Articolo 123 della Legge 22 dicembre 1975, n. 702
Articolo 122Articolo 124
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15 gennaio 1976
Art. 123.
Alle spese di cui ai capitoli n. 197, n. 198, n. 296, n. 300 e n. 305 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, si applicano, per l'anno finanziario 1976, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , sulla contabilita' generale dello Stato.
Entrata in vigore il 15 gennaio 1976