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Sentenza 23 gennaio 2024
Sentenza 23 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 23/01/2024, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2024 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Gabriella
Puzzovio, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa discussa all'udienza odierna, promossa da:
Pt_1
Con l'avv. LEONE FABIOLA e VETRI ALESSANDRA
Ricorrente contro
, Controparte_1 con l'avv. SUMMA COSIMO
Resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Il presente giudizio trae origine dall'atto di precetto notificato il 12.09.2022 con cui CP_1
intimava all' di adempiere l'obbligo risultante dalla
[...] Controparte_2
sentenza n. 574/2022 resa nel procedimento R.G. n. 57/2021, avente ad oggetto il ricalcolo della prestazione pensionistica in godimento all'odierno opposto, secondo la specifica condanna disposta dal Giudice del merito che così statuiva: “a) dichiara il diritto di parte ricorrente a conseguire la riliquidazione della pensione sopra indicata con l'inclusione nella base di calcolo della tredicesima mensilità in relazione ai periodi di contribuzione figurativa e per l'effetto condanna l' al Pt_1
pagamento della somma dovuta a decorrere dal 11.1.2018, oltre interessi o rivalutazione se maggiore del dovuto sino al soddisfo;
b) condanna l' al pagamento della metà delle spese Pt_1
processuali, liquidate in tal misura in complessivi euro 1.250,00 oltre accessori come per legge, con distrazione ex art.93 cpc in favore degli avv.ti C. Summa ed E. Mariano;
c) compensa la residua parte delle spese di lite”.
Purtuttavia, l'ente previdenziale, sostiene l'odierno resistente, ottemperava solo in parte all'esecuzione della prefata sentenza.
Sicché, con l'atto di precetto qui opposto, il sig. intimava ad sulla Controparte_1 Pt_1
scorta della quantificazione risultante dai conteggi analitici allegati allo stesso, di provvedere al pagamento delle seguenti somme e precisamente: sorte capitale per € 1.313,46, comprensiva di interessi legali;
onorari professionali per € 135,00 + spese generali € 20,25 + CPA € 6,21 + IVA €
35,52 = TOTALE € 196,98; per un TOTALE COMPLESSIVO pari ad € 1.510,44, oltre interessi sull'intera somma a decorrere dalla notifica del precetto sino al soddisfo.
Avverso tale atto di precetto introduceva il presente giudizio di opposizione eccependo, in via Pt_1
preliminare, la nullità dell'atto impugnato non costituendo la sentenza in oggetto valido titolo esecutivo in quanto sentenza di mero accertamento e non di condanna specifica;
nel merito,
l'infondatezza della pretesa, atteso che aveva comunque già provveduto a corrispondere quanto Pt_1
dovuto, assumendo l'erroneità sia dei conteggi così come elaborati dal resistente sia della decorrenza stessa del diritto posta al 2017 piuttosto che al 2018 come stabilito dal giudice;
precisava che “in ogni caso, l'Ufficio, in esecuzione della sentenza, ha proceduto ad effettuare un test di ricalcolo attraverso il Organizzazione_1
( all.). Dal ricalcolo deriverebbe un lieve aumento dell'importo della
[...] Org_1 pensione come sopra evidenziato, già posta in pagamento” (pari ad euro 403,96); chiedeva, pertanto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto opposto, la revoca dello stesso, con vittoria di spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio l'opposto che contestava quanto allegato chiedendone il rigetto.
Accolta l'istanza di sospensione, istruito il procedimento con l'acquisizione degli atti e documenti offerti dalle parti, recepiti i calcoli offerti da con note di udienza del 05.01.2024, all'odierna Pt_1
udienza la causa veniva decisa, all'esito della discussione, come da dispositivo.
***
Alla luce dei chiarimenti offerti da e di quanto contenuto nel verbale dell'odierna udienza deve Pt_1
ritenersi pacifico che con la ricostituzione del 14/9/2022 la pensione VOS n. 45005513, di cui il sig.
è titolare dal 07/2017, è stata ricalcolata con inclusione, nella base di calcolo, Controparte_1
della tredicesima mensilità in relazione ai periodi di contribuzione figurativa, come disposto dalla
Sentenza 574/22. Per effetto di tale ricostituzione, l'importo del rateo alla decorrenza (07/2017) è passato da € 1.125,05 ad € 1.131,54. L'importo originario del rateo si evince dal TE08 di prima liquidazione.
Lo stesso opposto nel verbale di udienza odierno ha dichiarato di ritenersi soddisfatto a seguito del pagamento dell'importo a conguaglio del 2.11.22.
La materia del contendere quindi deve ritenersi cessata.
Venendo ad esaminare la questione delle spese di lite rilevato che:
- la sentenza posta a fondamento dell'azione esecutiva risulta notificata in data 4.5.2022; che l'atto di precetto risulta notificato in data 12.9.2022 e che con te08 del 14.9.2022 (due Pt_1 giorni dopo) riconosceva il credito nella misura del minor importo poi pagato con rateo di novembre 2022;
- l'entità dell'importo precettato è superiore a quanto effettivamente dovuto;
- ha provveduto ad elaborare il ricalcolo già con atto del 14.9.2022 ponendo di tanto a Pt_1
conoscenza l'opposto già con la comparsa di costituzione di ottobre 2022;
- secondo i principi espressi dalle sezioni unite n. 32061 del 2022 “In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.”; il Tribunale dispone che le spese di lite debbano esser compensate nella misura della metà ritenute sussistenti nella specie le eccezionali ragioni ex art 92 cpc, in considerazione della tempistica con cui è stato accertato il credito da parte di mentre la residua parte è posta a Pt_1
carico dell soccombente. Pt_1
Pqm
- Dichiara cessata la materia del contendere,
- Compensa per metà le spese di lite e condanna alla refusione della residua metà in Pt_1
favore dell'opposto liquidandole in tale misura in euro 250,00 oltre accessori ex lege con distrazione.
Brindisi, 23/01/2024
Il Giudice
(dr.ssa Gabriella Puzzovio)