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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 15/07/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
43/2024 r.g. lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento Sezione lavoro, riunita in composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Camilla Gattiboni Presidente
Dott.ssa Adriana De Tommaso Consigliere rel.
Dott. Marco Vezzani Consigliere onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello promossa con ricorso depositato il
20/8/2024 ed iscritta a ruolo in pari data al n. 43/2024 r.g. lav.; promossa da
(c.f. Parte_1
- P. IVA ), in persona del legale rappresentante P.IVA_1 P.IVA_2
pro-tempore, rappresentato e difeso anche disgiuntamente dall'avv. Marta
ODORIZZI (c.f. e dall'avv. Vincenza Marina C.F._1
Marinelli per procura generale alle liti del 22.3.2024 Rep. n. 37875 rogito
Notaio di Fiumicino, con domicilio eletto, ai fini del Persona_1
presente giudizio, in Trento Via delle Orfane n. 8, presso l'Ufficio Legale della Sede Provinciale dell' Pt_1
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. , rappr. e dif. dall'avv. CP_1 CodiceFiscale_2
Alessandro D'Ingiullo (c.f. ) presso il cui studio è C.F._3
elett. dom.to in Trento alla via Calepina 4, come da delega in atti;
1 APPELLATO ed APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: obbligo contributivo del datore di lavoro
Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
APPELLANTE “Si chiede che l'Ecc. Corte di Appello di Trento, previa fissazione dell'udienza di discussione e la nomina del Consigliere relatore, voglia parzialmente riformare la sentenza del Giudice del Lavoro del
Tribunale di Rovereto n. 31 del 1.8.2024 nella parte in cui ha dichiarato non dovute le sanzioni applicate nell'avviso di addebito impugnato e, per l'effetto, nel merito respingere il ricorso in opposizione ad avviso di addebito promosso da in quanto infondato in diritto e non CP_1
provato e per l'effetto confermare integralmente l'avviso di addebito opposto e ciò anche nella parte relativa alle sanzioni civili per omissione.
Spese di causa rifuse di entrambi i gradi del giudizio”.
APPELLATO
A) nel merito, in accoglimento dell'appello incidentale ed in riforma della sentenza della Sentenza di primo grado:
- accogliere l'opposizione e, per l'effetto, annullare, revocare e dichiarare nullo e/o inefficace l'opposto avviso di addebito n. 412 2024 00000052 28
000 per tutti i motivi esposti in atto accertando l'insussistenza del credito contributivo, per le ragioni e le causali di cui sopra, e per l'effetto annullarsi e/o dichiararsi inefficace e/o revocarsi l'avviso di addebito 412 2024
00000052 28 000 ovvero, accertare la diversa misura del contributo dovuto dal ricorrente per l'importo di € 2.748,00 senza aggravio di sanzioni ed interessi, ovvero nella diversa misura così come accertanda in istruttoria di causa;
- condannare la controparte alla restituzione delle somme eventualmente percette nelle more del giudizio, maggiorate di interessi legali;
2 B) respingersi siccome infondato in fatto ed in diritto l'avversario appello avverso la sentenza n. Giudice del Lavoro del Tribunale di Rovereto –
Sezione lavoro n. 31 del 1.8.2024 non notificata, e confermarsi l'inapplicabilità e la non debenza delle sanzioni comminate nell'avviso di addebito n. 412 2024 00000052 28 000 e/o annullarsi le sanzioni per le ragioni e le causali di cui sopra, avuto riguardo all'oggettiva incertezza della materia.
In ogni caso, con vittoria di competenze e spese, oltre ad accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
destinatario della notifica dell'avviso di addebito n. CP_1
412 2024 00000052 28 000 in data 14/1/2024 (in cui l' accertava un CP_2
debito previdenziale per € 23.628,46 di cui € 16.283,00 per contributi IVS commercianti a percentuale sul reddito eccedente il minimale per l'anno
2017 ed € 7.341,35 per sanzioni aggiuntive per morosità, oltre alle spese di notifica) propose opposizione rivolgendosi al giudice del lavoro presso il tribunale di Trento con ricorso del 22/2/2024; chiese l'annullamento dell'avviso di addebito per insussistenza del debito contributivo e che venisse accertata la misura del contributo da lui dovuto nell'importo di €
2.748,00 senza aggravio di sanzioni e interessi e l'inapplicabilità delle sanzioni e quindi annullate le sanzioni stesse.
Espose che era stato socio di XF s.r.l. con partecipazione del 37,25% (poi Dro14 s.r.l.), trasformata con verbale di assemblea del
26/5/2017 in s.p.a.; che a seguito della trasformazione della società in s.p.a. era cessata l'attività per cui era stata operata l'iscrizione alla gestione commercianti, cancellazione effettuata con effetto dal 26/5/2017; che il reddito complessivamente prodotto nell'anno dalla società era pari ad €
278.225,00; che nella dichiarazione dei redditi dell'anno 2017, nel quadro dei contributi previdenziali aveva indicato la quota di reddito a lui
3 imputabile in forza della partecipazione societaria detenuta pari ad €
173.697,00 (errando, in quanto la sua partecipazione era cresciuta sino al
61,36% solo dal 28/9/2017, e il predetto importo era riferito a tale maggiore partecipazione, mentre il 37,25% corrispondeva a quello inferiore di €
170,718,00); che dovendosi operare a suo avviso la frazionabilità mensile del massimale annuo 2017, pari ad € 100.324,00, il reddito per la determinazione del contributo previdenziale andava rapportato a 5 mesi, durante i quali vi era stata l'iscrizione alla gestione commercianti;
che lo stesso , nella circolare n. 32 del 15/2/1999, aveva affermato che il Pt_1
minimale e il massimale contributivo dovevano essere ragguagliati ai mesi di durata dell'esercizio e similmente, anche in caso di trasformazione nel corso dell'anno la quota del reddito di impresa doveva essere rapportata al periodo per il quale sussistevano i presupposti dell'iscrizione; che dovevano essere comunque annullate le sanzioni per morosità esposte nell'avviso di addebito in mancanza di un orientamento chiaro e inequivoco da parte della stessa Amministrazione.
Instauratosi il contraddittorio con l' , il giudice del lavoro di CP_2
Trento dichiarò la propria incompetenza per territorio, per essere competente il giudice del lavoro presso il tribunale di Rovereto.
Quivi riassunse il giudizio riproponendo le domande CP_1
svolte dinanzi al giudice del lavoro di Trento.
Nel costituirsi in giudizio l' ripropose le difese già svolte CP_2
dinanzi al giudice del lavoro di Trento.
Il giudice del lavoro di Rovereto, con sentenza del 1°/8/2024 n.
31/2024, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da CP_1
dichiarò non dovute le sanzioni irrogate dall' , per ritenuta
[...] CP_2
buona fede del contribuente, confermando, nel resto, il debito contributivo di recato nell'avviso di addebito;
compensò tra le parti le CP_1
spese del giudizio.
4 Avverso la sentenza ha interposto appello l' con ricorso del CP_2
20/8/2024.
Con il primo motivo di appello l' ha lamentato l'errata Pt_1
interpretazione della disciplina in materia di sanzioni civili e la CP_2
violazione di legge ex art. 116 co. 8 lett. a) n. 388/2000, atteso che la disposizione sulle sanzioni non conteneva alcun riferimento all'elemento soggettivo per l'ipotesi dell'omissione contributiva (elemento richiesto invece, come intenzione specifica, per l'ipotesi dell'evasione contributiva).
Errata sarebbe pertanto da considerarsi la sentenza nella parte in cui ha escluso totalmente l'applicazione delle sanzioni civili, costituenti invece una conseguenza automatica dell'inadempimento o del ritardo, legalmente predeterminata, volta a rafforzare l'obbligazione contributiva e risarcire il danno cagionato all'assicuratore in misura predeterminata.
Con il secondo motivo di appello l' ha denunciato la Pt_1
violazione e falsa applicazione della disciplina in materia di sanzioni civili ex art. 116 comma 10 e comma 15 l. 388/2000 per mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi. Sul punto l' ha contestato la motivazione addotta dal primo giudice laddove è CP_2
stata esclusa l'applicazione delle sanzioni in ragione della mancanza di un chiaro dato normativo e dell'esistenza di precedenti circolari di segno CP_2
contrario, deponenti nel senso di un'incertezza tale da non giustificare l'irrogazione di sanzioni;
sul punto l ha contestato che ricorresse nella CP_2
fattispecie incertezza sull'obbligo contributivo perché le circolari e la normativa erano invece chiare e univoche sul punto e costanti nell'affermare la non frazionabilità del massimale contributivo.
Con il terzo motivo di appello l ha contestato la decisione di Pt_1
compensazione delle spese di lite, perché la motivazione adottata sulle sanzioni civili era del tutto estranea alle allegazioni e argomentazioni
5 dell'opponente, infondate e inconferenti rispetto alle sanzioni civili , CP_2
ma riferibile alle sanzioni tributarie ed amministrative con funzione, natura e disciplina del tutto diversa.
L' ha rassegnato quindi le conclusioni come riportate in CP_2
epigrafe. si è costituito in giudizio ed ha proposto appello CP_1
incidentale.
Con il primo motivo ha lamentato la nullità della sentenza per sostanziale assenza di motivazione, in quanto espressa in termini meramente assertivi, tali da non esprimere il ragionamento logico-giuridico seguito dal giudice, nel capo relativo al rigetto della sua domanda di accertamento della illegittimità e/o inefficacia dell'avviso di addebito opposto per insussistenza dell'omissione contributiva.
Con secondo motivo ha lamentato l'erroneità della sentenza nella parte relativa alla non riconosciuta illegittimità dell'imposizione contributiva per difetto del presupposto oggettivo, in particolare sulla violazione ed errata interpretazione del disposto di cui all'art. 2 co. 18 l.
335/1995 sotto il profilo del mancato riconoscimento del principio di frazionabilità del periodo di imposta per la determinazione del contributo previdenziale, in quanto in nessuna parte della disposizione veniva espresso il principio di preclusione della frazionabilità in ragione mensile del massimale annuo, mancando quindi addentellato normativo;
si è inoltre richiamato alla Circolare del 15/2/1999 che, al contrario, aveva CP_2
enunciato proprio tale principio di frazionabilità.
Riepilogata la ricostruzione in fatto di primo grado e riaffermata la limitazione del suo obbligo contributivo a 5 mensilità e pertanto la necessità di frazionare i massimali previsti per il computo del contributo previdenziale dovuto a tale temporalità, ha riproposto la CP_1
domanda subordinata di diverso accertamento dell'entità dell'omissione
6 contributiva, a seguito di un errore nella dichiarazione dei redditi, riconoscendo una differenza a favore dell'ente per l'importo di € 2.748,00. ha poi resistito all'appello dell' , di cui ha chiesto CP_1 CP_2
il rigetto, per la denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'appello incidentale. Per tale ipotesi ha altresì chiesto la conferma della disposta compensazione delle spese di giudizio.
All'udienza del 12/6/2025 l'appello è stato deciso con lettura pubblica del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Decidendo sull'opposizione all'avviso di addebito emesso dall' CP_2
nei confronti di per differenza di contributi relativi all'anno CP_1
2017 e relative sanzioni, il primo giudice ha confermato l'esistenza del debito contributivo così come esposto dall' , mentre ha mandato CP_2
indenne l'opponente dal carico delle sanzioni.
L'appello incidentale di deve essere esaminato con CP_1
priorità, rispetto a quello principale dell , dovendo essere in primo CP_2
luogo stabilita la fondatezza della pretesa dell' a titolo di contributi e CP_2
in particolare la legittimità del computo operato dall'Istituto che, nel determinare la differenza pretesa, ha fatto riferimento all'intero massimale contributivo per l'anno 2017, considerando il reddito di per l'intero CP_1
anno.
I primi due motivi dell'appello incidentale vanno quindi congiuntamente esaminati: la critica sull'assenza di motivazione della sentenza gravata comporta infatti la necessità di esaminare la fondatezza della tesi difensiva dell'appellante incidentale sulla frazionabilità del reddito fiscale a fini contributivi e sulla frazionabilità del massimale contributivo.
In punto di fatto giova puntualizzare, come da deduzioni delle parti e conformemente alle emergenze documentali in atti, che:
7 - era iscritto alla gestione separata commercianti dal CP_1
1°/1/2017 in quanto socio ed amministratore delegato della s.r.l.
XF (con partecipazione del 37,35%);
- la s.r.l. fu trasformata in s.p.a. (oggi , con delibera CP_3
del 26/5/2017;
- con la trasformazione societaria dismise la carica di CP_1
amministratore delegato della s.r.l. e venne meno l'obbligo di iscrizione alla gestione separata commercianti , con CP_2
cancellazione dell'iscrizione stessa accordata dall'Istituto dal
26/5/2017;
- nel calcolo dei contributi previdenziali dovuti per l'anno 2017 non considerò il reddito annuale;
CP_1
- l' calcolò i contributi dovuti per il 2017 senza frazionamento CP_2
del reddito imponibile, bensì in base all'intero reddito, quale indicato dallo stesso contribuente, eccedente il massimale, e pertanto entro il massimale, pari ad € 10.324,00.
La questione che contrappone le parti, e sulla quale si incentra l'appello incidentale, attiene quindi alla correttezza o meno del frazionamento dell'imponibile contributivo e del massimale in relazione a soli 5 mesi per l'anno 2017.
La norma di riferimento sull'obbligo contributivo richiamata dall' è CP_2
l'art. 2, comma 18, della l. 335/1995, il quale stabilisce un massimale annuo della base contributiva e pensionabile per i lavoratori, privi di anzianità contributiva, che si iscrivono a far data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie.
Secondo l'interpretazione dell' , recepita dal giudice di prime cure, tale CP_2
massimale annuo non è frazionabile, per la determinazione dei contributi deve essere preso in considerazione il reddito percepito annualmente dal
8 contribuente e deve aversi riguardo al massimale di imponibile contributivo dell'intero anno.
A sostegno della propria interpretazione l' si richiama alla circolare n. CP_2
102 del 2003, avente ad oggetto artigiani ed esercenti attività commerciali, imponibile contributivo e reddito d'impresa. Si legge ivi: REDDITO
IMPONIBILE PER I SOCI DI S.r.l. - Per i soci lavoratori di S.r.l., iscritti in quanto tali alle degli artigiani, la base Controparte_4
imponibile, fermo restando il minimale contributivo, è costituita dalla parte del reddito d'impresa dichiarato dalla S.r.l. ai fini fiscali ed attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili, prescindendo dalla destinazione che l'assemblea ha riservato a detti utili e, quindi, ancorché non distribuiti ai soci (importo del rigo RN1 meno l' importo del rigo RN5 del modello Unico società di capitali, rapportato alla quota di partecipazione del socio indicata nel quadro RO). Detta base imponibile rileva, comunque, non oltre il limite del massimale contributivo.
Qualora il periodo di imposta della società non coincida con l'anno solare, per l'individuazione del reddito d'impresa dovrà farsi riferimento all'ultima dichiarazione della società relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre;
i versamenti a titolo di acconto dovranno essere determinati in base al reddito dichiarato nel periodo d'imposta precedente.
A tal proposito preme sottolineare che, in presenza della predetta quota del reddito d'impresa della S.r.l., la stessa costituisce base imponibile ai fini che qui interessano sia allorché il socio sia tenuto all'iscrizione alle
Gestioni degli artigiani e dei commercianti per l'attività svolta nella società a responsabilità limitata, sia allorché il titolo all'iscrizione derivi dall'attività esercitata in qualità di imprenditore individuale o di socio di una società di persone, e ciò per effetto di quanto disposto dall'art.3bis della legge n.438/1992 citata.
9 3) DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE PER PERIODI
INFERIORI ALL'ANNO.
Le modalità di determinazione della base imponibile per i periodi di iscrizione inferiori all'anno hanno formato oggetto, in riferimento alla generalità dei contribuenti, di reiterate disposizioni, alle quali si fa rinvio
(circolare n. 182 del 10 giugno 1994, messaggio n. 13196 del 28/6/1994)).
Per quanto riguarda i soggetti privi di anzianità contributiva in qualsiasi
Gestione pensionistica obbligatoria alla data del 31 dicembre 1995, iscritti
a decorrere dal primo gennaio 1996, o successivamente a tale data, si rammenta che il massimale contributivo di cui all'art.2, comma 18, della legge n.335/1995, non è frazionabile a mese (circolari n. 46 del 4 marzo
1997 e n. 77 del 9 settembre 1996)).
Consegue da quanto premesso, nei casi di attività svolta per una parte soltanto dell'anno dai soggetti in argomento, l'obbligo di far riferimento all'intero ammontare del reddito prodotto nell'anno, applicando le previste aliquote sul reddito complessivamente considerato. Così, in riferimento all'anno 2003 per un artigiano si applicherà l'aliquota del 16,80% sino alla prima fascia di reddito, pari ad euro 36.959,00 e l'aliquota del 17,80% sulla restante parte di reddito e sino al massimale di euro 80.391,00, qualunque sia il numero dei mesi di iscrizione.
In ogni caso deve essere garantito il pagamento dei contributi calcolati sul minimale di reddito per i mesi di attività.
Si precisa che il rapporto ai mesi di attività persiste anche nelle ipotesi nelle quali, nell'ambito di una compagine societaria, il commerciante o
l'artigiano, pur cessando o iniziando l'attività lavorativa in corso d'anno, mantenga la qualifica di socio e, quindi, continui a percepire reddito
d'impresa per la restante parte dell'anno. In tali casi il reddito (di partecipazione) da prendere in considerazione al fine del pagamento dei
10 contributi deve essere rapportato ai soli mesi di iscrizione alla gestione previdenziale.
La circolare n. 46 del 4 marzo 1997, ivi richiamata in nota, nell'indicare il reddito imponibile massimo per artigiani e commercianti per tale anno prevedeva espressamente che Per i periodi di assicurazione inferiori all'anno, il massimale deve essere rapportato a mese.
La circolare n. 177 del 9 settembre 1996, con riferimento al massimale da considerare per i lavoratori assunti dopo il 31/12/1995, prevedeva che il massimale non è frazionabile a mese e ad esso occorre fare riferimento anche se l'anno solare risulti parzialmente retribuito.
Per l'anno 2017 l emanò sul tema la circolare n. 22, che stabilì che ai CP_2
sensi dell'art. 2, comma 18 della legge n. 335/1995, per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari, per il 2017, ad €
100.324,00: tale massimale non è frazionabile in ragione mensile.
In primo luogo si rammenta l'insegnamento della S.C. a mente del quale le circolari dell , oltre a non poter derogare alle disposizioni di CP_2
legge, non possono neanche influire nell'interpretazione delle medesime disposizioni, e ciò anche se si tratti di atti del tipo c.d. normativo, che restano comunque atti di rilevanza interna all'organizzazione dell'ente” (cfr.
CASS. S.U. 421171995; CASS. 11094/2005; CASS. 22239/2004, così
CASS. 32/2020 in parte motiva).
L'interpretazione di disposizioni normative compete quindi comunque al Giudice, che può condividere o meno quella compiuta dall'Istituto.
Orbene, osserva la Corte che l'assunto delle circolari n. 102 del CP_2
2003 e n. 22 del 2017 secondo cui, per i soggetti privi di anzianità contributiva iscritti dal 1°/1/1996 il massimale contributivo non è frazionabile a mese, deve essere inteso nel senso che il contribuente che
11 abbia svolto attività per un periodo inferiore all'anno - in permanenza di iscrizione alla gestione - non può confrontare il proprio reddito, proporzionale a tale frazione, alla corrispondente frazione del massimale annuo, sì da beneficiare di una riduzione della soglia oltre la quale i contributi non sono dovuti (ovvero il massimale), ma deve confrontare il proprio reddito sempre al massimale annuo;
non vi è, quindi, la possibilità di individuare una soglia più bassa, oltre la quale non sarebbero dovuti i contributi, rapportata al numero infrannuale di mesi di attività (per cui il massimale resta lo stesso anche se per alcuni mesi l'assicurato non ha conseguito reddito e, nell'anno, ha conseguito un reddito inferiore al massimale).
Ciò non consente però di condividere l'implicazione riportata nella suddetta circolare 102 del 2003, secondo cui, in caso di attività svolta per una parte soltanto dell'anno dai soggetti in argomento, vi è l'obbligo di fare riferimento all'intero ammontare del reddito prodotto nell'anno, qualunque sia il numero dei mesi di iscrizione;
altro è, infatti, il concetto di massimale imponibile contributivo, rispetto a quello di reddito concretamente imponibile, per il quale invece deve necessariamente essere preso in considerazione il numero dei mesi di iscrizione, giacché l'obbligo contributivo resta comunque inscindibilmente connesso all'iscrizione del soggetto ad una gestione pensionistica e al reddito conseguito dall'attività per la quale è obbligatoria l'iscrizione.
A tale conclusione perviene del resto la medesima circolare in esame, nella parte successiva, ove fa riferimento al rapporto ai mesi di attività, ed afferma che tale rapporto riguarda le ipotesi in cui, nell'ambito di una compagine societaria, il commerciante o l'artigiano, pur cessando o iniziando l'attività lavorativa in corso d'anno, mantenga la qualifica di socio e continui a percepire reddito d'impresa per la restante parte dell'anno, giacché in tal caso il reddito da prendere in considerazione al
12 fine del pagamento dei contributi deve essere rapportato ai soli mesi di iscrizione alla gestione previdenziale.
Tale interpretazione e la conseguente modalità applicativa della norma sul massimale annuo di cui all'art. 2 l. 335/1995 è condivisibile siccome razionale ed equa, nella misura in cui, ferma la soglia di massimale contributivo annuo oltre la quale il contributo non è dovuto, non suscettibile di riduzione in proporzione a periodi infrannuali di attività (in corso di iscrizione alla gestione), il reddito imponibile contributivo deve essere rapportato ai mesi di iscrizione alla gestione.
Negli stessi termini l' si era espresso anche nella precedente Pt_1
circolare n. 32 del 1999, in cui si affermava che la base imponibile per la contribuzione dovuta dai soci di S.r.l., fermo restando il minimale contributivo, è costituita dalla parte del reddito d'impresa dichiarato dalla
S.r.l. ai fini fiscali, attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili … e che in caso di cessione della quota, di trasformazione o di scissione nel corso dell'anno, la quota del reddito
d'impresa deve essere rapportata al periodo per il quale sussistono i presupposti per l'iscrizione.
Tale è esattamente l'ipotesi ricorrente nella fattispecie in esame, in cui iscritto alla Gestione commercianti dal 1°/1/2017, ne è CP_1
stato cancellato dal 26/5/2027, pur conservando la veste di socio e continuando a percepire reddito da partecipazione;
tale reddito (ottenuto rapportando quello societario alla sua quota di partecipazione), a fini contributivi deve essere quindi rapportato ai soli cinque mesi in cui è perdurata l'iscrizione del contribuente alla gestione pensionistica (restando invece esclusa la possibilità, in base al principio di infrazionabilità del massimale annuo, di confrontare il reddito del contribuente per la frazione di anno alla medesima frazione del massimale contributivo (es: posto il massimale annuo 2017 pari ad € 100.324,00, per la frazione di 1/12 pari ad
13 € 8.360,00 e di 5/12 pari ad € 41.800,00, il contribuente non può rapportare a tale soglia la frazione dei 5/12 del proprio reddito annuale, ma deve confrontare tale frazione sempre con la soglia del massimale annuo). aveva indicato il reddito derivante dalla partecipazione CP_1
nella società in € 173.697,00 (errando, in quanto l'importo rapportato alla sua partecipazione in essere fino al 25/5/2017 sarebbe stato di € 103.638,01, corrispondente alla partecipazione del 37,35%, a fronte di quella, solo successivamente acquisita, del 61,36%, da cui il maggior importo riportato nella dichiarazione dei redditi pari ad € 173.697,00).
Ciò posto, il reddito annuo del socio deve essere rapportato ai cinque mesi della sua partecipazione alla s.r.l. e alla sua iscrizione alla gestione autonoma commercianti e sul reddito così determinato sono dovuti i CP_2
contributi previdenziali, entro il limite del massimale annuo stabilito.
Le indicazioni contenute già nel ricorso in opposizione e poi nell'appello incidentale non risultano del tutto coerenti con le deduzioni dell'appellante incidentale: mentre, infatti, risulta corretto il calcolo del reddito imponibile per cinque mesi sulla base della partecipazione sociale al 37,25%, pari ad € 43.183,00 (€ 103.638,01 : 12x5), da cui la prima fascia di minimale contributivo pari ad € 6.478,00 e l'eccedenza di € 36.705,00
(pagg.
4-5 del ricorso sub punto 11 e pagg.
8-9 della memoria di costituzione con appello incidentale sub punto 11), non altrettanto dicasi per quanto riguarda la dichiarazione redditi (all. 7 al ricorso di primo CP_1
grado) riportata in parte a pag. 7 della memoria di costituzione in appello), atteso che, rispetto ad un reddito indicato in € 173.697,00 per tutto l'anno, per i cinque mesi di iscrizione alla gestione si sarebbe dovuto prendere in considerazione l'importo di € 72.373,75 (173.697 x 12 : 5), con eccedenza sul minimale (di € 6.478) pari ad € 65.895,75, mentre invece nella dichiarazione è indicato reddito eccedente il minimale di € 25.552,00.
14 Posto che in base al reddito eccedente il minimale erroneamente indicato in € 25.552,00, risulta versamento di contributi per l'importo complessivo di € 7.700,00 (€ 1.531,00 sul minimale ed € 6.169,00 sull'eccedenza), mentre sulla base della corretta indicazione del reddito eccedente, pari ad € 36.705,00, risultano dovuti contributi per complessivi
€ 10.448,00 (di cui € 1.531,00 sul minimale ed € 8.917,00 sull'eccedenza), risulta in debito a titolo di contributi previdenziali per il 2017 CP_1
per la differenza di € 2.748,00 (che peraltro lo stesso ricorrente deduceva di essere pronto a versare banco judicis ove accolta la riduzione degli importi di cui all'avviso di addebito)
Poiché con l'avviso di addebito opposto l' è andato a richiedere CP_2
un importo a titolo di contributi prendendo in considerazione l'intero reddito dichiarato dal contribuente, € 173.648,00, superiore al massimale,
e pertanto operando il calcolo del dovuto sul massimale contributivo
(superato da quel reddito), l'avviso di addebito deve essere annullato, in accoglimento del motivo di appello incidentale, limitatamente alla parte incentrata sulla frazionabilità del reddito;
la misura dei contributi previdenziali dovuti da va invece determinata rapportando il CP_1
reddito annuo ai cinque mesi di iscrizione alla gestione e per l'effetto si accerta esistente una differenza dovuta da pari al suindicato importo CP_1
di € 2.748,00.
Stante la sussistenza di un debito per contributi, sebbene in misura inferiore a quanto preteso, va poi esaminata la questione dell'obbligo delle sanzioni previste dall'art. 116 comma 8 l. 388/2000, che forma oggetto dell'appello dell' . CP_2
Sul punto il primo giudice, dopo aver ritenuto totalmente fondata la pretesa contributiva di cui all'avviso di addebito, ha invece ritenuto non dovute le sanzioni, sostenendo la non chiarezza del dato normativo e incertezza nelle diverse circolari emanate dall' . CP_2
15 L'appello dell' risulta fondato. CP_2
Come da ricostruzione dogmatica operata dalla giurisprudenza di legittimità, le sanzioni in oggetto sono sanzioni aggiuntive, destinate a risarcire il danno e a rafforzare l'obbligazione con funzione deterrente, per scoraggiare l'inadempimento; esse si distinguono dalle sanzioni amministrative di cui alla l. 689/1981, e da quelle tributarie, di cui alla l.
442/1997, aventi carattere afflittivo e una destinazione a carattere generale e non settoriale, rientrando nella facoltà del legislatore stabilire quando una violazione debba essere colpita da un tipo di sanzione piuttosto che da un altro, e a tale scelta si collega il regime applicabile, anche con riferimento alla trasmissibilità agli eredi, prevista solo per le sanzioni civili e che non opera per le altre, per cui opera il diverso regime della intrasmissibilità (v.
CASS. 25315/2022; CASS. 12099/2014; CASS. 14864/2011). Il credito dell'ente previdenziale per le sanzioni civili ha la stessa natura giuridica dell'obbligazione principale, realizzandosi una sorta di immedesimazione indifferenziata nella funzione che, pur mirata sull'obiettivo di risarcire in misura predeterminata dalla legge, con presunzione iuris et de iure, il danno cagionato all'istituto assicuratore, dà luogo a un debito che si compenetra con quello concernente l'obbligazione contributiva ed assume anche esso le caratteristiche di somma capitale, con la conseguenza che sull'intera somma spettano gli interessi moratori nella misura legale. Ciò al fine di rafforzare l'obbligo contributivo, finalizzato al finanziamento della provvista che rende possibile l'erogazione delle prestazioni previdenziali, attraverso la predeterminazione legale del danno cagionato all'ente assicuratore con l'inadempimento (v. CASS. 7934/2009). L'automaticità funzionale, legalmente predeterminata, della sanzione civile rispetto all'obbligazione contributiva, esclude la rilevanza dell'elemento soggettivo, irrilevante con riferimento all'obbligazione contributiva, atteso che. in tema di contributi assicurativi e previdenziali obbligatori, non è utilmente
16 invocabile il principio di tutela dell'affidamento del contribuente, di cui all'art. 10 della l. n. 112 del 2000 (tutela dell'affidamento e della buona fede nello statuto dei diritti del contribuente) trattandosi di prestazione patrimoniale di natura pubblicistica, fondata sull'art. 38 Cost. e coperta da riserva di legge ex art. 23 Cost., con conseguente indisponibilità del relativo credito da parte dell'ente (cfr. CASS. 12533/2019, CASS. 16865/2020).
Tanto premesso sull'istituto delle sanzioni civili da omissione contributiva, viene in considerazione ai fini della decisione dell'appello dell' il disposto dell'art. 116 co. 15 l. 388/2000, secondo il quale, CP_2
fermo restando l'integrale pagamento dei contributi, gli enti previdenziali, sulla base di apposite direttive emanate dal ministro del lavoro e della previdenza sociale, fissano criteri e modalità per la riduzione delle sanzioni civili, tra l'altro “nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti orientamenti giurisprudenziali”.
L'affidamento del contribuente può trovare quindi considerazione e conseguente tutela in conseguenza di specifiche disposizioni emanate dagli stessi enti previdenziali in applicazione di direttive appositamente emanate dal ministro competente;
in mancanza di tali specifiche disposizioni il contribuente non può far valere una propria asserita buona fede per sottrarsi al pagamento delle sanzioni. Così, nella fattispecie, l'asserita buona fede non sarebbe in alcun modo valorizzabile.
La sentenza gravata deve essere pertanto riformata, sussistendo l'obbligo di pagamento delle sanzioni accessorie in relazione ai contributi omessi.
Venendo al regolamento delle spese, avuto riguardo al complessivo esito della lite, che vede la soccombenza totale di sull'aspetto delle CP_1
sanzioni, e la soccombenza parziale dell' sulla quantificazione dei CP_2
contributi omessi, è equo disporre la compensazione delle spese della lite
17 per la metà e condannare a rifondere all' la restante metà CP_1 CP_2
delle spese stesse, nella frazione come liquidata in dispositivo per ambo i gradi di giudizio. Così pronunciandosi la Corte sul regolamento delle spese, resta assorbito il terzo motivo di appello dell' , riguardante appunto le CP_2
spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' e CP_2
su quello incidentale proposto da avverso la sentenza del CP_1
tribunale di Rovereto, giudice del lavoro, n. 31/2024 del 1°/8/2024
In parziale accoglimento dell'appello incidentale e di quello principale
Annulla l'avviso di addebito 412 2024 00000052 28 000 CP_2
Accerta ancora dovuto da all' a titolo di contributi CP_1 CP_2
previdenziali per l'anno 2017 l'importo di € 2.748,00 oltre alle sanzioni per omissione, come per legge;
Compensa per ½ tra le parti e spese di ambo i gradi di giudizio e condanna a rifondere all la restante metà delle spese stesse, CP_1 CP_2
frazione che si liquida, per il primo grado, in € 1.500,00 quale compenso per la difesa oltre al rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge e, quanto al secondo grado, in € 1.500,00 quale compenso per la difesa oltre al rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge.
Trento, 12 6 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dr.ssa Adriana De Tommaso dr.ssa Camilla Gattiboni
18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento Sezione lavoro, riunita in composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Camilla Gattiboni Presidente
Dott.ssa Adriana De Tommaso Consigliere rel.
Dott. Marco Vezzani Consigliere onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello promossa con ricorso depositato il
20/8/2024 ed iscritta a ruolo in pari data al n. 43/2024 r.g. lav.; promossa da
(c.f. Parte_1
- P. IVA ), in persona del legale rappresentante P.IVA_1 P.IVA_2
pro-tempore, rappresentato e difeso anche disgiuntamente dall'avv. Marta
ODORIZZI (c.f. e dall'avv. Vincenza Marina C.F._1
Marinelli per procura generale alle liti del 22.3.2024 Rep. n. 37875 rogito
Notaio di Fiumicino, con domicilio eletto, ai fini del Persona_1
presente giudizio, in Trento Via delle Orfane n. 8, presso l'Ufficio Legale della Sede Provinciale dell' Pt_1
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. , rappr. e dif. dall'avv. CP_1 CodiceFiscale_2
Alessandro D'Ingiullo (c.f. ) presso il cui studio è C.F._3
elett. dom.to in Trento alla via Calepina 4, come da delega in atti;
1 APPELLATO ed APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: obbligo contributivo del datore di lavoro
Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
APPELLANTE “Si chiede che l'Ecc. Corte di Appello di Trento, previa fissazione dell'udienza di discussione e la nomina del Consigliere relatore, voglia parzialmente riformare la sentenza del Giudice del Lavoro del
Tribunale di Rovereto n. 31 del 1.8.2024 nella parte in cui ha dichiarato non dovute le sanzioni applicate nell'avviso di addebito impugnato e, per l'effetto, nel merito respingere il ricorso in opposizione ad avviso di addebito promosso da in quanto infondato in diritto e non CP_1
provato e per l'effetto confermare integralmente l'avviso di addebito opposto e ciò anche nella parte relativa alle sanzioni civili per omissione.
Spese di causa rifuse di entrambi i gradi del giudizio”.
APPELLATO
A) nel merito, in accoglimento dell'appello incidentale ed in riforma della sentenza della Sentenza di primo grado:
- accogliere l'opposizione e, per l'effetto, annullare, revocare e dichiarare nullo e/o inefficace l'opposto avviso di addebito n. 412 2024 00000052 28
000 per tutti i motivi esposti in atto accertando l'insussistenza del credito contributivo, per le ragioni e le causali di cui sopra, e per l'effetto annullarsi e/o dichiararsi inefficace e/o revocarsi l'avviso di addebito 412 2024
00000052 28 000 ovvero, accertare la diversa misura del contributo dovuto dal ricorrente per l'importo di € 2.748,00 senza aggravio di sanzioni ed interessi, ovvero nella diversa misura così come accertanda in istruttoria di causa;
- condannare la controparte alla restituzione delle somme eventualmente percette nelle more del giudizio, maggiorate di interessi legali;
2 B) respingersi siccome infondato in fatto ed in diritto l'avversario appello avverso la sentenza n. Giudice del Lavoro del Tribunale di Rovereto –
Sezione lavoro n. 31 del 1.8.2024 non notificata, e confermarsi l'inapplicabilità e la non debenza delle sanzioni comminate nell'avviso di addebito n. 412 2024 00000052 28 000 e/o annullarsi le sanzioni per le ragioni e le causali di cui sopra, avuto riguardo all'oggettiva incertezza della materia.
In ogni caso, con vittoria di competenze e spese, oltre ad accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
destinatario della notifica dell'avviso di addebito n. CP_1
412 2024 00000052 28 000 in data 14/1/2024 (in cui l' accertava un CP_2
debito previdenziale per € 23.628,46 di cui € 16.283,00 per contributi IVS commercianti a percentuale sul reddito eccedente il minimale per l'anno
2017 ed € 7.341,35 per sanzioni aggiuntive per morosità, oltre alle spese di notifica) propose opposizione rivolgendosi al giudice del lavoro presso il tribunale di Trento con ricorso del 22/2/2024; chiese l'annullamento dell'avviso di addebito per insussistenza del debito contributivo e che venisse accertata la misura del contributo da lui dovuto nell'importo di €
2.748,00 senza aggravio di sanzioni e interessi e l'inapplicabilità delle sanzioni e quindi annullate le sanzioni stesse.
Espose che era stato socio di XF s.r.l. con partecipazione del 37,25% (poi Dro14 s.r.l.), trasformata con verbale di assemblea del
26/5/2017 in s.p.a.; che a seguito della trasformazione della società in s.p.a. era cessata l'attività per cui era stata operata l'iscrizione alla gestione commercianti, cancellazione effettuata con effetto dal 26/5/2017; che il reddito complessivamente prodotto nell'anno dalla società era pari ad €
278.225,00; che nella dichiarazione dei redditi dell'anno 2017, nel quadro dei contributi previdenziali aveva indicato la quota di reddito a lui
3 imputabile in forza della partecipazione societaria detenuta pari ad €
173.697,00 (errando, in quanto la sua partecipazione era cresciuta sino al
61,36% solo dal 28/9/2017, e il predetto importo era riferito a tale maggiore partecipazione, mentre il 37,25% corrispondeva a quello inferiore di €
170,718,00); che dovendosi operare a suo avviso la frazionabilità mensile del massimale annuo 2017, pari ad € 100.324,00, il reddito per la determinazione del contributo previdenziale andava rapportato a 5 mesi, durante i quali vi era stata l'iscrizione alla gestione commercianti;
che lo stesso , nella circolare n. 32 del 15/2/1999, aveva affermato che il Pt_1
minimale e il massimale contributivo dovevano essere ragguagliati ai mesi di durata dell'esercizio e similmente, anche in caso di trasformazione nel corso dell'anno la quota del reddito di impresa doveva essere rapportata al periodo per il quale sussistevano i presupposti dell'iscrizione; che dovevano essere comunque annullate le sanzioni per morosità esposte nell'avviso di addebito in mancanza di un orientamento chiaro e inequivoco da parte della stessa Amministrazione.
Instauratosi il contraddittorio con l' , il giudice del lavoro di CP_2
Trento dichiarò la propria incompetenza per territorio, per essere competente il giudice del lavoro presso il tribunale di Rovereto.
Quivi riassunse il giudizio riproponendo le domande CP_1
svolte dinanzi al giudice del lavoro di Trento.
Nel costituirsi in giudizio l' ripropose le difese già svolte CP_2
dinanzi al giudice del lavoro di Trento.
Il giudice del lavoro di Rovereto, con sentenza del 1°/8/2024 n.
31/2024, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da CP_1
dichiarò non dovute le sanzioni irrogate dall' , per ritenuta
[...] CP_2
buona fede del contribuente, confermando, nel resto, il debito contributivo di recato nell'avviso di addebito;
compensò tra le parti le CP_1
spese del giudizio.
4 Avverso la sentenza ha interposto appello l' con ricorso del CP_2
20/8/2024.
Con il primo motivo di appello l' ha lamentato l'errata Pt_1
interpretazione della disciplina in materia di sanzioni civili e la CP_2
violazione di legge ex art. 116 co. 8 lett. a) n. 388/2000, atteso che la disposizione sulle sanzioni non conteneva alcun riferimento all'elemento soggettivo per l'ipotesi dell'omissione contributiva (elemento richiesto invece, come intenzione specifica, per l'ipotesi dell'evasione contributiva).
Errata sarebbe pertanto da considerarsi la sentenza nella parte in cui ha escluso totalmente l'applicazione delle sanzioni civili, costituenti invece una conseguenza automatica dell'inadempimento o del ritardo, legalmente predeterminata, volta a rafforzare l'obbligazione contributiva e risarcire il danno cagionato all'assicuratore in misura predeterminata.
Con il secondo motivo di appello l' ha denunciato la Pt_1
violazione e falsa applicazione della disciplina in materia di sanzioni civili ex art. 116 comma 10 e comma 15 l. 388/2000 per mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi. Sul punto l' ha contestato la motivazione addotta dal primo giudice laddove è CP_2
stata esclusa l'applicazione delle sanzioni in ragione della mancanza di un chiaro dato normativo e dell'esistenza di precedenti circolari di segno CP_2
contrario, deponenti nel senso di un'incertezza tale da non giustificare l'irrogazione di sanzioni;
sul punto l ha contestato che ricorresse nella CP_2
fattispecie incertezza sull'obbligo contributivo perché le circolari e la normativa erano invece chiare e univoche sul punto e costanti nell'affermare la non frazionabilità del massimale contributivo.
Con il terzo motivo di appello l ha contestato la decisione di Pt_1
compensazione delle spese di lite, perché la motivazione adottata sulle sanzioni civili era del tutto estranea alle allegazioni e argomentazioni
5 dell'opponente, infondate e inconferenti rispetto alle sanzioni civili , CP_2
ma riferibile alle sanzioni tributarie ed amministrative con funzione, natura e disciplina del tutto diversa.
L' ha rassegnato quindi le conclusioni come riportate in CP_2
epigrafe. si è costituito in giudizio ed ha proposto appello CP_1
incidentale.
Con il primo motivo ha lamentato la nullità della sentenza per sostanziale assenza di motivazione, in quanto espressa in termini meramente assertivi, tali da non esprimere il ragionamento logico-giuridico seguito dal giudice, nel capo relativo al rigetto della sua domanda di accertamento della illegittimità e/o inefficacia dell'avviso di addebito opposto per insussistenza dell'omissione contributiva.
Con secondo motivo ha lamentato l'erroneità della sentenza nella parte relativa alla non riconosciuta illegittimità dell'imposizione contributiva per difetto del presupposto oggettivo, in particolare sulla violazione ed errata interpretazione del disposto di cui all'art. 2 co. 18 l.
335/1995 sotto il profilo del mancato riconoscimento del principio di frazionabilità del periodo di imposta per la determinazione del contributo previdenziale, in quanto in nessuna parte della disposizione veniva espresso il principio di preclusione della frazionabilità in ragione mensile del massimale annuo, mancando quindi addentellato normativo;
si è inoltre richiamato alla Circolare del 15/2/1999 che, al contrario, aveva CP_2
enunciato proprio tale principio di frazionabilità.
Riepilogata la ricostruzione in fatto di primo grado e riaffermata la limitazione del suo obbligo contributivo a 5 mensilità e pertanto la necessità di frazionare i massimali previsti per il computo del contributo previdenziale dovuto a tale temporalità, ha riproposto la CP_1
domanda subordinata di diverso accertamento dell'entità dell'omissione
6 contributiva, a seguito di un errore nella dichiarazione dei redditi, riconoscendo una differenza a favore dell'ente per l'importo di € 2.748,00. ha poi resistito all'appello dell' , di cui ha chiesto CP_1 CP_2
il rigetto, per la denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'appello incidentale. Per tale ipotesi ha altresì chiesto la conferma della disposta compensazione delle spese di giudizio.
All'udienza del 12/6/2025 l'appello è stato deciso con lettura pubblica del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Decidendo sull'opposizione all'avviso di addebito emesso dall' CP_2
nei confronti di per differenza di contributi relativi all'anno CP_1
2017 e relative sanzioni, il primo giudice ha confermato l'esistenza del debito contributivo così come esposto dall' , mentre ha mandato CP_2
indenne l'opponente dal carico delle sanzioni.
L'appello incidentale di deve essere esaminato con CP_1
priorità, rispetto a quello principale dell , dovendo essere in primo CP_2
luogo stabilita la fondatezza della pretesa dell' a titolo di contributi e CP_2
in particolare la legittimità del computo operato dall'Istituto che, nel determinare la differenza pretesa, ha fatto riferimento all'intero massimale contributivo per l'anno 2017, considerando il reddito di per l'intero CP_1
anno.
I primi due motivi dell'appello incidentale vanno quindi congiuntamente esaminati: la critica sull'assenza di motivazione della sentenza gravata comporta infatti la necessità di esaminare la fondatezza della tesi difensiva dell'appellante incidentale sulla frazionabilità del reddito fiscale a fini contributivi e sulla frazionabilità del massimale contributivo.
In punto di fatto giova puntualizzare, come da deduzioni delle parti e conformemente alle emergenze documentali in atti, che:
7 - era iscritto alla gestione separata commercianti dal CP_1
1°/1/2017 in quanto socio ed amministratore delegato della s.r.l.
XF (con partecipazione del 37,35%);
- la s.r.l. fu trasformata in s.p.a. (oggi , con delibera CP_3
del 26/5/2017;
- con la trasformazione societaria dismise la carica di CP_1
amministratore delegato della s.r.l. e venne meno l'obbligo di iscrizione alla gestione separata commercianti , con CP_2
cancellazione dell'iscrizione stessa accordata dall'Istituto dal
26/5/2017;
- nel calcolo dei contributi previdenziali dovuti per l'anno 2017 non considerò il reddito annuale;
CP_1
- l' calcolò i contributi dovuti per il 2017 senza frazionamento CP_2
del reddito imponibile, bensì in base all'intero reddito, quale indicato dallo stesso contribuente, eccedente il massimale, e pertanto entro il massimale, pari ad € 10.324,00.
La questione che contrappone le parti, e sulla quale si incentra l'appello incidentale, attiene quindi alla correttezza o meno del frazionamento dell'imponibile contributivo e del massimale in relazione a soli 5 mesi per l'anno 2017.
La norma di riferimento sull'obbligo contributivo richiamata dall' è CP_2
l'art. 2, comma 18, della l. 335/1995, il quale stabilisce un massimale annuo della base contributiva e pensionabile per i lavoratori, privi di anzianità contributiva, che si iscrivono a far data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie.
Secondo l'interpretazione dell' , recepita dal giudice di prime cure, tale CP_2
massimale annuo non è frazionabile, per la determinazione dei contributi deve essere preso in considerazione il reddito percepito annualmente dal
8 contribuente e deve aversi riguardo al massimale di imponibile contributivo dell'intero anno.
A sostegno della propria interpretazione l' si richiama alla circolare n. CP_2
102 del 2003, avente ad oggetto artigiani ed esercenti attività commerciali, imponibile contributivo e reddito d'impresa. Si legge ivi: REDDITO
IMPONIBILE PER I SOCI DI S.r.l. - Per i soci lavoratori di S.r.l., iscritti in quanto tali alle degli artigiani, la base Controparte_4
imponibile, fermo restando il minimale contributivo, è costituita dalla parte del reddito d'impresa dichiarato dalla S.r.l. ai fini fiscali ed attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili, prescindendo dalla destinazione che l'assemblea ha riservato a detti utili e, quindi, ancorché non distribuiti ai soci (importo del rigo RN1 meno l' importo del rigo RN5 del modello Unico società di capitali, rapportato alla quota di partecipazione del socio indicata nel quadro RO). Detta base imponibile rileva, comunque, non oltre il limite del massimale contributivo.
Qualora il periodo di imposta della società non coincida con l'anno solare, per l'individuazione del reddito d'impresa dovrà farsi riferimento all'ultima dichiarazione della società relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre;
i versamenti a titolo di acconto dovranno essere determinati in base al reddito dichiarato nel periodo d'imposta precedente.
A tal proposito preme sottolineare che, in presenza della predetta quota del reddito d'impresa della S.r.l., la stessa costituisce base imponibile ai fini che qui interessano sia allorché il socio sia tenuto all'iscrizione alle
Gestioni degli artigiani e dei commercianti per l'attività svolta nella società a responsabilità limitata, sia allorché il titolo all'iscrizione derivi dall'attività esercitata in qualità di imprenditore individuale o di socio di una società di persone, e ciò per effetto di quanto disposto dall'art.3bis della legge n.438/1992 citata.
9 3) DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE PER PERIODI
INFERIORI ALL'ANNO.
Le modalità di determinazione della base imponibile per i periodi di iscrizione inferiori all'anno hanno formato oggetto, in riferimento alla generalità dei contribuenti, di reiterate disposizioni, alle quali si fa rinvio
(circolare n. 182 del 10 giugno 1994, messaggio n. 13196 del 28/6/1994)).
Per quanto riguarda i soggetti privi di anzianità contributiva in qualsiasi
Gestione pensionistica obbligatoria alla data del 31 dicembre 1995, iscritti
a decorrere dal primo gennaio 1996, o successivamente a tale data, si rammenta che il massimale contributivo di cui all'art.2, comma 18, della legge n.335/1995, non è frazionabile a mese (circolari n. 46 del 4 marzo
1997 e n. 77 del 9 settembre 1996)).
Consegue da quanto premesso, nei casi di attività svolta per una parte soltanto dell'anno dai soggetti in argomento, l'obbligo di far riferimento all'intero ammontare del reddito prodotto nell'anno, applicando le previste aliquote sul reddito complessivamente considerato. Così, in riferimento all'anno 2003 per un artigiano si applicherà l'aliquota del 16,80% sino alla prima fascia di reddito, pari ad euro 36.959,00 e l'aliquota del 17,80% sulla restante parte di reddito e sino al massimale di euro 80.391,00, qualunque sia il numero dei mesi di iscrizione.
In ogni caso deve essere garantito il pagamento dei contributi calcolati sul minimale di reddito per i mesi di attività.
Si precisa che il rapporto ai mesi di attività persiste anche nelle ipotesi nelle quali, nell'ambito di una compagine societaria, il commerciante o
l'artigiano, pur cessando o iniziando l'attività lavorativa in corso d'anno, mantenga la qualifica di socio e, quindi, continui a percepire reddito
d'impresa per la restante parte dell'anno. In tali casi il reddito (di partecipazione) da prendere in considerazione al fine del pagamento dei
10 contributi deve essere rapportato ai soli mesi di iscrizione alla gestione previdenziale.
La circolare n. 46 del 4 marzo 1997, ivi richiamata in nota, nell'indicare il reddito imponibile massimo per artigiani e commercianti per tale anno prevedeva espressamente che Per i periodi di assicurazione inferiori all'anno, il massimale deve essere rapportato a mese.
La circolare n. 177 del 9 settembre 1996, con riferimento al massimale da considerare per i lavoratori assunti dopo il 31/12/1995, prevedeva che il massimale non è frazionabile a mese e ad esso occorre fare riferimento anche se l'anno solare risulti parzialmente retribuito.
Per l'anno 2017 l emanò sul tema la circolare n. 22, che stabilì che ai CP_2
sensi dell'art. 2, comma 18 della legge n. 335/1995, per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari, per il 2017, ad €
100.324,00: tale massimale non è frazionabile in ragione mensile.
In primo luogo si rammenta l'insegnamento della S.C. a mente del quale le circolari dell , oltre a non poter derogare alle disposizioni di CP_2
legge, non possono neanche influire nell'interpretazione delle medesime disposizioni, e ciò anche se si tratti di atti del tipo c.d. normativo, che restano comunque atti di rilevanza interna all'organizzazione dell'ente” (cfr.
CASS. S.U. 421171995; CASS. 11094/2005; CASS. 22239/2004, così
CASS. 32/2020 in parte motiva).
L'interpretazione di disposizioni normative compete quindi comunque al Giudice, che può condividere o meno quella compiuta dall'Istituto.
Orbene, osserva la Corte che l'assunto delle circolari n. 102 del CP_2
2003 e n. 22 del 2017 secondo cui, per i soggetti privi di anzianità contributiva iscritti dal 1°/1/1996 il massimale contributivo non è frazionabile a mese, deve essere inteso nel senso che il contribuente che
11 abbia svolto attività per un periodo inferiore all'anno - in permanenza di iscrizione alla gestione - non può confrontare il proprio reddito, proporzionale a tale frazione, alla corrispondente frazione del massimale annuo, sì da beneficiare di una riduzione della soglia oltre la quale i contributi non sono dovuti (ovvero il massimale), ma deve confrontare il proprio reddito sempre al massimale annuo;
non vi è, quindi, la possibilità di individuare una soglia più bassa, oltre la quale non sarebbero dovuti i contributi, rapportata al numero infrannuale di mesi di attività (per cui il massimale resta lo stesso anche se per alcuni mesi l'assicurato non ha conseguito reddito e, nell'anno, ha conseguito un reddito inferiore al massimale).
Ciò non consente però di condividere l'implicazione riportata nella suddetta circolare 102 del 2003, secondo cui, in caso di attività svolta per una parte soltanto dell'anno dai soggetti in argomento, vi è l'obbligo di fare riferimento all'intero ammontare del reddito prodotto nell'anno, qualunque sia il numero dei mesi di iscrizione;
altro è, infatti, il concetto di massimale imponibile contributivo, rispetto a quello di reddito concretamente imponibile, per il quale invece deve necessariamente essere preso in considerazione il numero dei mesi di iscrizione, giacché l'obbligo contributivo resta comunque inscindibilmente connesso all'iscrizione del soggetto ad una gestione pensionistica e al reddito conseguito dall'attività per la quale è obbligatoria l'iscrizione.
A tale conclusione perviene del resto la medesima circolare in esame, nella parte successiva, ove fa riferimento al rapporto ai mesi di attività, ed afferma che tale rapporto riguarda le ipotesi in cui, nell'ambito di una compagine societaria, il commerciante o l'artigiano, pur cessando o iniziando l'attività lavorativa in corso d'anno, mantenga la qualifica di socio e continui a percepire reddito d'impresa per la restante parte dell'anno, giacché in tal caso il reddito da prendere in considerazione al
12 fine del pagamento dei contributi deve essere rapportato ai soli mesi di iscrizione alla gestione previdenziale.
Tale interpretazione e la conseguente modalità applicativa della norma sul massimale annuo di cui all'art. 2 l. 335/1995 è condivisibile siccome razionale ed equa, nella misura in cui, ferma la soglia di massimale contributivo annuo oltre la quale il contributo non è dovuto, non suscettibile di riduzione in proporzione a periodi infrannuali di attività (in corso di iscrizione alla gestione), il reddito imponibile contributivo deve essere rapportato ai mesi di iscrizione alla gestione.
Negli stessi termini l' si era espresso anche nella precedente Pt_1
circolare n. 32 del 1999, in cui si affermava che la base imponibile per la contribuzione dovuta dai soci di S.r.l., fermo restando il minimale contributivo, è costituita dalla parte del reddito d'impresa dichiarato dalla
S.r.l. ai fini fiscali, attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili … e che in caso di cessione della quota, di trasformazione o di scissione nel corso dell'anno, la quota del reddito
d'impresa deve essere rapportata al periodo per il quale sussistono i presupposti per l'iscrizione.
Tale è esattamente l'ipotesi ricorrente nella fattispecie in esame, in cui iscritto alla Gestione commercianti dal 1°/1/2017, ne è CP_1
stato cancellato dal 26/5/2027, pur conservando la veste di socio e continuando a percepire reddito da partecipazione;
tale reddito (ottenuto rapportando quello societario alla sua quota di partecipazione), a fini contributivi deve essere quindi rapportato ai soli cinque mesi in cui è perdurata l'iscrizione del contribuente alla gestione pensionistica (restando invece esclusa la possibilità, in base al principio di infrazionabilità del massimale annuo, di confrontare il reddito del contribuente per la frazione di anno alla medesima frazione del massimale contributivo (es: posto il massimale annuo 2017 pari ad € 100.324,00, per la frazione di 1/12 pari ad
13 € 8.360,00 e di 5/12 pari ad € 41.800,00, il contribuente non può rapportare a tale soglia la frazione dei 5/12 del proprio reddito annuale, ma deve confrontare tale frazione sempre con la soglia del massimale annuo). aveva indicato il reddito derivante dalla partecipazione CP_1
nella società in € 173.697,00 (errando, in quanto l'importo rapportato alla sua partecipazione in essere fino al 25/5/2017 sarebbe stato di € 103.638,01, corrispondente alla partecipazione del 37,35%, a fronte di quella, solo successivamente acquisita, del 61,36%, da cui il maggior importo riportato nella dichiarazione dei redditi pari ad € 173.697,00).
Ciò posto, il reddito annuo del socio deve essere rapportato ai cinque mesi della sua partecipazione alla s.r.l. e alla sua iscrizione alla gestione autonoma commercianti e sul reddito così determinato sono dovuti i CP_2
contributi previdenziali, entro il limite del massimale annuo stabilito.
Le indicazioni contenute già nel ricorso in opposizione e poi nell'appello incidentale non risultano del tutto coerenti con le deduzioni dell'appellante incidentale: mentre, infatti, risulta corretto il calcolo del reddito imponibile per cinque mesi sulla base della partecipazione sociale al 37,25%, pari ad € 43.183,00 (€ 103.638,01 : 12x5), da cui la prima fascia di minimale contributivo pari ad € 6.478,00 e l'eccedenza di € 36.705,00
(pagg.
4-5 del ricorso sub punto 11 e pagg.
8-9 della memoria di costituzione con appello incidentale sub punto 11), non altrettanto dicasi per quanto riguarda la dichiarazione redditi (all. 7 al ricorso di primo CP_1
grado) riportata in parte a pag. 7 della memoria di costituzione in appello), atteso che, rispetto ad un reddito indicato in € 173.697,00 per tutto l'anno, per i cinque mesi di iscrizione alla gestione si sarebbe dovuto prendere in considerazione l'importo di € 72.373,75 (173.697 x 12 : 5), con eccedenza sul minimale (di € 6.478) pari ad € 65.895,75, mentre invece nella dichiarazione è indicato reddito eccedente il minimale di € 25.552,00.
14 Posto che in base al reddito eccedente il minimale erroneamente indicato in € 25.552,00, risulta versamento di contributi per l'importo complessivo di € 7.700,00 (€ 1.531,00 sul minimale ed € 6.169,00 sull'eccedenza), mentre sulla base della corretta indicazione del reddito eccedente, pari ad € 36.705,00, risultano dovuti contributi per complessivi
€ 10.448,00 (di cui € 1.531,00 sul minimale ed € 8.917,00 sull'eccedenza), risulta in debito a titolo di contributi previdenziali per il 2017 CP_1
per la differenza di € 2.748,00 (che peraltro lo stesso ricorrente deduceva di essere pronto a versare banco judicis ove accolta la riduzione degli importi di cui all'avviso di addebito)
Poiché con l'avviso di addebito opposto l' è andato a richiedere CP_2
un importo a titolo di contributi prendendo in considerazione l'intero reddito dichiarato dal contribuente, € 173.648,00, superiore al massimale,
e pertanto operando il calcolo del dovuto sul massimale contributivo
(superato da quel reddito), l'avviso di addebito deve essere annullato, in accoglimento del motivo di appello incidentale, limitatamente alla parte incentrata sulla frazionabilità del reddito;
la misura dei contributi previdenziali dovuti da va invece determinata rapportando il CP_1
reddito annuo ai cinque mesi di iscrizione alla gestione e per l'effetto si accerta esistente una differenza dovuta da pari al suindicato importo CP_1
di € 2.748,00.
Stante la sussistenza di un debito per contributi, sebbene in misura inferiore a quanto preteso, va poi esaminata la questione dell'obbligo delle sanzioni previste dall'art. 116 comma 8 l. 388/2000, che forma oggetto dell'appello dell' . CP_2
Sul punto il primo giudice, dopo aver ritenuto totalmente fondata la pretesa contributiva di cui all'avviso di addebito, ha invece ritenuto non dovute le sanzioni, sostenendo la non chiarezza del dato normativo e incertezza nelle diverse circolari emanate dall' . CP_2
15 L'appello dell' risulta fondato. CP_2
Come da ricostruzione dogmatica operata dalla giurisprudenza di legittimità, le sanzioni in oggetto sono sanzioni aggiuntive, destinate a risarcire il danno e a rafforzare l'obbligazione con funzione deterrente, per scoraggiare l'inadempimento; esse si distinguono dalle sanzioni amministrative di cui alla l. 689/1981, e da quelle tributarie, di cui alla l.
442/1997, aventi carattere afflittivo e una destinazione a carattere generale e non settoriale, rientrando nella facoltà del legislatore stabilire quando una violazione debba essere colpita da un tipo di sanzione piuttosto che da un altro, e a tale scelta si collega il regime applicabile, anche con riferimento alla trasmissibilità agli eredi, prevista solo per le sanzioni civili e che non opera per le altre, per cui opera il diverso regime della intrasmissibilità (v.
CASS. 25315/2022; CASS. 12099/2014; CASS. 14864/2011). Il credito dell'ente previdenziale per le sanzioni civili ha la stessa natura giuridica dell'obbligazione principale, realizzandosi una sorta di immedesimazione indifferenziata nella funzione che, pur mirata sull'obiettivo di risarcire in misura predeterminata dalla legge, con presunzione iuris et de iure, il danno cagionato all'istituto assicuratore, dà luogo a un debito che si compenetra con quello concernente l'obbligazione contributiva ed assume anche esso le caratteristiche di somma capitale, con la conseguenza che sull'intera somma spettano gli interessi moratori nella misura legale. Ciò al fine di rafforzare l'obbligo contributivo, finalizzato al finanziamento della provvista che rende possibile l'erogazione delle prestazioni previdenziali, attraverso la predeterminazione legale del danno cagionato all'ente assicuratore con l'inadempimento (v. CASS. 7934/2009). L'automaticità funzionale, legalmente predeterminata, della sanzione civile rispetto all'obbligazione contributiva, esclude la rilevanza dell'elemento soggettivo, irrilevante con riferimento all'obbligazione contributiva, atteso che. in tema di contributi assicurativi e previdenziali obbligatori, non è utilmente
16 invocabile il principio di tutela dell'affidamento del contribuente, di cui all'art. 10 della l. n. 112 del 2000 (tutela dell'affidamento e della buona fede nello statuto dei diritti del contribuente) trattandosi di prestazione patrimoniale di natura pubblicistica, fondata sull'art. 38 Cost. e coperta da riserva di legge ex art. 23 Cost., con conseguente indisponibilità del relativo credito da parte dell'ente (cfr. CASS. 12533/2019, CASS. 16865/2020).
Tanto premesso sull'istituto delle sanzioni civili da omissione contributiva, viene in considerazione ai fini della decisione dell'appello dell' il disposto dell'art. 116 co. 15 l. 388/2000, secondo il quale, CP_2
fermo restando l'integrale pagamento dei contributi, gli enti previdenziali, sulla base di apposite direttive emanate dal ministro del lavoro e della previdenza sociale, fissano criteri e modalità per la riduzione delle sanzioni civili, tra l'altro “nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti orientamenti giurisprudenziali”.
L'affidamento del contribuente può trovare quindi considerazione e conseguente tutela in conseguenza di specifiche disposizioni emanate dagli stessi enti previdenziali in applicazione di direttive appositamente emanate dal ministro competente;
in mancanza di tali specifiche disposizioni il contribuente non può far valere una propria asserita buona fede per sottrarsi al pagamento delle sanzioni. Così, nella fattispecie, l'asserita buona fede non sarebbe in alcun modo valorizzabile.
La sentenza gravata deve essere pertanto riformata, sussistendo l'obbligo di pagamento delle sanzioni accessorie in relazione ai contributi omessi.
Venendo al regolamento delle spese, avuto riguardo al complessivo esito della lite, che vede la soccombenza totale di sull'aspetto delle CP_1
sanzioni, e la soccombenza parziale dell' sulla quantificazione dei CP_2
contributi omessi, è equo disporre la compensazione delle spese della lite
17 per la metà e condannare a rifondere all' la restante metà CP_1 CP_2
delle spese stesse, nella frazione come liquidata in dispositivo per ambo i gradi di giudizio. Così pronunciandosi la Corte sul regolamento delle spese, resta assorbito il terzo motivo di appello dell' , riguardante appunto le CP_2
spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' e CP_2
su quello incidentale proposto da avverso la sentenza del CP_1
tribunale di Rovereto, giudice del lavoro, n. 31/2024 del 1°/8/2024
In parziale accoglimento dell'appello incidentale e di quello principale
Annulla l'avviso di addebito 412 2024 00000052 28 000 CP_2
Accerta ancora dovuto da all' a titolo di contributi CP_1 CP_2
previdenziali per l'anno 2017 l'importo di € 2.748,00 oltre alle sanzioni per omissione, come per legge;
Compensa per ½ tra le parti e spese di ambo i gradi di giudizio e condanna a rifondere all la restante metà delle spese stesse, CP_1 CP_2
frazione che si liquida, per il primo grado, in € 1.500,00 quale compenso per la difesa oltre al rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge e, quanto al secondo grado, in € 1.500,00 quale compenso per la difesa oltre al rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge.
Trento, 12 6 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dr.ssa Adriana De Tommaso dr.ssa Camilla Gattiboni
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