgenza di gravi deficit neurologici correlati a episodi ischemici cerebrali, essendo scientificamente dimostrato che l'impostazione di tale terapia (anche in soggetti che erano andati incontro ad un TIA come sostenuto da parte convenuta nel caso concreto) riduce in modo significativo il rischio di andare incontro al decesso o esiti neurologici gravi.
Non colgono nel segno le osservazioni dei tecnici della struttura convenuta tese a inficiare le condivisibili conclusioni cui sono giunti i ccttuu.
In particolare , i consulenti dell' Azienda ospedaliera hanno censurato la relazione dei CT rilevando che
1) la terapia antiaggregante con ASA era già stata somministrata al in data 09 T_ marzo alle ore 12, a distanza di 15 ore dall'episodio di TIA che lo aveva colpito l' 8 marzo;
questa tempistica era perfettamente in linea con quanto suggerito dalle linee guida “review NE del 2014” che consigliavano nei casi di TIA il trattamento con
ASA in “fase acuta” (espressione interpretata dai ctp di parte convenuta “nell'arco di
48/72 ore); anche il dosaggio era conforme alle linee guida spread;
2) in caso di tia era raccomandata la somministrazione della aspirina;
non era dimostrata la diversa efficacia della somministrazione in alta o bassa dose;
il timing di somministrazione era stato adeguato, essendo stata detto farmaco assunto entro le
48/72 ore;
3) era carente la prova del nesso eziologico, posto che i CT non avevano indicato in che percentuale la somministrazione tempestiva di ASA avrebbe ridotto la probabilità per il di andare incontro ai reliquati neurologici gravi;
invero, secondo le linee T_
11 guida NE del 2014, solo nello 0,7 % dei casi la somministrazione della terapia ridurrebbe il rischio di re-ictus (percentuale ben lontana dal criterio “più probabile che non” per provare il nesso causale tra azione e/o omissione ed evento).
A fronte di tali osservazioni i CC , in sede di chiarimenti ( del 27.03.2024. e
26.06.2024 resi anche a seguito del richiamo disposto con ordinanza del 4.4.24), hanno condivisibilmente osservato che :
- la terapia antiaggregante con ASA era stata indicata nel foglio di terapia del 9 marzo ma il fatto che fosse stata indicata in prescrizione non equivaleva ad una somministrazione in contemporanea con la data e l'orario della prescrizione “in quanto dalla relazione di dimissione e soprattutto dal diario clinico della cartella clinica di ricovero e dal diario infermieristico, emerge chiaramente che nessuna somministrazione di ASA sia stata fatta nella giornata nell'8 e del 9 marzo 2016, mentre risulta che la prima somministrazione risale al 10.3.2016 - ore 11.30 circa (vedi diario clinico), cioè subito dopo l'insorgenza di grave emiparesi sinistra con emianopsia laterale omonima sinistra e quindi a distanza di oltre 36 ore dall'esordio della sintomatologia”; in altri termini in cartella clinica è annotata la sola prescrizione e non la somministrazione, che
è rimasta quindi, indimostrata;
- In ogni caso, anche se fosse stata somministrata a distanza di 15 ore, tale somministrazione era tardiva in quanto le linee guida all'epoca dei fatti già sopra citate (marzo 2012) sottolineano che, l'ASA (160 0 300 mg/dir quest'ultimo dosaggio più consigliato) è indicato in fase acuta per tutti i pazienti, ad esclusione di quelli candidati al trattamento trombolitico (nei quali può essere iniziato dopo 24 ore) con indicazione al trattamento anticoagulante, come nel caso in specie. Non essendo, quindi, il sig. soggetto candidato al trattamento Parte_2
trombolitico, avrebbe dovuto essere inserito in terapia e somministrata subito dopo il ricovero - cioè già in data 8 marzo 2016 - nel reparto di Neurologia di CP_1
l'ASA (Ac. LI) a dosaggi di 300 mg/diem cosa che invece non è stata fatta
( cfr pag. 3 chiarimenti del 27.3.24)
- le linee guida da seguire nel caso concreto erano quelle del 2012 già citate nella relazione del 03 gennaio 2024 e non quelle indicate dai Ctp della convenuta ovvero le
“review NE del 2014”; dette linee guida ( ovvero le linee guida del 2012, cioè quelle dello SPREAD (StrokePrevention And Edicational Awareness Diffusion) VII Ed izione Ictus cerebrale ) “…erano le più accreditate al momento dei fatti, mentre i dati forniti dalla Revisione di NE, sono il frutto di un autorevole studio scientifico che
12 non può essere in alcun modo paragonabile alle linee guida del 2012 ed anche a quelle internazionali del 2008, e soprattutto non può farsi riferimento a tale studio relativamente alle modalità e ai tempi di somministrazione dell'ASA in quanto fino al
2023, epoca della pubblicazione delle nuove linee guida, le Linee Guida da prendere come riferimento erano quelle del 2012”; In tali linee guida viene riportato chiaramente che, l'ASA (160 0 300 mg/dir quest'ultimo dosaggio più consigliato) è indicato in fase acuta, cioè il prima possibile per tutti i pazienti, ad esclusione di quelli candidati al trattamento trombolitico (nei quali può essere iniziato dopo 24 ore) con indicazione al trattamento anticoagulante. E' evidente pertanto che, i medici di CP_1
, non si sono attenuti alle stesse linee guida che avrebbero dovute utilizzare;
la
[...] somministrazione dell'ASA era quindi dettata dalle linee guida di cui sopra e non può considerarsi una buona prassi ma un'attività terapeutica da mettere in atto;
per converso “ i sanitari dell'ospedale , dopo 36 ore dall'inizio della CP_1
sintomatologia poi regredita, non hanno mai somministrato la terapia con ASA come raccomandato dalle linee guida del 2008 e del 2012 e tale somministrazione è avvenuta solo a seguito del presentarsi di un nuovo evento ischemico e quindi non può considerarsi il periodo temporale di 48 indicato dai consulenti perché interrotto dal sopravvenire di un nuovo evento” (ovvero l'ictus ischemico del 10.03.2016);
- le linee guida del 2012 non fanno riferimento ad alcuna finestra temporale di 48-72 ore entro cui somministrare la terapia antiaggregante ma si limitano ad indicarne
l'impostazione effettiva “in fase acuta, il prima possibile”;
- nel caso in specie, il signor è stato trattato con ASA dopo oltre 36 ore T_ dall'esordio della sintomatologia e tale somministrazione non è avvenuta secondo il rispetto della finestra temporale indicata dai consulenti di parte convenuta, cioè entro le 48 ore bensì solo a causa del ripresentarsi della condizione ischemica. Dal diario clinico, infatti, risulta che la prima somministrazione risale al 10.3.2016 - ore 11.30 circa - cioè subito dopo l'insorgenza di grave emiparesi sinistra con emianopsia laterale omonima sinistra e quindi a distanza di oltre 36 ore dall'esordio della sintomatologia. Non può considerarsi quindi corretta l'affermazione dei consulenti di parte convenuta riguardo alla corretta somministrazione dell'ASA nei tempi e nelle modalità previste e raccomandate. Il signor veniva trattato in acuto il T_
10.3.2016, cioè il prima possibile, a distanza di circa due ore rispetto al ripresentarsi delle manifestazioni neurologiche di natura ischemica e tale somministrazione è stata resa necessaria proprio per la gravità della sintomatologia presentatasi . I sanitari
13 dell'ospedale , dopo 36 ore dall'inizio della sintomatologia poi regredita, CP_1
non hanno mai somministrato la terapia con ASA come raccomandato dalle linee guida del 2008 e del 2012 e tale somministrazione è avvenuta solo a seguito del presentarsi di un nuovo evento ischemico e quindi non può considerarsi il periodo temporale di 48 indicato dai consulenti perché interrotto dal sopravvenire di un nuovo evento;
- la somministrazione di terapia antiaggregante ASA nel “in fase acuta” ovvero T_
nel più breve tempo possibile (8 marzo) avrebbe ridotto di più del 50 % le probabilità per il di andare in contro al grave ictus ischemico del 10 marzo e, pertanto, di T_ riportare gravi deficit neurologici (a tal proposito citano tale studio WE ed altri:
Effects of aspirin on risk and severity of early recurrenti stroke after transient ischemic attack and ischemic stroke pubblicato sulla rivista the Lancet nel 2016”). nNl caso in specie e non può considerarsi il concetto di rischio assoluto o relativo, ma la valutazione medico legale va espressa con il concetto del “più probabile che non” in considerazione del fatto che tutta la letteratura esaminata e prodotta, compresa quella dei consulenti di parte convenuta, è concorde nell'affermare che il trattamento precoce con aspirina, avrebbe determinato una significativa riduzione del rischio di ictus fatale
o disabilitante del 70% ed in particolare, lo studio indicato dai sottoscritti, evidenzia come la somministrazione di ASA riduce in maniera significativa la gravità degli eventi ischemici ricorrenti. Gli studi di revisione di NE che di LL sottolineano che il rischio di recidiva è maggiore nei giorni successivi al TIA o all'ictus ischemico e per tale motivo è necessario intraprendere precocemente (il prima possibile) la somministrazione con ASA. Nel caso in specie, infatti, il secondo evento ischemico è insorto a distanza di circa 36 ore dal primo episodio e tale breve range temporale tra il
1° e 2° evento ischemico (negli studi sopra citati sono stati presi a riferimento soggetti con terapia entro le 48-72 ore e con recidiva entro le 12 settimane) è chiaramente legato alla mancata terapia con ASA;
cioè ad un trattamento preventivo indicato e raccomandato nelle Linee Guida totalmente disattese dai sanitari dell'ospedale CP_1
e la cui somministrazione precoce avrebbe ridotto il rischio del sopravvenire del
[...]
nuovo grave episodio ischemico cerebrale con percentuale anche superiore al 50%.
In definitiva sono ravvisabili profili di colpa in capo ai medici sia con riguardo al dosaggio che alla tempistica della somministrazione di ASA.
Passando alla quantificazione dei danni i consulenti hanno accertato che per effetto della condotta negligente del personale medico il ha subito un'emiplegia sinistra a T_
14 gradiente decrescente brachio-crurale (maggiore a carico dell'arto superiore di sinistra) con deficit motorio-deambulatorio (deambulazione falciante a sinistra e possibile con appoggio) e del linguaggio associati a modesto rallentamento ideo-motorio e deflessione timica medio-
grave. Per i suddetti esiti, tenuto conto dei riflessi negativi degli stessi su tutti gli aspetti quotidiani della vita, con riferimento ai baremes di valutazione del danno biologico attualmente in uso (vedi Bargagna-Canale ultima edizione;
Ronchi-Mastroroberto-Genovese ultima edizione;
Linee Guida SIMLA ultima edizione), appare corretto riconoscere una percentuale di danno biologico pari al 70% (settanta percento) c on periodo di ITA pari a giorni 90 relativo al periodo di ricovero in strutture riabilitative.
Circa criteri di liquidazione del danno, secondo l'orientamento pacifico della Suprema Corte di
Cassazione, condiviso da questo giudice – “In tema di quantificazione del danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge e dal criterio equitativo uniforme adottato dai giudici di merito (secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale attinente alla vita esterna del danneggiato, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari, che fuoriescono da quelle normali ed indefettibili secondo l'"id quod plerunque accidit" entro le quali non è giustificata alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.
Ne deriva, pertanto, che costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del
"danno biologico" e del c.d. "danno esistenziale", appartenendo tali categorie (o voci) di danno alla stessa area protetta dall'art. 32 Cost., mentre non costituisce duplicazione risarcitoria, la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal danneggiato in conseguenza della lesione del diritto alla salute” ( in termini la massima di Cass.
n.23469/2018; conforme Cass. n. 7513/2018 e n.27482/2018).
Anche l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale) deve essere oggetto specifico di allegazione e di prova ( vedi Cass. n.901/2018).
15 Invero, “In materia di responsabilità civile, la natura unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale deve essere interpretata nel senso che esso può riferirsi a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica, con conseguente obbligo, per il giudice di merito, di tenere conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze "in peius" derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici;
ne deriva che, a fini liquazione , si deve procedere ad una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, "sub specie" del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-
relazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili” ( in termini la massima di Cass. n.23469/2018).
Inoltre, “In materia di danno non patrimoniale, i parametri delle "Tabelle" predisposte dal
Tribunale di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del predetto danno ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale si sia pervenuti. Ne consegue l'incongruità della motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui l'adozione dei parametri tratti dalle "Tabelle" di Milano consenta di pervenire. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della Corte territoriale che aveva ritenuto congruo l'importo liquidato dal giudice di primo grado, a titolo di risarcimento del danno biologico, in forza di una non motivata applicazione di una tabella diversa da quella predisposta dal tribunale di Milano,
peraltro con riferimento a parametri non aggiornati alla data della decisione)” ( in termini la
16 massima di Cass. 17018/18) - cfr anche ord. Cass. Civ se ez. 6 - 3, Ordinanza n. 4509 del
11/02/2022
Alla luce delle considerazioni che precedono, posto che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale (nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre),
sarà compito del giudice quello di procedere ad un'adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Nella liquidazione , avente natura essenzialmente equitativa, di una tale voce di danno, questo giudice ritiene di prendere le mosse dal criterio, ormai consolidato in giurisprudenza, del cosiddetto “punto tabellare”, in base al quale l'ammontare del danno viene calcolato in relazione all'età della parte lesa ed al grado di invalidità, e di applicare dunque le recenti tabelle del Tribunale di Milano del 2024.
Dette tabelle costituiscono, infatti, un aggiornamento delle precedenti tabelle del Tribunale di
Milano, le quali sono ritenute, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di
Cassazione – che si condivide -, valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art.1226 c.c. (vedi z. 3 - , Ordinanza n. 17018 del 28/06/2018 Cass.
n.24473/2014; conformi Cass. n. 28290/2011, n. 14402/2011 e n.12408/2011).
In applicazione dei criteri illustrati, con riferimento al periodo di inabilità temporanea assoluta e relativa, così come accertato dai C.T.U., si liquida in via equitativa per danno non patrimoniale temporaneo la somma di € 115,00 al giorno, per un totale di € € 10.350,00
Per quanto concerne il danno da postumi stabilizzati, il danno va quantificato tenuto conto:
- della invalidità permanente indiata dai CC nella percentuale del 70% ;
- dell' aumento del 50% per il danno morale che, nel caso di specie va riconosciuto tenuto conto : 1) della durata della convalescenza;
2) della necessità di sottoporsi a lunghe terapie riabilitative;
3) della consapevolezza di dover dipendere da terzi per gesti semplici del quotidiano ( cfr Cti ove si dà atto della necessità di ausilio per deambulate); al riguardo si consideri pure che la presa d'atto da parte del dell'inesorabilità della propria T_
17 condizione fisica ha provocato nel medesimo disturbi del tono dell'umore come accertato dai
CC (nella ctu si parla di deflessione timica medio-grave) e anche in sede di accertamento dell'invalidità civile ( “presenta deflessione del to o dell'umore” ; cfr allegato n. CP_ 9 atto di citazione verbale;
- della necessità di personalizzare al massimo, il danno in considerazione della incisività conseguenze sulla vita quotidiana .
Al riguardo occorre valorizzare :
- lo stravolgimento delle abitudini e le condizioni di vita dell'attore: il (fino al T_
marzo 2016 , soggetto attivo sul piano relazionale, dato testimoniato anche dalla presenza presso una scuola di ballo la sera in cui venne colpito da ictus ) non è in grado di attendere autonomamente alla maggior parte delle attività del quotidiano, necessitando di assistenza per le attività più basilari;
i Ctu, all'esame obiettivo del paziente, hanno descritto l'attore come soggetto in mediocri condizioni generali di salute, che giunge in studio su sedia a rotelle spinta dai familiari, con deambulazione falciante a sinistra, possibile con assistenza e non autonomo nell'esecuzione dei passaggi posturali intermedi, aggin
- detti postumi hanno certamente determinato, per quanto appresso si dirà, la necessità del marchese di andare in pensione, costringendolo ad abbandonare anzitempo la sua la sua attività lavorativa .
Stante le superiori considerazioni, questo Giudice ritiene di poter liquidare il danno non patrimoniale nell'ammontare di euro 672.552,00 incrementato del danno morale nella misura di euro 784. 644 ( punti di danno biologico + danno morale: euro 13.532,24 x 70x 0,710 = ( €
672.552,00 + Con personalizzazione massima (max 25% del danno biologico) € 784.644,00)
La somma dovuta a titolo di danno non patrimoniale è pari a euro 794.994,00 ( € 784.644,00+€
10.350,00
Il predetto importo deve essere devalutato alla data dell'illecito ( € 653.777,96) e rivalutato dalla data dell'illecito ( tenuto conto del breve periodo di ITA ) con applicazione degli interessi compensativi al saggio legale ( in assenza di prova del maggior danno ), anno per anno applicabile sulla somma via via rivalutata, pervenendosi all'importo di : € 875.658,97 ( di cui euro € 221.881,07 per rivalutazione + Interessi:)
Infine, merita accoglimento anche la domanda di risarcimento del danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa” posto che, in ragione dei gravi deficit neurologici riportati, il
è stato costretto ad andare in pensione anticipatamente (all'età di 62 anni) perdendo i T_
18 redditi che avrebbe maturato se avesse continuato nella propria normale attività lavorativa di
Funzionario direttivo presso il Corpo Forestale.
Al riguardo, in punto di fatto, va evidenziato che:
- Il svolgeva attività di lavoro con mansioni di commissario superiore forestale T_
, percependo uno stipendio netto mensile di euro 2400;
- in data nel marzo del 2019, - in ragione dei gravi postumi invalidanti che lo avevano costretto a ricevere ausilio in primis per svolgere le più semplici attività della vita quotidiana, egli è andato in pensione , percependo una pensione netta di 2100 mensili.
Ora, va certamente affermata la sussistenza del nesso causale tra i postumi riportati dal e il pensionamento dello stesso , trattandosi di postumi di gravità tale da precludere T_
lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa.
Al riguardo deve osservarsi che :
- Il è stato riconosciuto invalido al 100% con “ impossibilità di deambulare T_ senza l'aiuto permanente” ;
- Anche i CT hanno accertato che il presenta “ deambulazione falciante a T_
sinistra e possibile con assistenza, mantiene la stazione eretta con assistenza e non autonomo nell'esecuzione dei passaggi posturali intermedi.
Sussiste, quindi, il nesso causale tra i postumi permanenti e il prepensionamento del T_
, tenuto conto dalla di lui impossibilità di deambulare autonomamente, con conseguente preclusione per lo stesso anche solo di recarsi presso il luogo di lavoro.
In ordine, alla quantificazione del danno, esso è pari ad euro 19.500,00, ovvero alla differenza tra la somma netta dello stipendio percepito e la somma netta della pensione;
e va così calcolato
- differenza mensile netta euro 300 ( 2400- 2100 ) x 13 ( numero di mesi compresa tredicesima = euro 3900( pari a differenza netta annua) x 5 ( pari al numero di anni intercorsi tra la data del pensionamento 2019 (62) e la data in cui il sarebbe T_ andato in pensione ( 2024) , tenuto conto che l'età pensionabile nel 2019 era di 67 anni)
Anche Il predetto importo deve essere devalutato alla data del pensionamento ( 16.511,43) rivalutato da tale data con applicazione degli interessi compensativi al saggio legale ( in assenza di prova del maggior danno ), anno per anno applicabile sulla somma via via rivalutata, pervenendosi all'importo di € 21.366,11 ( di cui € 4.854,68 per rivalutazione + Interessi.
La somma complessivamente dovuta la a titolo di ristoro dei danni patrimoniali e T_ non patrimoniali patiti in conseguenza dell'errore medico è pari a euro 897.025,08
19 Le spese lite, tenuto conto della soccombenza e si liquidano in euro 29.193 determinate sulla base dei valori medi scaglione sino 1.000.000,00
PQM
Il Tribunale di Palermo, definitivamente decidendo e respinta ogni diversa domanda eccezione e difesa:
Condanna l' al pagamento i n Controparte_3
favore di della somma di euro 897.025,08 euro, oltre a interessi al tasso Parte_3
legale ( 1284 c 1 cc) dalla pronuncia al soddisfo;
Condanna l' a pagamento delle Controparte_3
spese di lite a favore di e quantificate in euro 29.193 , oltre a spese Parte_1
Generali cpa e iva nella misura di legge
Pone definitivamente a carico della convenuta le spese della CT
Così deciso a Palermo il 27 maggio 2025
Il giudice
Cristina Denaro
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice
Cristina Denaro, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, Nella persona della dott.ssa Cristina
Denaro, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 04447 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022
TRA
(c.f..: ) rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
avv.ti Antonio Lo Bue e Arianna Ferrito congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura rilasciata su separato atto, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in via Giovanni
Bonanno n. 122 a Palermo;
CONTRO
L' Controparte_1
(p.i./c.f. ) con sede in Viale Strasburgo n. 233 a Palermo, in persona del suo P.IVA_1 direttore generale dott. n.q. di legale rappresentante dell' CP_2 CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Cristiano Pagano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Palermo, via G. Alessi n.18, per procura speciale in foglio separato e materialmente congiunto in calce alla presente e giusta Delibera di incarico (allegata) n.893 del 24/05/2022;
Conclusioni: come da verbale del 3-4-25 e relative note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 25.03.2022, conveniva in giudizio Parte_1 presso questo Tribunale l' al fine Controparte_3
di farne accertare la responsabilità e, conseguentemente, ottenerne la condanna al risarcimento
1 dei danni patrimoniali e non patrimoniali quantificati da parte in attrice nella misura complessiva di € 880.000,00 o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria fino al saldo effettivo.
A tale fine, parte attrice rappresentava che:
- la sera dell'8 marzo 2016, intorno alle ore 21, mentre si trovava all'interno di una scuola da ballo insieme ad amici, egli aveva avvertito un improvviso e grave senso di generale malessere, con “intorpidimento” del braccio sinistro e con associato acufene iperacuto;
- Allertati i soccorsi il personale medico giunto sul posto aveva riscontrato una forma di
“emiparesi sinistra in corso di crisi ipertensiva (…) (doc. 3 allegato atto di citazione), l; egli quindi era stato condotto al P.S. dell'Ospedale Villa Sofia di Palermo, cui accedeva alle ore 22.10;
- al pronto soccorso, egli era stato tempestivamente sottoposto ad esame TC encefalo che aveva mostrato la presenza di “iperdensità spontanea del tratto clinoideo dell'ICA di destra sospetta per trombosi vasale da correlare con il dato clinico” (doc. n. 4 e cfr. doc. n. 3);
- eseguita consulenza neurologica, egli veniva dimesso con diagnosi di emiplegia sinistra
(cfr. doc. n.3) per essere ricoverato alle ore 23.15 nella locale UO di Neurologia, all'ingresso nel quale veniva segnalato che il paziente si presentava “vigile, orientato, modicamente confuso, molto ansioso, lieve ipostenia emilato sin regredita spontaneamente dopo 20' dal ricovero”, per cui “non si pone indicazione a trattamento trombolitico”(cfr. doc. n. 3);
- nel corso della serata, nonostante la sintomatologia recente, le risultanze della TC e sebbene egli risultasse ancora iperteso (ore 23.40 PA 160/90, ore 23.50 PA 200/120, ore 24 PA 150/90, ore 00.30 PA 140/90), non veniva impostata terapia farmacologica ad eccezione della somministrazione estemporanea di 5 gocce di Nifedicor alle ore
23.50, in concomitanza con il picco ipertensivo;
- il 9 marzo, egli veniva sottoposto ad un esame EEG che risultava “privo di anomalie di significato epilettico” nonché un esame ecodoppler TSA che mostrava “ispessimento medio-intimale diffuso severo. A destra: presenza di piccola placca mista prevalentemente fibrolipidica al bulbo carotideo, non determinante stenosi emodinamicamente significativa. Valido il flusso in V2 dell'arteria vertebrale. A sinistra: presenza di piccola placca mista fibrolipidica non determinante stenosi emodinamicamente significativa. Valido il flusso in arteria vertebrale in V2. TCCD:
2 valido il flusso in tutti i principali vasi intracranici esplorati, asimmetria … (sin < dx), comunque entro i range di norma” (cfr. doc. n.3);
- in esito a detti accertamenti non veniva ripetuto alcun esame TC e veniva segnalata in cartella anche la prescrizione di un esame RMN encefalo con mezzo di contrasto, non eseguito.;
- le sue condizioni avevano però subito un drastico nuovo peggioramento la mattina seguente (intorno alle ore 10 perdeva conoscenza mentre si trovava in bagno), a seguito del quale veniva sottoposto -in urgenza- ad esame angioTC che aveva mostrato
“evidenza dell'area di iperdensità già segnalata in corrispondenza dell'arteria cerebrale media di dx e la comparsa di estesa ma disomogenea area ipodensa parietale dx.(…)” (doc. n. 5 e cfr. doc. n. 3) ed, altresì, ad esame RMN che aveva confermat la presenza di “lesione ischemica acuta cortico-sottocorticale fronto-parietale destra”
(doc. n. 6).
- Veniva , quindi, impostata terapia con ASA, mannitolo e Lasix, e egli veniva sottoposto ad esame EEG con evidenza di “attività lenta cerebrale dx” (cfr. doc. n.3);
- Dal giorno successivo il suo grave quadro neurologico si era stabilizzato con comparsa di “emiplegia piramidale sin, emianopsia laterale omonima sin, eminosognosia”, come confermato dal successivo esame TC del 14 marzo, che aveva evidenziato la “vasta lesione ischemica nel territorio di distribuzione dell'arteria cerebrale media di destra che presenta iperdensità nel tratto M2” (doc. n.7);
- all'esito di tale periodo di ricovero, egli veniva dimesso in data 21 marzo e, da allora,
aveva effettuato numerosi successivi ricoveri per terapia riabilitativa dapprima, prima presso la UO di Riabilitazione dell'Ospedale e dal 18 aprile 2016 presso la CP_1
UO di Riabilitazione dell'Ospedale Giglio di Cefalù sino al 14 giugno 2016;
- in conseguenza dei gravi danni patiti, in data 9 ottobre 2020, gli veniva riconosciuta dall' l'invalidità civile al 100 % “con impossibilità di deambulare senza l'aiuto CP_4 permanente di un accompagnatore per emiparesi sn in esiti di ictus cerebri ischemico”
(doc. n. 9)
- ad oggi egli risultava affetto da “emiparesi facio-brachio-crurale sin, deficit della deambulazione, disartria, deficit neuro-cognitivi in postumi di icstus ischemico fronto - parietale dx”, come da diagnosi effettuata durante l'ultimo ricovero (16 luglio/8 agosto
2019) presso l'Ospedale Buccheri la Ferla di Palermo (doc. n. 10).
Sulla base di tali premesse e sulla scorsa della consulenza di parte che depositava, l'attore , ravvisando profili di colpa nel personale medico della struttura convenuta per non avere
3 somministrato alcuna terapia antiipertensiva (ad eccezione di 5 gocce di Nifedicor somministrate in estemporanea), né avere impostato, diversamente da quanto riportato nella relazione di dimissione, sulla scorta della documentazione fornita, alcuna terapia con ASA sino al momento del nuovo episodio ischemico del successivo 10 marzo , chiedeva il risarcimento del danno non patrimoniale e nello specifico del danno biologico (valutato dai consulenti nella misura dell'80%) del danno esistenziale e del danno morale – e del danno patrimoniale ovvero del danno da perdita della capacità lavorativa, rappresentando, a tal fine, di essere andato in pensione in anticipo a causa dei postimi riportati .
Con comparsa di risposta del 15 giugno 2022 si costituiva in giudizio l' , Controparte_1
chiedendo il rigetto della domanda .
Nello specifico, l' convenuta, sulla scorta della consulenza di parte a firma della CP_1 dott.ssa , evidenziava come, all'arrivo in P.S. , 'odierno attore non era affetto da Per_1
ictus celebrale ma da un attacco ischemico transitorio, in presenza del quale non vi era alcuna indicazione - secondo le linee guida nazionali ed internazionali in materia di ictus ischemico – di trattamento trombolitico;
invero, secondo quanto dedotto dalla CTP della convenuta, la premessa da cui muoveva parte attrice veniva smentita “dalla negatività dell'esame TC encefalo per lesioni ischemiche parenchimali e, soprattutto, dalla completa regressione della sintomatologia clinica a distanza di 20 minuti dall'atto del ricovero, potendosi quindi in quel momento parlare di TIA e non di ictus cerebrale” (pag. 3 ctp).
Ed ancora, con riferimento all'episodio di ictus ischemico verificatosi in data 10 marzo, la struttura convenuta rilevava come l 'evento verificatosi fosse stato prontamente diagnosticato e trattato dai sanitari della divisione di neurologia, concludendo che l'esito infausto della terapia fosse da ricondurre non ad una negligenza del personale sanitario ma alla vastità della regione cerebrale interessata dall'ischemia ( “Tale terapia non ha avuto esito positivo a causa della vastità della regione cerebrale interessata dall'ischemia, ma tutto ciò non può rientrare nel danno risarcibile trattandosi di evento che non poteva essere previsto nè altrimenti prevenuto, a meno che non si vogliano stravolgere i protocolli medici attualmente in uso e sottoporre ad una pericolosa terapia trombolitica tutti quei pazienti che pervengono in ospedale lamentando un semplice attacco ischemico transitorio destinato a risolversi entro 24 ore senza lasciare alcun postumo permanente a carattere invalidante”. (pag. 4 ctp).
In ogni caso parte convenuta contestava la pretesa attore anche in ordine alla quantificazione del danno.
.Concessi i termini ex art 183 cpc e espletata CT , all'odierna udienza la causa è stata assunta in decisione .
4 In via preliminare, va ribadita la correttezza dell'ordinanza di rigetto della prova orale- valutativa e avente comunque ad oggetto circostanze demandate all'accertamento tecnico – nonché dell'ordine di esibizione in quanto generico ed esplorativo ,teso ad indagare su circostanze non chiarite e di cui non è spiegata nemmeno la rilevanza.
Ciò detto la domanda è fondata nei termini che seguono
In punto di diritto, va ricordato che secondo l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione
– che si condivide – affermatasi prima della introduzione della legge (non CP_5
applicabile nel caso di specie tenuto conto della data del trattamento sanitario) la responsabilità della struttura sanitaria ha carattere contrattuale, avendo il rapporto tra il paziente ed ente ospedaliero (o casa di cura) fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui insorgono obbligazioni di natura mista a carico dell'ente (“l'accettazione del paziente in una struttura (pubblica o privata) deputata a fornire assistenza sanitario-ospedaliera, sia ai fini del ricovero che di una visita ambulatoriale, comporta comunque la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico di spedalità con la medesima ( cfr Cass. civ. n. 24791/2008): ossia quelle derivanti da un rapporto di carattere latu sensu alberghiero e quelle di organizzazione di strutture e di dotazioni, anche umane, con la conseguente messa a disposizione del personale medico ausiliario e paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze (cfr., sul punto, anche Cass. civ. n. 1698/2006 e n. 13066/2004).
Dalla qualificazione della responsabilità della struttura sanitaria in termini di responsabilità contrattuale discendono le conseguenze in punto di valutazione della diligenza e di ripartizione dell'onere probatorio, illustrate da numerosi recenti arresti della giurisprudenza di merito e di legittimità.
È ormai pacifico, infatti, che spetta al paziente provare l'esistenza del contratto o del contatto sociale (allegandone la violazione) e l'evento dannoso – consistente nell'aggravamento
(ovvero, in alcuni casi, nella inalterazione) della preesistente patologia, oppure nell'insorgenza di una nuova condizione patologica, quale effetto dell'intervento – mentre a carico del sanitario, o della struttura, è lasciato l'onere di provare che la prestazione professionale sia stata eseguita secondo la migliore scienza ed esperienza medica e che l'evento infausto sia stato determinato da un evento imprevisto e imprevedibile (cfr. Cass. civ. n. 975/2009), ovvero causalmente estraneo al suo operato, ovvero che l'inadempimento, ove pur esistente, non sia stato la causa dell'evento dedotto, o comunque sia rimasto alieno alla sua sfera soggettiva di signoria, non essendo a lui imputabile (cfr. Cass. civ. n. 11488/2004).
5 In ordine alla prova del nesso causale la giurisprudenza ormai consolidata della Suprema Corte ha precisato che: «sia nei giudizi di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale, sia in quelli di risarcimento del danno da fatto illecito, la condotta colposa del responsabile ed il nesso di causa tra questa ed il danno costituiscono l'oggetto di due accertamenti concettualmente distinti;
la sussistenza della prima non dimostra, di per sé, anche la sussistenza del secondo, e viceversa;
l'art. 1218 c.c. solleva il creditore della obbligazione che si afferma non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore inadempiente, ma non dall'onere di provare il nesso di causa tra la condotta del debitore ed il danno di cui domanda il risarcimento;
nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere dell'attore, paziente danneggiato, dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui chiede il risarcimento;
tale onere va assolto dimostrando, con qualsiasi mezzo di prova, che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", la causa del danno;
se, al termine dell'istruttoria, non risulti provato il nesso tra condotta ed evento, per essere la causa del danno lamentato dal paziente rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata» (in tal senso, il principio di diritto affermato da Cass.
n.18392/2017 e n. 26824/2017; conformi le successive Cass. n.29315/2017, n. 3704/2018,
n.19199/2018 e n.26700/2018 cfr anche Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 20707 del
17/07/2023 “in tema di responsabilità contrattuale del professionista, il nesso causale tra inadempimento (o inesatto adempimento) e danno dev'essere provato dall'attore, in applicazione della regola generale di cui all'art. 2697 c.c., trattandosi di elemento della fattispecie egualmente "distante" da entrambe le parti, rispetto al quale, dunque, non è ipotizzabile la prova liberatoria in capo al convenuto, secondo il principio di cd. vicinanza della prova”).
Avuto riguardo agli illustrati principi, nell'ipotesi - come quella in esame - in cui il paziente faccia valere la responsabilità del medico e della struttura sanitaria per i danni derivatigli da un omesso intervento in spregio alle leges artis, l'attore è tenuto a provare, anche attraverso presunzioni, il nesso di causalità materiale intercorrente tra la condotta del medico e l'evento dannoso, consistente nella lesione della salute;
è, invece, onere del convenuto, ove il predetto nesso di causalità materiale sia stato dimostrato, provare o di avere eseguito la prestazione con la diligenza, la prudenza e la perizia richieste nel caso concreto, o che l'inadempimento (ovvero l'adempimento inesatto) è dovuto dall'impossibilità di eseguirla esattamente per causa ad essi non imputabile (Cass. 26 novembre 2020, n. 26907).
6 Così precisati la natura della responsabilità e la ripartizione dell'onere della prova, è al contempo necessario chiarire quale debba essere il criterio alla stregua del quale accertare la sussistenza del rapporto di causalità tra la condotta del medico e il danno allegato dal paziente.
In proposito, i giudici di legittimità hanno di recente affermato: “In tema di responsabilità civile, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli art. 40 e 41 c.p., per il quale un evento
è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano – ad una valutazione "ex ante" – del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio". Ne consegue, con riguardo alla responsabilità professionale del medico, che, essendo quest'ultimo tenuto a espletare l'attività professionale secondo canoni di diligenza e di perizia scientifica, il giudice, accertata l'omissione di tale attività, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'evento lesivo e che, per converso, la condotta doverosa, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento stesso” (Cass. civ. n. 16123/2010).
Come precisato in una precedente pronuncia della Suprema Corte: “In questo modo, il nesso causale diviene la misura della relazione probabilistica concreta (e svincolata da ogni riferimento soggettivo) tra comportamento e fatto dannoso (quel comportamento e quel fatto dannoso) da ricostruirsi anche sulla base dello scopo della norma violata, mentre tutto ciò che attiene alla sfera dei doveri di avvedutezza comportamentale (o, se si vuole, di previsione e prevenzione, attesa la funzione – anche – preventiva della responsabilità civile, che si estende sino alla previsione delle conseguenze a loro volta normalmente ipotizzabili in mancanza di tale avvedutezza) andrà più propriamente ad iscriversi entro l'orbita soggettiva (la colpevolezza) dell'illecito” (così la citata Cass. civ. n. 21619/2007, in motivazione).
Secondo la prospettazione de te il danno da questa subito sarebbe imputabile all'errore commesso dai medici dell'Azienda sub specie omessa avere somministrato alcuna terapia trombolitica né né terapia antiaggregante .
Per accertare, allora, se le parti abbiano soddisfatto l'onere probatorio da cui erano rispettivamente gravate, alla luce dei su richiamati principi, occorre avere riguardo alle risultanze della espletata consulenza tecnica d'ufficio, frutto delle accurate indagini svolte dai periti nominati.
7 Da parte della giurisprudenza di legittimità si è affermato che nella materia della responsabilità medico- chirurgica, attesa l'innegabilità delle conoscenze tecnico- specialistiche necessarie non solo alla comprensione dei fatti, ma alla loro stessa rilevabilità, la consulenza tecnica presenta carattere “percipiente”, sicchè il giudice può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati, ma anche quello di accertare i fatti medesimi, ponendosi pertanto la consulenza, in relazione a tale aspetto, come fonte oggettiva di prova (Cass. Civ. Sez. III
26.2.2013 n. 4792 Cass. Civ. Sez. III 8.2.2019 n. 3717).
Sono proprio gli accertamenti in sede di consulenza ad offrire al giudice il quadro dei fattori causali entro il quale far operare la regola probatoria della certezza probalistica per la ricostruzione del nesso causale e agli altri elementi alternativi che la escludano (cosiddetta probabilità logica o baconiana).
Non è poi certamente estraneo all'indagine peritale l'accertamento della conformità/difformità dell'operato dei sanitari rispetto alle leges artis alle quali avrebbero dovuto informare la propria condotta e che rappresentano lo standard sul quale modulare la diligenza qualificata, ovvero il parametro di misura dell'esattezza della prestazione e del corretto assolvimento degli obblighi di protezione che dalla posizione di garanzia del personale sanitari discendono a tutela dell'integrità e della salute del paziente loro affidato.
La consulenza svolge, quindi, un ruolo centrale, nell'accertare la fondatezza degli addebiti di negligenza, imprudenza, imperizia mossi nei confronti della struttura sanitaria e/o del medico, nell'individuare i fattori causali, positivi e negativi, in gioco, nel dare spessore e contenuto alla probabilità sulla base delle conoscenze scientifiche.
Nel caso di specie, la prospettazione di parte attrice, contestata in giudizio dalla struttura convenuta, ha trovato conferma nella c.t.u. espletata a firma dei Dott.ri Per_2 Per_3
acquisita agli atti del processo e ritenuta da questo Giudice pienamente condivisibile.
I CC, infatti, sulla base delle raccomandazioni contenute nelle le linee guida vigenti all'epoca dei fatti - SPREAD Stroke Prevention And Edicational Awareness Diffusion) VII
Edizione Ictus cerebrale: Linee guida italiane di prevenzione e trattamento, stesura del 14
Marzo 2012 v.di pag. 7 ctu) - hanno evidenziato la difformità del modus operandi dei medici rispetto a quanto suggerito dalle predette linee guida.
In particolare, i tecnici hanno evidenziato che le su menzionate linee guida in caso di
“…sospetto di un ictus cerebrale, indicano l'effettuazione di una TAC cerebrale senza contrasto, da effettuare il più presto possibile per la diagnosi differenziale tra ictus ischemico ed emorragico ed altre patologie non cerebrovascolari e, la ripetizione della TAC senza contrasto, è consigliabile entro le 48 ore e comunque non oltre i 7 giorni dall'esordio. Per
8 quanto riguarda il trattamento medico, nelle stesse linee guida viene riportato che, il trattamento trombolitico, è indicato come trade off tra beneficio e danno. In particolare, il trattamento con r-tPA e.v. (0.9 mg/Kg, dose massima 90 mg, il 10% della dose in bolo, il rimanente in infusione di 60 minuti) è indicato entro 4,5 ore dall'esordio di un ictus ischemico.
Inoltre, i pazienti con deficit lieve o in rapido miglioramento, possono essere sottoposti a trombolisi i.v. qualora rispettivamente il tipo di deficit e l'entità del deficit residuo, possano a giudizio del clinico comportare importanti limitazioni del 'autonomia funzionale. Nelle stesse linee guida del Marzo del 2012, viene inoltre riportato che, l'ASA (160 0 300 mg/dir quest'ultimo dosaggio più consigliato) è indicato in fase acuta per tutti i pazienti, ad esclusione di quelli candidati al trattamento trombolitico (nei quali può essere iniziato dopo 24 ore) con indicazione al trattamento anticoagulante. Andando ora al caso in esame, si deve considerare che, in data 8 Marzo 2016, il sig. , per la presenza di un'emiparesi Parte_1
sinistra, aveva eseguito una TAC encefalo basale, con riscontro di una iperdensità spontanea del tratto clinoideo dell'ICA di destra, sospetta per trombosi vasale da correlare con il dato clinico e poi ricoverato presso la divisione di Neurologia dell'ospedale di Palermo CP_1
dove veniva riscontrata una regressione completa della sintomatologia neurologica e, pertanto, non veniva posta indicazione al trattamento trombolitico. Prendendo in esame le sopra citate linee guida del Marzo del 2012, tale valutazione appare corretta in quanto, nelle stesse viene riportato che, nel caso dell'ictus cerebrale, il trattamento trombolitico è indicato entro 4,5 ore dall'insorgenza dell'ictus anche in soggetti con deficit lieve o in rapido miglioramento, ma dei deficit neurologici devono comunque essere presenti nei pazienti.
Infatti, i soggetti che presentano una completa regressione della sintomatologia neurologica, potrebbero essere andati incontro ad un TIA (attacco ischemico cerebrale transitorio) e, in tal caso, il trattamento trombolitico non è indicato. Tuttavia, si deve considerare anche che, come sopra esposto, nelle stesse linee guida del Marzo del 2012, viene riportato che, l'ASA e cioè
l'Ac. LI (160 0 300 mg/dir quest'ultimo dosaggio più consigliato) è indicato in fase acuta per tutti i pazienti, ad esclusione di quelli candidati al trattamento trombolitico.
Pertanto, dal momento che, come si è visto, il sig. , non era Parte_2
candidato al trattamento trombolitico, per lo stesso avrebbe dovuto essere inserito in terapia, subito dopo il ricovero nel reparto di Neurologia di l'ASA (Ac. LI) a CP_1
dosaggi di 300 mg/die cosa che invece non è stata fatta. Nelle sopra citate linee guida del
Marzo del 2012, infatti viene indicato di inserire in tutti i pazienti con episodio vascolare ischemico, il trattamento antiaggregante con ASA, raccomandazione che deriva dal fatto che, in diversi studi viene dimostrato che, con l'inserimento di tale farmaco antiaggregante, nei
9 pazienti si era osservata una riduzione della probabilità, di andare incontro al decesso o di sviluppare esiti neurologici gravi. In merito, si deve considerare anche che, se i sanitari del reparto di Neurologia dell'ospedale di Palermo, avessero ritenuto che il sig. CP_1
era andato incontro ad un TIA e non ad un ictus ischemico, in ogni caso avrebbero T_
dovuto impostare immediatamente una terapia antiaggregante con ASA in quanto, come è risaputo, nei pazienti che sono andati incontro ad un TIA, viene impostata una terapia antiaggregante, proprio per ridurre le probabilità che, un tale soggetto in futuro, possa andare incontro ad un ictus cerebrale ischemico, con reliquati neurologici più o meno gravi.
Dall'esame della documentazione medica in nostro possesso si evince invece che, nel sig.
era stata inserita terapia con ASA, dopo il peggioramento clinico del 10 Marzo del T_
2016 con insorgenza di rilevanti deficit neurologici ma, tenendo presente tutto quanto sopra riportato, la terapia con ASA avrebbe dovuto essere impostata nel periziato, giorno 08 Marzo
2016, all'ingresso nel reparto di Neurologia. In altre parole, tale mancato inserimento in terapia dell'ASA al momento dell'ingresso in reparto, ha ridotto la possibilità che, il sig.
non andasse incontro all'insorgenza di rilevanti deficit neurologici, correlabili T_ all'episodio ischemico cerebrale, cosa che in effetti è avvenuta giorno 10 Marzo del 2016. Tra
l'altro tale peggioramento clinico, potrebbe anche essere stato dovuto ad un aumento di volume del trombo a carico dell'arteria cerebrale media di destra, aumento di volume che sarebbe stato contrastato, dall'immediata instaurazione di una terapia antiaggregante con
ASA.”
In definitiva, dalla documentazione allegata dall'attore all'atto introduttivo del giudizio
(cartella clinica, diario infermieristico etc.) emerge, come argomentato nella relazione di ctu a cui ci si riporta, che la somministrazione di terapia antiaggregante è avvenuta solo in data 10 marzo alle ore 11.30 circa (vedi diario clinico), cioè dopo l'insorgenza di grave emiparesi sinistra con emianopsia laterale omonima sinistra e, quindi, a distanza di oltre 36 ore dall'esordio della sintomatologia ,allorquando, i gravi danni neurologici non erano più emendabili.
Al fine di ulteriormente palesare la gravità della condotta dei sanitari si rammenta che l'esame
TC eseguito il successivo 10 marzo, alla ricomparsa della sintomatologia neurologica, refertava
“evidenza dell'area di iperdensità già segnalata in corrispondenza dell'arteria cerebrale media di dx e la comparsa di estesa ma disomogenea area ipodensa parietale dx”, a dimostrazione che, già all'esito della tac dell'8 marzo, all'ingresso in reparto del T_ erano evidenti “i segni indiretti di ischemia” in capo al paziente, pur tuttavia, palesemente sottovalutati dai sanitari.
10 I CT hanno sostenuto, pertanto, sia la negligenza del personale medico – sub specie tardiva somministrazione di terapia anticoagulante sia la piena riconducibilità sul piano eziologico dei danni patiti dall'odierno attore all'errata valutazione dei sanitari dell' Controparte_1
convenuta.
Sotto il profilo causale i ccttuu hanno, in particolare, rilevato che la somministrazione di terapia antiaggregante ASA nel “in fase acuta” ovvero nel più breve tempo possibile (8 T_
marzo) avrebbe ridotto di più del 50 % le probabilità per il di andare incontro al T_
grave ictus ischemico del 10 marzo e, pertanto, di riportare gravi deficit neurologici (a tal proposito citano tale studio WE ed altri: Effects of aspirin on risk and severity of early recurrenti stroke after transient ischemic attack and ischemic stroke pubblicato sulla rivista the
Lancet nel 2016”).
In altri termini, la somministrazione di terapia antiaggregante con ASA fin dalla comparsa dei primi sintomi dell'8 marzo 2016, avrebbe ridotto le probabilità di insorgenza di gravi deficit neurologici correlati a episodi ischemici cerebrali, essendo scientificamente dimostrato che l'impostazione di tale terapia (anche in soggetti che erano andati incontro ad un TIA come sostenuto da parte convenuta nel caso concreto) riduce in modo significativo il rischio di andare incontro al decesso o esiti neurologici gravi.
Non colgono nel segno le osservazioni dei tecnici della struttura convenuta tese a inficiare le condivisibili conclusioni cui sono giunti i ccttuu.
In particolare , i consulenti dell' Azienda ospedaliera hanno censurato la relazione dei CT rilevando che
1) la terapia antiaggregante con ASA era già stata somministrata al in data 09 T_ marzo alle ore 12, a distanza di 15 ore dall'episodio di TIA che lo aveva colpito l' 8 marzo;
questa tempistica era perfettamente in linea con quanto suggerito dalle linee guida “review NE del 2014” che consigliavano nei casi di TIA il trattamento con
ASA in “fase acuta” (espressione interpretata dai ctp di parte convenuta “nell'arco di
48/72 ore); anche il dosaggio era conforme alle linee guida spread;
2) in caso di tia era raccomandata la somministrazione della aspirina;
non era dimostrata la diversa efficacia della somministrazione in alta o bassa dose;
il timing di somministrazione era stato adeguato, essendo stata detto farmaco assunto entro le
48/72 ore;
3) era carente la prova del nesso eziologico, posto che i CT non avevano indicato in che percentuale la somministrazione tempestiva di ASA avrebbe ridotto la probabilità per il di andare incontro ai reliquati neurologici gravi;
invero, secondo le linee T_
11 guida NE del 2014, solo nello 0,7 % dei casi la somministrazione della terapia ridurrebbe il rischio di re-ictus (percentuale ben lontana dal criterio “più probabile che non” per provare il nesso causale tra azione e/o omissione ed evento).
A fronte di tali osservazioni i CC , in sede di chiarimenti ( del 27.03.2024. e
26.06.2024 resi anche a seguito del richiamo disposto con ordinanza del 4.4.24), hanno condivisibilmente osservato che :
- la terapia antiaggregante con ASA era stata indicata nel foglio di terapia del 9 marzo ma il fatto che fosse stata indicata in prescrizione non equivaleva ad una somministrazione in contemporanea con la data e l'orario della prescrizione “in quanto dalla relazione di dimissione e soprattutto dal diario clinico della cartella clinica di ricovero e dal diario infermieristico, emerge chiaramente che nessuna somministrazione di ASA sia stata fatta nella giornata nell'8 e del 9 marzo 2016, mentre risulta che la prima somministrazione risale al 10.3.2016 - ore 11.30 circa (vedi diario clinico), cioè subito dopo l'insorgenza di grave emiparesi sinistra con emianopsia laterale omonima sinistra e quindi a distanza di oltre 36 ore dall'esordio della sintomatologia”; in altri termini in cartella clinica è annotata la sola prescrizione e non la somministrazione, che
è rimasta quindi, indimostrata;
- In ogni caso, anche se fosse stata somministrata a distanza di 15 ore, tale somministrazione era tardiva in quanto le linee guida all'epoca dei fatti già sopra citate (marzo 2012) sottolineano che, l'ASA (160 0 300 mg/dir quest'ultimo dosaggio più consigliato) è indicato in fase acuta per tutti i pazienti, ad esclusione di quelli candidati al trattamento trombolitico (nei quali può essere iniziato dopo 24 ore) con indicazione al trattamento anticoagulante, come nel caso in specie. Non essendo, quindi, il sig. soggetto candidato al trattamento Parte_2
trombolitico, avrebbe dovuto essere inserito in terapia e somministrata subito dopo il ricovero - cioè già in data 8 marzo 2016 - nel reparto di Neurologia di CP_1
l'ASA (Ac. LI) a dosaggi di 300 mg/diem cosa che invece non è stata fatta
( cfr pag. 3 chiarimenti del 27.3.24)
- le linee guida da seguire nel caso concreto erano quelle del 2012 già citate nella relazione del 03 gennaio 2024 e non quelle indicate dai Ctp della convenuta ovvero le
“review NE del 2014”; dette linee guida ( ovvero le linee guida del 2012, cioè quelle dello SPREAD (StrokePrevention And Edicational Awareness Diffusion) VII Ed izione Ictus cerebrale ) “…erano le più accreditate al momento dei fatti, mentre i dati forniti dalla Revisione di NE, sono il frutto di un autorevole studio scientifico che
12 non può essere in alcun modo paragonabile alle linee guida del 2012 ed anche a quelle internazionali del 2008, e soprattutto non può farsi riferimento a tale studio relativamente alle modalità e ai tempi di somministrazione dell'ASA in quanto fino al
2023, epoca della pubblicazione delle nuove linee guida, le Linee Guida da prendere come riferimento erano quelle del 2012”; In tali linee guida viene riportato chiaramente che, l'ASA (160 0 300 mg/dir quest'ultimo dosaggio più consigliato) è indicato in fase acuta, cioè il prima possibile per tutti i pazienti, ad esclusione di quelli candidati al trattamento trombolitico (nei quali può essere iniziato dopo 24 ore) con indicazione al trattamento anticoagulante. E' evidente pertanto che, i medici di CP_1
, non si sono attenuti alle stesse linee guida che avrebbero dovute utilizzare;
la
[...] somministrazione dell'ASA era quindi dettata dalle linee guida di cui sopra e non può considerarsi una buona prassi ma un'attività terapeutica da mettere in atto;
per converso “ i sanitari dell'ospedale , dopo 36 ore dall'inizio della CP_1
sintomatologia poi regredita, non hanno mai somministrato la terapia con ASA come raccomandato dalle linee guida del 2008 e del 2012 e tale somministrazione è avvenuta solo a seguito del presentarsi di un nuovo evento ischemico e quindi non può considerarsi il periodo temporale di 48 indicato dai consulenti perché interrotto dal sopravvenire di un nuovo evento” (ovvero l'ictus ischemico del 10.03.2016);
- le linee guida del 2012 non fanno riferimento ad alcuna finestra temporale di 48-72 ore entro cui somministrare la terapia antiaggregante ma si limitano ad indicarne
l'impostazione effettiva “in fase acuta, il prima possibile”;
- nel caso in specie, il signor è stato trattato con ASA dopo oltre 36 ore T_ dall'esordio della sintomatologia e tale somministrazione non è avvenuta secondo il rispetto della finestra temporale indicata dai consulenti di parte convenuta, cioè entro le 48 ore bensì solo a causa del ripresentarsi della condizione ischemica. Dal diario clinico, infatti, risulta che la prima somministrazione risale al 10.3.2016 - ore 11.30 circa - cioè subito dopo l'insorgenza di grave emiparesi sinistra con emianopsia laterale omonima sinistra e quindi a distanza di oltre 36 ore dall'esordio della sintomatologia. Non può considerarsi quindi corretta l'affermazione dei consulenti di parte convenuta riguardo alla corretta somministrazione dell'ASA nei tempi e nelle modalità previste e raccomandate. Il signor veniva trattato in acuto il T_
10.3.2016, cioè il prima possibile, a distanza di circa due ore rispetto al ripresentarsi delle manifestazioni neurologiche di natura ischemica e tale somministrazione è stata resa necessaria proprio per la gravità della sintomatologia presentatasi . I sanitari
13 dell'ospedale , dopo 36 ore dall'inizio della sintomatologia poi regredita, CP_1
non hanno mai somministrato la terapia con ASA come raccomandato dalle linee guida del 2008 e del 2012 e tale somministrazione è avvenuta solo a seguito del presentarsi di un nuovo evento ischemico e quindi non può considerarsi il periodo temporale di 48 indicato dai consulenti perché interrotto dal sopravvenire di un nuovo evento;
- la somministrazione di terapia antiaggregante ASA nel “in fase acuta” ovvero T_
nel più breve tempo possibile (8 marzo) avrebbe ridotto di più del 50 % le probabilità per il di andare in contro al grave ictus ischemico del 10 marzo e, pertanto, di T_ riportare gravi deficit neurologici (a tal proposito citano tale studio WE ed altri:
Effects of aspirin on risk and severity of early recurrenti stroke after transient ischemic attack and ischemic stroke pubblicato sulla rivista the Lancet nel 2016”). nNl caso in specie e non può considerarsi il concetto di rischio assoluto o relativo, ma la valutazione medico legale va espressa con il concetto del “più probabile che non” in considerazione del fatto che tutta la letteratura esaminata e prodotta, compresa quella dei consulenti di parte convenuta, è concorde nell'affermare che il trattamento precoce con aspirina, avrebbe determinato una significativa riduzione del rischio di ictus fatale
o disabilitante del 70% ed in particolare, lo studio indicato dai sottoscritti, evidenzia come la somministrazione di ASA riduce in maniera significativa la gravità degli eventi ischemici ricorrenti. Gli studi di revisione di NE che di LL sottolineano che il rischio di recidiva è maggiore nei giorni successivi al TIA o all'ictus ischemico e per tale motivo è necessario intraprendere precocemente (il prima possibile) la somministrazione con ASA. Nel caso in specie, infatti, il secondo evento ischemico è insorto a distanza di circa 36 ore dal primo episodio e tale breve range temporale tra il
1° e 2° evento ischemico (negli studi sopra citati sono stati presi a riferimento soggetti con terapia entro le 48-72 ore e con recidiva entro le 12 settimane) è chiaramente legato alla mancata terapia con ASA;
cioè ad un trattamento preventivo indicato e raccomandato nelle Linee Guida totalmente disattese dai sanitari dell'ospedale CP_1
e la cui somministrazione precoce avrebbe ridotto il rischio del sopravvenire del
[...]
nuovo grave episodio ischemico cerebrale con percentuale anche superiore al 50%.
In definitiva sono ravvisabili profili di colpa in capo ai medici sia con riguardo al dosaggio che alla tempistica della somministrazione di ASA.
Passando alla quantificazione dei danni i consulenti hanno accertato che per effetto della condotta negligente del personale medico il ha subito un'emiplegia sinistra a T_
14 gradiente decrescente brachio-crurale (maggiore a carico dell'arto superiore di sinistra) con deficit motorio-deambulatorio (deambulazione falciante a sinistra e possibile con appoggio) e del linguaggio associati a modesto rallentamento ideo-motorio e deflessione timica medio-
grave. Per i suddetti esiti, tenuto conto dei riflessi negativi degli stessi su tutti gli aspetti quotidiani della vita, con riferimento ai baremes di valutazione del danno biologico attualmente in uso (vedi Bargagna-Canale ultima edizione;
Ronchi-Mastroroberto-Genovese ultima edizione;
Linee Guida SIMLA ultima edizione), appare corretto riconoscere una percentuale di danno biologico pari al 70% (settanta percento) c on periodo di ITA pari a giorni 90 relativo al periodo di ricovero in strutture riabilitative.
Circa criteri di liquidazione del danno, secondo l'orientamento pacifico della Suprema Corte di
Cassazione, condiviso da questo giudice – “In tema di quantificazione del danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge e dal criterio equitativo uniforme adottato dai giudici di merito (secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale attinente alla vita esterna del danneggiato, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari, che fuoriescono da quelle normali ed indefettibili secondo l'"id quod plerunque accidit" entro le quali non è giustificata alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.
Ne deriva, pertanto, che costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del
"danno biologico" e del c.d. "danno esistenziale", appartenendo tali categorie (o voci) di danno alla stessa area protetta dall'art. 32 Cost., mentre non costituisce duplicazione risarcitoria, la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal danneggiato in conseguenza della lesione del diritto alla salute” ( in termini la massima di Cass.
n.23469/2018; conforme Cass. n. 7513/2018 e n.27482/2018).
Anche l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale) deve essere oggetto specifico di allegazione e di prova ( vedi Cass. n.901/2018).
15 Invero, “In materia di responsabilità civile, la natura unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale deve essere interpretata nel senso che esso può riferirsi a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica, con conseguente obbligo, per il giudice di merito, di tenere conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze "in peius" derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici;
ne deriva che, a fini liquazione , si deve procedere ad una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, "sub specie" del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-
relazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili” ( in termini la massima di Cass. n.23469/2018).
Inoltre, “In materia di danno non patrimoniale, i parametri delle "Tabelle" predisposte dal
Tribunale di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del predetto danno ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale si sia pervenuti. Ne consegue l'incongruità della motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui l'adozione dei parametri tratti dalle "Tabelle" di Milano consenta di pervenire. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della Corte territoriale che aveva ritenuto congruo l'importo liquidato dal giudice di primo grado, a titolo di risarcimento del danno biologico, in forza di una non motivata applicazione di una tabella diversa da quella predisposta dal tribunale di Milano,
peraltro con riferimento a parametri non aggiornati alla data della decisione)” ( in termini la
16 massima di Cass. 17018/18) - cfr anche ord. Cass. Civ se ez. 6 - 3, Ordinanza n. 4509 del
11/02/2022
Alla luce delle considerazioni che precedono, posto che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale (nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre),
sarà compito del giudice quello di procedere ad un'adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Nella liquidazione , avente natura essenzialmente equitativa, di una tale voce di danno, questo giudice ritiene di prendere le mosse dal criterio, ormai consolidato in giurisprudenza, del cosiddetto “punto tabellare”, in base al quale l'ammontare del danno viene calcolato in relazione all'età della parte lesa ed al grado di invalidità, e di applicare dunque le recenti tabelle del Tribunale di Milano del 2024.
Dette tabelle costituiscono, infatti, un aggiornamento delle precedenti tabelle del Tribunale di
Milano, le quali sono ritenute, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di
Cassazione – che si condivide -, valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art.1226 c.c. (vedi z. 3 - , Ordinanza n. 17018 del 28/06/2018 Cass.
n.24473/2014; conformi Cass. n. 28290/2011, n. 14402/2011 e n.12408/2011).
In applicazione dei criteri illustrati, con riferimento al periodo di inabilità temporanea assoluta e relativa, così come accertato dai C.T.U., si liquida in via equitativa per danno non patrimoniale temporaneo la somma di € 115,00 al giorno, per un totale di € € 10.350,00
Per quanto concerne il danno da postumi stabilizzati, il danno va quantificato tenuto conto:
- della invalidità permanente indiata dai CC nella percentuale del 70% ;
- dell' aumento del 50% per il danno morale che, nel caso di specie va riconosciuto tenuto conto : 1) della durata della convalescenza;
2) della necessità di sottoporsi a lunghe terapie riabilitative;
3) della consapevolezza di dover dipendere da terzi per gesti semplici del quotidiano ( cfr Cti ove si dà atto della necessità di ausilio per deambulate); al riguardo si consideri pure che la presa d'atto da parte del dell'inesorabilità della propria T_
17 condizione fisica ha provocato nel medesimo disturbi del tono dell'umore come accertato dai
CC (nella ctu si parla di deflessione timica medio-grave) e anche in sede di accertamento dell'invalidità civile ( “presenta deflessione del to o dell'umore” ; cfr allegato n. CP_ 9 atto di citazione verbale;
- della necessità di personalizzare al massimo, il danno in considerazione della incisività conseguenze sulla vita quotidiana .
Al riguardo occorre valorizzare :
- lo stravolgimento delle abitudini e le condizioni di vita dell'attore: il (fino al T_
marzo 2016 , soggetto attivo sul piano relazionale, dato testimoniato anche dalla presenza presso una scuola di ballo la sera in cui venne colpito da ictus ) non è in grado di attendere autonomamente alla maggior parte delle attività del quotidiano, necessitando di assistenza per le attività più basilari;
i Ctu, all'esame obiettivo del paziente, hanno descritto l'attore come soggetto in mediocri condizioni generali di salute, che giunge in studio su sedia a rotelle spinta dai familiari, con deambulazione falciante a sinistra, possibile con assistenza e non autonomo nell'esecuzione dei passaggi posturali intermedi, aggin
- detti postumi hanno certamente determinato, per quanto appresso si dirà, la necessità del marchese di andare in pensione, costringendolo ad abbandonare anzitempo la sua la sua attività lavorativa .
Stante le superiori considerazioni, questo Giudice ritiene di poter liquidare il danno non patrimoniale nell'ammontare di euro 672.552,00 incrementato del danno morale nella misura di euro 784. 644 ( punti di danno biologico + danno morale: euro 13.532,24 x 70x 0,710 = ( €
672.552,00 + Con personalizzazione massima (max 25% del danno biologico) € 784.644,00)
La somma dovuta a titolo di danno non patrimoniale è pari a euro 794.994,00 ( € 784.644,00+€
10.350,00
Il predetto importo deve essere devalutato alla data dell'illecito ( € 653.777,96) e rivalutato dalla data dell'illecito ( tenuto conto del breve periodo di ITA ) con applicazione degli interessi compensativi al saggio legale ( in assenza di prova del maggior danno ), anno per anno applicabile sulla somma via via rivalutata, pervenendosi all'importo di : € 875.658,97 ( di cui euro € 221.881,07 per rivalutazione + Interessi:)
Infine, merita accoglimento anche la domanda di risarcimento del danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa” posto che, in ragione dei gravi deficit neurologici riportati, il
è stato costretto ad andare in pensione anticipatamente (all'età di 62 anni) perdendo i T_
18 redditi che avrebbe maturato se avesse continuato nella propria normale attività lavorativa di
Funzionario direttivo presso il Corpo Forestale.
Al riguardo, in punto di fatto, va evidenziato che:
- Il svolgeva attività di lavoro con mansioni di commissario superiore forestale T_
, percependo uno stipendio netto mensile di euro 2400;
- in data nel marzo del 2019, - in ragione dei gravi postumi invalidanti che lo avevano costretto a ricevere ausilio in primis per svolgere le più semplici attività della vita quotidiana, egli è andato in pensione , percependo una pensione netta di 2100 mensili.
Ora, va certamente affermata la sussistenza del nesso causale tra i postumi riportati dal e il pensionamento dello stesso , trattandosi di postumi di gravità tale da precludere T_
lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa.
Al riguardo deve osservarsi che :
- Il è stato riconosciuto invalido al 100% con “ impossibilità di deambulare T_ senza l'aiuto permanente” ;
- Anche i CT hanno accertato che il presenta “ deambulazione falciante a T_
sinistra e possibile con assistenza, mantiene la stazione eretta con assistenza e non autonomo nell'esecuzione dei passaggi posturali intermedi.
Sussiste, quindi, il nesso causale tra i postumi permanenti e il prepensionamento del T_
, tenuto conto dalla di lui impossibilità di deambulare autonomamente, con conseguente preclusione per lo stesso anche solo di recarsi presso il luogo di lavoro.
In ordine, alla quantificazione del danno, esso è pari ad euro 19.500,00, ovvero alla differenza tra la somma netta dello stipendio percepito e la somma netta della pensione;
e va così calcolato
- differenza mensile netta euro 300 ( 2400- 2100 ) x 13 ( numero di mesi compresa tredicesima = euro 3900( pari a differenza netta annua) x 5 ( pari al numero di anni intercorsi tra la data del pensionamento 2019 (62) e la data in cui il sarebbe T_ andato in pensione ( 2024) , tenuto conto che l'età pensionabile nel 2019 era di 67 anni)
Anche Il predetto importo deve essere devalutato alla data del pensionamento ( 16.511,43) rivalutato da tale data con applicazione degli interessi compensativi al saggio legale ( in assenza di prova del maggior danno ), anno per anno applicabile sulla somma via via rivalutata, pervenendosi all'importo di € 21.366,11 ( di cui € 4.854,68 per rivalutazione + Interessi.
La somma complessivamente dovuta la a titolo di ristoro dei danni patrimoniali e T_ non patrimoniali patiti in conseguenza dell'errore medico è pari a euro 897.025,08
19 Le spese lite, tenuto conto della soccombenza e si liquidano in euro 29.193 determinate sulla base dei valori medi scaglione sino 1.000.000,00
PQM
Il Tribunale di Palermo, definitivamente decidendo e respinta ogni diversa domanda eccezione e difesa:
Condanna l' al pagamento i n Controparte_3
favore di della somma di euro 897.025,08 euro, oltre a interessi al tasso Parte_3
legale ( 1284 c 1 cc) dalla pronuncia al soddisfo;
Condanna l' a pagamento delle Controparte_3
spese di lite a favore di e quantificate in euro 29.193 , oltre a spese Parte_1
Generali cpa e iva nella misura di legge
Pone definitivamente a carico della convenuta le spese della CT
Così deciso a Palermo il 27 maggio 2025
Il giudice
Cristina Denaro
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice
Cristina Denaro, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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