Art. 12.
E' vietata l'introduzione nel territorio della Repubblica di qualsiasi sostanza destinata alla alimentazione non rispondente ai requisiti prescritti dalla presente legge.
((I contravventori sono puniti con le pene previste dall'articolo 6 se le sostanze sono destinate al commercio. Negli altri casi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni.))
E' vietata l'introduzione nel territorio della Repubblica di qualsiasi sostanza destinata alla alimentazione non rispondente ai requisiti prescritti dalla presente legge.
((I contravventori sono puniti con le pene previste dall'articolo 6 se le sostanze sono destinate al commercio. Negli altri casi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni.))