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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 26/09/2025, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI FROSINONE Sezione Volontaria Giurisdizione riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei Signori Magistrati:
dott. Marcello BUSCEMA Presidente
dott. Fabrizio FANFARILLO Giudice
dott. Simona DI NICOLA Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel procedimento civile iscritto al n. 3730/2025 r.g.v.g. avente come oggetto: “SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO”, introdotto su ricorso a firma congiunta da e , Parte_1 Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv.to Mario Felli, ed elettivamente domiciliati come in atti.
°°°°°° Con ricorso a firma congiunta depositato il 25.07.2025 e con richiesta di scioglimento del matrimonio dagli stessi contratto in PIGLIO (FR) il 17-06-2023 trascritto nel registro atti di matrimonio del medesimo Comune (atto n. 4 – Parte I- Serie A – Anno 2023); visto il ricorso come sopra proposto congiuntamente dai coniugi e rilevato che nello stesso risultano compiutamente regolamentati i rapporti personali ed economici tra le parti e per la specificazione dei quali allo stesso espressamente si rimanda;
dato atto della dichiarazione delle parti di rinunciare alla comparizione personale e della dichiarazione dei coniugi di non intendere riconciliarsi;
ritenuto che
gli accordi raggiunti non siano contrari all'ordine pubblico, al buon costume o alla legge;
dato atto dell'intervento del P.M. come da proprio visto del 07.08.2025; considerato il decorso del termine previsto dall'art. 3 lett. b), n. 2 L. 898/70 dalla celebrazione dell'udienza di comparizione nella forma cartolare in data 05.12.2024 e vista la Sentenza di omologa delle condizioni di separazione del 10-12-2024 n. 247/24, passata in giudicato;
visti gli artt. 2, 3, 4 (comma 1) e 13 della legge 1.12.1970, n. 898 e s.m.i.;
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sulla domanda congiunta presentata dai coniugi e Parte_1 Pt_2 per lo “scioglimento del matrimonio” alle condizioni di cui al ricorso a firma congiunta depositato
[...] il 25.07.2025, e in accoglimento della stessa DICHIARA Lo scioglimento del matrimonio contratto in PIGLIO (FR) il 17-06-2023 trascritto nel registro atti di matrimonio del medesimo Comune (atto n. 4 – Parte I- Serie A – Anno 2023) da nato a Parte_2
ANAGNI il 04-09-1990 e da nata a [...] il [...], alle condizioni di cui al Parte_1 ricorso a firma congiunta in atti;
ORDINA All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PIGLIO di procedere all'annotazione della presente sentenza a norma dell'art. 5 legge 1.12.1970, n. 898, nei registri esistenti nel suddetto Ufficio (atto n. 4 – Parte I- Serie A
– Anno 2023). Alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Frosinone il 23.09.2025 Il Presidente
dott. Marcello BUSCEMA
Il Giudice relatore dott.ssa Simona DI NICOLA
dott. Marcello BUSCEMA Presidente
dott. Fabrizio FANFARILLO Giudice
dott. Simona DI NICOLA Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel procedimento civile iscritto al n. 3730/2025 r.g.v.g. avente come oggetto: “SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO”, introdotto su ricorso a firma congiunta da e , Parte_1 Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv.to Mario Felli, ed elettivamente domiciliati come in atti.
°°°°°° Con ricorso a firma congiunta depositato il 25.07.2025 e con richiesta di scioglimento del matrimonio dagli stessi contratto in PIGLIO (FR) il 17-06-2023 trascritto nel registro atti di matrimonio del medesimo Comune (atto n. 4 – Parte I- Serie A – Anno 2023); visto il ricorso come sopra proposto congiuntamente dai coniugi e rilevato che nello stesso risultano compiutamente regolamentati i rapporti personali ed economici tra le parti e per la specificazione dei quali allo stesso espressamente si rimanda;
dato atto della dichiarazione delle parti di rinunciare alla comparizione personale e della dichiarazione dei coniugi di non intendere riconciliarsi;
ritenuto che
gli accordi raggiunti non siano contrari all'ordine pubblico, al buon costume o alla legge;
dato atto dell'intervento del P.M. come da proprio visto del 07.08.2025; considerato il decorso del termine previsto dall'art. 3 lett. b), n. 2 L. 898/70 dalla celebrazione dell'udienza di comparizione nella forma cartolare in data 05.12.2024 e vista la Sentenza di omologa delle condizioni di separazione del 10-12-2024 n. 247/24, passata in giudicato;
visti gli artt. 2, 3, 4 (comma 1) e 13 della legge 1.12.1970, n. 898 e s.m.i.;
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sulla domanda congiunta presentata dai coniugi e Parte_1 Pt_2 per lo “scioglimento del matrimonio” alle condizioni di cui al ricorso a firma congiunta depositato
[...] il 25.07.2025, e in accoglimento della stessa DICHIARA Lo scioglimento del matrimonio contratto in PIGLIO (FR) il 17-06-2023 trascritto nel registro atti di matrimonio del medesimo Comune (atto n. 4 – Parte I- Serie A – Anno 2023) da nato a Parte_2
ANAGNI il 04-09-1990 e da nata a [...] il [...], alle condizioni di cui al Parte_1 ricorso a firma congiunta in atti;
ORDINA All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PIGLIO di procedere all'annotazione della presente sentenza a norma dell'art. 5 legge 1.12.1970, n. 898, nei registri esistenti nel suddetto Ufficio (atto n. 4 – Parte I- Serie A
– Anno 2023). Alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Frosinone il 23.09.2025 Il Presidente
dott. Marcello BUSCEMA
Il Giudice relatore dott.ssa Simona DI NICOLA