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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIV, sentenza 05/02/2026, n. 1918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1918 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1918/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
POLLIO GIULIANA, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18411/2025 depositato il 31/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Toscana
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Regione Difensore_5
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 07120259020148329000 BOLLO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato: Si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato dinanzi a questa Corte di Giustizia l'intimazione di pagamento n. 07120259020148329000 e le sottese cartelle 07120110114586049000, 07120140110637033000,
07120160011552771000,07120170080666516000, 07120190005250754000 eccependo:
l'omessa notifica delle cartelle sottese e l'intervenuta prescrizione del credito di cui alle cartelle essendo decorso interamente il termine di prescrizione prima della notifica dell'intimazione impugnata in questa sede.
Si è costituita l'Agenzia per le Entrate – riscossione evidenziando l'intervenuta notifica delle cartelle presupposto dell'atto impugnato nonché di ulteriori avvisi di accertamento idonei ad interrompere il decorso del termine di prescrizione e la conseguente definitività del credito in esse rappresentato.
Ha concluso, quindi, per il rigetto del ricorso con vittoria di spese di lite.
Si è, parimenti, costituita la Regione Toscana deducendo l'inammissibilità del ricorso attesa l'intervenuta cristallizzazione del credito di cui alle cartelle sottese all'intimazione impiugnata.
All'udienza odierna in camera di consiglio, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Quanto alla notifica degli atti presupposto, parte resistente ha documentato l'intervenuta notifica delle cartelle, presupposto dell'intimazione qui impugnata.
In particolare, le cartelle 07120110114586049000,07120140110637033000, 07120160011552771000,
07120170080666516000, 07120190005250754000 sono state notificate rispettivamente il 23/06/2011,
10/11/2014, 15/6/2016, 22/5/2018, 23/03/2019.
Inoltre, la prescrizione è stata interrotta, da parte dell'Agente della Riscossione, con la notifica dei seguenti atti:
· Avviso di intimazione 07120159031426781000 notificato il 23/06/2015; · Avviso di intimazione 07120179022250677000 notificato il 19/04/2018;
· Avviso di intimazione 07120179062597923000 notificato il 19/04/2018;
. Avviso di intimazione 07120189052758708000 notificato il 18/02/2019;
· Avviso di intimazione 07120219004409060000 notificato il 23/02/2023;
· Avviso di intimazione 07120229004562489000 notificato il 14/07/2023;
· Avviso di intimazione 07120239001548060000 notificato il 31/03/2023
Alla data di notifica dell'intimazione qui impugnata non era dunque decorso il termine triennale di prescrizione.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato con condanna di parte ricorrente alla refusione delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricoorente alla refusione delle spese di lite che liquida in euro 250,00
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
POLLIO GIULIANA, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18411/2025 depositato il 31/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Toscana
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Regione Difensore_5
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 07120259020148329000 BOLLO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato: Si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato dinanzi a questa Corte di Giustizia l'intimazione di pagamento n. 07120259020148329000 e le sottese cartelle 07120110114586049000, 07120140110637033000,
07120160011552771000,07120170080666516000, 07120190005250754000 eccependo:
l'omessa notifica delle cartelle sottese e l'intervenuta prescrizione del credito di cui alle cartelle essendo decorso interamente il termine di prescrizione prima della notifica dell'intimazione impugnata in questa sede.
Si è costituita l'Agenzia per le Entrate – riscossione evidenziando l'intervenuta notifica delle cartelle presupposto dell'atto impugnato nonché di ulteriori avvisi di accertamento idonei ad interrompere il decorso del termine di prescrizione e la conseguente definitività del credito in esse rappresentato.
Ha concluso, quindi, per il rigetto del ricorso con vittoria di spese di lite.
Si è, parimenti, costituita la Regione Toscana deducendo l'inammissibilità del ricorso attesa l'intervenuta cristallizzazione del credito di cui alle cartelle sottese all'intimazione impiugnata.
All'udienza odierna in camera di consiglio, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Quanto alla notifica degli atti presupposto, parte resistente ha documentato l'intervenuta notifica delle cartelle, presupposto dell'intimazione qui impugnata.
In particolare, le cartelle 07120110114586049000,07120140110637033000, 07120160011552771000,
07120170080666516000, 07120190005250754000 sono state notificate rispettivamente il 23/06/2011,
10/11/2014, 15/6/2016, 22/5/2018, 23/03/2019.
Inoltre, la prescrizione è stata interrotta, da parte dell'Agente della Riscossione, con la notifica dei seguenti atti:
· Avviso di intimazione 07120159031426781000 notificato il 23/06/2015; · Avviso di intimazione 07120179022250677000 notificato il 19/04/2018;
· Avviso di intimazione 07120179062597923000 notificato il 19/04/2018;
. Avviso di intimazione 07120189052758708000 notificato il 18/02/2019;
· Avviso di intimazione 07120219004409060000 notificato il 23/02/2023;
· Avviso di intimazione 07120229004562489000 notificato il 14/07/2023;
· Avviso di intimazione 07120239001548060000 notificato il 31/03/2023
Alla data di notifica dell'intimazione qui impugnata non era dunque decorso il termine triennale di prescrizione.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato con condanna di parte ricorrente alla refusione delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricoorente alla refusione delle spese di lite che liquida in euro 250,00