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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 18/12/2025, n. 1615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1615 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN MOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRINDISI
UFFICIO LAVORO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona del GIUDICE
ONORARIO DI TRIBUNALE CONFERMATO, Avv. Simone Coppola, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A con contestuale motivazione, nella causa previdenziale iscritta al n. 2967/2023
R.G. e discussa all'udienza del 18.12.2025 tra:
rappresentato e difeso dall'avvocato Simonetta Galizia, Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
rappresentato e difeso dall'Avv.to Diana Anna Rotunno, CP_1
Resistente
OGGETTO: differenza postumi malattia professionale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 01.08.2023, il ricorrente di cui in epigrafe – premesso di aver svolto attività lavorativa presso la SAIT con le mansioni di coibentatore/ponteggista – esponeva di aver presentato domanda amministrativa per il riconoscimento della natura professionale della patologia denunciata.
Rappresentava che aveva rigettato la domanda per carenza dei presupposti CP_1 per il riconoscimento del nesso di causalità e della sussistenza della malattia professionale.
Ritenuta tuttavia l'erroneità della valutazione effettuata, chiedeva che fosse accertata la sussistenza di postumi in misura pari al 7% o ovvero nella misura da determinarsi in corso di causa anche a seguito di CTU con conseguente condanna dell'istituto convenuto alla liquidazione dell'indennità nella misura prevista dalla legge oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino al soddisfo oltre spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi anticipatario. Costituendosi in giudizio, l' ha contestato gli avversi assunti sostenendo la CP_1 infondatezza dell'azione per il mancato raggiungimento della prova del nesso di causalità e per la insussistenza della malattia professionale concludendo per il rigetto del ricorso.
Istruita la causa con l'ammissione della prova testimoniale e con l'ammissione della consulenza tecnica d'ufficio, all'odierna udienza, fissata per la discussione, su delega del dott. come da provvedimento del 30.04.25, il contenzioso è Per_1 stato definito in virtù delle osservazioni che seguono.
***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
Preliminarmente giova precisare che alla presente fattispecie è applicabile quanto disposto dal D. Lgs. n. 38/00, che, all' art. 13, comma 2, prevede: “In caso di danno biologico [ndr. definita dal comma 1 come “lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona”], i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma
3, l nell' àmbito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della CP_1 prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga
l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico- relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita «tabella indennizzo danno biologico».
Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita «tabella dei coefficienti», che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla «tabella dei coefficienti» e per il grado percentuale di menomazione”.
Tanto premesso, l'an risulta provato sulla base delle dichiarazioni testimoniali rese dai tesi escussi e i quali, sotto il vincolo dell'impegno Tes_1 Testimone_2 di rito reso, hanno dichiarato in modo concorde che il “come coibentatore Pt_1 esegue rivestimenti termici di tubazioni caldaie e come ponteggista allestisce e rimuove i ponteggi di tubi innocenti, tavolati in legno ed assi in materiale multidirezionale (…) che è impegnato quotidianamente al sollevamento a braccia
e da un piano all'altro (…) di tutta l'attrezzatura necessaria (…) fa uso esclusivo delle braccia e delle spalle per sollevare i carichi da montare, posizionare e rismontarli” precisando che la movimentazione di tutte le parti dei ponteggi era sempre svolta manualmente o con l'uso di carrucola e precisando che non è vero che la giornata lavorativa del ricorrente era di 55 minuti per il montaggio di 5 moduli di ponteggio. Il teste ha precisato, smentendo gli assunti di parte Tes_3 resistente, che: “(…) per 8 ore al giorno dovevamo smontare i ponteggi che non erano 5 ma potevano essere molti di più a seconda dell'esigenza aziendale” ed entrambe hanno chiarito che il lavoro comportava la movimentazione a braccia e spalla di carichi pesanti. Da tanto emerge la prova della sussistenza del nesso di causalità tra i movimenti posti in essere dal ricorrente nell'attività lavorativa svolta ed il danno subìto e, di conseguenza, è stata disposta CTU medico legale al fine di quantificare i postumi occorsi all'istante a causa della suddetta patologia individuandone la decorrenza.
L'odierno ufficio osserva che il CTU nominato, Dott. , nella relazione Persona_2 depositata in data 02.07.2025, a seguito della sua indagine medico legale, integrata dalla documentazione in atti, ha rilevato quanto segue: “La tipologia di lavoro svolto dal periziando può ritenersi non occasionale in quanto ha costituito una componente abituale e sistematica dell'attività professionale dell'assicurato .
Accanto al requisito della non occasionalità, le previsioni tabellari richiedono che
l'assicurato sia stata addetta alla lavorazione in maniera prolungata ossia in modo duraturo, per un periodo di tempo sufficientemente idoneo a causare la patologia.
La situazione lavorativa pregressa del periziando (confermata anche dalle prove testimoniali) risponde a questi requisiti per cui la malattia di cui lui è affetto può ritenersi determinata da causa di servizio. In conclusione riteniamo che nel caso specifico si siano create le condizioni di rapporto causale tra rischio lavorativo e malattia denunciata. In base a quanto riferito dal paziente e da quanto evidenziato nella obiettività il Sig. è affetto da esiti di tendinopatia del Parte_1 sovraspinoso bilateralmente. Tale patologia costituisce malattia professionale. In conclusione riteniamo che i postumi globalmente considerati possano essere valutati nella misura del 6% (seipercento) a decorrere dal 17 gennaio 2022 epoca della domanda amministrativa.”.
Relativamente al danno biologico, e facendo riferimento alla Tabella delle
Menomazioni di cui al DM 12.07.2000, ha quantificato il complessivo grado dello stesso nella misura del 6%, determinandone la decorrenza dall'epoca domanda amministrativa.
Va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno, infatti, una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (in sostanza, non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità,
e comunque di valutazione fondata su fatti notori. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009). L'elaborato peritale appare, pertanto, motivato e non suscettibile di censure per tutte le anzidette motivazioni.
Alla luce di ciò ritiene il giudicante che non sussistano ragioni per discostarsi dalle conclusioni rassegnate dal CTU essendo le stesse supportate da una rigorosa e completa disamina della documentazione in atti e dall'esame obiettivo, stante altresì l'assenza di contestazioni delle parti (non formulate né nel termine di cui all'art. 195 co. 3 c.p.c. né in occasione dell'odierna udienza) idonee ad infirmarne la valenza.
Per le ragioni e nei limiti che precedono il ricorso deve essere accolto.
In ordine all'accertamento sulle spese di lite, la decorrenza del danno e della malattia professionale risulta contestuale con la data di presentazione della domanda amministrativa, determinando la condanna delle spese di lite come per
Legge a carico dell e con distrazione in favore dell'avvocato dichiaratosi CP_1 anticipatario.
Le spese di CTU meritano di essere addebitate all' CP_1
P.Q.M
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti dell' così provvede: CP_1 accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla liquidazione di un indennizzo corrispondente a un danno biologico pari al 6% in dipendenza della malattia professionale denunciata a far data dalla domanda amministrativa e, per l'effetto, condanna l' al pagamento del dovuto, oltre interessi legali o rivalutazione CP_1 sino al soddisfo.
Condanna l' al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente CP_1 liquidate in €.2.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, iva e cap come per legge con distrazione in favore dell'Avv. Simonetta Galizia dichiaratasi anticipatoria.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, già liquidate con CP_1 separato decreto.
Sentenza pubblicata mediante lettura in aula ed allegazione a verbale
Brindisi, 18.12.2025
Il Giudice Onorario di Tribunale Confermato
Avv. SIMONE COPPOLA