Ordinanza cautelare 26 novembre 2024
Sentenza breve 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza breve 25/06/2025, n. 4743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4743 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 04743/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05254/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5254 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS- quali Genitori della minore, rappresentati e difesi dall'avvocato Anna Maria D'Arienzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Usp - Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
nei confronti
Circolo Didattico -OMISSIS-di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento, previa sospensione del provvedimento prot. n. -OMISSIS- emesso in data 24/10/2024 dall’ Istituto Comprensivo “-OMISSIS-” con sede in -OMISSIS- (Na), alla Via -OMISSIS- “, in persona del Dirigente Scolastico p.t.;
per l’annullamento, previa sospensione di tutti gli atti ad esso prodromici nonché presupposti, preparatori, connessi e consequenziali;
nonché per la declaratoria del diritto all''assegnazione di un insegnante di sostegno per le n. 30 ore settimanali stante il PEI del 29/05/2024 e la prescrizione della neuropsichiatra ASL del 17/08/2024 e per la condanna delle amministrazioni resistenti all''assegnazione di un insegnante di sostegno per n. 30 ore settimanali;
nonché del diritto ad ottenere dall’Amministrazione Scolastica competente l’assegnazione di un insegnante di sostegno per un numero di ore adeguato alla patologia della minore, come da valutazione, effettuata delle concrete esigenze formative;
Nonché per il risarcimento del danno non patrimoniale patito dalla minore per l’illegittima privazione dell’integralità del sostegno scolastico;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli, Circolo Didattico -OMISSIS- -OMISSIS- di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025 il dott. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che i ricorrenti impugnavano con il ricorso in trattazione i provvedimenti meglio specificati in epigrafe, tra cui il decreto del Dirigente Scolastico prot.n. -OMISSIS- del 24/10/2024 emesso dall’ Istituto Comprensivo “-OMISSIS- “ con sede in -OMISSIS-, che ha previsto per la minore-OMISSIS-, frequentante la classe prima, Sez. B della scuola secondaria di primo grado e affetta da un autismo grave, a causa del quale le è stato riconosciuto lo stato di “portatore di handicap in situazione di gravità, ex art 3, comma 3, L. n. 104/1992 (con revisione al mese di dicembre 2029), l’assegnazione di n° 18 ore settimanali di sostegno didattico in luogo delle 30 ore settimanali indicate nel PEI finale e nella prescrizione della neuropsichiatra dell’ASL del 17/08/2024;
i ricorrenti agivano altresì per l’accertamento per l’anno scolastico 2024/2025, del diritto della minore ad ottenere dall’Amministrazione Scolastica competente, l’assegnazione di un insegnante di sostegno con copertura totale delle ore di frequenza delle lezioni scolastiche, previa valutazione delle concrete esigenze formative della minore;
i deducenti agivano inoltre per la condanna del M.I.M. al risarcimento del danno non patrimoniale, per l’illegittima riduzione delle ore di sostegno all’alunna portatrice di handicap, danno, qualificabile come danno esistenziale, in presenza di lesioni dei valori della persona umana protetti dalla AR , ed individuabile negli effetti che la diminuzione delle ore di sostegno ha provocato sulla personalità della minore, privata del supporto necessario a garantire la piena promozione dei bisogni di cura, di istruzione e di partecipazione;
Rammentato che la Sezione con Ordinanza 2448 del 26 novembre 2024 resa alla Camera di consiglio del 20 novembre 2024, accoglieva la domanda cautelare motivando nei seguenti termini la delibata sussistenza del fumus boni iuris nel gravame e, versandosi in materia di giurisdizione esclusiva, impartendo il conseguente dettame di adozione degli atti più idonei a tutelare interinalmente il diritto della minore per cui è causa:
“Rilevato, quanto al fumus boni iuris:
i ricorrenti sono genitori della minore-OMISSIS- nata a -OMISSIS-, affetta da un autismo grave, e per tale patologia le è stato riconosciuto lo stato di “portatore di handicap in situazione di gravità, (comma 3 art. 3) con revisione al mese di dicembre 2029” ed attribuita l’indennità di accompagnamento (verbali delle competenti Commissioni medico – legali INPS, all.ti 9 e 10 del ric.);
la minore frequenta, per l’anno scolastico 2024/2025, la prima classe della scuola secondaria di primo grado, alla classe I Sez. B, dell’Istituto Comprensivo “-OMISSIS-” sito in -OMISSIS- (NA);
con l’impugnato provvedimento prot. n. -OMISSIS- emesso in data 24/10/2024, il dirigente scolastico del predetto Istituto ha assegnato alla minore soltanto 18 ore di sostegno, in luogo delle 30 ore settimanali indicate, come lamentano i ricorrenti genitori, nel PEI finale e nella prescrizione ASL della neuropsichiatra del 17/08/2024;
Riscontrato, infatti, al riguardo, che:
il referto in data 17.8.2024 dell’ASL Napoli 3, distretto di Nola, ambulato rio di NPI, prescrive che l’alunna “necessita di un numero di ore di sostegno pari all’effettiva frequenza scolastica (all.8 del ric.);
il PEI 2023/2024, nella sezione proposta delle ore di sostegno per l’anno successivo, richiede per l’a.s. 2024/2025 in corso, 30 ore di sostegno per la minore-OMISSIS- (PEI 2023/2024, all.5 del ric.,) in quanto, inter alia, “l’alunna necessita di molto supporto per le attività didattiche che non predilige e per la gestione comportamentale”;
lo stesso verbale del GLO del 29 maggio 2024 (all. 2 del ric.) per l’alunna per cui è causa propone per l’a.s. 2025/2025, 30 ore di sostegno;
Ritenuto, pertanto che alla luce degli atti versati in giudizio e in mancanza del PEI per l’anno scolastico 2024-2025 (unico atto collegiale ed adottato da organo specializzato con il quale può essere determinato il fabbisogno di sostegno scolastico: T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, 04 aprile 2024, n. 2188; T.A.R. Campania, Napoli Sez. IV, 30 gennaio 2024, n. 778; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, sentenza, 13 febbraio 2023, n. 986), appare sussistere il fumus boni iuris nella parte in cui viene lamentato il difetto di motivazione dell’atto dirigenziale, poiché non vengono precisati i presupposti di fatto e di diritto sottesi alla quantificazione di 18 ore, a fronte di un orario di frequentazione di 30 ore, della grave situazione di disabilità della minore, nonché della chiara richiesta contenuta nel PEI 2023/204 nel passo sopra riportato, di 30 ore di sostegno scolastico settimanale per l’anno scolastico successivo, ossia il 2024/2025;
Ritenuto che sussista altresì il periculum in mora, in considerazione dell’inoltrato avvio dell’anno scolastico;
Ritenuto pertanto che l’Amministrazione Scolastica debba rideterminarsi, tenendo conto dell’effettivo fabbisogno dell’alunno, secondo i principi consolidati della Sezione e della giurisprudenza anche costituzionale (tra le altre, cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 15 aprile 2024, n. 1105 “il sostegno all’alunno in condizione di grave disabilità, quindi, deve essere sempre garantito nella misura occorrente a permettergli di realizzare il proprio diritto all’istruzione e all’integrazione scolastica, e può quindi ben giungere, nelle situazioni di gravità, anche sino alla copertura integrale del tempo-scuola, senza che possano nemmeno essere addotte, in senso contrario, esigenze organizzative o di contenimento della spesa pubblica (cfr. tra le molte Cons. Stato, sez. VI, 14 settembre 2017 n. 4341; T.A.R. Lazio - Latina, sez. I, 30 dicembre 2022 n. 1051; T.A.R. Lazio, - Roma, sez. III, 23 maggio 2018 n. 5740)”;
Considerato che non è stato ancora adottato il PEI per l’a.s. 2024/2025 (cfr. T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, 4 aprile 2024, n. 2188) nella cui formulazione l’Amministrazione è tenuta comunque a conformarsi ai principi sopra richiamati, onde è opportuno rinviare alla camera di consiglio del 9 aprile 2025, in vista delle eventuali sopravvenienze;
Ritenuto che la non particolare complessità delle questioni in diritto, ripetutamente affrontate dalla copiosa giurisprudenza rinvenibile in materia, giustifichi la compensazione delle spese di lite tra le parti per la fase cautelare, salva la statuizione in sede di definizione del giudizio”;
Atteso che il procuratore costituito di parte ricorrente ha prodotto in data 30 marzo 2025, memoria con cui ha rappresentato al Collegio che l’Istituto comprensivo resistente, solo in data 15/01/2025 ha provveduto all’integrazione delle ore così come disposto nell’ordinanza (in proposito rinviando alla allegata attestazione del Dirigente scolastico: all. 4 produz ricorr. del 30 marzo 2025), ribadendo la richiesta di risarcimento dei danni formulata in ricorso e sopra sintetizzata, nonché di condanna del MIM, dell’ USR Campania e dell’Istituto Comprensivo al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione a sé medesimo in quanto antistatario;
conseguentemente, nel corso della Camera di consiglio del 9 aprile 2025, dedicata alla verifica dell’ottemperanza alla riportata Ordinanza cautelare, il procuratore dei ricorrenti ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione e definizione del gravame, instando, peraltro, per la pronuncia di condanna al risarcimento del danno.
Il Collegio, ravvisati i presupposti per la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a., prende atto di quanto rappresentato da parte ricorrente e alla luce della predetta dichiarazione, opina di dover dichiarare il proposto ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lettera c), c.p.a.;
Rammentato che il provvedimento impugnato del dirigente (all. 6 del ricorso) recante assegnazione alla minore -OMISSIS-, di un numero inadeguato di ore di sostegno e pari a sole 18 ore, in luogo delle 30 ore di frequenza scolastica, risulta carente di motivazione rapportata alla gravità della patologia sofferta dalla medesima e alla necessità del correlato numero di ore di sostegno, essendo ancorato alla sola considerazione dei vincoli imposti all’organico di diritto e dell’eventuale assegnazione di posti in deroga;
Considerato conseguentemente che la proposizione del ricorso – notificato il 265.10.2024 e depositato il 26.10.2024 - ha all’evidenza avuto efficacia causale sulla nuova manifestazione di volontà provvedimentale dell’Amministrazione, attuata mediante l’assegnazione alla minore per cui è causa, delle ore di sostegno nel numero richiesto dai ricorrenti mediante il gravame in trattazione e disposto con la riportata ordinanza cautelare n. 2448/2024;
Ritenuto, pertanto, che possa essere dichiarata la soccombenza virtuale dell’Amministrazione con la conseguente condanna al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, nella misura di cui al dispositivo, con attribuzione al procuratore antistatario;
Ritenuto che debba essere accolta anche la domanda di risarcimento del danno patito dai ricorrenti per l’illegittima privazione dell’integralità del sostegno scolastico alla minore, al riguardo evidenziandosi che la colpa dell’Amministrazione discende dal patente contrasto della determinazione dirigenziale impugnata, attributiva di sole 18 ore, con le chiare indicazioni degli atti collegiali emessi dall’Istituto resistente oltre che dalla competente ASL, come già sancito con l’ordinanza cautelare, ove si è evidenziato che:
“il referto in data 17.8.2024 dell’ASL Napoli 3, distretto di Nola, ambulatorio di NPI, prescrive che l’alunna “necessita di un numero di ore di sostegno pari all’effettiva frequenza scolastica (all.8 del ric.);
il PEI 2023/2024, nella sezione proposta delle ore di sostegno per l’anno successivo, richiede per l’a.s. 2024/2025 in corso, 30 ore di sostegno per la minore-OMISSIS- (PEI 2023/2024, all.5 del ric.,) in quanto, inter alia, “l’alunna necessita di molto supporto per le attività didattiche che non predilige e per la gestione comportamentale”;
lo stesso verbale del GLO del 29 maggio 2024 (all. 2 del ric.) per l’alunna per cui è causa propone per l’a.s. 2025/2025, 30 ore di sostegno”;
Rammentato che in punto di responsabilità della P.A. da provvedimento illegittimo nell’azione ex art. 30, c.p.a., “Il privato, che assume di essere stato danneggiato da un provvedimento illegittimo dell'amministrazione pubblica, non è tenuto ad un particolare impegno per dimostrare la colpa della stessa, potendosi limitarsi ad allegare l'errore compiuto e la illegittimità dell'atto, oltre alla mancanza di diligenza” (T.A.R. Campania - Napoli, sez. I, 17/04/2023, n.2339);
Ritenuto, per converso, che, nella fattispecie al vaglio del Collegio, non può l’Amministrazione invocare a discolpa, nel paradigma della responsabilità ex lege IA de NO , che l’illegittimità provvedimentale si sia prodotta “non iure” per effetto di incertezza normativa, difficoltà e dubbi interpretativi, oscillazioni giurisprudenziali ovvero oscurità della fattispecie in punto di fatto e documentale, conformemente a nota giurisprudenza, stante il patente contrasto del provvedimento impugnato con gli atti collegiali richiamati nei passi sopra riportati dell’ordinanza cautelare n. 2448/2024;
Rilevato, quanto al nesso causale, che secondo l’orientamento giurisprudenziale consolidato della Sezione (ex plurimis, cfr. TAR Campania – Napoli, Sez. IV, n. 3660/2024, n. 3534/2024 e n. 2367/2024), la seppur temporanea sottrazione o diminuzione delle ore di sostegno, rispetto al monte ore dovuto in virtù della patologia riscontrata nel minore e debitamente certificata, provoca inevitabilmente danni allo sviluppo della personalità del minore stesso nonché alla famiglia;
Segnalato che in via equitativa, quanto alla quantificazione, la Sezione è orientata a riconoscere forfettariamente l’importo di € 1000,00 per ogni mese di privazione dell’integrale monte ore di sostegno necessarie al minore, a far tempo dalla data di adozione del provvedimento del dirigente scolastico che ha assegnato il sostegno in misura inferiore, e fino alla data di integrazione del monte ore;
Evidenziato che nel caso di specie, in relazione alla quantificazione dell’importo complessivo, è certo il dies a quo della delineata decorrenza, che deve individuarsi nel 24 ottobre 2024, data di adozione del decreto dirigenziale prot. n.-OMISSIS-, di assegnazione alla minore delle contestate 18 ore di sostegno in luogo delle 30 ore costituenti il tempo scuola;
È certo anche il dies ad quem, considerato che con la richiamata memoria del 30 marzo 2025 e il relativo all. 4, parte ricorrente ha provato che l’Istituto comprensivo resistente, in data 15/01/2025 ha provveduto all’integrazione delle ore così come disposto nell’ordinanza n. 2448/2024.
Ritenuto quindi che l’Amministrazione, debba essere condannata a pagare ai ricorrenti a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale patito dalla minore -OMISSIS-, la somma di € 2.500,00 (duemilacinquecento), così quantificate: dal 24 ottobre al 24 dicembre 2024, € 2.000,00; € 500 dal 25 dicembre 2025 al 15 gennaio 2025, tenuto conto della sospensione delle lezioni per le c.d. “vacanze di Natale”.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale la Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse;
Condanna il Ministero dell’istruzione e del merito e l’’USR di Napoli, in solido tra loro, al risarcimento del danno in favore dei ricorrenti, quantificato in € 2.500,00 (duemilacinquecento) maggiorato di interessi legali e rivalutazione come per legge dalla pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo.
Condanna l’Amministrazione scolastica resistente a corrispondere ai ricorrenti le spese di lite, che liquida in Euro 1000,00 (mille) oltre accessori di legge, con attribuzione all’Avv. Anna Maria D’Arienzo, antistataria.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Alfonso Graziano, Consigliere, Estensore
Rita Luce, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alfonso Graziano | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.