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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 13/03/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MATERA
Il Tribunale di Matera, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati: dott. Riccardo Greco Presidente dott. Gaetano Catalani Giudice rel. dott. Tiziana Caradonio Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile n. 910/2024 R.G., sulla domanda proposta da:
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), con l'avvocato DONADIO NICOLETTA C.F._1
E
, nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), con l'avvocato LOVITO MARIA C.F._2
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: separazione personale dei coniugi
FATTO E DIRITTO
Vista la domanda di separazione giudiziale depositata il 12/7/2024 da nei confronti di nonché la Parte_1 Controparte_1
comparsa di costituzione del resistente depositata il 30/9/2024; vista l'ordinanza del 7/11/2024 con la quale il Giudice istruttore ha formulato alle parti una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 473-bis. 21 comma 3 c.p.c.; viste le dichiarazioni di accettazione della proposta conciliativa formulata dal giudice ex art. 473-bis. 21 comma 3 c.p.c. depositate in data 27/1/2025 da parte di e in data 28/1/2025 da parte di Controparte_1 [...]
Parte_1
verificata con il deposito telematico di rispettive note scritte in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c. la volontà dei coniugi, i quali hanno confermato di voler risolvere il vincolo matrimoniale alle condizioni di cui all'accordo del 18/2/2025, depositato telematicamente il 21/2/2025; rilevato che non vi sono possibilità di riconciliazione tra i coniugi, che hanno confermato la volontà di separarsi e l'irreversibilità della frattura del rapporto affettivo coniugale;
visto il parere favorevole espresso in atti dal P.M. in sede;
ritenuto che
le condizioni concordate dalle parti sono conformi a legge, non contrastando con princìpi di ordine pubblico o con norme imperative, e soddisfano le esigenze della figlia minore , con conseguente manifesta Per_1
superfluità del suo ascolto (art. 473 bis, 4 c.p.c.), stante le previsioni che garantiscono le obbligazioni in suo vantaggio e il mantenimento di relazioni significative con entrambi i genitori;
ritenuto che
, stante la natura del procedimento e l'espressa previsione di cui al punto 8) dell'accordo, le spese debbano essere compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale di Matera, sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 CP_1
, così provvede:
[...]
1) pronunzia la separazione personale dei coniugi Parte_1
e , coniugati in data 11/9/1998 in
[...] Controparte_1
MONTALBANO JONICO, alle condizioni indicate e sottoscritte dalle parti nell'accordo di separazione del 18/2/2025, depositato telematicamente il
21/2/2025;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di
MONTALBANO JONICO di procedere all'annotazione della presente sentenza sul registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998, Parte II, serie A, numero 32;
3) spese compensate.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si ordina l'oscuramento dei dati personali degli interessati a tutela della loro riservatezza, come da vigente normativa
Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, il 12/3/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Gaetano Catalani Riccardo Greco