Articolo 12 della Legge 30 aprile 1962, n. 283
Articolo 11Articolo 12 bis
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5 giugno 1962
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12 aprile 1963
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15 gennaio 2000
Art. 12.

E' vietata l'introduzione nel territorio della Repubblica di qualsiasi sostanza destinata alla alimentazione non rispondente ai requisiti prescritti dalla presente legge.
((I contravventori sono puniti con le pene previste dall'articolo 6 se le sostanze sono destinate al commercio. Negli altri casi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni.))
Entrata in vigore il 15 gennaio 2000
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