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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 17/04/2025, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Seconda Civile
Riunita in camera di conSIlio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa CARMELA RUBERTO PRESIDENTE
Dott.ssa SILVANA FERRIERO CONSIGLIERE REL.
Dott. ANTONIO RIZZUTI CONSIGLIERE
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1864/2022 RGAC, trattenuta in decisione alla scadenza dei termini ex art 127 ter cpc, concessi in sostituzione dell'udienza del 27.11.2024 con provvedimento comunicato alle parti il 02.12.2024 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Teresa Zagarese giusta procura Parte_1 in calce all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
(già e per essa Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
) quale impresa deSInata ex art. 286 D.lgs n. 209/05, con sede in Mogliano Veneto (TV),
[...]
Via Marocchesa n. 14 c.f. , in persona dell'Amministratore Delegato e Direttore P.IVA_1
Generale Dott. e del Dirigente della società Dott. , legali Controparte_4 Controparte_5 rappresentanti, rappresentata e difesa dall' Avv. Giampiero Palopoli giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATA
CONCLUSIONI Per parte appellante sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata, in riforma della sentenza del Tribunale di
Castrovillari – ex Rossano n. 92/2022 del 9 maggio 2022 per le motivazioni esposte in narrativa, in accoglimento dello spinto appello accertare e dichiarare il diritto ad ottenere il chiesto risarcimento da parte della SI.ra , rimasta coinvolta nel sinistro di cui all'oggetto determinato Parte_1 da esclusiva responsabilità del conducente del mezzo rimasto inizialmente ingoto e, per l'effetto, ritenere obbligata la società convenuta, quale impresa deSInata dal FGVS, al risarcimento dei danni subiti dall'attrice e quantificati allo stato nella somma di € 78.320,55 o nella diversa misura ritenuta di ragione e giustizia con interessi e rivalutazione dalla data del sinistro all'effettivo soddisfo, disponendo all'uopo CTU medico-legale volta alla constatazione della natura delle lesioni fisiche e dei danni permanenti sofferti dalla appellante a causa del sinistro e quantificazione economica delle stesse. Vinte le spese del doppio grado di giudizio”;
Per parte appellata … “Ci si oppone alla richiesta di CTU medico-legale del tutto inutile e giustamente rigettata in primo grado. Ci si oppone pure all'istanza inibitoria non ricorrendo nessuno dei presupposti che la possano giustificare, non senza sottolineare che l'appellante ha già beneficiato di una incomprensibile compensazione parziale delle spese di lite di primo grado. Tutto ciò premesso si conclude per il rigetto integrale dell'appello proposto dalla SI.ra , con Parte_1
l'integrazione della motivazione della sentenza di primo grado nel punto in cui non si è pronunciata sull'infondatezza dell'an debeatur per l'insussistenza della condizione di cui all'art. 283 lett. a) del cod. ass., con vittoria di spese e compensi del grado”.
§1) La vicenda controversa e la sentenza impugnata
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio innanzi al Parte_1
Tribunale di Rossano (ora Tribunale di Castrovillari), quale impresa deSInata dal Controparte_2
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, chiedendo il risarcimento di tutti i danni subiti a seguito del sinistro occorso in data 06 marzo 2012.
L'attrice ha dedotto che in data 06 marzo 2012 intorno alle 23.30 circa, nel mentre si trovava alla guida del proprio quadriciclo Microcar 40 bb, TG X5D76G, in agro del Comune di Corigliano
Calabro, Località Citrea, è stata violentemente tamponata nella parte postero-laterale da un'autovettura proveniente da tergo che effettuava un'azzardata e imprudente manovra di sorpasso su strada stretta e a doppio senso di circolazione impedita nella fase conclusiva dal sopraggiungere di un altro mezzo nel senso opposto di marcia.
Il violento urto, ha determinato il rovesciamento del mezzo condotto dall'istante nell'adiacente scarpata, mentre il conducente dell'autovettura si è dato alla fuga senza prestare soccorso, impedendo così l'identificazione del mezzo. Ha rappresentato che immediatamente soccorsa dagli altri automobilisti ivi presente, è stata trasportata in stato di semi-incoscienza presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Civile di Corigliano ove le è stato diagnosticato: “trauma cranico, contusione multipla, grave ferita lacero-contusa cuoio capelluto con importante perdita di sostanza dello stesso, frattura osso frontale, fratture costali, distorsione rachide cervicale”.
Altresì di aver in data 01.06.2010 sporto denuncia contro ignoti presso il Comando dei Carabinieri di
Corigliano ma l'autore del fatto non è stato identificato e pertanto, alla denuncia ha fatto seguito decreto di archiviazione emesso in data 24.10.2012 dal GIP del Tribunale di Rossano.
Infine, l'attrice ha evidenziato di aver inoltrato richiesta di risarcimento danno con missive del
29.10.2012 e 12.02.2013 al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, che non ha mai provveduto al pagamento dell'indennizzo richiesto.
Instaurato il contraddittorio si è costituita in giudizio con comparsa depositata in data 30.04.2014 la per contestare le avverse deduzioni e conclusioni, Controparte_6 chiedendo il rigetto della domanda dell'avversa domanda.
In particolare, ha eccepito la lacunosità della narrativa relativa alla dinamica del sinistro per mancanza dell'indicazione della strada che stava percorrendo il mezzo condotto da parte attrice, nonché della direzione di marcia dello stesso e per tali motivi, ha invocato la nullità dell'atto introduttivo secondo il combinato disposto degli artt. 163 n. 4 e 164 quarto comma c.p.c.
Nel merito, ha rilevato che il sinistro si è verificato per colpa esclusiva dell'attrice, la quale ha perso il controllo del mezzo ribaltandosi nel fosso sottostante la strada, in subordine, ha eccepito una colpa concorrente ex art. 1227 c.c. e art. 2054 secondo comma c.c.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale prodotta dalle parti e prova testimoniale.
Con Sentenza n. 92/2022 resa in data 09 maggio 2022 il Tribunale di Castrovillari ha così provveduto:
“rigetta la domanda in quanto infondata;
condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite in favore di parte convenuta liquidate in € 405,00 per fase studio, € 287,00 per fase introduttiva, € 430,00 per fase istruttoria e/o di trattazione, € 692,00 per fase decisionale, oltre 15% spese generali, iva e cpa come per legge”.
In estrema sintesi, il Tribunale di Castrovillari ha rigettato la domanda sull'assunto che parte attrice non avesse assolto all'onere di dimostrare la colpevolezza dell'altro conducente nella causazione del sinistro e ancora che la prova per testi non ha fornito elementi utile a tal fine, dato il contrasto fra le dichiarazioni rese da un teste in due diversi momenti ossia nell'immediatezza del sinistro e nel corso del giudizio.
Ha infine condannato l'attrice al pagamento delle spese di lite.
§2) L'impugnazione e le determinazioni della Corte Avverso detta sentenza, , ha proposto appello con atto di citazione notificato a mezzo Parte_1
PEC il 07.12.2022, affidandolo ai motivi che si esamineranno.
Con comparsa depositata in data 20.04.2023, si è costituita in giudizio la Controparte_7 quale Impresa deSInata per il Fondo di Garanzia Vittime della Strada, la quale ha chiesto il
[...] rigetto dell'appello perché manifestamente infondato in fatto e in diritto e la conferma della sentenza di primo grado.
Acquisito il fascicolo di primo grado, con Ordinanza del 24 luglio 2023 la Corte ha rigettato la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza ed ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 27 novembre 2024.
L'udienza del 27.11.2024 fissata per la precisazione delle conclusioni è stata sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte;
tutte le parti hanno depositato le note e con provvedimento del 29.11.2024 comunicato in data 02.12.2024, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Parte appellante ha depositato soltanto la comparsa conclusionale, parte appellata ha depositato gli scritti difensivi di cui all'art. 190 c.p.c.
2.1 Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza “sul mancato e/o fallace apprezzamento delle risultanze istruttorie e conseguente difetto motivazionale”.
Ritiene che il giudice avrebbe valutato in maniera errata gli elementi probatori, talune delle quali del tutto ignorate, nonostante la loro importanza.
Il corredo probatorio acquisito al processo è stato valutato in modo del tutto insoddisfacente e inadeguato soprattutto in violazione dell'art. 116 c.p.c., avendo il giudice assunto una decisione che non tiene conto delle circostanze emerse in sede istruttoria.
In particolare, non ha tenuto conto nel complesso delle dichiarazioni rese dal teste ritenendo Tes_1 al contrario la sua testimonianza in contrasto tra la prima dichiarazione resa, nella immediatezza dei fatti, ai Carabinieri, cui ha riferito di non aver assistito alla dinamica del sinistro e la seconda dichiarazione testimoniale resa dinanzi al Giudice con la quale ha affermato invece di aver visto l'incidente a circa 100/200 metri di distanza.
Sostiene l'appellante che una valutazione complessiva delle dichiarazioni rese in giudizio dal teste avrebbe dovuto indurlo a valutare in senso relativo l'affermazione di avere assistito al sinistro, risultando chiaro dal resto della deposizione che il teste volesse in realtà affermare di avere avuto cognizione diretta solo delle conseguenze del sinistro.
Il motivo è infondato e deve essere rigettato. La discrasia tra le dichiarazioni rilasciate dal teste ai
Carabinieri e quelle rese in udienza è di solare evidenza: il teste in udienza ha espressamente affermato di avere visto l'incidente mentre ai Carabinieri aveva precisato di essere arrivato quando il sinistro era già avvenuto e di non aversi assistito. Ma in ogni caso anche qualora le dichiarazioni rese in udienza dovessero essere interpretate nel senso invocato dall'appellante rimarrebbe confermato il dato della mancanza di prova in ordine alla dinamica del sinistro e al coinvolgimento in esso del veicolo rimasto sconosciuto. L'avere incrociato un'auto che andava a velocità sostenuta e l'essersi imbattuto poco dopo nelle tracce di un incidente non costituisce evidentemente prova del fatto che quell'auto sia stata coinvolta nel sinistro.
2.2. Con il secondo motivo, l'appellante lamenta “sul ritenuto mancato assolvimento degli oneri di allegazione in ordine alla quantificazione del danno”.
Adduce che deve essere modificato il capo della sentenza con il quale il giudice ha ritenuto mancante la prova degli elementi necessari per la determinazione del quantum.
Il motivo è inammissibile per difetto di interesse: la motivazione sul quantum resa dal Tribunale è sovrabbondante e, in realtà, del tutto superflua posto che la mancanza di prova sulla dinamica del sinistro e sul coinvolgimento in esso di un veicolo non identificato è da sola sufficiente a determinare il rigetto della domanda, sicchè l'appellante non ha un interesse giuridicamente rilevante ad ottenere la riforma di un motivo privo di reale incidenza sul tenore della decisione impugnata.
2.3 Con l'ultimo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Giudice è addivenuto ad un'erronea applicazione della previsione normativa di cui all'art. 2054 c.c. che pone un principio di presunzione di corresponsabilità a carico dei conducenti rimasti coinvolti in un sinistro stradale, suscettibile di essere superato solo ove vi è la piena prova dell'assoluta conformità della condotta di uno dei soggetti alle regole di guida e di prudenza. Anche tale profilo è inammissibile poiché non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza: il Tribunale ha ritenuto mancate in radice la prova del coinvolgimento di un altro veicolo nel verificarsi del sinistro, onde la presunzione di cui all'art. 2054 non risultava in alcun modo applicabile.
Alla luce dei rilievi fin qui svolti l'appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al dm n. 55 del 2014 come modificati dal d.m. n. 147 del 2002 applicati nei valori medi dello scaglione tariffario indeterminabile di scarsa complessità e ridotte della metà in ragione della semplicità delle questioni affrontate-
Atteso il tenore della decisione deve darsi atto che, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater dpr n. 115 del 2002, ricorrono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
p.q.m.
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Parte_1 la sentenza del Tribunale di Castrovillari emessa nella causa n. 1245/2013 e nei confronti di
[...] così provvede: CP_1 rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento nei confronti di delle spese di lite di questo Controparte_1 grado del giudizio che liquida in € 4.996 per compensi di avvocato oltre iva, cpa e rimborso spese generali al 15%; dà atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Così deciso il 7 aprile 2025
Il conSIliere estensore Il Presidente
Silvana Ferriero Carmela Ruberto
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Seconda Civile
Riunita in camera di conSIlio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa CARMELA RUBERTO PRESIDENTE
Dott.ssa SILVANA FERRIERO CONSIGLIERE REL.
Dott. ANTONIO RIZZUTI CONSIGLIERE
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1864/2022 RGAC, trattenuta in decisione alla scadenza dei termini ex art 127 ter cpc, concessi in sostituzione dell'udienza del 27.11.2024 con provvedimento comunicato alle parti il 02.12.2024 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Teresa Zagarese giusta procura Parte_1 in calce all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
(già e per essa Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
) quale impresa deSInata ex art. 286 D.lgs n. 209/05, con sede in Mogliano Veneto (TV),
[...]
Via Marocchesa n. 14 c.f. , in persona dell'Amministratore Delegato e Direttore P.IVA_1
Generale Dott. e del Dirigente della società Dott. , legali Controparte_4 Controparte_5 rappresentanti, rappresentata e difesa dall' Avv. Giampiero Palopoli giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATA
CONCLUSIONI Per parte appellante sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata, in riforma della sentenza del Tribunale di
Castrovillari – ex Rossano n. 92/2022 del 9 maggio 2022 per le motivazioni esposte in narrativa, in accoglimento dello spinto appello accertare e dichiarare il diritto ad ottenere il chiesto risarcimento da parte della SI.ra , rimasta coinvolta nel sinistro di cui all'oggetto determinato Parte_1 da esclusiva responsabilità del conducente del mezzo rimasto inizialmente ingoto e, per l'effetto, ritenere obbligata la società convenuta, quale impresa deSInata dal FGVS, al risarcimento dei danni subiti dall'attrice e quantificati allo stato nella somma di € 78.320,55 o nella diversa misura ritenuta di ragione e giustizia con interessi e rivalutazione dalla data del sinistro all'effettivo soddisfo, disponendo all'uopo CTU medico-legale volta alla constatazione della natura delle lesioni fisiche e dei danni permanenti sofferti dalla appellante a causa del sinistro e quantificazione economica delle stesse. Vinte le spese del doppio grado di giudizio”;
Per parte appellata … “Ci si oppone alla richiesta di CTU medico-legale del tutto inutile e giustamente rigettata in primo grado. Ci si oppone pure all'istanza inibitoria non ricorrendo nessuno dei presupposti che la possano giustificare, non senza sottolineare che l'appellante ha già beneficiato di una incomprensibile compensazione parziale delle spese di lite di primo grado. Tutto ciò premesso si conclude per il rigetto integrale dell'appello proposto dalla SI.ra , con Parte_1
l'integrazione della motivazione della sentenza di primo grado nel punto in cui non si è pronunciata sull'infondatezza dell'an debeatur per l'insussistenza della condizione di cui all'art. 283 lett. a) del cod. ass., con vittoria di spese e compensi del grado”.
§1) La vicenda controversa e la sentenza impugnata
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio innanzi al Parte_1
Tribunale di Rossano (ora Tribunale di Castrovillari), quale impresa deSInata dal Controparte_2
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, chiedendo il risarcimento di tutti i danni subiti a seguito del sinistro occorso in data 06 marzo 2012.
L'attrice ha dedotto che in data 06 marzo 2012 intorno alle 23.30 circa, nel mentre si trovava alla guida del proprio quadriciclo Microcar 40 bb, TG X5D76G, in agro del Comune di Corigliano
Calabro, Località Citrea, è stata violentemente tamponata nella parte postero-laterale da un'autovettura proveniente da tergo che effettuava un'azzardata e imprudente manovra di sorpasso su strada stretta e a doppio senso di circolazione impedita nella fase conclusiva dal sopraggiungere di un altro mezzo nel senso opposto di marcia.
Il violento urto, ha determinato il rovesciamento del mezzo condotto dall'istante nell'adiacente scarpata, mentre il conducente dell'autovettura si è dato alla fuga senza prestare soccorso, impedendo così l'identificazione del mezzo. Ha rappresentato che immediatamente soccorsa dagli altri automobilisti ivi presente, è stata trasportata in stato di semi-incoscienza presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Civile di Corigliano ove le è stato diagnosticato: “trauma cranico, contusione multipla, grave ferita lacero-contusa cuoio capelluto con importante perdita di sostanza dello stesso, frattura osso frontale, fratture costali, distorsione rachide cervicale”.
Altresì di aver in data 01.06.2010 sporto denuncia contro ignoti presso il Comando dei Carabinieri di
Corigliano ma l'autore del fatto non è stato identificato e pertanto, alla denuncia ha fatto seguito decreto di archiviazione emesso in data 24.10.2012 dal GIP del Tribunale di Rossano.
Infine, l'attrice ha evidenziato di aver inoltrato richiesta di risarcimento danno con missive del
29.10.2012 e 12.02.2013 al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, che non ha mai provveduto al pagamento dell'indennizzo richiesto.
Instaurato il contraddittorio si è costituita in giudizio con comparsa depositata in data 30.04.2014 la per contestare le avverse deduzioni e conclusioni, Controparte_6 chiedendo il rigetto della domanda dell'avversa domanda.
In particolare, ha eccepito la lacunosità della narrativa relativa alla dinamica del sinistro per mancanza dell'indicazione della strada che stava percorrendo il mezzo condotto da parte attrice, nonché della direzione di marcia dello stesso e per tali motivi, ha invocato la nullità dell'atto introduttivo secondo il combinato disposto degli artt. 163 n. 4 e 164 quarto comma c.p.c.
Nel merito, ha rilevato che il sinistro si è verificato per colpa esclusiva dell'attrice, la quale ha perso il controllo del mezzo ribaltandosi nel fosso sottostante la strada, in subordine, ha eccepito una colpa concorrente ex art. 1227 c.c. e art. 2054 secondo comma c.c.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale prodotta dalle parti e prova testimoniale.
Con Sentenza n. 92/2022 resa in data 09 maggio 2022 il Tribunale di Castrovillari ha così provveduto:
“rigetta la domanda in quanto infondata;
condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite in favore di parte convenuta liquidate in € 405,00 per fase studio, € 287,00 per fase introduttiva, € 430,00 per fase istruttoria e/o di trattazione, € 692,00 per fase decisionale, oltre 15% spese generali, iva e cpa come per legge”.
In estrema sintesi, il Tribunale di Castrovillari ha rigettato la domanda sull'assunto che parte attrice non avesse assolto all'onere di dimostrare la colpevolezza dell'altro conducente nella causazione del sinistro e ancora che la prova per testi non ha fornito elementi utile a tal fine, dato il contrasto fra le dichiarazioni rese da un teste in due diversi momenti ossia nell'immediatezza del sinistro e nel corso del giudizio.
Ha infine condannato l'attrice al pagamento delle spese di lite.
§2) L'impugnazione e le determinazioni della Corte Avverso detta sentenza, , ha proposto appello con atto di citazione notificato a mezzo Parte_1
PEC il 07.12.2022, affidandolo ai motivi che si esamineranno.
Con comparsa depositata in data 20.04.2023, si è costituita in giudizio la Controparte_7 quale Impresa deSInata per il Fondo di Garanzia Vittime della Strada, la quale ha chiesto il
[...] rigetto dell'appello perché manifestamente infondato in fatto e in diritto e la conferma della sentenza di primo grado.
Acquisito il fascicolo di primo grado, con Ordinanza del 24 luglio 2023 la Corte ha rigettato la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza ed ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 27 novembre 2024.
L'udienza del 27.11.2024 fissata per la precisazione delle conclusioni è stata sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte;
tutte le parti hanno depositato le note e con provvedimento del 29.11.2024 comunicato in data 02.12.2024, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Parte appellante ha depositato soltanto la comparsa conclusionale, parte appellata ha depositato gli scritti difensivi di cui all'art. 190 c.p.c.
2.1 Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza “sul mancato e/o fallace apprezzamento delle risultanze istruttorie e conseguente difetto motivazionale”.
Ritiene che il giudice avrebbe valutato in maniera errata gli elementi probatori, talune delle quali del tutto ignorate, nonostante la loro importanza.
Il corredo probatorio acquisito al processo è stato valutato in modo del tutto insoddisfacente e inadeguato soprattutto in violazione dell'art. 116 c.p.c., avendo il giudice assunto una decisione che non tiene conto delle circostanze emerse in sede istruttoria.
In particolare, non ha tenuto conto nel complesso delle dichiarazioni rese dal teste ritenendo Tes_1 al contrario la sua testimonianza in contrasto tra la prima dichiarazione resa, nella immediatezza dei fatti, ai Carabinieri, cui ha riferito di non aver assistito alla dinamica del sinistro e la seconda dichiarazione testimoniale resa dinanzi al Giudice con la quale ha affermato invece di aver visto l'incidente a circa 100/200 metri di distanza.
Sostiene l'appellante che una valutazione complessiva delle dichiarazioni rese in giudizio dal teste avrebbe dovuto indurlo a valutare in senso relativo l'affermazione di avere assistito al sinistro, risultando chiaro dal resto della deposizione che il teste volesse in realtà affermare di avere avuto cognizione diretta solo delle conseguenze del sinistro.
Il motivo è infondato e deve essere rigettato. La discrasia tra le dichiarazioni rilasciate dal teste ai
Carabinieri e quelle rese in udienza è di solare evidenza: il teste in udienza ha espressamente affermato di avere visto l'incidente mentre ai Carabinieri aveva precisato di essere arrivato quando il sinistro era già avvenuto e di non aversi assistito. Ma in ogni caso anche qualora le dichiarazioni rese in udienza dovessero essere interpretate nel senso invocato dall'appellante rimarrebbe confermato il dato della mancanza di prova in ordine alla dinamica del sinistro e al coinvolgimento in esso del veicolo rimasto sconosciuto. L'avere incrociato un'auto che andava a velocità sostenuta e l'essersi imbattuto poco dopo nelle tracce di un incidente non costituisce evidentemente prova del fatto che quell'auto sia stata coinvolta nel sinistro.
2.2. Con il secondo motivo, l'appellante lamenta “sul ritenuto mancato assolvimento degli oneri di allegazione in ordine alla quantificazione del danno”.
Adduce che deve essere modificato il capo della sentenza con il quale il giudice ha ritenuto mancante la prova degli elementi necessari per la determinazione del quantum.
Il motivo è inammissibile per difetto di interesse: la motivazione sul quantum resa dal Tribunale è sovrabbondante e, in realtà, del tutto superflua posto che la mancanza di prova sulla dinamica del sinistro e sul coinvolgimento in esso di un veicolo non identificato è da sola sufficiente a determinare il rigetto della domanda, sicchè l'appellante non ha un interesse giuridicamente rilevante ad ottenere la riforma di un motivo privo di reale incidenza sul tenore della decisione impugnata.
2.3 Con l'ultimo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Giudice è addivenuto ad un'erronea applicazione della previsione normativa di cui all'art. 2054 c.c. che pone un principio di presunzione di corresponsabilità a carico dei conducenti rimasti coinvolti in un sinistro stradale, suscettibile di essere superato solo ove vi è la piena prova dell'assoluta conformità della condotta di uno dei soggetti alle regole di guida e di prudenza. Anche tale profilo è inammissibile poiché non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza: il Tribunale ha ritenuto mancate in radice la prova del coinvolgimento di un altro veicolo nel verificarsi del sinistro, onde la presunzione di cui all'art. 2054 non risultava in alcun modo applicabile.
Alla luce dei rilievi fin qui svolti l'appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al dm n. 55 del 2014 come modificati dal d.m. n. 147 del 2002 applicati nei valori medi dello scaglione tariffario indeterminabile di scarsa complessità e ridotte della metà in ragione della semplicità delle questioni affrontate-
Atteso il tenore della decisione deve darsi atto che, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater dpr n. 115 del 2002, ricorrono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
p.q.m.
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Parte_1 la sentenza del Tribunale di Castrovillari emessa nella causa n. 1245/2013 e nei confronti di
[...] così provvede: CP_1 rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento nei confronti di delle spese di lite di questo Controparte_1 grado del giudizio che liquida in € 4.996 per compensi di avvocato oltre iva, cpa e rimborso spese generali al 15%; dà atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Così deciso il 7 aprile 2025
Il conSIliere estensore Il Presidente
Silvana Ferriero Carmela Ruberto