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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 06/06/2025, n. 1232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1232 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 633/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Volontaria Giurisdizione CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. RI SE presidente dott. Marco Valecchi giudice dott. CA UN giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 633/2025 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. MONACELLI LORENZO C.F._2
RICORRENTE
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: divorzio congiunto – cessazione effetti civili.
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
I coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio in Frascati il 10.1.1982, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Frascati, al n. 4, Parte II, Serie A, dell'anno 1982.
Dall'unione sono nati tre figli, , e tutti maggiorenni. Per_1 Per_2 Per_3
I ricorrenti sono separati come da verbale di omologa del 31.12.2001 del Tribunale di Velletri.
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto in data 17.2.2025 e depositato nel fascicolo telematico, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, queste ultime hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni: “Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 10 gennaio 1982 in Frascati e trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Frascati con atto n. 4 Parte II serie A anno 1982; Ordinare al Comune di Frascati di annotare
l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
Omologare le seguenti condizioni:
Riconoscere a favore della sig.ra un assegno di divorzio dell'importo di € 400,00, Parte_1 in luogo del precedente mantenimento di € 600,00 (£ 1.200,000), somma che verrà versata entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di aprile 2025; Revocare a carico del sig. Pt_2 il contributo di mantenimento a favore dei figli ed .
[...] Per_1 Persona_4
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
i cui estremi sono riportati in parte motiva;
Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura;
4) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Frascati perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 04/06/2025.
Il giudice estensore Il presidente
CA UN RI SE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Volontaria Giurisdizione CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. RI SE presidente dott. Marco Valecchi giudice dott. CA UN giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 633/2025 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. MONACELLI LORENZO C.F._2
RICORRENTE
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: divorzio congiunto – cessazione effetti civili.
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
I coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio in Frascati il 10.1.1982, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Frascati, al n. 4, Parte II, Serie A, dell'anno 1982.
Dall'unione sono nati tre figli, , e tutti maggiorenni. Per_1 Per_2 Per_3
I ricorrenti sono separati come da verbale di omologa del 31.12.2001 del Tribunale di Velletri.
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto in data 17.2.2025 e depositato nel fascicolo telematico, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, queste ultime hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni: “Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 10 gennaio 1982 in Frascati e trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Frascati con atto n. 4 Parte II serie A anno 1982; Ordinare al Comune di Frascati di annotare
l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
Omologare le seguenti condizioni:
Riconoscere a favore della sig.ra un assegno di divorzio dell'importo di € 400,00, Parte_1 in luogo del precedente mantenimento di € 600,00 (£ 1.200,000), somma che verrà versata entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di aprile 2025; Revocare a carico del sig. Pt_2 il contributo di mantenimento a favore dei figli ed .
[...] Per_1 Persona_4
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
i cui estremi sono riportati in parte motiva;
Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura;
4) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Frascati perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 04/06/2025.
Il giudice estensore Il presidente
CA UN RI SE