Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 15/01/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 7132/2017 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Foggia
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Antonio Buccaro Presidente dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice dott.ssa Simona Iavazzo Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7132 / 2017 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 09.10.2024 a seguito delle conclusioni rassegnate dalle parti
TRA
cf: , elett.te dom.ta alla Parte_1 C.F._1
VIA DEGLI ARTIGIANI, N.15 TRINITAPOLI presso lo studio dell'Avv.
RAFFAELLA TIZIANA DE PASQUALE, c.f.: , dalla C.F._2
quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in atti
- RICORRENTE
E
, c.f.: , elett.te dom.to in Controparte_1 C.F._3
CORSO GARIBALDI, N.52 TRINITAPOLI, presso lo studio dell'Avv.
EGIZIANO DI LEO, c.f.: , dal quale è rappresentato e C.F._4
difeso in virtù di procura in atti
- RESISTENTE
E
PM IN SEDE
-INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni: come in atti.
Il PM ha espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n.69/2009.
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co 2 n.4 c.p.c. e 118 disp.tt. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso per separazione giudiziale, depositato in data 29/09/2017,
chiedendo la separazione con addebito ha esposto: di Parte_1
aver contratto matrimonio concordatario con in data Controparte_2
30/12/1995 in Margherita di Savoia e che dall'unione sono nati due figli:
(n.to a Canosa di Puglia il 29/02/1996) e (n.ta a Canosa di Per_1 Per_2
Puglia il 27/11/1997); che nel 2005 hanno acquistato l'immobile poi adibito a casa coniugale, accendendo un mutuo della durata di 25 anni, la cui rata mensile era di ca € 700,00/750,00 e veniva corrisposta interamente dal
; che durante la vita matrimoniale lei non ha mai svolto attività CP_2
lavorativa, dedicandosi interamente alla cura dei figli e della famiglia;
che il ha provveduto al sostentamento della famiglia, svolgendo, il lavoro di CP_2 autotrasportatore, lavoro che ancora tutt'ora svolge;
che il avrebbe CP_2 percepito compensi “in nero” oltre alla “retribuzione ufficiale”; che ha scoperto come il marito avrebbe intrattenuto una relazione extraconiugale con una donna di TA, derivando da ciò altri litigi;
che secondo la propria tesi a novembre del 2016 il marito avrebbe lasciato la casa coniugale “senza dare alcuna spiegazione e senza informare alcuno” e senza più farvi ritorno, iniziando, asseritamente, una convivenza more uxorio con la predetta donna;
che sebbene in un primo momento si fosse dimostrato disposto a versare alla
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famiglia € 700,00 al mese per i loro bisogni, “da ultimo”, secondo la ricostruzione della ricorrente, si è mostrato “molto riluttante nel consegnare il denaro”; che, secondo la propria tesi, il l'avrebbe vessata, offesa, CP_2
minacciata e aggredita verbalmente anche in presenza dei figli, turbandone la loro serenità ed equilibrio;
che la comunione materiale e spirituale non può più essere ricostituita.
Pertanto, la ricorrente, oltre alla separazione con addebito della stessa al
, ha chiesto: l'assegnazione della casa coniugale;
la corresponsione di CP_2
un assegno di mantenimento in suo favore e in favore dei figli per la somma complessiva di € 1.200,00 mensili;
di porre a carico del resistente “l'obbligo di continuare a pagare le rate del mutuo acceso presso il Monte dei Paschi di
Siena per l'acquisto della casa coniugale”.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito , che Controparte_2 non opponendosi alla domanda di separazione, ha esposto: che l'unione coniugale era già da tempo in crisi, a causa di asseriti comportamenti della ricorrente;
che secondo la propria ricostruzione, la avrebbe Parte_1
intrattenuto, in costanza di matrimonio, relazioni extraconiugali, facendo uso anche di sostanze stupefacenti;
che, asseritamente, ha più volte perdonato la moglie, ma la stessa avrebbe continuato ad inveire nei suoi confronti e a
“frequentare persone poco raccomandabili”; che il figlio , secondo Per_1 la propria tesi, ha attraversato “un periodo destabilizzante” a causa dei comportamenti della madre, lasciando il suo lavoro;
che , Per_2
asseritamente, convive a casa del proprio fidanzato, che lavora presso un negozio di telefonia in TA;
che, secondo la propria ricostruzione, nel novembre 2016 è stato raggiunto dal figlio che gli ha consegnato, su indicazione della i suoi effetti personali;
che dapprima si è Parte_1
“adattato cercando soluzioni di fortuna” dove risiedere, successivamente ha conosciuto una donna di TA, presso la quale attualmente vive,
“avendo ritrovato un po' di serenità ed affetto”; che ha proposto al figlio di andare a convivere insieme, in conseguenza della asserita circostanza del
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trasferimento della moglie a Torino per lavorare come cameriera;
che percepisce una retribuzione di € 1.200,00 – 1800,00 al mese;
che è disposto a corrispondere al figlio un assegno di mantenimento fino al Per_1 raggiungimento dell'indipendenza economica;
che è disposto a supportare la figlia in caso di necessità e su sua richiesta, ma non al riconoscimento Per_2
in suo favore di un assegno di mantenimento, perché oramai convive con il suo compagno;
che nessuno dei due figli convive con la madre, per cui quest'ultima non ha diritto alla corresponsione di un assegno di mantenimento in loro favore.
Pertanto, il resistente, oltre alla separazione con addebito, ha chiesto,
l'assegnazione della casa coniugale e di “dichiarare il difetto di legittimazione attiva della ricorrente circa la richiesta di mantenimento dei figli maggiorenni e non conviventi con la stessa”. Inoltre, si è opposto al riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della moglie.
Con proprio decreto il Presidente ha fissato la prima udienza di comparizione dei coniugi il 30/01/2018, all'esito della quale ha emesso i provvedimenti temporanei ed urgenti, designato il Giudice delegato e rimesso davanti a lui le parti all'udienza del 21/09/2018, successivamente rinviata fino al 17/10/2018.
Con la propria memoria di costituzione il resistente ha così concluso: “a) autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
b) addebitare la colpa della separazione alla sig.ra per violazione Parte_1
dei doveri nascenti dal matrimonio e comunque per tutte le motivazioni sopraesposte e che saranno provate in corso di causa;
c) disporre che nulla sia dovuto da parte del sig. a titolo di mantenimento, alla sig.ra CP_2
, per le ragioni suesposte;
d) disporre che i coniugi si Parte_1 concedono reciprocamente il consenso all'espatrio”. In ordine ai figli ha esposto che il figlio è stato assunto presso la 3Zeta Trasporto Srl, Per_1
percependo un regolare stipendio;
mentre per la figlia sarebbe Per_2 disposto a riconoscerle un assegno di € 200,00 “fino alla dimostrazione che la
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stessa non vive più nella casa coniugale ed ha una sua vita autonoma unitamente al suo compagno”.
All'udienza del 17/10/2018, il Giudice ritenuta necessaria la comparizione personale delle parti, ha rinviato all'udienza del 16/01/2019, successivamente rinviata fino all'udienza del 26/06/2019 per un tentativo di accordo tra le stesse.
In tale udienza, preso atto del fallimento del tentativo di accordo, il Giudice ha rinviato all'udienza dell'11/03/2020, con concessione dei termini di cui all'art. 183 co 6 c.p.c., successivamente rinviata fino all'udienza del
10/02/2021, all'esito della quale ha ammesso le prove nei limiti dell'ordinanza e rinviato all'udienza del 19/05/2021.
In tale udienza, su richiesta delle parti, il Giudice ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione sullo status.
Emessa sentenza non definitiva sullo status, la causa è stata rimessa sul ruolo per l'espletamento della prova testimoniale, nei limiti ammessa, all'udienza del 02/03/2022.
In tale udienza, rilevata la cancellazione dall'Albo degli Avvocati di entrambe le procuratrici del resistente, il Giudice ha dichiarato interrotto il processo.
Con ricorso in riassunzione, depositato in data 31/05/2022, la ricorrente ha chiesto che venisse disposta l'udienza per la prosecuzione del giudizio, riportandosi integralmente alle difese, argomentazioni e richieste già svolte. Il
Giudice, verificato il rispetto dei termini di riassunzione, ha fissato l'udienza del 14/12/2022, onerando la ricorrente della relativa notifica.
Il resistente costituendosi in giudizio si è riportato a tutte le difese, richieste ed eccezioni svolte dai precedenti difensori.
All'udienza del 14/12/2022 il Giudice, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, ha rinviato per l'espletamento della prova ammessa all'udienza del 21/06/2023, successivamente rinviata fino al 07/02/2024 al fine di un tentativo di accordo tra le parti.
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In tale udienza, il Giudice, preso atto delle reciproche rinunce e accettazione all'escussione della prova testimoniale, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 09/10/2024, all'esito della quale ha rimesso il fascicolo al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Le parti hanno depositato comparse conclusionali e memorie di replica.
Occorre dare atto di come rispetto all'instaurazione del giudizio le condizioni fattuali delle parti e dei figli si siano nel corso del giudizio modificate, modificando di conseguenza in parte anche le rispettive conclusioni.
La ricorrente nella propria comparsa conclusionale ha insistito solo sull'addebito della separazione, oltre a “1) determinare in € 1.200,00 mensili
l'assegno di mantenimento dovuto dal sig. in favore della Controparte_2
sig.ra , con decorrenza dalla domanda;
2) disporre la Parte_1
rivalutazione annuale secondo indici ISTAT;
3) ordinare eventuali conguagli per il periodo pregresso”.
Il resistente, invece, si è riportato a tutte le conclusioni già in atti rassegnate.
Si ricorda che vi è già stata sentenza sullo status, per cui può procedersi ad esaminare le altre domande formulate dalle parti.
Sulle domande di addebito della separazione.
La ricorrente ha formulato domanda di addebito della separazione, in considerazione della relazione extraconiugale intrattenuta dal che CP_2
sarebbe stata la causa della fine del matrimonio. Inoltre, ha affermato di aver ricevuto da parte del , vessazioni, offese, minacce e aggressioni CP_2
verbali. Il resistente, opponendosi, ha formulato anche lui domanda di addebito della separazione, basandola su alcune relazioni extraconiugali intrattenute dalla tra cui anche il cognato sul suo Parte_1 Persona_3
uso di sostanze stupefacenti, su umiliazioni e aggressioni verbali subite da parte del . CP_2
L'art. 151 co 2 c.c. prevede che “il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei
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coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.
L'art. 143 co 2 c.c. prevede che “dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione”.
Pertanto, il Giudice, ove ne ricorrano le circostanze, tenendo conto dell'istruttoria compiuta, può dichiarare a chi sia addebitabile la separazione.
Infatti, “la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento, volontariamente e consapevolmente, contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza” (ex multis Cass. civ. sez. 1, ord.
n. 11208/2024, Cass. civ. ord. sez. n.40795/2021).
Tale onere, anche in accordo ai generali principi ex art. 2967 c.c., grava sulla parte che richiede l'addebito. Infatti, quest'ultima deve provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia il rapporto causale tra tale comportamento e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (si veda Cass. civ. sez. 1, Ord.
n.12662/2024 “è principio generale quello secondo cui il Tribunale deve verificare, alla stregua delle risultanze acquisite dalla compiuta istruttoria, se siano stati posti in essere – da un coniuge ovvero da entrambi – comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., accertando la sussistenza del nesso di causalità tra questi ultimi ed il determinarsi della situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale. Quindi la pronunzia di addebito della separazione non solo presuppone la violazione dei doveri coniugali, ma anche il nesso causale in ordine alla determinazione specifica della crisi coniugale”; si veda anche ex multis Cass. civ. sez. 1, ord. n. 35296/2023;
Cass. civ. sez. 1 ord. 16691/2020; Cass. civ. sez. I sent. 19328/2015).
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Preliminarmente si deve ribadire come entrambe le parti hanno rinunciato alle prove testimoniali, così come ammesse con ordinanza del 10/02/2021.
Ci si concentrerà dapprima sulla domanda di addebito formulata dalla ricorrente e successivamente su quella del resistente.
Nel caso di specie, la ricorrente non ha provato che la causa della crisi matrimoniale sia stata la relazione intrattenuta dal . CP_2
Ricostruendo quanto affermato dalle parti, nei propri atti e scritti difensivi, si può affermare quanto segue.
La ricorrente ha riferito di continui litigi con il (cfr. ricorso CP_2
, come urla e aggressioni verbali. Parte_1
Anche il resistente ha affermato che la relazione con la era “da Parte_1 tempo naufragata” (cfr. comparsa di costituzione e risposta).
La circostanza che nel 2016 il si sia definitivamente allontanato dalla CP_2
casa coniugale, senza più farvi ritorno, è rimasta incontestata tra le parti (cfr. ricorso e comparsa di costituzione e risposta ). In un Parte_1 CP_2
primo momento il si è adattato a soluzioni di fortuna. CP_2
Successivamente ha conosciuto una donna di TA, presso cui si è trasferito a vivere e con la quale intrattiene una relazione amorosa (cfr. comparsa di costituzione e risposta).
La ricorrente, invece, ha affermato che l'allontanamento della casa coniugale
è dovuto alla sua scoperta di una relazione extraconiugale del marito con una signora di TA (cfr. ricorso . Parte_1
A sostegno della sua tesi, la ha depositato alcune foto del social Parte_1 network Facebook. Una di queste ritrae una donna, tale , Persona_4 con il , ma non ha una data certa. In un'altra, invece, viene Controparte_2 mostrato come sulla propria “bacheca” del suo profilo Persona_4
Facebook ha scritto un “post” sulla propria unione con il , senza, però, CP_2
alcuna foto che ritragga i due (cfr. memoria art. 183 co 6 n.2 EA documenti n.6-11).
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Preliminarmente bisogna affermare che tutte le foto provengono dal social network Facebook di tale . Si deve aggiungere che Persona_4
nessuna delle foto prodotte dalla vede il in atteggiamenti Parte_1 CP_2
intimi con tale Persona_5
Inoltre, la ricorrente non ha fornito altri indici di prova, al fine di una valutazione, quantomeno probabile, della circostanza che il , Controparte_2
in costanza di matrimonio, abbia intrattenuto (o “allacciato”) una relazione extraconiugale con la e di come questa relazione sia stata la causa Per_4
della dissoluzione dello stesso che sembra essersi lacerato ben prima proprio alla luce delle reciproche deduzioni e contestazioni delle parti.
In sostanza, non risulta dimostrato come la relazione intrattenuta dal CP_2
sia stata la causa della crisi del matrimonio. Con maggiore impegno esplicativo, il rapporto tra e non smentito Controparte_2 Persona_5
dal resistente, appare, dalle difese e argomentazioni svolte dalle parti, successivo alla crisi coniugale, già ormai irreversibile, e non causa della stessa.
Anche il ha formulato domanda di addebito della Controparte_2
separazione, per aver la asseritamente intrattenuto, durante il Parte_1
matrimonio, relazioni extraconiugali e per aver fatto uso di sostanza stupefacenti.
Il , su cui ricade l'onere della prova, non ha tuttavia provato che la CP_2
durante il matrimonio, abbia intrattenuto relazioni extraconiugali Parte_1
o abbia assunto sostanze stupefacenti, considerato anche come tali circostanze siano state contestate dalla ricorrente.
Inoltre, sono rimaste indimostrate le “umiliazioni” subite dal resistente, da lui solamente asserite.
Se da una parte sono, comunque, emerse tensioni e incomprensioni tra i coniugi, circostanze che possono essere poste a fondamento della domanda di separazione, dall'altra non è stata dimostrata da nessuna delle due parti la violazione dei doveri coniugali derivanti dagli artt. 143 ss c.c. (relazioni
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extraconiugali, umiliazioni, o l'uso di sostanze stupefacenti) e il loro nesso causale con la crisi matrimoniale, che, invece, tali da fondare l'accoglimento di una richiesta di addebito. Le contestazioni reciprocamente mosse appaiono più che la causa proprio come le conseguenze di una irreversibile crisi già in atto da tempo.
Pertanto, in considerazione di quanto esposto, il Tribunale rigetta entrambe le domande di addebito reciprocamente formulate tra di loro dalla Parte_2
e dal .
[...] Controparte_2
Sull'assegno di mantenimento in favore della Parte_1
La ricorrente ha chiesto, con il ricorso introduttivo, di disporre in suo favore un assegno di mantenimento, insieme a quello per i figli, per un importo complessivo di € 1.200,00 al mese. Successivamente la ricorrente ha inteso limitare la sua domanda al solo riconoscimento in proprio favore di un assegno di mantenimento per un importo complessivo di € 1.200,00 al mese da versare da parte del , con decorrenza dalla domanda. La ricorrente, CP_2 al fine del riconoscimento in proprio favore dell'assegno di mantenimento, ha fatto riferimento ai principi espressi dalla sentenza della Cassazione Sezioni
Unite n. 18287/2018. Il resistente si è opposto alla richiesta in quanto ha asserito una “attitudine al lavoro” della moglie.
Per mettere ordine alle richieste della ricorrente, l'assegno di mantenimento è cosa diversa dall'assegno divorzile, la cui funzione assistenziale, perequativa e compensativa è stata chiaramente enunciata dalla sentenza della Cass. S. U.
n.18287/2018.
L'assegno di separazione, invece, presuppone la permanenza del vincolo coniugale e, conseguentemente, la correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Quest'ultimo parametro, al contrario, non rileva in sede di fissazione dell'assegno divorzile, che deve, invece, essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, essendo volto non alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del
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ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (cfr. Cass. sez. I, ord. n.5605/2020).
Pertanto, emerge in maniera chiara e decisa la differenza tra l'assegno divorzile e l'assegno di mantenimento (o assegno di separazione) di cui ci occupiamo nel presente procedimento.
L'art. 156 co 1 c.c. prevede che “il Giudice pronunciando la separazione stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri”.
Gli elementi costitutivi dell'assegno di mantenimento sono rappresentanti
“dalla non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, dalla non titolarità, da parte del medesimo, di adeguati redditi propri, ossia redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e dalla sussistenza di una disparità economica tra le parti” (cass. civ. Sez. 1 sent. 1162/2017).
Ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento, “il giudice del merito deve anzitutto accertare il tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione. In quest'ambito, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei rediti posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici, in quanto è necessaria, ma anche sufficiente, una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi” (Cass. Sez I
n.29770/2008; Cass. Civ. Sez I n.13592/2006; vedi anche Cass. Civ. ord. Sez.
I n.66020/2021).
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Pertanto, in ordine al tenore di vita e alla situazione patrimoniale dei coniugi, si può osservare quanto segue.
Dagli atti del processo è emerso come la ha svolto la sola attività Parte_1
di casalinga, dedicandosi alla cura dei figli e della casa, mentre il marito contribuiva al sostentamento della famiglia, attraverso la propria attività lavorativa (cfr. verbale di comparizione dei coniugi davanti al Presidente:
EA “la nostra famiglia è sempre stata mantenuta da mio marito, che ha sempre fatto il camionista, mentre io ero casalinga”; dichiarazioni : CP_2
“svolgo l'attività di camionista guadagnando mensilmente circa 1.700 euro mensili, prima ho guadagnato anche di più a volte;
io ho contribuito da sempre da solo al mantenimento della famiglia in quanto mia moglie faceva la casalinga”).
La ha dichiarato anche di aver cercato lavoro, in particolare a Parte_1
Torino, ma di non essere riuscita nel suo intento, per la mancanza di competenze professionali (cfr. verbale di prima comparizione coniugi dichiarazioni e comparsa conclusionale . Parte_1 Parte_1
Attualmente, la ricorrente ha 47 anni e si è detta disoccupata, rimanendo indimostrata la circostanza, affermata dal resistente, che la stessa abbia trovato un'occupazione lavorativa e che conviva stabilmente con un compagno.
Il ha sempre svolto e svolge tutt'ora l'attività di camionista. CP_2
All'udienza presidenziale del 19/02/2018 ha dichiarato di percepire come stipendio € 1.700,00 mensili e a volte di essere riuscito a guadagnare un importo più alto (cfr. verbale di prima comparizione coniugi).
Infatti, atti vi sono buste paga riguardanti il lavoro svolto come conducente
(“camionista”) presso la 3 riguardanti i seguenti periodi: Controparte_3 settembre 2017 per € 1.537,00, busta paga dicembre 2017 di € 1.717,00, busta paga gennaio 2018 di € 1.212,00.
Il resistente, inoltre, ha dichiarato redditi per l'anno di imposta 2019 di €
18.867,92 (cfr. certificazione unica 2020), per l'anno di imposta 2020 di €
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21.262,46 (cfr. certificazione unica 2021), per l'anno di imposta 2021 di €
13.045,85 (cfr. certificazione unica 2022). Non ha depositato precedenti dichiarazioni, né vi sono altre più aggiornate.
Indimostrata è la circostanza affermata dal ricorrente che il abbia CP_2 guadagni “in nero”, visto che ha anche depositato le ultime dichiarazioni dei redditi.
Pertanto, sulla base delle considerazioni appena esposte, deve essere riconosciuto un assegno di mantenimento in favore della ricorrente. Si fa presente che, in considerazione della sua età (47 anni), la deve Parte_1
attivarsi al fine di rendersi economicamente autosufficiente, reperendo un'attività lavorativa, oppure in caso di ulteriore difficoltà facendo ricorso ai vari strumenti di politica sociale.
Per quanto riguarda il quantum, il Tribunale ritiene opportuno, in base alle dichiarazioni reddituali, quantificare l'assegno in favore di Parte_2 in € 200,00 mensili da versare da parte del entro il 5 di
[...] Controparte_2
ogni mese, oltre a rivalutazione indici ISTAT, confermando sul punto l'ordinanza presidenziale.
Sull'assegno di mantenimento in favore dei figli.
La domanda di corresponsione di un assegno di mantenimento in favore dei figli, originariamente formulata dalla ricorrente nel suo atto introduttivo, è stata abbandonata alla luce dell'età ormai raggiunta dai figli. La Parte_1
infatti, nella comparsa conclusionale ha limitato la richiesta di assegno di mantenimento solo in proprio favore (cfr. comparsa conclusionale
“nel caso di specie, l'importo di € 200,00 mensili stabiliti in via Parte_1
provvisoria appare manifestatamente inadeguato, anche considerando il venir meno dell'obbligo di mantenimento verso i figli” e ancora “si insiste, pertanto, che Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: 1) determinare in € 1.200,00 mensili l'assegno di mantenimento dovuto dal sig.
in favore della sig.ra , con decorrenza Controparte_2 Parte_1
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dalla domanda;
2) disporre la rivalutazione annuale secondo indici ISTAT;
3) ordinare eventuali conguagli per il periodo pregresso”).
Sull'assegnazione della casa coniugale.
Entrambe le parti nei propri atti introduttivi avevano chiesto l'assegnazione della casa coniugale.
Il resistente con la propria memoria di costituzione del 13/7/2018 in conseguenza dell'udienza presidenziale ha così concluso: “a) autorizzare i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto;
b) addebitare la colpa della separazione alla sig.ra per violazione dei doveri Parte_1
nascenti dal matrimonio e comunque per tutte le motivazioni sopraesposte e che saranno provate in corso di causa;
c) disporre che nulla sia dovuto da parte del sig. , a titolo di mantenimento, alla sig.ra CP_2 Parte_1
e ai figli, per le ragioni suesposte;
d) disporre che i coniugi si concedono
[...] reciprocamente il consenso all'espatrio”. Il nuovo difensore del resistente, costituendosi in data 01/12/2022, ha richiamato “le difese, richieste ed eccezioni svolte dai precedenti difensori”. Pertanto, la domanda originariamente proposta dal resistente di assegnazione della casa coniugale risulta essere stata abbandonata.
La ricorrente nella comparsa conclusionale e nelle memorie di replica ha inteso limitare le proprie originarie richieste solamente all'addebito della separazione al marito, al riconoscimento in proprio favore di un assegno di mantenimento e “ordinare eventuali conguagli per il periodo pregresso”.
Pertanto, anche la ricorrente risulta aver abbandonato la domanda di assegnazione della casa coniugale (si veda anche Cass. civ. Sez. U.
n.3453/2024 “anche dopo le precisazioni delle conclusioni, a preclusioni ormai maturate, se è vietato estendere il thema decidendum attraverso nuove domande ed eccezioni che non potrebbero essere confutate ex adverso, va però consentito di restringerlo, mediante rinuncia a una delle domande, ad uno o più capi di essa, od alle eccezioni”).
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In ogni caso, si deve osservare che i figli della coppia sono ormai maggiorenni ( prossimo ai 29 anni e ha da poco compiuto Per_1 Per_2
27 anni) ed economicamente indipendenti, come risulta dagli atti del procedimento e dall'affermazione della ricorrente secondo cui l'obbligo di mantenimento nei confronti dei figli è venuto meno (cfr. comparsa conclusionale “anche considerando il venir meno dell'obbligo di Parte_1 mantenimento verso i figli”).
Sulla domanda del pagamento delle rate di mutuo.
La domanda di pagamento delle rate del mutuo, originariamente formulata dalla ricorrente, pure si intende abbandonata, come risulta dalla comparsa conclusione e memorie di replica della dove ha insistito Parte_1 sull'addebito della separazione, sul riconoscimento in proprio favore di un assegno di mantenimento e “ordinare eventuali conguagli per il periodo pregresso”. Tuttavia, ove non fosse stata abbandonata sarebbe stata dichiarata inammissibile come quelle di seguito.
Sulla domanda di conguagli per il periodo pregresso.
La ricorrente ha chiesto solo con la comparsa conclusione di “ordinare eventuali conguagli per il periodo pregresso”.
La domanda non solo risulta tardiva, generica e non meglio specifica, ma è inammissibile.
Per quanto riguarda gli importi dovuti in conseguenza dell'ordinanza presidenziale, la ricorrente può utilizzare ogni più idonea azione al fine della corresponsione di quanto ancora dovuto e non versato, costituendo l'ordinanza idoneo titolo esecutivo. Alla stessa maniera, se le somme riguardano il periodo di tempo precedente all'instaurazione del processo si potrà adire il Giudice competente secondo il rito ordinario ai fini della ripetizione dell'indebito per le somme anticipate in favore dei figli.
Infatti, l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32,
34, 35 e 36) così escludendo la possibilità di proporre più domande aventi
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oggetto e riti diversi, come la domanda di separazione (o di divorzio), soggetta al rito camerale, e di restituzione, soggetta al rito ordinario (cfr. ex multis Cass. Sez. 1 n.6660/2001; Cass. Sez. 1 n. 11828/2009; Cass. Sez. 1
n.2155/2010).
Pertanto, il Tribunale dichiara la domanda inammissibile.
Sulla concessione del reciproco consenso dei coniugi all'espatrio.
Il resistente ha chiesto che “i coniugi si concedano reciprocamente il consenso all'espatrio” (cfr. memoria di costituzione e risposta CP_2
depositata il 13/07/2018).
Presupposto al consenso all'espatrio è che vi siano figli minori affidati in via congiunta ad entrambi i genitori. Nel caso di sopraggiunti contrasti tra quest'ultimi, si potrà adire il Giudice Tutelare.
Nel caso di specie i figli della coppia sono ormai ampiamente maggiorenni,
prossimo ai 29 anni, mentre ha da poco compiuto 27 anni, Per_1 Per_2
quindi, non deve essere adottata alcuna misura né risulta tra l'altro un dissenso sul punto ed un diniego rivolto a fronte di specifica pregressa richiesta. Per tali ragioni, la domanda è inammissibile per mancanza di interesse concreto ed attuale.
Sulle spese di lite.
In considerazione dell'esito del processo, che vede la reciproca soccombenza tra le parti sulla domanda di addebito, l'accoglimento, seppure in misura notevolmente ridotta della domanda di assegno di mantenimento formulata dalla ricorrente, e altre domande rinunciate (assegno di mantenimento a favore dei figli, assegnazione della casa coniugale, pagamento rata di mutuo)
o dichiarate inammissibili (conguagli o restituzione somme di denaro, rilascio del consenso tra i coniugi ai fini dell'espatrio), le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.
Con separato decreto si provvede alla liquidazione del procuratore di parte ricorrente ed art. 83 D.p.r. 115/2002, essendo stata ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, I sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta la domanda di addebito della separazione formulata da
Parte_2
2. rigetta la domanda di addebito della separazione formulata dal CP_2
;
[...]
3. pone a carico del la corresponsione di un assegno di Controparte_2 mantenimento in favore di nella misura di € Parte_2
200,00 mensili, da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata dall'ISTAT;
4. dichiara abbandonata la domanda di assegnazione della casa coniugale reciprocamente formulata dalla e dal;
Parte_1 CP_2
5. dichiara abbandonata la domanda del riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore dei figli formulata dalla ricorrente;
6. dichiara abbandonata la domanda del pagamento delle rate di mutuo formulata dalla ricorrente;
7. dichiara inammissibile la domanda di conguagli o restituzione somme formulata da Parte_2
8. dichiara inammissibile la domanda del rilascio del consenso all'espatrio formulata dal;
CP_2
9. spese compensate.
Così deciso in Foggia il 14 gennaio 2025 in camera di consiglio.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Simona Iavazzo Dott. Antonio Buccaro
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