Rigetto
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 16/12/2025, n. 9985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9985 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09985/2025REG.PROV.COLL.
N. 04219/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4219 del 2025, proposto da -OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Roberto Capria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
l’Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Reggio Calabria e il Ministero dell’Interno, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, n. 683/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Reggio Calabria, e del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 30 ottobre 2025, il Cons. IO ME, e udito per la parte appellante l’avvocato Lorenzo Lentini su delega dell’avv. Roberto Capria;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza n. 683/2024 il T.A.R. della Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, ha respinto il ricorso dell’odierna appellante per l’annullamento del provvedimento della Prefettura di Reggio Calabria del 31 maggio 2021, di rigetto dell’istanza di riesame a seguito di interdittiva antimafia.
L’indicata sentenza è stata impugnata con ricorso in appello dalla ricorrente in primo grado.
Si sono costituiti in giudizio, per resistere al ricorso, l’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Reggio Calabria, ed il Ministero dell’Interno.
Il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 30 ottobre 2025.
2. L’originaria informativa era stata impugnata dall’interessata, ed il ricorso respinto con sentenza del TAR di Reggio Calabria n. 522/2017 (non impugnata).
Con riguardo al diniego di aggiornamento il T.A.R. ha respinto il ricorso di primo grado osservando che “ alcune circostanze – quali l’asserita neutralità della frequentazione del -OMISSIS-con il controindicato S.S., l’affermata irrilevanza dell’operazione “-OMISSIS-” e la dedotta impalpabilità delle dichiarazioni di collaboratore di giustizia -OMISSIS- sfavorevoli al -OMISSIS-e, di rimbalzo, alla ricorrente – non costituiscono altro che mera riproposizione di elementi controindicanti già posti a base della primigenia interdittiva, a sua volta consolidatasi all’esito del contenzioso giudiziario, dei quali pertanto la ricorrente indebitamente tende ad ottenere una rivalutazione, ma non costituiscono sopravvenienze fattuali meritevoli di apprezzamento in sede di riesame ”; per altro verso, il primo giudice ha ritenuto l’irrilevanza di ulteriori circostanze allegate, e comunque la smentita da parte di fatti di segno contrario di elementi ancora ulteriori.
L’appellante contesta tale decisione, nella triplice prospettiva che la sorregge, deducendo “ Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 84 e 91 D.Lgs n.159/11. Erroneità della motivazione ”.
L’appellante ripropone poi “ l’eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 84, comma 4 lett. d) per violazione dell’art 117 Costituzione in riferimento al parametro interposto dell’art. 1, Protocollo addizionale CEDU, stante la totale assenza di quella adeguata base legale che la Corte di Strasburgo richiede per impedire provvedimenti arbitrari ed anche in riferimento all’art. 6 CEDU sull’equo processo ”.
3. Il gravame ad avviso del Collegio deve essere respinto, essendo la sentenza di primo grado meritevole di conferma, ancorché con le seguenti precisazioni e integrazioni.
Giova anzitutto premettere il richiamo al consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui in sede di aggiornamento di una interdittiva antimafia il Prefetto è tenuto soltanto a valutare gli eventuali fatti sopravvenuti addotti dall’impresa che ha chiesto il riesame, al fine di verificarne l’idoneità a far venir meno l’originaria prognosi infiltrativa, dal momento che gli elementi indiziari che sono stati posti a base della stessa non perdono la loro rilevanza per effetto del mero decorso del tempo, che è un fattore in sé neutro (cfr. Cons. Stato, sez. III, 28 luglio 2021, n. 5592; id., 21 maggio 2021, n. 3915; id., 21 novembre 2019, n. 7947; id., 9 aprile 2019, n. 2324; id., 22 luglio 2018, n. 4620; id., 12 marzo 2018, n. 1562; id., 7 marzo 2017, n. 1084).
Tanto premesso, è condivisibile nella sostanza la conclusione del primo giudice secondo cui i fatti addotti a sostegno della richiesta di riesame non erano sopravvenuti, essendo tutti anteriori all’adozione dell’originaria interdittiva del 2015 ed alla successiva sentenza del T.A.R. che ne ha respinto l’impugnazione.
4. Al riguardo, l’argomento cardine sviluppato nell’appello è che tutte le circostanze in questione (il riconoscimento della posizione del -OMISSIS-quale vittima della criminalità organizzata, le numerose denunce penali da lui sporte, il proscioglimento del padre etc.), ancorché anteriori all’interdittiva del 2015, non erano state considerate dall’Amministrazione in sede di adozione della stessa.
Deve in proposito rilevarsi che, anche a voler accedere a tale tesi, va comunque rilevato che le medesime circostanze sono state dedotte in sede di impugnazione dell’interdittiva de qua , e pertanto sono coperte dal giudicato reiettivo formatosi su tale impugnazione.
Sul punto va precisato che anche se la motivazione della sentenza del T.A.R. di Reggio Calabria n. 522 del 5 giugno 2017 non richiama espressamente tutte le circostanze rappresentate dalla ricorrente, tuttavia queste erano state in quel giudizio comunque dedotte, di talché il giudicato formatosi a seguito del rigetto indubbiamente consegue all’esame di tali elementi.
La circostanza che la motivazione della sentenza non li riporti analiticamente (coerentemente, peraltro, alla natura della valutazione complessiva e globale della sussistenza del pericolo infiltrativo che si compie nel giudizio di legittimità avente ad oggetto l’informativa) non cancella il dato fondamentale per cui quegli elementi hanno già costituito oggetto di valutazione in quel giudizio.
5. Va poi ulteriormente osservato che – per converso – l’Amministrazione ha richiamato ulteriori circostanze (quelle legate alla frequentazione tra il -OMISSIS-e il signor -OMISSIS-, a sua volta soggetto controindicato) che, ancorché anch’esse in parte anteriori alla precedente interdittiva, possono ritenersi, ai fini che qui rilevano, sopravvenute in quanto ignote all’epoca dell’adozione della stessa e anche della definizione del ricorso giurisdizionale proposto avverso di essa, e che sono sfavorevoli alla odierna appellante, denotando vieppiù il coinvolgimento della stessa con soggetti gravitanti nell’orbita di sodalizi criminali.
Dunque, diversamente da quanto dedotto dall’appellante, il provvedimento impugnato in primo grado non ha denegato l’aggiornamento in ragione di una sorta di petizione di principio: ma, al contrario, all’esito di un accurato esame valutativo dell’intero compendio rilevante.
6. Con riguardo alla questione di legittimità costituzionale riproposta dall’appellante al termine del proprio appello, la stessa risulta manifestamente infondata alla luce delle pregresse decisioni della Corte costituzionale in materia, rispetto alle quali l’eventuale pendenza di giudizi dinanzi alla Corte E.D.U. non costituisce allo stato un elemento tale da indurre a rimeditazioni (peraltro la recente sentenza del 25 settembre 2025, SA e al. c. Italia, non è conferente alla presente fattispecie, essendo focalizzata sulle misure di prevenzione patrimoniali di tipo ablatorio e sulla violazione del diritto di proprietà, né risulta che allo stato vi siano altre questioni pendenti).
In ogni caso la questione prospettata è priva anche del requisito della rilevanza, una volta chiarito che le circostanze poste a base dell’istanza di riesame non sono realmente “ sopravvenute ”, con conseguente impossibilità di ogni approfondimento ulteriore – rispetto al giudicato formatosi sull’originaria informativa - sulla idoneità del quadro indiziario originario, che sarebbe l’unico rispetto al quale un’eventuale questione di legittimità costituzionale della relativa disciplina potrebbe avere incidenza.
7. Il ricorso in appello è pertanto infondato e come tale deve essere respinto.
Le spese di lite possono essere compensate ai sensi degli articoli 26 del codice del processo amministrativo e 92 del codice di procedura civile, come risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale, 19 aprile 2018, n. 77, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di quest’ultima disposizione nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, da individuarsi nella peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche e giuridiche menzionate nella presente sentenza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 ottobre 2025 con l’intervento dei magistrati:
LE RE, Presidente
Ezio Fedullo, Consigliere
IO ME, Consigliere, Estensore
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Enzo Bernardini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO ME | LE RE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.