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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 27/01/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
Esente da tassa ed imposta ai sensi dell'art.19 Legge 06/03/1987 n.74
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Bolzano, riunito in Camera di Consiglio nelle persone di:
Dr. Andrea Pappalardo - Presidente relatore
Dr. Morris Recla - Giudice
Dr. Günter Morandell - Giudice
ha pronunziato la seguente
Sentenza
nel procedimento per divorzio promosso con domanda congiunta
(art. 473 bis.51 c.p.c.), R.G. n. 1101/2024
tra:
Parte_1
e
Parte_2
entrambi con l'avv. proc. dom. dott. MAINES ELEONORA, giusta procura in atti;
e
1
ritenuto
che le parti hanno congiuntamente chiesto pronunzia di divorzio alle condizioni di cui al ricorso depositato telematicamente il
19.3.2024 come sotto riportate;
che dalla documentazione dimessa è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge 1.12.1970 n. 898,
poiché risulta che dalla loro separazione le parti non hanno mai più
ripreso a convivere;
verificata l'impossibilità della conciliazione, e in genere di mantenimento o ripresa della comunione coniugale;
verificato che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente, né l'interesse della prole;
che il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo
Tribunale;
P.Q.M.
dichiara
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Bronzolo
(BZ) il 18/10/2008
da
nato a [...] il [...]; Parte_1
e
nata a [...] il [...]; Parte_2
ordina
2 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bronzolo (BZ), ove il matrimonio risulta nel registro dei matrimoni al n. 6, Parte II, Serie
A, dell'anno 2008 l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge,
stabilendo che il divorzio sia regolato secondo le seguenti condizioni formulate dalle parti nel ricorso sopra indicato – che costituisce parte integrante della presente sentenza – che vengono pertanto omologate:
1.omissis.
2.Disporre l'affidamento condiviso dei figli e Persona_1
che manterranno la residenza anagrafica presso la Persona_2
madre a Bronzolo in via Nazionale 45.
3. Disporre il collocamento della figlia presso la madre, Per_1
con possibilità di decidere in autonomia quando recarsi dal padre,
fermo restando che il diritto e dovere di visita di entrambi i genitori sarà sempre garantito.
4. Disporre che il collocamento paritetico del figlio che Per_2
trascorrerà settimane alternate presso l'uno e l'altro genitore (dal giovedì dopo la scuola al giovedì successivo sempre dopo la scuola).
5. Disporre il diritto dei minori di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori e di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi, nonché di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, come da piano genitoriale incluso nell'accordo di mediazione familiare allegato al ricorso, che si richiama.
3 6.Disporre il versamento da parte del signor dell'assegno di Pt_1
mantenimento per la figlia in via anticipata entro e non Per_1
oltre il 5 di ogni mese, dell'importo di 300,00 Euro (trecento/00)
rivalutabili annualmente in base all'indice ASTAT della Provincia di
Bolzano con prima rivalutazione gennaio 2025.
7.Disporre che il mantenimento del figlio sarà a carico di Per_2
entrambi i genitori al 50% senza prevedere alcun assegno di mantenimento.
8.Disporre che entrambi i genitori provvederanno altresì per entrambi i figli al pagamento del 50% ciascuno delle spese straordinarie comprensive delle spese di abbigliamento, in ogni caso da comunicarsi e concordarsi con congruo anticipo, e delle spese mediche non mutuabili che si rendessero necessarie per i figli, delle spese scolastiche (a titolo esemplificativo: libri di testo, lezioni private consigliate dal corpo insegnante, viaggi studio o soggiorni studio e gite organizzate a parte della scuola anche non limitate ad una giornata, computer e relativi aggiornamenti) e, in futuro,
eventuali spese universitarie (a titolo esemplificativo: libri di testo,
tasse, alloggio, trasporti), oltre alle spese per corsi sportivi (a titolo esemplificativo: attrezzatura ed eventuale vestiario compresi) e ricreativi, questi ultimi da concordarsi preventivamente tra i genitori (un corso sportivo o ricreativo-culturale durante l' anno scolastico e durante l' estate potranno prescindere dall'obbligo della preventiva concertazione, purché comunicati con congruo anticipo e purché in linea con le possibilità economiche delle parti); oltre che
4 per l' accudimento estivo dei figli durante i periodi non trascorsi in vacanza con i genitori (a titolo esemplificativo: estate ragazzi,
colonia, campeggio) e per il conseguimento della patente di guida. I
genitori concordano sin d'ora che, in caso di disaccordo, faranno riferimento ai criteri di cui al Protocollo d'intesa tra il Tribunale di
Bolzano e l'Osservatorio sul diritto di famiglia Sezione di Bolzano
vigente al momento dell'esborso.
9. Dare atto che i ricorrenti condividono il Piano genitoriale concordato nel percorso di mediazione familiare che è stato incluso nell'accordo di separazione allegato e che si richiama.
10. Dare atto che i ricorrenti hanno concordato che gli assegni familiari percepiti per i figli verranno suddivisi al 50%.
11. Dare atto che i ricorrenti dichiarano di essere autosufficienti, di avere definito tra loro ogni questione economica e che v'è rinuncia reciproca alla richiesta di un assegno di mantenimento.
12. Dare atto che le parti hanno concordato che il signor Pt_1
continuerà a versare mensilmente entro fine mese alla signora
[...]
sino al mese di settembre 2031 incluso la somma di Parte_2
euro 348,00, a titolo di rimborso di un prestito contratto dalla signora con “Prestitalia” per ottenere un Parte_2
finanziamento per la ristrutturazione di una casa sita a Malcesine
sul Garda di proprietà esclusiva di Parte_1
13.Dare atto che la signora come previsto nelle condizioni Pt_2
della separazione consensuale, per effetto dell'accollo del debito residuo quota parte nell'atto di trasferimento immobiliare ivi
5 previsto, continuerà a sostenere in via esclusiva il pagamento delle rate del mutuo con Intesa San Paolo contratto dai ricorrenti per l'acquisto della casa sita in via Nazionale 45 a Bronzolo (BZ) di euro
734,43 mensili circa con saldo previsto nel mese di giugno 2042.
14.Dare atto che con l'adempimento dei punti di cui sopra i ricorrenti hanno regolato ogni rapporto patrimoniale e non hanno più nulla a pretendere a qualsiasi titolo l'uno nei confronti dell'altro.
15. I genitori prestano reciprocamente il consenso per l'espatrio dei figli in caso di vacanza all'estero, a condizione che vengano fornite tutte le informazioni al riguardo da parte dell'altro genitore.
Bolzano, lì 16/01/2025
Il Presidente est.
Dr. Andrea Pappalardo
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