TRIB
Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 05/11/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA APERTURA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA EX ART. 270 CCII
TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale di Livorno, sezione civile, in composizione collegiale, e composto dai sigg.ri giudici: Dott. Franco Pastorelli Presidente Dott. Elisa Pinna Giudice rel., est. Dott. Alberto Cecconi Giudice
Riunito in Camera di Consiglio in data 22/10/2025, sentita la relazione del giudice relatore, ha pronunciato il seguente
SENTENZA APERTURA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA EX ART. 270 D. LGS. 14/2019
NEL PROCEDIMENTO UNITARIO ISCRITTO AL N. 105/ DELL'ANNO 2025, CON DOMANDA DI APERTURA DI LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
PROMOSSA DA Parte_1
- PARTE RICORRENTE -
AVENTE A OGGETTO: ricorso per apertura procedimento di liquidazione controllata del sovraindebitato, ex artt. 39-40 e 268 D. Lgs. 14/2019.
OSSERVA Con ricorso depositato in data 09/10/2025, (C.F. ) Parte_1 C.F._1 formulava richiesta di apertura procedimento di liquidazione controllata del sovraindebitato, ex artt. 39-40 e 268 D. Lgs. 14/2019, rappresentando la propria situazione di sovraindebitamento e domandato a questo Tribunale di disporre l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei propri beni. PROCEDIMENTO UNITARIO. LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL SOVRAINDEBITATO. Deve ricordarsi che la liquidazione controllata è uno strumento di regolamentazione coattiva del soddisfacimento dei creditori del debitore e, pertanto, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCII, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III D. Lgs. 14/2019 (ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità.
Pag. 1 a 11 SENTENZA APERTURA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA EX ART. 270 CCII
Dagli artt. 40 e 41 CCII non si desume che l'udienza di convocazione delle parti sia necessaria anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dallo stesso ricorrente debitore, con la conseguenza che si può dare continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 L. Fall., secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio, e richiede quindi la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori. Tale soluzione interpretativa appare applicabile anche alla liquidazione controllata la cui domanda sia stata presentata dalla stessa parte sovraindebitata, non essendo individuabili specifici contraddittori.
1. COMPETENZA TERRITORIALE. Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, ai sensi dell'art. 27 commi 2 e 3 CCII, atteso che la parte debitrice ha la propria residenza nel circondario dell'intestato Ufficio Giudiziario.
2. PRESUPPOSTO SOGGETTIVO. La dichiarazione di apertura della liquidazione controllata presuppone il riscontro della sussistenza dei presupposti di ammissione di cui agli artt. 2, lettera c), 268, 269 e 270 CCII. Sul piano del presupposto soggettivo, la procedura di liquidazione controllata è configurabile per il consumatore, il professionista, l'imprenditore agricolo e le start-up innovative oltre che per ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza. Orbene, nella fattispecie in esame, il è attualmente dipendente presso Pt_1 [...]
nonché svolge attività come Co.Co.Co. della Federazione Italiana Pallavolo e VO Controparte_1
EC AS, non risulta ricoprire cariche in alcuna società e non essere titolare di partita iva, secondo quanto accertato dal Gestore della crisi. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 comma 1, 2 comma 1 lett. c) e 268 comma 1 CCII, la stessa parte ricorrente è legittimata, pertanto, a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio, non essendo assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, non avendo svolto attività di impresa ed essendo lavoratore dipendente. Dunque, sotto il profilo della legittimazione processuale, il ricorso appare ammissibile.
3. PRESUPPOSTO OGGETTIVO. STATO DI CRISI E DI INSOLENZA. L'ambito oggettivo di applicazione della procedura fa riferimento tanto allo stato di crisi quanto a quello di insolvenza come disciplinati dalle lettere a) e b) dell'art. 2 del CCII. Segnatamente, ai sensi dell'art 268 CCII può accedere alla procedura in esame il debitore in stato di sovraindebitamento, che ai sensi dell'art 2 comma 1 lett c) CCII è: lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
Si ricorda che per stato di crisi si intende, ai sensi della lett. a) dell'art 2 del CCII, lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi;
mentre, per insolvenza si intende lo stato del debitore
Pag. 2 a 11 SENTENZA APERTURA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA EX ART. 270 CCII
che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Ebbene, il corredo documentale allegato al ricorso dimostra l'esistenza di una situazione di sovraindebitamento di , ex art. 2 comma 1 lett. c) CCII. Parte_1
Dalla documentazione prodotta e dalla relazione del gestore della crisi, è emerso che: PASSIVO.
• l'istante presenta una esposizione debitoria complessiva di € 391.901,97, al netto delle spese della presente procedura, derivante dalla precedente attività di impresa svolta in forma individuale, cessata in data 30/06/2014 (cfr. pagg. 16 ss. tabella riepilogativa relazione particolareggiata Gestore;
cfr. visura camerale aggiornata al luglio 2014 – doc. 24);
• l'indebitamento si è formato sia nei confronti dell'Erario, sia verso Istituti di credito, sia nei confronti di fornitori;
SPESE NUCLEO FAMILIARE.
• le spese mensili medie indicate in ricorso sono quantificate per circa € 1.350,00 a carico della ricorrente per la metà, mentre il residuo è indicato da porsi a carico della moglie (cfr. prospetto riepilogativo elenco spese mantenimento pagg. 18 ss. relazione particolareggiata Gestore): conteggio che secondo la prospettazione del ricorrente permetterebbe allo stessa di destinare in favore della procedura una quota parte dello stipendio pari a circa € 350,00 netti mensili “tenuto conto del limite di cui all'art. 545 c.p.c.” (sebbene non sia stato considerata la simultanea presenza di crediti diversi, che rende operante il comma 5 dell'art. 545 c.p.c.);
• il nucleo familiare vive nell'appartamento di proprietà esclusiva del suocero, sig. , Parte_2 in forza di contratto di comodato d'uso registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Livorno in data 07/08/2014 al n. 4914 serie 3 (cfr. pag. 17 relazione particolareggiata Gestore);
• nelle spese familiari sono state, tuttavia, inserite non riferibili alla attuale situazione del nucleo familiare: un canone mensile di locazione per € 750,00, una polizza sulla casa per € 19,21 mensili;
nonché bollo e spese di assicurazione dell'autovettura di proprietà della moglie;
NUCLEO FAMILIARE. ATTIVO.
• il nucleo familiare è formato dal debitore ricorrente, dalla di lui moglie (in regime Controparte_2 di separazione dei beni) e dal loro figlio maggiorenne , nato il [...], (cfr. pag. Persona_1
7 relazione particolareggiata Gestore);
• il figlio è studente universitario, che vive principalmente a Milano e non è economicamente indipendente;
• il reddito medio mensile netto su cui è possibile far riferimento sia per il mantenimento proprio e della famiglia, sia per il soddisfacimento dei creditori ammonta a circa € 1.780,00 mensili per dodici mensilità, derivanti dall'attività lavorativa del ricorrente svolta come dipendente della Controparte_1 sia come Co.Co.Co. della Federazione Italiana Pallavolo e VO EC AS (cfr. pagg. 7 ss.
[...] relazione particolareggiata Gestore;
cfr. CU 2025), per un importo lordo annuo di € 1.780,75 per l'anno 2024;
• la moglie, , è imprenditrice individuale, la cui attività di impresa ha generato “un Controparte_2 reddito annuo di euro 671,17 per l'anno 2021 ed un reddito annuo in perdita per gli anni 2022 e 2023”;
• la parte ricorrente non è titolare di beni immobili, né vanta diritti reali su beni mobili registrati;
• è titolare del conto corrente aperto presso Castagneto Banca 1910 c/c n. 000010585867 con saldo al 31/08/2025 pari ad € 187,13 (cfr. doc. 10);
Pag. 3 a 11 SENTENZA APERTURA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA EX ART. 270 CCII
• ha sottoscritto un fondo pensione iscritto all'Albo dei fondi pensione al n. 5025 – Tax Benefit new piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Polizza n. 03001810499 – data decorrenza 05/02/2021 - valore di riscatto al 04/08/2025 pari ad € 6.327,21, beneficiario (cfr. Persona_1 doc. 34). Emerge, dunque, una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere alle proprie obbligazioni, tenendo conto che l'attivo patrimoniale (considerando i beni liquidabili e la quota di reddito disponibile) è comunque inferiore al totale dei debiti (cfr. relazione particolareggiata Gestore). Sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi che il suo patrimonio non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte (che – si ricorda – si caratterizzano per un ammontare residuo prossimo ad € 391.901,97, al netto delle spese della presente procedura).
4. RICORSO: REQUISITI E DOCUMENTI.
4.1. COMPLETEZZA. A corredo della domanda di liquidazione controllata, devono essere allegati, ma solo in quanto compatibili, i documenti prescritti dall'art. 65 CCII, laddove al comma 1, dispone che i sovraindebitati (debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) CCII) possano proporre soluzioni della crisi da sovraindebitamento secondo le norme del presente capo o del titolo V, capo IX, che disciplina appunto la liquidazione controllata e laddove al comma 2 dispone che “Si applicano, per quanto non specificamente previsto dalle disposizioni della presente sezione, le disposizioni del titolo III, in quanto compatibili” e quindi anche dagli artt. 37 e 39 CCII. Il vaglio di compatibilità induce alla conclusione che la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica (come nel caso di specie) consista in: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
2) inventario dei beni del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo stato delle attività, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2 lett. e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma 2, CCI); 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale;
4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, comma 2, CCI, anche in funzione delle scelte del Liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma 2, CCI); 5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268 , comma 4 lett. b), CCI). D'altra parte, la necessità di questo corredo si giustifica anche in funzione del vaglio del contenuto della relazione dell'OCC previsto dall'art. 269 comma 2 CCII, nell'ipotesi di liquidazione chiesta dal debitore. Nel caso di specie tale documentazione è stata depositata da parte ricorrente, che ha precisato di non avere compiuto alcun atto dispositivo negli ultimi cinque anni.
4.2. RELAZIONE DEL GESTORE OCC. Inoltre, il ricorso deve, a sensi dell'art. 269 CCII, essere corredato dalla relazione del gestore OCC nella quale deve esservi un giudizio positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata e deve esservi l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
Nella fattispecie in esame, al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata del Gestore della crisi nominato dall'OCC (che contiene comunque tutte le verifiche di cui all'art. 269, comma 2
Pag. 4 a 11 SENTENZA APERTURA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA EX ART. 270 CCII
CCII), il quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dalla parte ricorrente a corredo della domanda (documentazione che consente di ricostruire in modo esaustivo la condizione patrimoniale e reddituale di ciascun ricorrente, nonché l'ammontare dei debiti) ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della parte debitrice. La relazione del gestore della crisi contiene anche l'attestazione che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, tenuto conto della quota di reddito che ragionevolmente potrà essere destinata alla soddisfazione dei creditori e dei costi di procedura.
5. PRECEDENTI DOMANDE. Non risulta la proposizione di precedenti domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV CCII, secondo quanto verificato dal Gestore della crisi (quali piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore e liquidazione controllata).
6. ATTI IN FRODE. Non risultano commessi atti in frode ai creditori nei cinque anni antecedenti il deposito del presente ricorso, alla luce delle affermazioni contenute nella relazione predisposta dal Gestore. Tuttavia, appare opportuno evidenziare – per un approfondimento in corso di procedura – che il ricorrente ha sottoscritto in data 05/02/2021 un fondo pensione iscritto all'Albo dei fondi pensione al n. 5025 – Tax Benefit new piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Polizza n. 03001810499 con valore di riscatto al 04/08/2025 pari ad € 6.327,21, il cui beneficiario è (cfr. doc. Persona_1
34).
7. CONCLUSIONI. Alla luce della disamina dei documenti in atti, si ritiene di poter affermare che i giudizi resi nella relazione dal gestore OCC sono effettivamente riscontrati e che è provata la sussistenza dei presupposti di ammissione di cui agli artt. 2, comma 1 lett. c), 268, 269 e 270 CCII. Quindi, anche alla luce dell'attivo realizzabile nei termini su indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata.
8. AMBITO DI APPLICAZIONE. SPOSSESSAMENTO. Giova ricordare che la liquidazione controllata riguarda tutti i beni della parte ricorrente, ad esclusione di quelli indicati al comma 4 dell'art. 268 CCII e determina lo spossessamento in capo al debitore. Non si tratta di proposta negoziale rivolta ai creditori attraverso il Tribunale, consistente in una dichiarazione unilaterale del debitore di messa a disposizione di utilità o di conteggio della quota di reddito ulteriore rispetto al c.d. minimo vitale. La procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, con apprensione alla procedura di tutti i beni e crediti del debitore, salvi i limiti previsti dall'art. 268, comma 4, CCII, con la conseguenza che non assumono alcun rilievo la proposta ed il piano liquidatorio formulato dal debitore, spettando al nominando Liquidatore la verifica dell'attivo, l'apprensione dei beni già presenti, compresi quelli sopravvenuti fino all'esdebitazione come previsto dall'art. 272, comma 3-bis CCII, e l'adozione delle modalità di liquidazione in conformità a quanto previsto dagli artt. 272 e 274 CCII, senza che possano essere esclusi dall'attivo alcuni beni o crediti (come il veicolo in proprietà, salva l'autorizzazione all'uso temporaneo) e lasciando alle determinazioni del nominando Giudice delegato e del Liquidatore le modalità e i tempi della sua liquidazione o le
Pag. 5 a 11 SENTENZA APERTURA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA EX ART. 270 CCII
eventuali condizioni per non procedervi (come ad esempio l'apporto di risorse esterne pari al controvalore del bene), mentre la determinazione dei limiti di reddito da destinare al mantenimento compete al Giudice delegato, tenuto conto di quanto occorre per il mantenimento del nucleo familiare, salva provvisoria indicazione da effettuarsi già in questa sede in base agli elementi forniti (Trib. Forlì Sent. 100/2024). Pertanto, anche le giacenze su tutti i conti correnti bancari intestati alla parte ricorrente (e comunque nei limiti stabiliti dal giudice delegato qualora si tratti di somme derivanti da stipendi e/o pensioni) debbano intendersi acquisite alla procedura, nonché debbano essere appresi tutti i beni immobili e mobili registrati nella titolarità del ricorrente (verificando se siano stati acquistati beni dal coniuge in costanza di matrimonio, qualora sia stato scelto il regime della comunione dei beni): circostanza che dovrà essere dettagliata e aggiornata tanto nella prima relazione che sarà depositata dal Liquidatore, quanto nell'inventario secondo il dettato dell'art. 272 comma 2 CCII, allegando le risultanze dell'accesso alle banche dati dell'anagrafe tributaria presso l'Agenzia delle Entrate. Così, che anche il trattamento di fine rapporto (t.f.r.) maturato, allorché divenga esigibile successivamente all'apertura della procedura di liquidazione controllata (anche eventualmente a titolo di anticipo), così come altri emolumenti quali ad esempio tredicesima, quattordicesima, premi di produzione, non potranno essere lasciati nella disponibilità del debitore, in quanto tutto il suo patrimonio costituisce attivo della liquidazione fino al completamento della stessa o fino a che non intervenga l'esdebitazione (Trib. Spoleto, 05 aprile 2024; Trib. Bologna 02 ottobre 2024), nei limiti che saranno comunque stabiliti dal giudice delegato. Sarà compito del Liquidatore dare atto di tutti gli accertamenti allo stesso demandati.
8.1. INOPPONIBILITÀ DEL CONTRATTO DI CESSIONE DEL QUINTO. DIVIETO DI AZIONI ESECUTIVE E CAUTELARI. Di conseguenza, la preesistente cessione del quinto di retribuzione non è opponibile alla successivamente dichiarata procedura di liquidazione dei beni, trattandosi di una procedura concorsuale fondata sullo spossessamento dei beni del debitore ed essendo la situazione del creditore cessionario del quinto quella di un creditore chirografario, non equiparabile a quella del creditore privilegiato o munito di pegno o ipoteca. Si richiamano, sul punto, gli artt. 268, 270, 271 CCII. Segnatamente, si osserva il richiamo espresso, contenuto nell'art. 270, comma 5, CCII, della norma corollario dello spossessamento dei beni, ossia l'art. 143 CCII, e delle norme relative alla concorsualità obbligatoria formale e sostanziale per i debitori, ossia gli artt. 150 e 151 CCII. Invero, tale conclusione era già seguita da consolidata giurisprudenza nel vigore dell'art. 14-ter L. 3/2012. Infatti, nel contesto della cessione di crediti futuri, il trasferimento dei crediti al cessionario si verifica solo nel momento in cui gli stessi vengano ad esistenza e qualora ciò avvenga dopo l'apertura di una procedura concorsuale caratterizzata dallo spossessamento dei beni del debitore e dall'obbligo di concorso formale e sostanziale dei creditori, l'effetto traslativo, pur previsto da un negozio accettato o notificato prima dell'apertura della procedura, non può essere opposto a quest'ultima. Per questo motivo, le quote di stipendio (o pensione) maturate dopo l'apertura della liquidazione, in quanto costituenti attivo sopravvenuto, debbano essere necessariamente incamerate dalla procedura per tutta la sua durata, mentre il creditore cessionario, al pari di tutti gli altri creditori, dovrà necessariamente partecipare al concorso, trovando soddisfazione solo nei limiti dell'attivo realizzato, nel rispetto dell'ordine delle cause di prelazione.
Pag. 6 a 11 SENTENZA APERTURA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA EX ART. 270 CCII
Va, infine, segnalato che il divieto di azioni esecutive e cautelari “salvo diversa disposizione della legge”, costituisce effetto dell'apertura della liquidazione controllata (ai sensi dell'art. 150, richiamato dall'art. 270 c. 5 CCII), competendo al giudice dell'esecuzione o della cautela l'assunzione delle conseguenti decisioni.
8.2. QUOTA REDDITO MINIMO VITALE. Ai fini della determinazione della quota di reddito, disponibile ai sensi dell'art. 268, comma 4 CCII, devono essere escluse le somme necessarie alla parte ricorrente per il suo sostentamento. Il c.d. “minimo vitale” è una somma ritenuta impignorabile per garantire al sovraindebitato ammesso in procedura un'esistenza dignitosa e decorosa in relazione al suo reddito disponibile. La quota di reddito da riservare al debitore per il mantenimento suo e della famiglia non deve essere determinata nella sentenza di apertura della liquidazione controllata, non essendo ciò previsto dall'art. 270 CCII. La decisione è riservata al giudice delegato, come si ricava dall'art. 268 comma 4 lett. b) CCII ed in coerenza con quanto previsto dalla disciplina in tema di liquidazione giudiziale (art. 146 CCII). Allo scopo, il Liquidatore giudiziale presenterà apposita istanza al giudice delegato, corredata da relazione analitica che dovrà esaminare la necessità e congruità delle spese indicate dal debitore per il mantenimento suo e della famiglia e calcolerà l'ammontare dell'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE. Il Liquidatore non potrà limitarsi ad indicare le spese allegate da parte ricorrente ma dovrà fare una attenta disamina della loro effettività e della loro congruità. Tuttavia per evitare che il ricorrente nelle more della redazione della istanza da parte del Liquidatore e della emissione del decreto da parte del Giudice delegato il ricorrente non versi alcuna somma si deve prevedere che fino alla emanazione da parte del decreto del giudice delegato la parte ricorrente versi alla procedura la quota di reddito eccedente la somma mensile di € 1.000,00 per dodici mesi, sia tenendo conto dell'art. 545 c.p.c. (in ipotesi di simultanea presenza di crediti diversi), sia di quanto previsto dall'art 283 CCII (ovvero dell'ammontare dell'assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159).
8.3. MODALITÀ DI ACQUISIZIONE. Il dettato dell'art. 270, comma 2 lett. e) CCII, proprio al fine di garantire la messa a disposizione del Liquidatore dei beni destinati alla liquidazione, impone al giudice di ordinarne la consegna al Liquidatore medesimo. Quindi, che, al fine di garantire l'effettiva messa a disposizione della procedura delle somme di cui sopra da parte della ricorrente, sia opportuno: 1) ordinare al Liquidatore di aprire immediatamente un conto corrente vincolato alla procedura di liquidazione controllata, secondo le modalità operative indicate dall'Ufficio; 2) ordinare al datore di lavoro di versare in favore della procedura la quota parte di emolumenti destinata alla procedura, secondo i provvedimenti adottati dal giudice delegato (e in via provvisoria dal Tribunale).
8.4. AUTORIZZAZIONE UTILIZZO SINGOLI BENI PER GRAVI E SPECIFICHE RAGIONI. Secondo il dettato dell'art. 270 comma 2 lett. e) CCII, il Tribunale, in presenza di “gravi e specifiche ragioni”, può autorizzare il debitore ad utilizzare alcuni beni facenti parte del patrimonio di liquidazione. Tuttavia, nel caso di specie, la parte debitrice non risulta avere formulato alcuna istanza in tale senso.
9. LIQUIDATORE. NOMINA.
Pag. 7 a 11 SENTENZA APERTURA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA EX ART. 270 CCII
Ai sensi dell'art. 270, comma 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall'OCC può essere nominato Liquidatore. Nel caso di specie, ritiene il Tribunale possa essere confermato il gestore nominato AVV.
[...]
. Pt_3
Giova ribadire che, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a) CCII, il legislatore contempla espressamente tra i crediti prededucibili le spese e i compensi per le prestazioni rese dall'OCC, ma non anche i crediti dei professionisti che assistono il debitore (Trib. Bergamo 07/06/2023) e che, ai sensi dell'art. 275, comma 3, C.C.I. come novellato dal D. Lgs. 136/2024, dovrà essere liquidato un compenso unitario per le attività svolte in qualità di OCC e di Liquidatore, ai sensi degli artt. 17 e 18, comma 2, del D.M. n. 202 del 2014 (Trib. Milano 14/11/2023).
10. ESDEBITAZIONE. Decorsi tre anni dall'apertura della liquidazione, il beneficio dell'esdebitazione potrà essere concesso al sovraindebitato solo previo riscontro dell'assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280 CCII ed accertamento della circostanza che costui non abbiano determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, profilo - come sopra detto - non già adeguatamente indagato dal gestore della crisi e, quindi, da necessariamente approfondire a tempo debito.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LIVORNO, SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI,
in composizione collegiale, nel procedimento unitario n. 105-1/2025 r.g.p.u., così provvede:
Visti gli artt. 268 ss. D. Lgs. 14/2019, 1. DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata di (C.F. Parte_1
), C.F._1
2. NOMINA, quale giudice delegato alla procedura, la dott.ssa Elisa Pinna;
3. NOMINA Liquidatrice della procedura, ai sensi dell'art. 269, comma 2, CCII, AVV.
[...]
; Pt_3
4. AUTORIZZA il Liquidatore, ai sensi dell'art. 49, comma 3 CCII, come richiamato dall'art. 65 CCII, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari e degli enti previdenziali;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad accedere al pubblico registro automobilistico;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso di banche e intermediari finanziari relativi a rapporti con il debitore anche se estinti;
5) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
6) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
5. AUTORIZZA, inoltre, il Liquidatore ad accedere al cassetto fiscale ed al cassetto previdenziale del sovraindebitato;
6. ORDINA la tempestiva trascrizione del presente decreto a cura del Liquidatore, con riferimento ad eventuali beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della
Pag. 8 a 11 SENTENZA APERTURA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA EX ART. 270 CCII
liquidazione (l'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);
7. ORDINA al Liquidatore di aprire immediatamente un conto corrente vincolato alla procedura di liquidazione controllata presso una delle banche convenzionate con il Tribunale su cui versare tutte le somme da acquisire alla procedura;
8. ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
9. ORDINA alla parte ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al Liquidatore i beni facenti parte dei patrimoni oggetto di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore;
10. DISPONE che sino alla emanazione del decreto da parte del giudice delegato ex art 268 comma 4 CCII, risulti escluso dalla liquidazione lo stipendio percepito della parte ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di € 1.000,00 per dodici mensilità, con obbligo del datore di lavoro di versare al Liquidatore la quota di reddito eccedente tale limite;
11. DISPONE che il datore di lavoro provveda all'accredito mensile sul conto corrente nominativo e vincolato alla procedura, il cui codice IBAN sarà immediatamente comunicato dal Liquidatore, della quota di reddito eccedente gli importi come stabiliti al punto precedente (pari in via provvisoria ad € 1.000,00 per dodici mensilità);
12. MANDA il Liquidatore di chiedere al giudice delegato di determinare in via definitiva le somme necessarie al mantenimento del debitore e della sua famiglia, seguendo le indicazioni di cui alla parte motiva e informandolo al contempo delle attività già compiute;
13. DISPONE, ai sensi dell'art. 150 CCII come richiamato dall'art. 270 comma 5 CCII, che dal giorno della dichiarazione di apertura della procedura sino al deposito del provvedimento di chiusura della procedura, ai sensi dell'art. 276 CCII, che “nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura”;
14. DISPONE che il nominato Liquidatore, valutata con assoluta priorità (e quindi anticipando questa parte del programma di liquidazione) la convenienza per la procedura, se chiedere al giudice delegato di essere autorizzato o a subentrare nelle esecuzioni individuali eventualmente già pendenti o a richiedere al giudice dell'esecuzione che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile;
15. DISPONE, ai sensi del comma 1 dell'art. 272 CCII, che il Liquidatore entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCII, indicando anche il proprio indirizzo pec al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
16. ASSEGNA, ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica
Pag. 9 a 11 SENTENZA APERTURA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA EX ART. 270 CCII
della procedura, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;
17. AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Liquidatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
18. AVVISA i creditori e i terzi che dovranno sempre indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni dal Liquidatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, comma 3, CCII;
19. DISPONE che il Liquidatore provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo, ai sensi dell'art. 273 CCII;
20. DISPONE, ai sensi del comma 2 dell'art. 272 CCII, che il Liquidatore entro 90 giorni completi l'inventario dei beni del debitore;
21. DISPONE, ai sensi del comma 2 dell'art. 272 CCII, che il Liquidatore entro 90 giorni rediga (alla luce degli atti acquisiti anche ai sensi degli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.) e depositi, per l'approvazione da parte del giudice delegato, il programma della liquidazione, in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, verificando, per quanto compatibile, secondo l'art. 213 CCII: - la convenienza per le liti attive e le liquidazioni dei beni;
- il reddito effettivamente necessario per il debitore e la sua famiglia;
22. DISPONE che il nominato Liquidatore notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, comma 4 CCII (qualora il Liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
23. DISPONE che, a cura del Liquidatore, la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione;
24. DISPONE che, a cura del Liquidatore, la sentenza sia pubblicata nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale (procedure in materia di sovraindebitamento), emendata dei dati sensibili riguardanti soggetti diversi dal debitore (come da circolare operativa dell'ufficio pubblicata sul sito del Tribunale);
25. DISPONE che la presente sentenza venga a cura della cancelleria comunicata al Liquidatore nominato, al gestore OCC ed al referente OCC;
26. ORDINA al Liquidatore di riferire al giudice delegato sullo stato della liquidazione con relazioni semestrali, riepilogative delle attività svolte, sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura, accompagnate dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il Liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al Liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI;
Pag. 10 a 11 SENTENZA APERTURA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA EX ART. 270 CCII
27. AVVERTE il Liquidatore che il mancato deposito delle relazioni costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
28. MANDA la cancelleria per le comunicazioni e per gli altri adempimenti di competenza.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio soprarichiamata.
Il Giudice relatore Il Presidente Dott.ssa Elisa Pinna Dott. Franco Pastorelli
Pag. 11 a 11
TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale di Livorno, sezione civile, in composizione collegiale, e composto dai sigg.ri giudici: Dott. Franco Pastorelli Presidente Dott. Elisa Pinna Giudice rel., est. Dott. Alberto Cecconi Giudice
Riunito in Camera di Consiglio in data 22/10/2025, sentita la relazione del giudice relatore, ha pronunciato il seguente
SENTENZA APERTURA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA EX ART. 270 D. LGS. 14/2019
NEL PROCEDIMENTO UNITARIO ISCRITTO AL N. 105/ DELL'ANNO 2025, CON DOMANDA DI APERTURA DI LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
PROMOSSA DA Parte_1
- PARTE RICORRENTE -
AVENTE A OGGETTO: ricorso per apertura procedimento di liquidazione controllata del sovraindebitato, ex artt. 39-40 e 268 D. Lgs. 14/2019.
OSSERVA Con ricorso depositato in data 09/10/2025, (C.F. ) Parte_1 C.F._1 formulava richiesta di apertura procedimento di liquidazione controllata del sovraindebitato, ex artt. 39-40 e 268 D. Lgs. 14/2019, rappresentando la propria situazione di sovraindebitamento e domandato a questo Tribunale di disporre l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei propri beni. PROCEDIMENTO UNITARIO. LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL SOVRAINDEBITATO. Deve ricordarsi che la liquidazione controllata è uno strumento di regolamentazione coattiva del soddisfacimento dei creditori del debitore e, pertanto, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCII, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III D. Lgs. 14/2019 (ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità.
Pag. 1 a 11 SENTENZA APERTURA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA EX ART. 270 CCII
Dagli artt. 40 e 41 CCII non si desume che l'udienza di convocazione delle parti sia necessaria anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dallo stesso ricorrente debitore, con la conseguenza che si può dare continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 L. Fall., secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio, e richiede quindi la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori. Tale soluzione interpretativa appare applicabile anche alla liquidazione controllata la cui domanda sia stata presentata dalla stessa parte sovraindebitata, non essendo individuabili specifici contraddittori.
1. COMPETENZA TERRITORIALE. Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, ai sensi dell'art. 27 commi 2 e 3 CCII, atteso che la parte debitrice ha la propria residenza nel circondario dell'intestato Ufficio Giudiziario.
2. PRESUPPOSTO SOGGETTIVO. La dichiarazione di apertura della liquidazione controllata presuppone il riscontro della sussistenza dei presupposti di ammissione di cui agli artt. 2, lettera c), 268, 269 e 270 CCII. Sul piano del presupposto soggettivo, la procedura di liquidazione controllata è configurabile per il consumatore, il professionista, l'imprenditore agricolo e le start-up innovative oltre che per ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza. Orbene, nella fattispecie in esame, il è attualmente dipendente presso Pt_1 [...]
nonché svolge attività come Co.Co.Co. della Federazione Italiana Pallavolo e VO Controparte_1
EC AS, non risulta ricoprire cariche in alcuna società e non essere titolare di partita iva, secondo quanto accertato dal Gestore della crisi. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 comma 1, 2 comma 1 lett. c) e 268 comma 1 CCII, la stessa parte ricorrente è legittimata, pertanto, a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio, non essendo assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, non avendo svolto attività di impresa ed essendo lavoratore dipendente. Dunque, sotto il profilo della legittimazione processuale, il ricorso appare ammissibile.
3. PRESUPPOSTO OGGETTIVO. STATO DI CRISI E DI INSOLENZA. L'ambito oggettivo di applicazione della procedura fa riferimento tanto allo stato di crisi quanto a quello di insolvenza come disciplinati dalle lettere a) e b) dell'art. 2 del CCII. Segnatamente, ai sensi dell'art 268 CCII può accedere alla procedura in esame il debitore in stato di sovraindebitamento, che ai sensi dell'art 2 comma 1 lett c) CCII è: lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
Si ricorda che per stato di crisi si intende, ai sensi della lett. a) dell'art 2 del CCII, lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi;
mentre, per insolvenza si intende lo stato del debitore
Pag. 2 a 11 SENTENZA APERTURA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA EX ART. 270 CCII
che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Ebbene, il corredo documentale allegato al ricorso dimostra l'esistenza di una situazione di sovraindebitamento di , ex art. 2 comma 1 lett. c) CCII. Parte_1
Dalla documentazione prodotta e dalla relazione del gestore della crisi, è emerso che: PASSIVO.
• l'istante presenta una esposizione debitoria complessiva di € 391.901,97, al netto delle spese della presente procedura, derivante dalla precedente attività di impresa svolta in forma individuale, cessata in data 30/06/2014 (cfr. pagg. 16 ss. tabella riepilogativa relazione particolareggiata Gestore;
cfr. visura camerale aggiornata al luglio 2014 – doc. 24);
• l'indebitamento si è formato sia nei confronti dell'Erario, sia verso Istituti di credito, sia nei confronti di fornitori;
SPESE NUCLEO FAMILIARE.
• le spese mensili medie indicate in ricorso sono quantificate per circa € 1.350,00 a carico della ricorrente per la metà, mentre il residuo è indicato da porsi a carico della moglie (cfr. prospetto riepilogativo elenco spese mantenimento pagg. 18 ss. relazione particolareggiata Gestore): conteggio che secondo la prospettazione del ricorrente permetterebbe allo stessa di destinare in favore della procedura una quota parte dello stipendio pari a circa € 350,00 netti mensili “tenuto conto del limite di cui all'art. 545 c.p.c.” (sebbene non sia stato considerata la simultanea presenza di crediti diversi, che rende operante il comma 5 dell'art. 545 c.p.c.);
• il nucleo familiare vive nell'appartamento di proprietà esclusiva del suocero, sig. , Parte_2 in forza di contratto di comodato d'uso registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Livorno in data 07/08/2014 al n. 4914 serie 3 (cfr. pag. 17 relazione particolareggiata Gestore);
• nelle spese familiari sono state, tuttavia, inserite non riferibili alla attuale situazione del nucleo familiare: un canone mensile di locazione per € 750,00, una polizza sulla casa per € 19,21 mensili;
nonché bollo e spese di assicurazione dell'autovettura di proprietà della moglie;
NUCLEO FAMILIARE. ATTIVO.
• il nucleo familiare è formato dal debitore ricorrente, dalla di lui moglie (in regime Controparte_2 di separazione dei beni) e dal loro figlio maggiorenne , nato il [...], (cfr. pag. Persona_1
7 relazione particolareggiata Gestore);
• il figlio è studente universitario, che vive principalmente a Milano e non è economicamente indipendente;
• il reddito medio mensile netto su cui è possibile far riferimento sia per il mantenimento proprio e della famiglia, sia per il soddisfacimento dei creditori ammonta a circa € 1.780,00 mensili per dodici mensilità, derivanti dall'attività lavorativa del ricorrente svolta come dipendente della Controparte_1 sia come Co.Co.Co. della Federazione Italiana Pallavolo e VO EC AS (cfr. pagg. 7 ss.
[...] relazione particolareggiata Gestore;
cfr. CU 2025), per un importo lordo annuo di € 1.780,75 per l'anno 2024;
• la moglie, , è imprenditrice individuale, la cui attività di impresa ha generato “un Controparte_2 reddito annuo di euro 671,17 per l'anno 2021 ed un reddito annuo in perdita per gli anni 2022 e 2023”;
• la parte ricorrente non è titolare di beni immobili, né vanta diritti reali su beni mobili registrati;
• è titolare del conto corrente aperto presso Castagneto Banca 1910 c/c n. 000010585867 con saldo al 31/08/2025 pari ad € 187,13 (cfr. doc. 10);
Pag. 3 a 11 SENTENZA APERTURA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA EX ART. 270 CCII
• ha sottoscritto un fondo pensione iscritto all'Albo dei fondi pensione al n. 5025 – Tax Benefit new piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Polizza n. 03001810499 – data decorrenza 05/02/2021 - valore di riscatto al 04/08/2025 pari ad € 6.327,21, beneficiario (cfr. Persona_1 doc. 34). Emerge, dunque, una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere alle proprie obbligazioni, tenendo conto che l'attivo patrimoniale (considerando i beni liquidabili e la quota di reddito disponibile) è comunque inferiore al totale dei debiti (cfr. relazione particolareggiata Gestore). Sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi che il suo patrimonio non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte (che – si ricorda – si caratterizzano per un ammontare residuo prossimo ad € 391.901,97, al netto delle spese della presente procedura).
4. RICORSO: REQUISITI E DOCUMENTI.
4.1. COMPLETEZZA. A corredo della domanda di liquidazione controllata, devono essere allegati, ma solo in quanto compatibili, i documenti prescritti dall'art. 65 CCII, laddove al comma 1, dispone che i sovraindebitati (debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) CCII) possano proporre soluzioni della crisi da sovraindebitamento secondo le norme del presente capo o del titolo V, capo IX, che disciplina appunto la liquidazione controllata e laddove al comma 2 dispone che “Si applicano, per quanto non specificamente previsto dalle disposizioni della presente sezione, le disposizioni del titolo III, in quanto compatibili” e quindi anche dagli artt. 37 e 39 CCII. Il vaglio di compatibilità induce alla conclusione che la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica (come nel caso di specie) consista in: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
2) inventario dei beni del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo stato delle attività, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2 lett. e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma 2, CCI); 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale;
4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, comma 2, CCI, anche in funzione delle scelte del Liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma 2, CCI); 5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268 , comma 4 lett. b), CCI). D'altra parte, la necessità di questo corredo si giustifica anche in funzione del vaglio del contenuto della relazione dell'OCC previsto dall'art. 269 comma 2 CCII, nell'ipotesi di liquidazione chiesta dal debitore. Nel caso di specie tale documentazione è stata depositata da parte ricorrente, che ha precisato di non avere compiuto alcun atto dispositivo negli ultimi cinque anni.
4.2. RELAZIONE DEL GESTORE OCC. Inoltre, il ricorso deve, a sensi dell'art. 269 CCII, essere corredato dalla relazione del gestore OCC nella quale deve esservi un giudizio positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata e deve esservi l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
Nella fattispecie in esame, al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata del Gestore della crisi nominato dall'OCC (che contiene comunque tutte le verifiche di cui all'art. 269, comma 2
Pag. 4 a 11 SENTENZA APERTURA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA EX ART. 270 CCII
CCII), il quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dalla parte ricorrente a corredo della domanda (documentazione che consente di ricostruire in modo esaustivo la condizione patrimoniale e reddituale di ciascun ricorrente, nonché l'ammontare dei debiti) ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della parte debitrice. La relazione del gestore della crisi contiene anche l'attestazione che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, tenuto conto della quota di reddito che ragionevolmente potrà essere destinata alla soddisfazione dei creditori e dei costi di procedura.
5. PRECEDENTI DOMANDE. Non risulta la proposizione di precedenti domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV CCII, secondo quanto verificato dal Gestore della crisi (quali piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore e liquidazione controllata).
6. ATTI IN FRODE. Non risultano commessi atti in frode ai creditori nei cinque anni antecedenti il deposito del presente ricorso, alla luce delle affermazioni contenute nella relazione predisposta dal Gestore. Tuttavia, appare opportuno evidenziare – per un approfondimento in corso di procedura – che il ricorrente ha sottoscritto in data 05/02/2021 un fondo pensione iscritto all'Albo dei fondi pensione al n. 5025 – Tax Benefit new piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Polizza n. 03001810499 con valore di riscatto al 04/08/2025 pari ad € 6.327,21, il cui beneficiario è (cfr. doc. Persona_1
34).
7. CONCLUSIONI. Alla luce della disamina dei documenti in atti, si ritiene di poter affermare che i giudizi resi nella relazione dal gestore OCC sono effettivamente riscontrati e che è provata la sussistenza dei presupposti di ammissione di cui agli artt. 2, comma 1 lett. c), 268, 269 e 270 CCII. Quindi, anche alla luce dell'attivo realizzabile nei termini su indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata.
8. AMBITO DI APPLICAZIONE. SPOSSESSAMENTO. Giova ricordare che la liquidazione controllata riguarda tutti i beni della parte ricorrente, ad esclusione di quelli indicati al comma 4 dell'art. 268 CCII e determina lo spossessamento in capo al debitore. Non si tratta di proposta negoziale rivolta ai creditori attraverso il Tribunale, consistente in una dichiarazione unilaterale del debitore di messa a disposizione di utilità o di conteggio della quota di reddito ulteriore rispetto al c.d. minimo vitale. La procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, con apprensione alla procedura di tutti i beni e crediti del debitore, salvi i limiti previsti dall'art. 268, comma 4, CCII, con la conseguenza che non assumono alcun rilievo la proposta ed il piano liquidatorio formulato dal debitore, spettando al nominando Liquidatore la verifica dell'attivo, l'apprensione dei beni già presenti, compresi quelli sopravvenuti fino all'esdebitazione come previsto dall'art. 272, comma 3-bis CCII, e l'adozione delle modalità di liquidazione in conformità a quanto previsto dagli artt. 272 e 274 CCII, senza che possano essere esclusi dall'attivo alcuni beni o crediti (come il veicolo in proprietà, salva l'autorizzazione all'uso temporaneo) e lasciando alle determinazioni del nominando Giudice delegato e del Liquidatore le modalità e i tempi della sua liquidazione o le
Pag. 5 a 11 SENTENZA APERTURA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA EX ART. 270 CCII
eventuali condizioni per non procedervi (come ad esempio l'apporto di risorse esterne pari al controvalore del bene), mentre la determinazione dei limiti di reddito da destinare al mantenimento compete al Giudice delegato, tenuto conto di quanto occorre per il mantenimento del nucleo familiare, salva provvisoria indicazione da effettuarsi già in questa sede in base agli elementi forniti (Trib. Forlì Sent. 100/2024). Pertanto, anche le giacenze su tutti i conti correnti bancari intestati alla parte ricorrente (e comunque nei limiti stabiliti dal giudice delegato qualora si tratti di somme derivanti da stipendi e/o pensioni) debbano intendersi acquisite alla procedura, nonché debbano essere appresi tutti i beni immobili e mobili registrati nella titolarità del ricorrente (verificando se siano stati acquistati beni dal coniuge in costanza di matrimonio, qualora sia stato scelto il regime della comunione dei beni): circostanza che dovrà essere dettagliata e aggiornata tanto nella prima relazione che sarà depositata dal Liquidatore, quanto nell'inventario secondo il dettato dell'art. 272 comma 2 CCII, allegando le risultanze dell'accesso alle banche dati dell'anagrafe tributaria presso l'Agenzia delle Entrate. Così, che anche il trattamento di fine rapporto (t.f.r.) maturato, allorché divenga esigibile successivamente all'apertura della procedura di liquidazione controllata (anche eventualmente a titolo di anticipo), così come altri emolumenti quali ad esempio tredicesima, quattordicesima, premi di produzione, non potranno essere lasciati nella disponibilità del debitore, in quanto tutto il suo patrimonio costituisce attivo della liquidazione fino al completamento della stessa o fino a che non intervenga l'esdebitazione (Trib. Spoleto, 05 aprile 2024; Trib. Bologna 02 ottobre 2024), nei limiti che saranno comunque stabiliti dal giudice delegato. Sarà compito del Liquidatore dare atto di tutti gli accertamenti allo stesso demandati.
8.1. INOPPONIBILITÀ DEL CONTRATTO DI CESSIONE DEL QUINTO. DIVIETO DI AZIONI ESECUTIVE E CAUTELARI. Di conseguenza, la preesistente cessione del quinto di retribuzione non è opponibile alla successivamente dichiarata procedura di liquidazione dei beni, trattandosi di una procedura concorsuale fondata sullo spossessamento dei beni del debitore ed essendo la situazione del creditore cessionario del quinto quella di un creditore chirografario, non equiparabile a quella del creditore privilegiato o munito di pegno o ipoteca. Si richiamano, sul punto, gli artt. 268, 270, 271 CCII. Segnatamente, si osserva il richiamo espresso, contenuto nell'art. 270, comma 5, CCII, della norma corollario dello spossessamento dei beni, ossia l'art. 143 CCII, e delle norme relative alla concorsualità obbligatoria formale e sostanziale per i debitori, ossia gli artt. 150 e 151 CCII. Invero, tale conclusione era già seguita da consolidata giurisprudenza nel vigore dell'art. 14-ter L. 3/2012. Infatti, nel contesto della cessione di crediti futuri, il trasferimento dei crediti al cessionario si verifica solo nel momento in cui gli stessi vengano ad esistenza e qualora ciò avvenga dopo l'apertura di una procedura concorsuale caratterizzata dallo spossessamento dei beni del debitore e dall'obbligo di concorso formale e sostanziale dei creditori, l'effetto traslativo, pur previsto da un negozio accettato o notificato prima dell'apertura della procedura, non può essere opposto a quest'ultima. Per questo motivo, le quote di stipendio (o pensione) maturate dopo l'apertura della liquidazione, in quanto costituenti attivo sopravvenuto, debbano essere necessariamente incamerate dalla procedura per tutta la sua durata, mentre il creditore cessionario, al pari di tutti gli altri creditori, dovrà necessariamente partecipare al concorso, trovando soddisfazione solo nei limiti dell'attivo realizzato, nel rispetto dell'ordine delle cause di prelazione.
Pag. 6 a 11 SENTENZA APERTURA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA EX ART. 270 CCII
Va, infine, segnalato che il divieto di azioni esecutive e cautelari “salvo diversa disposizione della legge”, costituisce effetto dell'apertura della liquidazione controllata (ai sensi dell'art. 150, richiamato dall'art. 270 c. 5 CCII), competendo al giudice dell'esecuzione o della cautela l'assunzione delle conseguenti decisioni.
8.2. QUOTA REDDITO MINIMO VITALE. Ai fini della determinazione della quota di reddito, disponibile ai sensi dell'art. 268, comma 4 CCII, devono essere escluse le somme necessarie alla parte ricorrente per il suo sostentamento. Il c.d. “minimo vitale” è una somma ritenuta impignorabile per garantire al sovraindebitato ammesso in procedura un'esistenza dignitosa e decorosa in relazione al suo reddito disponibile. La quota di reddito da riservare al debitore per il mantenimento suo e della famiglia non deve essere determinata nella sentenza di apertura della liquidazione controllata, non essendo ciò previsto dall'art. 270 CCII. La decisione è riservata al giudice delegato, come si ricava dall'art. 268 comma 4 lett. b) CCII ed in coerenza con quanto previsto dalla disciplina in tema di liquidazione giudiziale (art. 146 CCII). Allo scopo, il Liquidatore giudiziale presenterà apposita istanza al giudice delegato, corredata da relazione analitica che dovrà esaminare la necessità e congruità delle spese indicate dal debitore per il mantenimento suo e della famiglia e calcolerà l'ammontare dell'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE. Il Liquidatore non potrà limitarsi ad indicare le spese allegate da parte ricorrente ma dovrà fare una attenta disamina della loro effettività e della loro congruità. Tuttavia per evitare che il ricorrente nelle more della redazione della istanza da parte del Liquidatore e della emissione del decreto da parte del Giudice delegato il ricorrente non versi alcuna somma si deve prevedere che fino alla emanazione da parte del decreto del giudice delegato la parte ricorrente versi alla procedura la quota di reddito eccedente la somma mensile di € 1.000,00 per dodici mesi, sia tenendo conto dell'art. 545 c.p.c. (in ipotesi di simultanea presenza di crediti diversi), sia di quanto previsto dall'art 283 CCII (ovvero dell'ammontare dell'assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159).
8.3. MODALITÀ DI ACQUISIZIONE. Il dettato dell'art. 270, comma 2 lett. e) CCII, proprio al fine di garantire la messa a disposizione del Liquidatore dei beni destinati alla liquidazione, impone al giudice di ordinarne la consegna al Liquidatore medesimo. Quindi, che, al fine di garantire l'effettiva messa a disposizione della procedura delle somme di cui sopra da parte della ricorrente, sia opportuno: 1) ordinare al Liquidatore di aprire immediatamente un conto corrente vincolato alla procedura di liquidazione controllata, secondo le modalità operative indicate dall'Ufficio; 2) ordinare al datore di lavoro di versare in favore della procedura la quota parte di emolumenti destinata alla procedura, secondo i provvedimenti adottati dal giudice delegato (e in via provvisoria dal Tribunale).
8.4. AUTORIZZAZIONE UTILIZZO SINGOLI BENI PER GRAVI E SPECIFICHE RAGIONI. Secondo il dettato dell'art. 270 comma 2 lett. e) CCII, il Tribunale, in presenza di “gravi e specifiche ragioni”, può autorizzare il debitore ad utilizzare alcuni beni facenti parte del patrimonio di liquidazione. Tuttavia, nel caso di specie, la parte debitrice non risulta avere formulato alcuna istanza in tale senso.
9. LIQUIDATORE. NOMINA.
Pag. 7 a 11 SENTENZA APERTURA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA EX ART. 270 CCII
Ai sensi dell'art. 270, comma 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall'OCC può essere nominato Liquidatore. Nel caso di specie, ritiene il Tribunale possa essere confermato il gestore nominato AVV.
[...]
. Pt_3
Giova ribadire che, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a) CCII, il legislatore contempla espressamente tra i crediti prededucibili le spese e i compensi per le prestazioni rese dall'OCC, ma non anche i crediti dei professionisti che assistono il debitore (Trib. Bergamo 07/06/2023) e che, ai sensi dell'art. 275, comma 3, C.C.I. come novellato dal D. Lgs. 136/2024, dovrà essere liquidato un compenso unitario per le attività svolte in qualità di OCC e di Liquidatore, ai sensi degli artt. 17 e 18, comma 2, del D.M. n. 202 del 2014 (Trib. Milano 14/11/2023).
10. ESDEBITAZIONE. Decorsi tre anni dall'apertura della liquidazione, il beneficio dell'esdebitazione potrà essere concesso al sovraindebitato solo previo riscontro dell'assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280 CCII ed accertamento della circostanza che costui non abbiano determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, profilo - come sopra detto - non già adeguatamente indagato dal gestore della crisi e, quindi, da necessariamente approfondire a tempo debito.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LIVORNO, SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI,
in composizione collegiale, nel procedimento unitario n. 105-1/2025 r.g.p.u., così provvede:
Visti gli artt. 268 ss. D. Lgs. 14/2019, 1. DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata di (C.F. Parte_1
), C.F._1
2. NOMINA, quale giudice delegato alla procedura, la dott.ssa Elisa Pinna;
3. NOMINA Liquidatrice della procedura, ai sensi dell'art. 269, comma 2, CCII, AVV.
[...]
; Pt_3
4. AUTORIZZA il Liquidatore, ai sensi dell'art. 49, comma 3 CCII, come richiamato dall'art. 65 CCII, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari e degli enti previdenziali;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad accedere al pubblico registro automobilistico;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso di banche e intermediari finanziari relativi a rapporti con il debitore anche se estinti;
5) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
6) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
5. AUTORIZZA, inoltre, il Liquidatore ad accedere al cassetto fiscale ed al cassetto previdenziale del sovraindebitato;
6. ORDINA la tempestiva trascrizione del presente decreto a cura del Liquidatore, con riferimento ad eventuali beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della
Pag. 8 a 11 SENTENZA APERTURA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA EX ART. 270 CCII
liquidazione (l'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);
7. ORDINA al Liquidatore di aprire immediatamente un conto corrente vincolato alla procedura di liquidazione controllata presso una delle banche convenzionate con il Tribunale su cui versare tutte le somme da acquisire alla procedura;
8. ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
9. ORDINA alla parte ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al Liquidatore i beni facenti parte dei patrimoni oggetto di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore;
10. DISPONE che sino alla emanazione del decreto da parte del giudice delegato ex art 268 comma 4 CCII, risulti escluso dalla liquidazione lo stipendio percepito della parte ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di € 1.000,00 per dodici mensilità, con obbligo del datore di lavoro di versare al Liquidatore la quota di reddito eccedente tale limite;
11. DISPONE che il datore di lavoro provveda all'accredito mensile sul conto corrente nominativo e vincolato alla procedura, il cui codice IBAN sarà immediatamente comunicato dal Liquidatore, della quota di reddito eccedente gli importi come stabiliti al punto precedente (pari in via provvisoria ad € 1.000,00 per dodici mensilità);
12. MANDA il Liquidatore di chiedere al giudice delegato di determinare in via definitiva le somme necessarie al mantenimento del debitore e della sua famiglia, seguendo le indicazioni di cui alla parte motiva e informandolo al contempo delle attività già compiute;
13. DISPONE, ai sensi dell'art. 150 CCII come richiamato dall'art. 270 comma 5 CCII, che dal giorno della dichiarazione di apertura della procedura sino al deposito del provvedimento di chiusura della procedura, ai sensi dell'art. 276 CCII, che “nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura”;
14. DISPONE che il nominato Liquidatore, valutata con assoluta priorità (e quindi anticipando questa parte del programma di liquidazione) la convenienza per la procedura, se chiedere al giudice delegato di essere autorizzato o a subentrare nelle esecuzioni individuali eventualmente già pendenti o a richiedere al giudice dell'esecuzione che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile;
15. DISPONE, ai sensi del comma 1 dell'art. 272 CCII, che il Liquidatore entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCII, indicando anche il proprio indirizzo pec al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
16. ASSEGNA, ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica
Pag. 9 a 11 SENTENZA APERTURA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA EX ART. 270 CCII
della procedura, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;
17. AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Liquidatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
18. AVVISA i creditori e i terzi che dovranno sempre indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni dal Liquidatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, comma 3, CCII;
19. DISPONE che il Liquidatore provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo, ai sensi dell'art. 273 CCII;
20. DISPONE, ai sensi del comma 2 dell'art. 272 CCII, che il Liquidatore entro 90 giorni completi l'inventario dei beni del debitore;
21. DISPONE, ai sensi del comma 2 dell'art. 272 CCII, che il Liquidatore entro 90 giorni rediga (alla luce degli atti acquisiti anche ai sensi degli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.) e depositi, per l'approvazione da parte del giudice delegato, il programma della liquidazione, in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, verificando, per quanto compatibile, secondo l'art. 213 CCII: - la convenienza per le liti attive e le liquidazioni dei beni;
- il reddito effettivamente necessario per il debitore e la sua famiglia;
22. DISPONE che il nominato Liquidatore notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, comma 4 CCII (qualora il Liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
23. DISPONE che, a cura del Liquidatore, la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione;
24. DISPONE che, a cura del Liquidatore, la sentenza sia pubblicata nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale (procedure in materia di sovraindebitamento), emendata dei dati sensibili riguardanti soggetti diversi dal debitore (come da circolare operativa dell'ufficio pubblicata sul sito del Tribunale);
25. DISPONE che la presente sentenza venga a cura della cancelleria comunicata al Liquidatore nominato, al gestore OCC ed al referente OCC;
26. ORDINA al Liquidatore di riferire al giudice delegato sullo stato della liquidazione con relazioni semestrali, riepilogative delle attività svolte, sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura, accompagnate dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il Liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al Liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI;
Pag. 10 a 11 SENTENZA APERTURA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA EX ART. 270 CCII
27. AVVERTE il Liquidatore che il mancato deposito delle relazioni costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
28. MANDA la cancelleria per le comunicazioni e per gli altri adempimenti di competenza.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio soprarichiamata.
Il Giudice relatore Il Presidente Dott.ssa Elisa Pinna Dott. Franco Pastorelli
Pag. 11 a 11