Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 21/01/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 301/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Aldo GUBITOSI Presidente dott. Guerino IANNICELLI Consigliere rel. dott.ssa Maria Elena DEL FORNO Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 301 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] ); Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Romolo Frasso per procura a margine dell'atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c.;
- appellante in riassunzione -
E
, con sede in alla via Nizza n. 147; Controparte_1 CP_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Fernando Miriano e Adele De Paula per procure generali alle liti allegate;
- appellata in riassunzione -
OGGETTO: giudizio di rinvio, ex art. 392 c.p.c., a seguito della cassazione della sentenza della Corte di Appello di Salerno n. 918/2022, pubblicata il 08/07/2022.
CONCLUSIONI
Per l'appellante in riassunzione: “Voglia l'ecc.ma Corte di Appello adita, uniformandosi ai principi di diritto enunciati dalla Cassazione, - accogliere la domanda di pagamento svolta dall'odierna attrice e, conseguentemente, condannare l al pagamento in suo favore della somma di cui al Parte_2
monitorio emesso dal Tribunale di Salerno n. 7400/2009, oltre interessi al saggio e con le scadenze di cui al D.lgs. n. 231/2002; - con vittoria di spese, compenso
1
Per l'appellata in riassunzione: “l'Ecc.ma Corte d'Appello di Salerno, contrariis reiectis, voglia: 1) in via preliminare e pregiudiziale, dichiarare ai sensi dell'art.
345 c.p.c. inammissibile l'eccezione nuova introdotta in grado di appello, riguardante il c.d. “giudicato esterno implicito” in relazione alla sentenza del
Tribunale di Salerno n. 1839/2014, richiamata in primo grado, con le note autorizzate del 27.10.2017; 2) rigettare l'appello proposto da “Dott.ssa
[...]
titolare e legale rapp.te dell'omonima farmacia”, rappresentata e difesa Parte_1
dall'avv.to Romolo Frasso, avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n.
1134/2019, Giudice Unico, dott.ssa Rosa Sergio, resa nel procedimento recante
R.G: n. 1408/2010, pubblicata il 28.03.2019, perché infondato in fatto ed in diritto;
4) condannare l'appellante al pagamento delle spese e del compenso professionale dei vari gradi di giudizio, da determinarsi ai sensi del D.M. 55/2014”.
FATTI DI CAUSA
Con decreto n. 7400/2009 del 24.11.2009 il Presidente del Tribunale di Salerno ingiungeva all il pagamento della somma di € Controparte_1
57.820,75 in favore di titolare di farmacia in Roccapiemonte, per il Parte_1
corrispettivo delle forniture di medicinali agli assistiti del servizio sanitario nazionale nel mese di settembre 2009, oltre interessi moratori ex art. 5 del D.L.vo
9.10.2002, n. 231.
L'opposizione al decreto ingiuntivo, che contestava solo la debenza degli interessi moratori di cui al D.L.vo n. 231/2002, veniva accolta con la sentenza del
Tribunale di Salerno n. 1134/2019, pubblicata il 28.3.2019, la quale revocava l'ingiunzione di pagamento (capo 1), condannava l Controparte_1
a pagare all'opposta la somma di € 57.820,75 oltre interessi
[...] Parte_1
legali, da calcolarsi dal 14.12.2009 al soddisfo (capo 2), dichiarava inammissibile la domanda di restituzione di somme avanzata dall'opponente con le memorie conclusionali (capo 3) e compensava interamente le spese di giudizio tra le parti
(capo 4).
Il giudice di primo grado superava l'eccezione di giudicato avanzata dall'opposta
(secondo cui il diritto alla percezione degli interessi commerciali era coperto dai giudicati esterni, costituiti dai decreti ingiuntivi del Tribunale di Nocera Inferiore n.
253/08, n. 471/08, n. 1530/08, n. 1610/08 e n. 644/09, nonché dal decreto ingiuntivo
2 del Tribunale di Salerno n. 4567/09, non opposti, relativi ad analoghe prestazioni sanitarie erogate nell'ambito dello stesso rapporto), esponendo che l'efficacia di cosa giudicata dei decreti ingiuntivi relativi all'erogazione di farmaci avvenuta in altri periodi (nel mese di gennaio 2008, nel decreto n. 471/08; nel mese di giugno
2008, nel decreto n. 1610/2008; nel mese di maggio 2009, nel decreto n. 4567/09), privi della relativa attestazione, non si estende, per la parte riguardante gli interessi moratori di cui al D.L.vo n. 231/2002, all'erogazione di farmaci avvenuta nel diverso periodo di settembre 2009. Nel merito, riteneva dovuti solo gli interessi legali, non essendo configurabile una “transazione commerciale” nel rapporto tra le parti in causa (derivante da una fonte, non negoziale, ma legale ed amministrativa ex art. 8, comma 2, del D.L.vo n. 502/92 e dal relativo regolamento), decorrenti dalla messa in mora coincidente con la notifica del decreto ingiuntivo (in data
14.12.2009).
La Corte di Appello di Salerno, con sentenza n. 918/2022 pubblicata in data
8.7.2022, rigettava l'appello (capo 1), condannando l'appellante alla refusione, in favore dell , delle spese di lite (capo 2). Parte_2
Il giudice di secondo grado riteneva infondato il primo motivo di impugnazione, vertente sull'eccezione di giudicato (in relazione, in particolare, alla sentenza del
Tribunale di Salerno n. 1839/14, sopravvenuta nelle more del primo grado, che aveva accertato, nel rapporto tra le parti, il diritto agli interessi moratori di cui al decreto legislativo n. 231 del 2002), esponendo che il provvedimento giurisdizionale passato in giudicato non è vincolante in giudizi diversi, ancorché abbiano ad oggetto le medesime ragioni di fatto, quando non vi sia identità di rapporti giuridici, perché divergenti quanto a frazione temporale ed importi;
che è incerta anche la formazione del giudicato, incombendo su colui il quale ne invochi l'autorità fornirne la prova, mediante la produzione in giudizio della sentenza munita della certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c.; che, nel caso di specie, si era limitata a produrre in giudizio un certificato, rilasciato dal Parte_1
Tribunale di Salerno, che si fonda, tuttavia, salvo che in relazione alla mancata proposizione dell'appello e ad una non meglio specificata “consultazione” degli
“archivi informatici della Corte di Cassazione”, sulla “dichiarazione della parte” relativa all'omessa proposizione del ricorso per cassazione, di revocazione per i motivi di cui all'art. 395, numeri 4 e 5, del codice di procedura civile e di
“impugnazione”; che tale certificato, tuttavia, non può essere reputato sufficiente a dimostrare il passaggio in giudicato, in relazione a tutti i rimedi impugnatori
3 astrattamente proponibili, della sentenza n. 1839/14 del Tribunale di Salerno;
che a conclusioni non dissimili si perviene sulla scorta dell'annotazione contenuta in calce alla sentenza de qua, con la quale il Tribunale di Salerno ha dato atto che avrebbe “fatto passaggio in cosa giudicata ai sensi dell'articolo 327 del codice di procedura civile”; che essa non corrisponde, né nella forma, né nella sostanza, alla certificazione necessariamente richiesta ai fini della prova del giudicato di cui all'art. 124 cit., trattandosi di una mera apodittica annotazione di passaggio in giudicato della sentenza, la quale esula dall'attività propriamente certificativa prevista dalla lettera della legge, che non abilita il cancelliere ad attestare tout court il passaggio in giudicato, ma solo a dare atto del fatto, esso sì suscettibile di certificazione che, entro i termini all'uopo previsti dalla legge, non sia stata proposta impugnazione.
La Corte di Appello riteneva infondato anche il secondo motivo di impugnazione, confermando che il rapporto per cui è causa non è riconducibile ad una transazione commerciale, con conseguente inapplicabilità della relativa disciplina in materia di interessi moratori. A norma dell'art. 8, comma 2, del D.L.vo n. 502 del 1992, il rapporto tra il servizio sanitario nazionale e le farmacie è disciplinato da convenzioni conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati con le organizzazioni sindacali di categoria;
l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie, che rappresenta la fonte del rapporto, è stato reso esecutivo con D.P.R. n. 371 del 1998. Non essendo regolato dal contratto, ma dalla legge e dal regolamento, è inapplicabile la disciplina dettata dal D.L.vo n. 231 del
2002, relativa alle transazioni commerciali regolate da contratto.
La sentenza di secondo grado veniva impugnata da e cassata Parte_1
dalla Corte di cassazione con ordinanza del 19.10.2023.
La Suprema Corte richiamava i principi già affermati da precedenti pronunce, rilevanti nel caso di specie, sulle condizioni richieste per l'efficacia esterna del giudicato formatosi per effetto di mancata opposizione a decreto ingiuntivo o di sentenza di condanna, osservando che l'ingiunzione o la condanna avente ad oggetto il pagamento di un credito con carattere di periodicità estende gli effetti del giudicato in altri giudizi, riguardanti periodicità successive, relativamente alle medesime questioni di fatto o di diritto su cui vi è stata esplicita motivazione, non essendo, invece, vincolante se dal provvedimento passato in giudicato non sia dato ricavare le ragioni della decisione della questione ed i princìpi di diritto che ne costituiscono il fondamento. Ravvisava, su questi due aspetti, una carenza
4 motivazionale, poiché “la corte di merito non ha invero congruamente argomentato in ordine alla ravvisata ragione per cui nella specie non si tratterebbe di un unico rapporto di durata bensì di una pluralità di rapporti succedutisi nel tempo con cadenza mensile, né ha effettuato indagine alcuna in ordine alle ragioni della decisione e dei princìpi di diritto posti a fondamento della sentenza il cui giudicato
è stato invocato al fine di verificarne l'applicabilità nel caso in argomento”.
Quanto, poi, alla prova del passaggio in giudicato, osservava che “ove si invochi
l'efficacia del giudicato esterno deve darsi prova della relativa formazione, anche in assenza di contestazioni, attraverso la produzione della sentenza munita del relativo attestato di cancelleria. ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ., da cui risulti che la pronuncia non è soggetta ad impugnazione” e che “erroneamente si è pertanto dalla corte di merito escluso il relativo rilievo al riguardo”.
Cassata la sentenza impugnata, la Suprema Corte disponeva il rinvio alla Corte di Appello di Salerno, in diversa composizione, che “procederà a nuovo esame, facendo di suindicati disattesi principi applicazione”, provvedendo “anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione”.
Riassunta la causa, ai sensi dell'art. 392 c.p.c., deduce, in ordine Parte_1
alle questioni rinviate a nuovo esame, che la circostanza che la mensilità oggetto del presente giudizio (settembre del 2009) sia diversa rispetto alla mensilità oggetto del giudizio definito con la sentenza passata in giudicato (giugno del 2009) non esclude che si tratti di un unico rapporto di durata;
che le diverse mensilità non sono espressione di una pluralità di rapporti dotati di specifica autonomia, trattandosi solo di frazioni temporali del medesimo rapporto di durata, non solo perché la fonte del rapporto tra farmacia e è unica (il D.P.R. n. 371/1998), ma anche e CP_2
soprattutto perché il generale principio di necessaria forma scritta ad substantiam di qualsivoglia rapporto obbligatorio tra P.A. e privato (R.D. n. 2440/1923), esclude la conclusione di autonomi rapporti contrattuali per facta concludentia, tramite la mera spedizione mese per mese delle ricette relative ai medicinali e/o alle prestazioni erogate (Cass., 18.12.2019, n. 33674; Cass., 3.6.2014, n. 12392); che il principio espresso incidentalmente da Cass. n. 28564/2021, richiamata dalla sentenza cassata, è solo apparentemente confliggente, poiché si limita ad affermare, in linea generale, che una fonte unica (a monte) di un determinato rapporto, non esclude in assoluto la possibilità del perfezionamento (a valle) di vincoli negoziali, tra le medesime parti, autonomi rispetto alla fonte originaria.
5 Quanto all'omissione, nella sentenza cassata, di indagine in ordine alle ragioni della decisione passata in giudicato ed ai principi posti a suo fondamento, sostiene l'appellante in riassunzione che la sentenza del Tribunale di Salerno passata in giudicato (n. 1839/2014), resa in un giudizio relativo alla mensilità di giugno 2009, perfettamente sovrapponibile, ha affermato che “il rapporto tra le parti dedotto in giudizio è sussumibile nell'ambito della nozione di transazione commerciale, introdotta dalla direttiva 2000/35/Ce e recepita dal legislatore nazionale con
Part decreto legislativo 231/2002”, che “il rapporto tra farmacista ed è riconducibile all'ambito di applicazione del d.lgs. 231/2002, in quanto è ravvisabile un nesso sinallagmatico tra erogazioni di farmaci e somme dovute al farmacista, anche alla stregua del disposto di cui all'art. 4 del DPR 371/1998 che prevede espressamente che “per i medicinali l'ente erogatore corrisponde alla farmacia il prezzo del prodotto pagato al netto delle eventuali quote di partecipazione alla spesa dell'assistito e delle trattenute convenzionali e di legge”, che l'applicazione del D.Lvo n. 231/2002 non è preclusa dalla norma transitoria di cui all'art. 11 del medesimo decreto, secondo cui la nuova disciplina non opera per i contratti conclusi prima dell'8.8.2002 (comma primo), e “sono fatte salve le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali che contengono una disciplina più favorevole al creditore” (comma secondo), che “al rapporto dedotto in giudizio sono applicabili gli interessi di mora ex D.Lgs. n. 231/2002” e “conseguentemente, Part per la costituzione in mora dell non è più necessaria una formale intimazione Part scritta, ma l deve essere considerata in mora, con relativo obbligo di corrispondere gli interessi al tasso di cui all'art. 5 del D.Lgs. 231/2002, automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento”.
Secondo l'appellante in riassunzione, dalla natura unitaria del rapporto di durata e dalla sua espressa qualificazione, nella sentenza passata in giudicato, come transazione commerciale, ai sensi dell'art. 1 del D.L.vo n. 231/2002, discendono effetti vincolanti nel presente giudizio, sicché anche la mensilità successiva è suscettibile di produrre interessi moratori al tasso di cui all'art. 5 del decreto legislativo.
Prosegue l'appellante che la Cassazione ha dato atto dell'erroneità della sentenza della Corte di Appello di Salerno nella parte in cui essa ha ritenuto non provato l'intervenuto giudicato, il quale invece era stato regolarmente provato con la documentazione depositata agli atti.
6 In subordine e nel merito, sostiene che il rapporto è sussumibile nello schema della “transazione commerciale”, che comprende ogni pagamento previsto a titolo di corrispettivo in un'operazione commerciale, senza alcuna particolare limitazione di carattere soggettivo e quindi anche per vicende in cui è parte una Pubblica
Amministrazione; che non può giungersi a diversa conclusione a seconda se le obbligazioni trovino la propria fonte in un contratto di diritto privato od in un provvedimento amministrativo o, ancora, in una disposizione normativa, poiché ciò che conta è la natura della transazione intercorsa;
che il dubbio nell'interpretazione delle norme comunitarie, ed in particolare della direttiva 2000/35/CE di cui il
D.L.vo n. 231/2002 costituisce diretta attuazione, dovrebbe essere sottoposto a preliminare vaglio della Corte di Giustizia UE.
L , costituitasi, sostiene, invece, la tesi della Controparte_1
pluralità dei rapporti succedutisi nel tempo con la farmacia evolutisi dal Parte_1
regime della convenzione, che trovava trova fondamento nel D.P.R. 371/1998 attualmente in regime di prorogatio, all'attuale sistema definito “farmacia dei servizi” che, attraverso gli interventi legislativi succedutisi nel tempo, hanno attribuito alle farmacie nuove funzioni e nuove prestazioni e oggi accedono al pagamento di prestazioni non contemplate originariamente dalla convenzione;
che, pertanto, correttamente il primo giudice d'appello ha individuato una pluralità di rapporti succedutisi nel tempo con cadenza mensile.
L'appellata ripropone, infine, l'eccezione di tardività dell'eccezione di giudicato esterno, in relazione alla sentenza del Tribunale di Salerno n. 1839/2014, trattandosi di eccezione nuova introdotta in grado di appello e contrasta la tesi di applicabilità degli interessi moratori commerciali al rapporto intercorrente tra il
[...]
. Parte_3
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il giudizio rinviato alla Corte d'appello verte esclusivamente sul diritto della farmacista al pagamento degli interessi moratori previsti dall'art. 5 del D.L.vo n.
231/2002 per il ritardo nel pagamento dei farmaci erogati agli utenti del servizio sanitario nazionale nel mese di settembre 2009. La medesima questione
(applicabilità della norma ex art. 5 del D.L.vo n. 231/2002 al ritardo nel pagamento delle forniture di farmaci) era in discussione anche in un altro giudizio tra le medesime parti, avente ad oggetto il pagamento dei farmaci erogati nel precedente mese di maggio 2009. L'altro giudizio è stato definito, in pendenza del primo grado di questo giudizio, con la sentenza n. 1839/14 Tribunale di Salerno, la quale ha
7 rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo che contestava l'applicazione degli interessi moratori ex D.L.vo n. 231/2002.
Premesso che la sentenza n. 1839/14 è passata in giudicato (l'ordinanza di rinvio della Suprema Corte ha ravvisato un errore della sentenza cassata, laddove ha escluso rilievo all'attestazione della cancelleria ex art. 124 disp. att. c.p.c. da cui risulta il passaggio in giudicato), la questione di merito devoluta al giudice del rinvio (se il ritardo nel pagamento dei farmaci erogati a settembre 2009 comporta l'applicazione degli interessi moratori ex art. 5 del D.L.vo n. 231/2002) dipende dalla questione pregiudiziale del c.d. giudicato esterno. Si tratta, cioè, di stabilire se la questione principale deve essere decisa nel merito, non essendo pregiudicata dalla sentenza definitiva del Tribunale di Salerno (n. 1839/14) che ha deciso su analoga questione, ma in relazione ad altra mensilità (maggio 2009). O se, invece, deve ritenersi preclusa dall'estensione degli effetti di quel giudicato, nel senso che il diritto di agli interessi ex D.L.vo n. 231/2002 deve ritenersi già Parte_1
affermato, con effetti anche in questo giudizio, dalla precedente sentenza passata in giudicato.
Orbene, l'ordinanza della Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto da cassando con rinvio, per aver ravvisato nella sentenza di appello Parte_1
un vizio di motivazione in ordine a due punti decisivi relativamente alla questione pregiudiziale del giudicato esterno, il quale ricorre: a) se il diritto al pagamento dei farmaci erogati nel mese di settembre 2009 sia oggetto di un unico rapporto giuridico, comune con le altre mensilità, anziché di distinti rapporti obbligatori;
b) in caso di rapporto unico di durata, se la questione dell'applicazione degli interessi ex D.L.vo n. 231/02 è stata espressamente affrontata e risolta nel precedente giudizio. Su questi due punti il giudice del rinvio è chiamato ad un nuovo esame, orientato dai principi ribaditi dalla Suprema Corte.
Sulla prima questione, la Suprema Corte ha di recente chiarito che l'obbligazione di pagamento della quota dei farmaci a carico del servizio sanitario nazionale è unitaria, avendo ad oggetto prestazioni dovute in forza del medesimo rapporto obbligatorio, e non integra, invece, una pluralità di rapporti obbligatori con cadenza mensile. Le prestazioni rese continuativamente da una farmacia in favore del servizio sanitario nazionale non integrano autonomi e distinti rapporti obbligatori, ma ineriscono ad un unico rapporto, disciplinato dalla convenzione farmaceutica e
Part dalla concessione rilasciata dalla stessa in esecuzione dell'accordo collettivo trasfuso nel d.p.r. n. 371/1998. “In particolare, a seguito del rilascio di tale
8 convenzione, si instaura un rapporto di durata, unitario e continuativo, avente ad oggetto l'erogazione di farmaci per conto del il quale è conseguentemente CP_2
tenuto a rimborsare alle farmacie gli importi anticipati previa esibizione di distinte contabili periodiche rappresentative delle ricette spedite il mese precedente. In tal senso, depongono le norme contenute nell'art. 8, co. 4 e 7, d.P.R. n. 371/1998, che prevedono, rispettivamente, il diritto all'acconto del 50% di 1/12 dei corrispettivi dovuti dal a fronte delle ricette spedite nell'anno precedente e la CP_2
rettificazione degli errori contabili, da parte della farmacia mediante la contabilizzazione di crediti o debiti sulle competenze maturate nel mese successivo
a quello della comunicazione. Ne consegue che i singoli pagamenti eseguiti
Part dall alle farmacie integrano adempimenti parziali di quell'unico rapporto e perciò, in base al criterio legale dettato dall'art. 1194, comma 2, c.c., non possono essere dal debitore-ASL imputati in conto capitale senza il consenso del creditore- farmacia” (Cass., ord., 16.7.2024, n. 19536; cfr anche Cass., ord., 12.2.2019, n.
3968, secondo cui “dette prestazioni rappresentano pur sempre adempimento parziale dell'unico rapporto obbligatorio, sorto tra le Aziende sanitarie e le farmacie e disciplinato per l'appunto dall'accordo collettivo trasfuso nel d.P.R. n.
371/1998”).
Ricorre anche il secondo presupposto del giudicato esterno (la questione dell'applicazione degli interessi ex D.L.vo n. 231/02 espressamente affrontata e risolta nel precedente giudizio definito con sentenza passata in giudicato). Infatti, tutte le questioni sollevate in questo giudizio per le prestazioni di settembre 2009 sono state affrontate e risolte, per le prestazioni di maggio 2009, con la sentenza passata in giudicato. Sia la questione della sussumibilità del rapporto nella nozione di “transazione commerciale” (che la sentenza di primo grado di questo giudizio e la sentenza d'appello cassata ha escluso per via della fonte legale e non contrattuale del rapporto, mentre la sentenza n. 1839/14 ha, al contrario, riconosciuto, ritenendo tale nozione riferibile ad ogni rapporto di scambio tra le prestazioni di dare o facere, quale il nesso sinallagmatico tra erogazione di farmaci e il pagamento a carico
Part dell;
sia la questione di applicabilità del D.L.vo n. 231/2002 in relazione all'art. 11, comma 1 (che la esclude per i contratti conclusi prima dell'8.8.2002, mentre nel caso di specie il rapporto unitario è ancora regolato dall'accordo collettivo del 8.8.1996, modificato il 3.4.1997 e reso esecutivo con D.P.R. n.
371/1998). La sentenza passata in giudicato esamina anche la questione, non sollevata in questo giudizio, di applicabilità del D.L.vo n. 231/2002 in relazione
9 all'art. 11, comma 2 (che fa salve le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali che contengono una disciplina più favorevole al creditore).
Dunque, tutte le questioni di diritto sollevate in questo giudizio risultano già decise, in senso favorevole all'applicazione degli interessi moratori ex art. 5 del
D.L.vo n. 231/2002, nella sentenza passata in giudicato. Sicché questa, essendo resa tra le stesse parti e investendo il medesimo rapporto obbligatorio, sia pure relativo a forniture di altra mensilità, esplica gli effetti del giudicato esterno in questo giudizio.
In definitiva, l'appello deve essere accolto e, conseguentemente, deve essere accolta la domanda proposta con il ricorso monitorio anche nella parte in cui fa applicazione degli interessi moratori ex D.L.vo n. 231/2002. Come chiarito dalla
Suprema Corte, l'accoglimento dell'appello non determina alcuna “riviviscenza” del decreto ingiuntivo n. 7400/2009 già revocato dalla sentenza di primo grado
Part (Cass., ord., 6.9.2017, n. 20868). Conseguentemente, la condanna dell' opponente al pagamento della somma di € 57.820,75 (capo 2 del dispositivo della sentenza di primo grado) deve essere riformata nella parte in cui prevede l'applicazione degli interessi legali, anziché degli interessi ex art. 5 del D.L.vo n.
231/2002, da calcolarsi dal 14.12.2009 al soddisfo.
Stante l'accoglimento dell'appello proposto dalla parte soccombente in primo grado e la conseguente riforma della sentenza impugnata, occorre procedere d'ufficio al regolamento delle spese processuali anche del primo grado di giudizio, che tenga conto dell'esito complessivo della lite (Cass., 29.10.2019, n. 27606). Il regolamento deve comprendere, inoltre, le spese del giudizio di rinvio e del giudizio di legittimità, come indicato dalla Suprema Corte, ma anche quelle del precedente giudizio di appello, stante l'effetto espansivo che la cassazione della sentenza d'appello produce anche sul capo relativo alle spese (Cass., ord., 7.2.2022, n. 3798).
Sul punto, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto legge n. 132 del 2014, convertito con modificazioni nella legge n. 162 del 2014, ed emendato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018, per la compensazione integrale di tutte le spese, stante la novità della questione trattata. Solo nel corso del giudizio si è affermata la tesi dell'unicità del rapporto obbligatorio relativo al pagamento della quota di corrispettivo dei farmaci a carico del servizio sanitario nazionale, da cui dipende l'efficacia di giudicato esterno. Si consideri, poi, che l'eccezione di giudicato esterno si fonda su una sentenza emessa solo in corso di causa, proposta nel
10 momento in cui non si era ancora affermato il principio di unicità del rapporto, e che, escludendo il giudicato esterno, nel merito Cass., ord., 12.2.2019, n. 3968, ha affermato il principio secondo cui gli interessi moratori per il ritardo nel pagamento delle prestazioni farmaceutiche si computano nella misura del tasso legale ex art. 1284 c.c. e non in base al tasso previsto per le transazioni commerciali.
PQM
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente decidendo in sede di rinvio e in grado di appello nella causa civile iscritta al R.G. n. 301/2024, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, condanna l al pagamento in favore di Controparte_1
degli interessi ex art. 5 del D.L.vo n. 231/2002 sulla somma di Parte_1
€ 57.820,75 (capo 2 del dispositivo della sentenza di primo grado), da calcolarsi dal 14.12.2009 al soddisfo;
2. compensa interamente tutte le spese processuali tra le parti.
Salerno lì 17/01/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Guerino IANNICELLI) (dott. Aldo GUBITOSI)
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