TRIB
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/12/2025, n. 11523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11523 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
1
TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dott. Roberto Peluso,
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n.13908 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad
OGGETTO: appello, e vertente
T R A
(C.F. ) elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Desenzano del Garda (BS) al viale E.
Andreis n. 74 presso lo studio dell'avv. Valerio Astuni
(CF ) che lo rappresenta e difende in C.F._2
virtù di procura in calce all'atto di citazione
- APPELLANTE -
E 2
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Napoli alla via Alcide De
Gasperi n.45 presso lo studio dell'avv. Gianluigi Oranges
(C.F. ) che la rappresenta e difende in C.F._3
virtù di procura in calce all'atto di costituzione
- APPELLATA -
CONCLUSIONI
Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello, ha Parte_1 proposto gravame avverso la sentenza in oggetto resa dal giudice di pace di Napoli, chiedendone la riforma.
Più precisamente, la sentenza impugnata ha rigettato l'opposizione da questi spiegata avverso il preavviso di fermo n. 07180202200012182000 notificato in data
29.10.2022 ad istanza dell' Controparte_2 fondato sulle cartelle di pagamento n. 071
[...]
2011 0219603366, 071 2012 0132720426 e 071 2012
0158196863. La pronuncia ha ritenuto inammissibile la opposizione proposta, dichiarandola tardiva in quanto “il ricorrente ha prodotto intimazione di pagamento senza provarne la notifica, pertanto, non avendo rispettato il termine perentorio di gg. 30, e comunque non avendo provato di avere proposto il ricorso entro i termini di legge, così come prescritto dagli artt. 22 e 23 L. 689/81
e succ. mod.” e compensando le spese.
Secondo la prospettazione difensiva dell'appellante la sentenza sarebbe nulla per travisamento delle risultanze istruttorie. Ha chiesto quindi dichiararsi la 3
tempestività della sua azione, stante la mancata valida prova della notifica degli atti presupposti nonché la violazione dell'art. 26 dpr n.602/1973. Si è costituita l' Premesso lo Controparte_2 svolgimento del giudizio di primo grado e richiamate le eccezioni ivi formulate ha eccepito, preliminarmente,
l'inammissibilità dell'azione proposta in primo grado.
Nel merito, ha ribadito la correttezza della decisione assunta, la regolarità del procedimento di notifica,
l'inammissibilità ed infondatezza delle eccezioni riproposte dall'appellante. Ha pertanto concluso per la declaratoria di inammissibilità o per il rigetto dell'appello con vittoria di spese.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del giorno 16.10.2025.
L'impugnazione è risultata infondata e va pertanto rigettata per le motivazioni che seguono.
Occorre innanzitutto soffermarsi sulla natura del preavviso di fermo amministrativo e del fermo amministrativo.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, “l'impugnazione del preavviso di fermo amministrativo introduce un ordinario giudizio di accertamento negativo del credito e non un'opposizione all'esecuzione” (Cass. n 28509/2022).
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno precisato che “il fermo amministrativo di beni mobili registrati ha natura non già di atto di espropriazione forzata ma di procedura a quest'alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta a indurre il debitore all'adempimento, sicché la sua impugnativa, sostanziandosi in un accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le regole generali in materia di 4
riparto della competenza per materia e per valore “(Cass.
S.U. n 15354/2015).
Il giudice di prime cure ha ritenuto inammissibile il ricorso perché il ricorrente non ha consentito al giudicante la verifica della tempestività del ricorso in assenza di prova in ordine alla data di notifica dell'atto impugnato. In effetti tra le verifiche preliminari di ogni giudicante è contemplata quella del rispetto dei termini perentori entro cui ricorrere. In maniera corretta il giudice di primo grado ha verificato che il ricorrente nulla ha dimostrato in proposito. Tale punto di motivazione è da considerare come “passato in giudicato” in quanto, parte appellante sul punto nulla contesta bensì si limita a dedurre la mancata dimostrazione da parte della resistente
[...] della notifica della comunicazione Controparte_2 preventiva di fermo amministrativo. In effetti il ricorrente in primo grado, odierno appellante, nel ricorso deduce di aver ricevuto la notifica del preavviso di fermo impugnato il 29.10.2021 e il giudizio innanzi al giudice di pace risulta iscritto a ruolo il 15.11.2022 ovvero tardivamente. Spettava all'odierno appellante dimostrare la tempestività del ricorso in primo grado e tale adempimento non risulta rispettato nemmeno in questa sede: sul punto la più recente giurisprudenza (Cassazione civile 30/05/2024, n.15224) afferma che “la tempestività del ricorso introduttivo è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, precedendo logicamente ogni altra questione relativa alla validità della cartella e della sua notifica, sicché, ove il contribuente contesti la regolarità di quest'ultima, è suo onere dimostrare quando abbia avuto conoscenza dell'atto.” 5
Al contrario la documentazione di parte appellata relativamente alla notifica dell'atto impugnato e degli atti prodromici risulta completa ed esaustiva. Nessun atto prodromico risulta impugnato nei termini nonostante la rituale notifica ai sensi degli artt. 139-140 c.p.c. né risulta proposta querela di falso avverso tali notifiche aventi fede privilegiata.
Tutte le altre eccezioni non possono essere esaminate dal momento che non risulta superata la verifica preliminare valutata dal giudice di primo grado.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna al pagamento delle spese del Parte_1
presente giudizio in favore di Controparte_2
che liquida in euro 3.300,00 per compensi
[...]
professionali, oltre spese generali, IVA e CPA se dovute e come per legge.
Napoli, 5 dicembre 2025
IL GIUDICE
dott. Roberto Peluso
TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dott. Roberto Peluso,
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n.13908 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad
OGGETTO: appello, e vertente
T R A
(C.F. ) elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Desenzano del Garda (BS) al viale E.
Andreis n. 74 presso lo studio dell'avv. Valerio Astuni
(CF ) che lo rappresenta e difende in C.F._2
virtù di procura in calce all'atto di citazione
- APPELLANTE -
E 2
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Napoli alla via Alcide De
Gasperi n.45 presso lo studio dell'avv. Gianluigi Oranges
(C.F. ) che la rappresenta e difende in C.F._3
virtù di procura in calce all'atto di costituzione
- APPELLATA -
CONCLUSIONI
Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello, ha Parte_1 proposto gravame avverso la sentenza in oggetto resa dal giudice di pace di Napoli, chiedendone la riforma.
Più precisamente, la sentenza impugnata ha rigettato l'opposizione da questi spiegata avverso il preavviso di fermo n. 07180202200012182000 notificato in data
29.10.2022 ad istanza dell' Controparte_2 fondato sulle cartelle di pagamento n. 071
[...]
2011 0219603366, 071 2012 0132720426 e 071 2012
0158196863. La pronuncia ha ritenuto inammissibile la opposizione proposta, dichiarandola tardiva in quanto “il ricorrente ha prodotto intimazione di pagamento senza provarne la notifica, pertanto, non avendo rispettato il termine perentorio di gg. 30, e comunque non avendo provato di avere proposto il ricorso entro i termini di legge, così come prescritto dagli artt. 22 e 23 L. 689/81
e succ. mod.” e compensando le spese.
Secondo la prospettazione difensiva dell'appellante la sentenza sarebbe nulla per travisamento delle risultanze istruttorie. Ha chiesto quindi dichiararsi la 3
tempestività della sua azione, stante la mancata valida prova della notifica degli atti presupposti nonché la violazione dell'art. 26 dpr n.602/1973. Si è costituita l' Premesso lo Controparte_2 svolgimento del giudizio di primo grado e richiamate le eccezioni ivi formulate ha eccepito, preliminarmente,
l'inammissibilità dell'azione proposta in primo grado.
Nel merito, ha ribadito la correttezza della decisione assunta, la regolarità del procedimento di notifica,
l'inammissibilità ed infondatezza delle eccezioni riproposte dall'appellante. Ha pertanto concluso per la declaratoria di inammissibilità o per il rigetto dell'appello con vittoria di spese.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del giorno 16.10.2025.
L'impugnazione è risultata infondata e va pertanto rigettata per le motivazioni che seguono.
Occorre innanzitutto soffermarsi sulla natura del preavviso di fermo amministrativo e del fermo amministrativo.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, “l'impugnazione del preavviso di fermo amministrativo introduce un ordinario giudizio di accertamento negativo del credito e non un'opposizione all'esecuzione” (Cass. n 28509/2022).
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno precisato che “il fermo amministrativo di beni mobili registrati ha natura non già di atto di espropriazione forzata ma di procedura a quest'alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta a indurre il debitore all'adempimento, sicché la sua impugnativa, sostanziandosi in un accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le regole generali in materia di 4
riparto della competenza per materia e per valore “(Cass.
S.U. n 15354/2015).
Il giudice di prime cure ha ritenuto inammissibile il ricorso perché il ricorrente non ha consentito al giudicante la verifica della tempestività del ricorso in assenza di prova in ordine alla data di notifica dell'atto impugnato. In effetti tra le verifiche preliminari di ogni giudicante è contemplata quella del rispetto dei termini perentori entro cui ricorrere. In maniera corretta il giudice di primo grado ha verificato che il ricorrente nulla ha dimostrato in proposito. Tale punto di motivazione è da considerare come “passato in giudicato” in quanto, parte appellante sul punto nulla contesta bensì si limita a dedurre la mancata dimostrazione da parte della resistente
[...] della notifica della comunicazione Controparte_2 preventiva di fermo amministrativo. In effetti il ricorrente in primo grado, odierno appellante, nel ricorso deduce di aver ricevuto la notifica del preavviso di fermo impugnato il 29.10.2021 e il giudizio innanzi al giudice di pace risulta iscritto a ruolo il 15.11.2022 ovvero tardivamente. Spettava all'odierno appellante dimostrare la tempestività del ricorso in primo grado e tale adempimento non risulta rispettato nemmeno in questa sede: sul punto la più recente giurisprudenza (Cassazione civile 30/05/2024, n.15224) afferma che “la tempestività del ricorso introduttivo è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, precedendo logicamente ogni altra questione relativa alla validità della cartella e della sua notifica, sicché, ove il contribuente contesti la regolarità di quest'ultima, è suo onere dimostrare quando abbia avuto conoscenza dell'atto.” 5
Al contrario la documentazione di parte appellata relativamente alla notifica dell'atto impugnato e degli atti prodromici risulta completa ed esaustiva. Nessun atto prodromico risulta impugnato nei termini nonostante la rituale notifica ai sensi degli artt. 139-140 c.p.c. né risulta proposta querela di falso avverso tali notifiche aventi fede privilegiata.
Tutte le altre eccezioni non possono essere esaminate dal momento che non risulta superata la verifica preliminare valutata dal giudice di primo grado.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna al pagamento delle spese del Parte_1
presente giudizio in favore di Controparte_2
che liquida in euro 3.300,00 per compensi
[...]
professionali, oltre spese generali, IVA e CPA se dovute e come per legge.
Napoli, 5 dicembre 2025
IL GIUDICE
dott. Roberto Peluso