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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 10/04/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 8619/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 8619/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...]; Parte_1
, nata a [...] il [...]; Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Elisa Ghizzoni del Foro di Reggio Emilia, elettivamente domiciliati presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, hanno confermato la volontà di non conciliarsi, contestualmente chiedendo dichiararsi la loro separazione consensuale con omologa delle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 25 novembre 2024 e premettevano di Parte_1 Parte_2 avere contratto matrimonio in il 25 gennaio 1996 e che dalla loro unione sono Controparte_1 nati i figli e , divenuti entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Per_1 Per_2
Allegando una sopravvenuta crisi coniugale e la cessazione del legame di coabitazione, nonché fornendo indicazioni sulle rispettive risorse reddituali, chiedevano dichiararsi la loro separazione consensuale con omologa delle condizioni riportate in ricorso (riguardanti esclusivamente questioni di natura economica), ad un tempo manifestando volontà di non conciliarsi.
Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, i ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, hanno insistito per l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
pagina 1 di 2 La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, il ricorso merita accoglimento.
La reiterata ed espressa volontà di non addivenire ad una conciliazione, unitamente alla incontroversa cessazione del legame di coabitazione, danno conto dell'impossibile prosecuzione (o, meglio, del ripristino) della convivenza coniugale che, pertanto, deve ritenersi divenuta intollerabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Sussiste quindi il requisito legale affinché venga pronunciata la separazione dei coniugi.
Si debbono poi omologare le condizioni concordate dalle parti poiché riguardanti diritti disponibili e prive di profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara la separazione dei coniugi e che avevano contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio in il 25 gennaio 1996, successivamente trascritto nel registro atti di Controparte_1 matrimonio del Comune di Urbania (PU) al N. 10, P. II, Serie C, Ufficio 1, anno 2013.
Omologa ad ogni effetto di legge le condizioni di cui al ricorso depositato il 25 novembre 2024.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del menzionato Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza e a quant'altro di sua competenza.
Così deciso in Parma il 9 aprile 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 8619/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...]; Parte_1
, nata a [...] il [...]; Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Elisa Ghizzoni del Foro di Reggio Emilia, elettivamente domiciliati presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, hanno confermato la volontà di non conciliarsi, contestualmente chiedendo dichiararsi la loro separazione consensuale con omologa delle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 25 novembre 2024 e premettevano di Parte_1 Parte_2 avere contratto matrimonio in il 25 gennaio 1996 e che dalla loro unione sono Controparte_1 nati i figli e , divenuti entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Per_1 Per_2
Allegando una sopravvenuta crisi coniugale e la cessazione del legame di coabitazione, nonché fornendo indicazioni sulle rispettive risorse reddituali, chiedevano dichiararsi la loro separazione consensuale con omologa delle condizioni riportate in ricorso (riguardanti esclusivamente questioni di natura economica), ad un tempo manifestando volontà di non conciliarsi.
Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, i ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, hanno insistito per l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
pagina 1 di 2 La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, il ricorso merita accoglimento.
La reiterata ed espressa volontà di non addivenire ad una conciliazione, unitamente alla incontroversa cessazione del legame di coabitazione, danno conto dell'impossibile prosecuzione (o, meglio, del ripristino) della convivenza coniugale che, pertanto, deve ritenersi divenuta intollerabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Sussiste quindi il requisito legale affinché venga pronunciata la separazione dei coniugi.
Si debbono poi omologare le condizioni concordate dalle parti poiché riguardanti diritti disponibili e prive di profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara la separazione dei coniugi e che avevano contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio in il 25 gennaio 1996, successivamente trascritto nel registro atti di Controparte_1 matrimonio del Comune di Urbania (PU) al N. 10, P. II, Serie C, Ufficio 1, anno 2013.
Omologa ad ogni effetto di legge le condizioni di cui al ricorso depositato il 25 novembre 2024.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del menzionato Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza e a quant'altro di sua competenza.
Così deciso in Parma il 9 aprile 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
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