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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 14/06/2025, n. 800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 800 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice Unico Vincenza Ovallesco, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 3007 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza cartolare del 08.04.2025, con termini ridotti ex art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
, C.F.: , rapp.ta e difesa, Parte_1 CodiceFiscale_1 giusta procura in atti, dall'avv. DE PETRILLO ANNA e dall'avv. DE PETRILLO
IL e presso il loro studio elettivamente domiciliata, attrice
CONTRO
in persona dell'amministratore p.-t., C.F.: Controparte_1
, rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. DI ZAZZO ROBERTA e P.IVA_1 presso il suo studio elettivamente domiciliata, convenuto
OGGETTO: nullità delibere assembleari condominiali.
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi e verbale cartolare di precisazione delle conclusioni del 08.04.2025, che qui si intendono per integralmente trascritte e riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
-Con atto di citazione ritualmente notificato, la condomina citava in Parte_1 giudizio il , in persona dell'amministratore p.-t. al fine di ottenere: Controparte_1
“la nullità delle delibere assembleari del 16 giugno 2021 e del 14 marzo 2022 adottate in spregio alle norme che regolano la materia condominiale nonché in danno della sig.ra Pt_1
perché limitative del suo diritto di proprietà; per l'effetto CHIEDEVA la condanna del
[...] condominio al risarcimento dei danni subiti e subendi da quantificarsi in via equitativa;
in via
1 subordinata e cautelativa CHIEDEVA altresì dichiararsi l'illegittimità e l'infondatezza nonché l'erroneità delle nuove tabelle millesimali e del nuovo regolamento nella parte in cui hanno incluso, contra legem, l'appartamento dell'istante nella ripartizione spese ingresso condominiale , vano scale e ascensore che, invece, come dimostrato anche per tabula, risulta sia in fatto che in diritto, totalmente estraneo ed autonomo rispetto al;
con vittoria di spese, diritti ed onorari” CP_1
(v. atto introduttivo del giudizio e successiva conclusionale).
-In data 27.03.20223 si costituiva in giudizio il , Controparte_1 in persona dell'amministratore p.-t., contestando la domanda e rassegnando le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Onorevole Giudice adito, disattesa ogni altra avversa domanda,
-in via preliminare dichiarare la domanda inammissibile per intervenuta decadenza dall'azione;
-Nel merito, rigettare la avversa domanda, sia in ordine alle delibere assembleari che alla domanda di risarcimento danni, per le motivazioni innanzi esposte.
-In ogni caso, condannare la signora , alla refusione delle spese di Parte_1 lite, oltre oneri ed accessori come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiarato antistatario” (v. comparsa di costituzione e successiva conclusionale).
-Così instaurato il contraddittorio, concessi i termini ex art. 183 VI° co. c.p.c., la causa, ritenuta matura per la decisione sulla base della sola documentazione prodotta (v. ordinanza del 28.11.2023), viene ora per la decisione, previo concesso termine per memorie difensive conclusionali, ritualmente depositate dalle parti.
Ciò posto in istrema sintesi in punto di fatto e di svolgimento del processo,
ritiene questo giudice di poter pervenire alla definitiva statuizione sulla base dell'applicazione del principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo il quale
“la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare preventivamente le altre, ponendosi a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisce il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (sul punto, v. Cass., Sez. V, Sent. 363/19; Cass., Sez. V, Sent. 11458/18).
Nello specifico, passando alla disamina delle emergenze processuali, questo giudice, ai fini della presente decisione, rileva che parte attrice, all'esito delle puntuali e ben articolate eccezioni sollevate dal nella propria comparsa di costituzione, non ha CP_1 adeguatamente e specificamente contestato dette eccezioni, con le conseguenze di cui all'art. 115 c.p.c..
Sul punto, l'art. 115 c.p.c., codificando il c.d. principio di non contestazione, prevede espressamente al primo comma che il Giudice deve porre a fondamento della decisione, oltre alle prove proposte dalle parti, i “fatti non specificamente contestati dalla parte costituita”, per cui, i fatti allegati da una delle parti in causa e non contestati dall'altra, devono ritenersi come ammessi e non devono essere oggetto di prova in giudizio. Ciò in quanto,
“la Legge 69 del 2009, manipolando l'art. 115 c.p.c. ha tipizzato il principio di non contestazione, già invalso nella giurisprudenza di legittimità. L'applicazione di tale principio
2 comporta che il “fatto non contestato non ha bisogno di prova perché le parti ne hanno disposto, vincolando il Giudice a tenerne conto senza alcuna necessità di convincersi della sua esistenza” L'onere di non contestazione determina, dunque, disposizione dei fatti posti a fondamento delle domande (vuoi del convenuto;
vuoi dell'attore), con conseguente incidenza sullo stesso oggetto della causa” (Tribunale di Cassino, sent. 02.07.2014, n. 707), per cui, “ogni volta che sia posto a carico di una delle parti un onere di allegazione e di prova, il corretto sviluppo della dialettica processuale impone che l'altra parte prenda posizione in maniera precisa, rispetto alle affermazioni della parte onerata, nella prima occasione processuale utile;
in mancanza, il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti che non sono stati specificamente contestati dalla parte costituita, sia che si tratti di fatti principali che di fatti secondari, ossia probatori. Il sistema di strette preclusioni su di cui fonda il riformato rito civile comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa, evidenziando con chiarezza gli elementi in contestazione;
tale sistema di preclusioni va letto congiuntamente al principio di economia processuale che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111 cost.” (Cass.civ. 27.2.2008, n.5191; Tribunale di Cassino, sent. n. 657 del 02.05.2024).
E tanto determina questo giudice al rigetto della domanda.
Ogni altra istanza ed eccezione, reciprocamente avanzata dalle parti, deve ritenersi ragionevolmente assorbita o respinta dal tenore della presente pronuncia, anche in forza del suesteso principio.
Le spese di giudizio, seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate, secondo la disciplina posta dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55, e succ. modif. ed integr., tenuto conto del valore dichiarato e del relativo scaglione di riferimento in riferimento alla attività difensiva espletata, come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Cassino Vincenza Ovallesco, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del Parte_1
, in persona del legale rapp.te p.-t., ogni altra istanza, Controparte_1 deduzione, eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) condanna l'attrice, in favore del al pagamento delle spese di CP_1 giudizio, che liquida in € 462,00 per compenso tabellare ex D.M. 55/2014, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione al procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Cassino il 13/06/2025 Il GIUDICE Vincenza Ovallesco
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice Unico Vincenza Ovallesco, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 3007 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza cartolare del 08.04.2025, con termini ridotti ex art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
, C.F.: , rapp.ta e difesa, Parte_1 CodiceFiscale_1 giusta procura in atti, dall'avv. DE PETRILLO ANNA e dall'avv. DE PETRILLO
IL e presso il loro studio elettivamente domiciliata, attrice
CONTRO
in persona dell'amministratore p.-t., C.F.: Controparte_1
, rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. DI ZAZZO ROBERTA e P.IVA_1 presso il suo studio elettivamente domiciliata, convenuto
OGGETTO: nullità delibere assembleari condominiali.
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi e verbale cartolare di precisazione delle conclusioni del 08.04.2025, che qui si intendono per integralmente trascritte e riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
-Con atto di citazione ritualmente notificato, la condomina citava in Parte_1 giudizio il , in persona dell'amministratore p.-t. al fine di ottenere: Controparte_1
“la nullità delle delibere assembleari del 16 giugno 2021 e del 14 marzo 2022 adottate in spregio alle norme che regolano la materia condominiale nonché in danno della sig.ra Pt_1
perché limitative del suo diritto di proprietà; per l'effetto CHIEDEVA la condanna del
[...] condominio al risarcimento dei danni subiti e subendi da quantificarsi in via equitativa;
in via
1 subordinata e cautelativa CHIEDEVA altresì dichiararsi l'illegittimità e l'infondatezza nonché l'erroneità delle nuove tabelle millesimali e del nuovo regolamento nella parte in cui hanno incluso, contra legem, l'appartamento dell'istante nella ripartizione spese ingresso condominiale , vano scale e ascensore che, invece, come dimostrato anche per tabula, risulta sia in fatto che in diritto, totalmente estraneo ed autonomo rispetto al;
con vittoria di spese, diritti ed onorari” CP_1
(v. atto introduttivo del giudizio e successiva conclusionale).
-In data 27.03.20223 si costituiva in giudizio il , Controparte_1 in persona dell'amministratore p.-t., contestando la domanda e rassegnando le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Onorevole Giudice adito, disattesa ogni altra avversa domanda,
-in via preliminare dichiarare la domanda inammissibile per intervenuta decadenza dall'azione;
-Nel merito, rigettare la avversa domanda, sia in ordine alle delibere assembleari che alla domanda di risarcimento danni, per le motivazioni innanzi esposte.
-In ogni caso, condannare la signora , alla refusione delle spese di Parte_1 lite, oltre oneri ed accessori come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiarato antistatario” (v. comparsa di costituzione e successiva conclusionale).
-Così instaurato il contraddittorio, concessi i termini ex art. 183 VI° co. c.p.c., la causa, ritenuta matura per la decisione sulla base della sola documentazione prodotta (v. ordinanza del 28.11.2023), viene ora per la decisione, previo concesso termine per memorie difensive conclusionali, ritualmente depositate dalle parti.
Ciò posto in istrema sintesi in punto di fatto e di svolgimento del processo,
ritiene questo giudice di poter pervenire alla definitiva statuizione sulla base dell'applicazione del principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo il quale
“la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare preventivamente le altre, ponendosi a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisce il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (sul punto, v. Cass., Sez. V, Sent. 363/19; Cass., Sez. V, Sent. 11458/18).
Nello specifico, passando alla disamina delle emergenze processuali, questo giudice, ai fini della presente decisione, rileva che parte attrice, all'esito delle puntuali e ben articolate eccezioni sollevate dal nella propria comparsa di costituzione, non ha CP_1 adeguatamente e specificamente contestato dette eccezioni, con le conseguenze di cui all'art. 115 c.p.c..
Sul punto, l'art. 115 c.p.c., codificando il c.d. principio di non contestazione, prevede espressamente al primo comma che il Giudice deve porre a fondamento della decisione, oltre alle prove proposte dalle parti, i “fatti non specificamente contestati dalla parte costituita”, per cui, i fatti allegati da una delle parti in causa e non contestati dall'altra, devono ritenersi come ammessi e non devono essere oggetto di prova in giudizio. Ciò in quanto,
“la Legge 69 del 2009, manipolando l'art. 115 c.p.c. ha tipizzato il principio di non contestazione, già invalso nella giurisprudenza di legittimità. L'applicazione di tale principio
2 comporta che il “fatto non contestato non ha bisogno di prova perché le parti ne hanno disposto, vincolando il Giudice a tenerne conto senza alcuna necessità di convincersi della sua esistenza” L'onere di non contestazione determina, dunque, disposizione dei fatti posti a fondamento delle domande (vuoi del convenuto;
vuoi dell'attore), con conseguente incidenza sullo stesso oggetto della causa” (Tribunale di Cassino, sent. 02.07.2014, n. 707), per cui, “ogni volta che sia posto a carico di una delle parti un onere di allegazione e di prova, il corretto sviluppo della dialettica processuale impone che l'altra parte prenda posizione in maniera precisa, rispetto alle affermazioni della parte onerata, nella prima occasione processuale utile;
in mancanza, il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti che non sono stati specificamente contestati dalla parte costituita, sia che si tratti di fatti principali che di fatti secondari, ossia probatori. Il sistema di strette preclusioni su di cui fonda il riformato rito civile comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa, evidenziando con chiarezza gli elementi in contestazione;
tale sistema di preclusioni va letto congiuntamente al principio di economia processuale che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111 cost.” (Cass.civ. 27.2.2008, n.5191; Tribunale di Cassino, sent. n. 657 del 02.05.2024).
E tanto determina questo giudice al rigetto della domanda.
Ogni altra istanza ed eccezione, reciprocamente avanzata dalle parti, deve ritenersi ragionevolmente assorbita o respinta dal tenore della presente pronuncia, anche in forza del suesteso principio.
Le spese di giudizio, seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate, secondo la disciplina posta dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55, e succ. modif. ed integr., tenuto conto del valore dichiarato e del relativo scaglione di riferimento in riferimento alla attività difensiva espletata, come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Cassino Vincenza Ovallesco, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del Parte_1
, in persona del legale rapp.te p.-t., ogni altra istanza, Controparte_1 deduzione, eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) condanna l'attrice, in favore del al pagamento delle spese di CP_1 giudizio, che liquida in € 462,00 per compenso tabellare ex D.M. 55/2014, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione al procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Cassino il 13/06/2025 Il GIUDICE Vincenza Ovallesco
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